Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00041/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Chiaia Noya e Adriano Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
del decreto del Dipartimento del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, che ha disposto il rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea di -ricorrente- ex art. 42- bis del d.lgs. 26/03/2001 n. 151 presso un ente dislocato nella sede di Genova.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. GI NC IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato in data 03/02/2025, -ricorrente-, Graduato Capo dell’Esercito Italiano, in servizio effettivo presso il -OMISSIS-, ha impugnato la determinazione del -OMISSIS-, meglio identificata in epigrafe, a mezzo della quale l’Amministrazione militare ha respinto la sua domanda di assegnazione temporanea ex art. 42- bis d.lgs. 151/2001 presso la sede di Genova, per un periodo di tre anni.
L’impugnazione è affidata a tre motivi di diritto, di seguito compendiati:
« 1) Violazione di legge dell’art. 45, comma 31-bis del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come introdotto dall’art. 40, comma 1 lettera q) del d.lgs. 27 dicembre 2019 n. 172 », a mezzo del quale -ricorrente- sostiene che la novella introdotta dall’art 45 co. 31- bis d.lgs. 95/2017, che ammette il diniego dell’assegnazione temporanea ex art. 42- bis d.lgs. 151/2001 per « motivate esigenze organiche e di servizio », non si applichi al personale militare, ed evidenzia pertanto che la propria istanza avrebbe potuto essere respinta unicamente per « esigenze eccezionali », non sussistenti nel caso di specie;
« 2) Sulla ritenuta esistenza di motivi ostativi di natura organizzativa: Violazione art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Eccesso di potere per insufficienza, illogicità e perplessità della motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà e falsità dei presupposti. Eccesso di potere per irragionevolezza. Violazione art. 3 della legge n.241/90. Eccesso di potere per omessa valutazione comparativa delle esigenze contrapposte. Eccesso di potere per sviamento e ingiustizia manifesta », diretto a denunciare l’incongruenza e l’arbitrarietà della determinazione impugnata, in quanto fondata sul presupposto erroneo secondo cui la ricorrente debba essere riassegnata nell’incarico di “operatore di laboratorio”, ancorché ella non abbia mai svolto tale incarico e non sia ammessa a svolgerlo nel prossimo futuro. Riqualificata la posizione della ricorrente, nessun ostacolo vi sarebbe, sotto il profilo organizzativo e organico, alla sua assegnazione presso la sede di Genova;
« 3) Sull’omesso bilanciamento degli interessi. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Eccesso di potere per insufficienza, illogicità e perplessità della motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà e falsità dei presupposti. Eccesso di potere per irragionevolezza. Violazione art. 3 della legge n.241/90. Eccesso di potere per omessa valutazione comparativa delle esigenze contrapposte. Eccesso di potere per sviamento e ingiustizia manifesta. Violazione art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20.11.1989 e ratificata con legge n. 176/1991 », teso a denunciare il mancato bilanciamento tra le esigenze organizzative rappresentate (peraltro incongruamente) dall’Amministrazione militare e le esigenze familiari della ricorrente, madre quattro figlie, una delle quali in tenera età.
2. – Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, chiedendo l’integrale rigetto della pretesa attorea.
La Difesa erariale ha escluso che la decisione in ordine all’assegnazione temporanea di -ricorrente- possa prescindere dalla sua attuale posizione di d’impiego (“Operatore di laboratorio”), ha imputato alla ricorrente il mancato svolgimento del corso di specializzazione necessario ad assumere le mansioni corrispondenti, e ha rivendicato la discrezionalità che l’art. 42- bis d.lgs. 151/2001 conferisce all’Amministrazione militare nel determinare le proprie esigenze organizzative. Ha ribadito infine la sussistenza di significative scoperture di organico presso l’attuale sede di servizio nella specifica categoria di appartenenza di -ricorrente-, suscettibili di giustificare il diniego dell’istanza di trasferimento dalla stessa proposta.
