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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1812/2024 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
, nata a [...] il [...], e residente a [...], in Parte_1
Via Saragat 24 (C.F.: , elettivamente domiciliata a C.F._1
Vittoria in Via Garibaldi n. 10/A, presso lo studio dell'Avv. Margherita Di
Caro, che la rappresenta ed assiste giusta procura alle liti rilasciata in calce su foglio separato al ricorso, e , nato a [...] il [...], CP_1 ed ivi residente in [...] (C.F.: ), elettivamente C.F._2 domiciliato a Modica, in Via Sacro Cuore n. 64/A, presso lo studio dell'Avv.
Andrea Caruso, che lo rappresenta ed assiste giusta procura alle liti rilasciata in calce su foglio separato al ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e chiedevano al Parte_1 CP_1
Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 08 agosto 1998, in Modica, dal quale erano nate le figlie (il 28.03.2000) e (il 16.12.2008), alle Per_1 Per_2 condizioni ivi meglio specificate.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 04.10.2016, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
” 1) affidare entrambe le figlie e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre;
2) regolare il diritto di visita con le seguenti modalità: il IG. CP_1 potrà vedere la figlia , maggiorenne, quando vorrà, compatibilmente Per_1 con gli impegni universitari della stessa;
mentre avrà diritto di vedere la 4
figlia minore quando vorrà, compatibilmente con gli impegni di Per_2 studio della stessa e, comunque, almeno un'ora ogni pomeriggio dopo le ore 18:00 ed entro le ore 21:00 e ogni sabato dalle ore 16:00 alle ore 21:00 e potrà tenerla con sé a settimane alterne dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica successiva. Durante le festività di Natale e di Pasqua il potrà tenere con sé la figlia per una settimana intera e nel periodo CP_1 estivo per un mese intero;
3) relativamente al mantenimento della figlia maggiorenne , il IG. Per_1
verserà personalmente alla stessa la somma mensile di € CP_1
200,00 a titolo di mantenimento, mentre verserà alla IG.ra un Parte_1 contributo di € 150,00 pari al 50% dell'importo del canone di locazione della casa condotta in locazione dalla figlia a Parma. Tale somma di € 150,00 dovrà essere bonificata mensilmente alla IG.ra al seguente IBAN Pt_1
[...], entro il 10 di ogni mese, in quanto la stessa provvede mensilmente ad effettuare il bonifico;
4) relativamente al mantenimento della figlia minore , il IG. Per_2 CP_1
verserà alla IG.ra , all'IBAN sopra indicato, la somma
[...] Parte_1 mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento, considerato che la IG.ra percepisce per intero l'assegno unico;
Parte_1
5) le spese straordinarie per entrambe le figlie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
6) il IG. si impegnerà a sistemare la casa di Modica sita in Via CP_1
Zama n. 2., per consentire alla figlia di abitarla al rientro da Parma”.
Le condizioni statuite tra le parti appaiono congrue e conformi all'interesse delle figlie, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di omologa. Occorre tuttavia precisare che relativamente alla figlia maggiorenne Per_1 nulla andrà disposto in riferimento alle modalità di affidamento, collocamento ed esercizio del diritto di visita paterno.
Le spese di lite vanno compensate tra le stesse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
5
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 08.08.1998, in Modica, dai coniugi Pt_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...] il
[...] CP_1
09.05.1972 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Modica dell'anno 1998, p. II, serie A, atto n. 35);
omologa le condizioni del divorzio inerenti alla prole, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 16 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti 6