TAR Torino, sez. III, sentenza 17/01/2026, n. 41
TAR
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
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Sentenza 17 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge dell’art. 45, comma 31-bis del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95

    Il Tribunale ritiene che l'estensione ai militari dei benefici di legge in materia di maternità e paternità sia mediata dall'art. 1493 d.lgs. 66/2010, che ammette la fruizione tenendo conto del particolare stato rivestito. L'inapplicabilità al personale militare della novella introdotta dall'art 45 co. 31-bis d.lgs. 95/2017 non comporta che il rigetto dell'istanza debba essere giustificato da esigenze organiche eccezionali. Le esigenze organiche o di servizio ostative devono essere motivate, ma il loro apprezzamento concreto è rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione, purché effettive e ragionevoli.

  • Accolto
    Sulla ritenuta esistenza di motivi ostativi di natura organizzativa

    Il Tribunale ritiene fondato questo motivo. La decisione impugnata si basa sul presupposto che le esigenze organiche debbano essere valutate in base alla posizione di "Operatrice di laboratorio", incarico che la ricorrente non ha mai svolto né possiede i requisiti per svolgere. L'Amministrazione ha valutato la situazione su un presupposto non corrispondente alla realtà fattuale, travisando il quadro di riferimento. La criticità organica dell'ente di appartenenza non poteva essere correlata a tale incarico, né l'assenza di tale posto a Genova poteva avere rilievo, dato che la ricorrente non era legittimata a ricoprirlo. Inoltre, l'Amministrazione ha valutato la situazione organica dell'ente di appartenenza in modo incongruo, non quantificando adeguatamente il disavanzo di personale. L'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 subordina l'accoglimento dell'istanza alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, non al profilo mansionistico specifico.

  • Improcedibile
    Sull’omesso bilanciamento degli interessi

    Il terzo motivo di impugnazione è assorbito. L'Amministrazione dovrà rivalutare le esigenze organizzative su nuovi presupposti, rendendo superata la ponderazione contenuta nel provvedimento impugnato. Il Tribunale non può pronunciarsi sulla ponderazione delle esigenze che l'Amministrazione svolgerà in sede di riesercizio del potere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 17/01/2026, n. 41
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 41
    Data del deposito : 17 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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