Articolo 7 della Legge 29 luglio 1957, n. 642
Articolo 6Articolo 8
Versione
18 agosto 1957
Art. 7.
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1957-58 in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Entrata in vigore il 18 agosto 1957