3. – Con ordinanza del 13/03/2025, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso gli effetti esecutivi della determinazione impugnata, ai fini del riesame dell’istanza presentata dalla ricorrente. La concessione dell’invocata sospensiva è affidata, quanto al merito delle censure attoree, alla seguente motivazione:
« Premesso che, a fronte dell’inapplicabilità al personale militare della novella introdotta dall’art 45 co. 31-bis d.lgs. 95/2017 (Cons. Stato, Sez. II, 03/11/2023, n. 9552), l’estensione ai militari dei benefici di legge in materia di maternità e paternità è mediata dall’art. 1493 d.lgs. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), che ne ammette la fruizione «tenendo conto del particolare stato rivestito» (da ultimo, ex plurimis Cons. Stato, Sez. II, 31/01/2025 n. 761);
Ritenuto dunque non siano condivisibili le deduzioni attoree, in ordine alla necessaria eccezionalità delle esigenze organiche che l’Amministrazione può opporre all’accoglimento dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001;
Osservato tuttavia che, nel caso di specie, le motivazioni della determinazione gravata muovono dal presupposto che la ricorrente possa trovare utile collocazione organica, presso la sede di appartenenza così come presso la sede di destinazione, unicamente nella posizione di impiego di “Operatrice di laboratorio”;
Ritenuto che tali esigenze organiche non possano dirsi effettive né ragionevoli, giacché – per incontroversa prospettazione – la ricorrente non ha svolto mai svolto la funzione di “operatrice di laboratorio”, non avendo frequentato il corso di specializzazione di cui alla Circolare n. 7056/2024 del Ministero della Difesa (recante “Linee-Guida per la specializzazione e l’attribuzione degli incarichi ai Graduati e Militari di truppa”: doc. 14 di parte ricorrente);
Considerato che l’Amministrazione non può in questa sede legittimamente rimproverare alla ricorrente la mancata frequentazione del corso, non già solo perché era facoltà di -ricorrente- opporsi alla relativa missione di servizio, a norma dell’art. 11, co. 5 della Sezione B) della menzionata Circolare n. 7056/2024, ma anche perché non vi sono ragioni per ritenere che ella abbia esercitato abusivamente tale diritto, non avendo d’altronde l’Amministrazione sollevato alcuna contestazione all’indirizzo della militare anche solo a fini disciplinari […]».
4. – Nelle more del giudizio, l’Amministrazione resistente ha ottemperato al dictum cautelare e ha assegnato la ricorrente presso il Comando Militare Esercito “Liguria” di Genova, con l’incarico di “Operatore elaboratore elettronico” (dec. del -OMISSIS-, doc. 13 resistente).
5. – All’esito del deposito delle memorie conclusive, la causa è stata introitata per la decisione all’udienza pubblica del 03/12/2025.
6. – A dispetto dell’assegnazione di -ricorrente- presso il Comando di Genova, intervenuta in adempimento all’ordinanza cautelare resa nel corso di questo giudizio, il ricorso deve ritenersi procedibile.
La motivazione del provvedimento del -OMISSIS- chiarisce che l’Amministrazione ha proceduto «[a] i fini dell’adempimento dell’ordinanza del T.A.R. PIEMONTE, e in deroga alle procedure d’impiego del personale militare ». Il Ministero ha in tal modo mostrato di ritenere che l’assegnazione sia avvenuta in difetto dei presupposti di legge e unicamente in ossequio al dictum cautelare, dunque essenzialmente per ragioni di leale collaborazione istituzionale con questo Tribunale.
Va detto che il decreto in parola non contiene riserve espresse sull’esito del giudizio e che le clausole condizionali ivi previste (Par. 8 e 9) attengono alla permanenza delle « condizioni necessarie al mantenimento del beneficio ». La determinazione parrebbe dunque assumere portata integralmente sostitutiva di quella gravata. Cionondimeno, la formula contenuta nella motivazione si presta ad interpretazioni contrastanti e non consente di concludere che l’Amministrazione abbia accolto in via definitiva, sia pure su sollecitazione di questo Tribunale, l’istanza ex art. 42- bis d.lgs. 151/2001 proposta da -ricorrente-.
La ricorrente conserva dunque un interesse a coltivare l’impugnazione, quantomeno ai fini di dissipare l’attuale condizione di incertezza derivata dal provvedimento sopravvenuto. Sul punto entrambe le parti concordano, ivi inclusa la Difesa erariale, che ha posto specifica enfasi sul fatto che l’assegnazione di -ricorrente- fosse avvenuta « in deroga agli ordinari criteri di assegnazione del personale militare » e ha per questo insistito per il rigetto del ricorso nel merito.
7. – Tanto precisato in rito, il ricorso si appalesa fondato per le ragioni di cui appresso.
7.1 - La decisione impugnata muove da un presupposto specifico, ossia che le esigenze organiche e organizzative dell’Amministrazione militare rilevanti ai fini dell’art. 42- bis d.lgs. 151/2001 debbano essere valutate, con riguardo sia alla sede di appartenenza sia alla sede di destinazione, alla luce della posizione d’impiego di -ricorrente- quale “Operatrice di laboratorio”.
È tuttavia incontroverso e documentato per tabulas (docc. 7 e 10 -ricorrente-) che la ricorrente, sin dalla presa di servizio nell’Esercito, non abbia mai svolto tale incarico e che, ancora oggi, non abbia i requisiti per farlo. La Circolare dello Stato Maggiore dell’Esercito del 03/06/2021 n. 7056 (recante “Linee guida per la specializzazione e l’attribuzione degli incarichi ai graduati e militari di truppa”, doc. 6 -ricorrente-) subordina infatti l’assunzione dell’incarico in parola allo svolgimento di un Corso di specializzazione apposito, che la ricorrente non risulta aver frequentato.
È documentato invece che -ricorrente- sia stata impiegata presso la sede di appartenenza con incarichi di “Operatore informatico”, “Conduttore di automezzi vari”, “Operatore di elaboratore elettronico” nonché “Operatore di Pubblica sicurezza”, o che la stessa sia stata posta genericamente “a disposizione del comandante di compagnia – incarichi vari” (doc. 10 -ricorrente-).
7.2 - Ancorché non strettamente rilevante a fini decisori, vale la pena precisare che la mancata frequentazione del corso di specializzazione da parte di -ricorrente- è legittimata dalle previsioni del Circolare del Ministero della Difesa del 20/12/2024 (recante “Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare – Testo coordinato con la var. 2”, doc. 14 -ricorrente-). L’art. 11, co. 5 (recante “11. Tutela della genitorialità”) della Sezione B della Circolare vieta infatti all’Amministrazione militare di « inviare in missione all’estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell’interessato, il personale con figli di età inferiore a 3 anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi »
La documentazione di causa attesta che il corso di specializzazione propedeutico all’assunzione dell’incarico di “Operatore di laboratorio” si tiene a Roma (dunque, ai fini di cui alla menzionata Circolare, è qualificabile nei termini di una “missione fuori sede” per la ricorrente) e ha una durata complessiva di otto settimane (doc. 9 resistente). Era dunque facoltà di -ricorrente- opporsi – o comunque non prestare il consenso – alla frequentazione del corso sin dalla nascita della figlia primogenita, e comunque fino al compimento del terzo anno di età della quartogenita (giugno 2027). In breve, -ricorrente- ha esercitato una facoltà che l’ordinamento militare le conferiva.
Non risulta d’altronde che l’Amministrazione militare abbia sollevato alcun rilievo all’indirizzo della ricorrente in conseguenza della mancata frequentazione del corso di specializzazione o – più in generale – del mancato svolgimento dell’incarico presso la sede di appartenenza. Tale circostanza non può dunque ridondare in danno della ricorrente ai soli fini del rigetto della sua istanza di assegnazione temporanea ex art. 42- bis d.lgs. 151/2001.
7.3 - Poste tali premesse, è indubbiamente fondato il secondo motivo di censura.
La posizione di impiego di -ricorrente-, ai fini della determinazione – da un lato – della situazione organica delle sedi di appartenenza e di destinazione e – dall’altro lato – delle concrete possibilità di impiego della ricorrente, è stata valutata in astratto , sulla scorta di un incarico operativo che la militare non aveva mai espletato e che non poteva espletare, invece che sulla scorta delle funzioni concretamente svolte dalla ricorrente. L’Amministrazione ha cioè basato la propria valutazione tecnico-discrezionale su di un presupposto (il necessario conferimento alla ricorrente dell’incarico di “Operatrice di laboratorio”) non corrispondente alla condizione di servizio dell’interessata, così fondamentalmente travisando il quadro fattuale di riferimento della decisione.
Tale travisamento ha condizionato l’intero iter decisionale, giacché ha inciso a monte sull’individuazione dei parametri rilevanti ai fini di cui all’art. 42- bis d.lgs. 151/2001 (la disponibilità del posto vacante e disponibile presso la sede di destinazione e la utile collocazione organica presso la sede di appartenenza), nonché a valle sulla loro valutazione concreta (la ponderazione delle esigenze organizzative dell’Amministrazione rispetto alle istanze familiari dell’interessata).
Ne discende l’inconsistenza e l’irragionevolezza delle esigenze organiche poste a fondamento della determinazione negativa.
Per un verso, la « criticità organica dell’Ente di appartenenza », evidenziata nel provvedimento impugnata, non poteva essere correlata allo svolgimento da parte di -ricorrente- dell’incarico di “Operatrice di laboratorio”, per l’assorbente ragione che ella non era comunque ammessa a svolgere tale incarico, dunque la sua permanenza presso il Reggimento Logistico -OMISSIS- non avrebbe modificato in alcun modo tale lacuna.
Per altro verso, l’assenza di una posizione di impiego di “Operatore di laboratorio” presso la sede di Genova non poteva assumere rilievo ai fini della decisione, in quanto iterum -ricorrente- non era comunque legittimata ad assumere tale incarico. Né d’altronde tale circostanza rendeva impossibile l’impiego della ricorrente presso la sede di destinazione (ciò che invero non è suggerito nella motivazione dell’atto impugnato), in quanto la mancata frequentazione del corso di specializzazione costituiva esercizio di una legittima prerogativa della militare e comunque ella era stata proficuamente impiegata per più di un decennio presso la sede di appartenenza.
Per altro verso ancora, va messa in luce l’incongruenza insita nel fatto che l’Amministrazione abbia accertato l’assenza di un posto vacante e disponibile presso la sede di Genova unicamente in funzione della posizione di impiego di -ricorrente- quale “Operatrice di laboratorio”, ma abbia poi valutato situazione organica dell’Ente di appartenenza « sia per quanto attiene alla p.o. posseduta dall’istante sia per quanto concerne il complessivo della categoria Graduati ». A quest’ultimo proposito, è significativo osservare che il disavanzo di personale menzionato (ma non quantificato) nella determinazione impugnata non appare di significativo rilievo, giacché – secondo quanto riferito in atti dalla Difesa erariale – corrisponde pari al 12% del personale afferente alla categoria di appartenenza di -ricorrente-. Tale circostanza poneva a carico dell’Amministrazione un onere istruttorio e motivazionale ancor più pregnante, a fronte dell’esigenze familiari rappresentate dalla ricorrente, correlate all’accudimento di quattro figlie di età inferiore a dieci anni.
Si rileva infine che, in disparte le contraddizioni ora evidenziate, il richiamo all’inquadramento formale della ricorrente non era imposto dalla normativa di riferimento. L’art. 42- bis d.lgs. 151/2001 subordina l’accoglimento dell’istanza, oltre che all’assenso degli Enti interessati, « alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione ». La norma dunque non attribuisce rilievo al profilo mansionistico, ossia all’incarico o alla specialità specificamente conferiti nell’Ente di appartenenza, bensì unicamente al livello retributivo del dipendente, che nell’Esercito non può che dipendere dal ruolo e dal grado del militare interessato.
Le considerazioni che precedono sono sufficienti all’accoglimento del ricorso, giacché mettono a nudo l’intervenuto sviamento della funzione, sotto il profilo dell’individuazione dei parametri rilevanti ai fini della decisione. La fondatezza del secondo motivo di diritto giustifica, cioè, l’annullamento della determinazione impugnata e la conseguente rivalutazione dell’istanza di assegnazione temporanea presentata da -ricorrente- sulla base di nuovi e diversi presupposti.
7.4 - I vizi ora descritti non dipendono dall’interpretazione – più o meno restrittiva – che si voglia offrire dell’art. 42- bis d.lgs. 151/2001, giacché tale questione costituisce un posterius sul piano logico-giuridico rispetto all’individuazione degli elementi del giudizio.
Tuttavia, nell’ottica di una più precisa definizione del vincolo conformativo derivante dall’odierna decisione, il Tribunale ritiene di prendere espressa posizione sugli assunti difensivi della ricorrente, oggetto del primo motivo di impugnazione.
In proposito, merita di essere ribadito l’indirizzo assunto in sede cautelare (e seguito dalla giurisprudenza maggioritaria, ancorché non unanime), a norma del quale l’estensione ai militari dei benefici di legge in materia di maternità e paternità è mediata dall’art. 1493 d.lgs. 66/2010, che ne ammette la fruizione « tenendo conto del particolare stato rivestito ». L’inapplicabilità al personale militare della novella introdotta dall’art 45 co. 31- bis d.lgs. 95/2017 (Cons. Stato, Sez. II, 03/11/2023, n. 9552) non comporta dunque che il rigetto dell’istanza ex art. 42- bis d.lgs. 151/2001 debba essere necessariamente giustificato da esigenze organiche di eccezionali. Sarebbe infatti contraddittorio applicare all’Amministrazione militare un requisito più stringente rispetto a quello applicato all’Amministrazione di pubblica sicurezza, pur a fronte del rilievo primario e del carattere strategico delle funzioni attribuite all’Esercito. « Pertanto, nell’attuale assetto normativo dell’istituto, come applicabile alle Forze di polizia – e a fortiori a quelle ad ordinamento militare, stante le ulteriori limitazioni sancite dal relativo codice – ciò che si richiede è che le esigenze organiche o di servizio ostative all’assegnazione temporanea siano “motivate”, ossia rappresentate nel provvedimento di diniego, che non può limitarsi ad evocarle genericamente, attraverso riferimenti indeterminati o formule di stile. In presenza di una motivazione sul punto, l’apprezzamento concreto di tali esigenze – ferma la necessità che esse siano effettive, ragionevoli, non pretestuose – è però rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione, le cui valutazioni non sono sindacabili nel merito. Non è necessario, inoltre, che le predette esigenze assumano anche carattere di particolare gravità o non siano fronteggiabili con gli ordinari strumenti organizzativi, poiché ciò implicherebbe la sostanziale reintroduzione di quel requisito di eccezionalità, superato dalla norma ad hoc introdotta con il d.lgs. 172/2019 (in termini, Cons. Stato, sez. II, 22 luglio 2022, n. 6472) » (Cons. Stato, Sez. II, 31/01/2025 n. 761)
Sono dunque infondate le censure contenute nel primo motivo di impugnazione.
7.5 – Resta invece assorbito il terzo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la ponderazione delle esigenze organizzative rappresentate della PA e delle esigenze familiari di -ricorrente-.
L’Amministrazione è chiamata a rivalutare le proprie esigenze organizzative sulla scorta di nuovi e diversi presupposti, di talché la ricorrente non ha interesse allo scrutinio di legittimità della ponderazione sottesa al provvedimento impugnato, destinata ad essere integralmente superata. Il Tribunale non può invece pronunciarsi sulla ponderazione delle esigenze organizzative della PA che sarà svolta in sede di riesercizio del potere, trattandosi di poteri amministrativi non ancora esercitati (art. 34, co. 2 c.p.a.).
7.6 - In definitiva, il secondo motivo di impugnazione è fondato e il ricorso merita pertanto di essere accolto, con conseguente annullamento della determinazione gravata.
Resta impregiudicato il merito della determinazione che l’Amministrazione resistente intenda assumere in sede di riesercizio del potere di rendere, fermo l’effetto conformativo derivante dal presente giudicato in ordine agli oneri istruttori e motivazionali correlati all’assegnazione di -ricorrente- ex art. 42- bis d.lgs. 151/2001.
8. – Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza.
La liquidazione delle somme dovute a titolo di compensi professionali di avvocato in favore dei procuratori attorei deve avvenire sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati nel 2022, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4 co. 1, del predetto DM.
Merita invece integrale conferma la statuizione resa nella fase cautelare in punto spese.
Resta ferma la rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determinazione impugnata;
- condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni altra persona fisica eventualmente menzionata in questa sentenza, ad esclusione dei procuratori delle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OS ER, Presidente
GI NC IL, Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI NC IL | OS ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.