Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/06/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc., e pubblicato, la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 1470 DEL RUOLO GENERALE DEGLI
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2024
TRA
nato a [...] il [...], residente in Parte_1
MO (AG), Via Mazzini n. 15, codice fiscale , C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Calderaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cattolica Eraclea via Papa Luciani n1, per procura in atti
(RICORRENTE)
CONTRO
Controparte_1
in persona del Straordinario e legale
[...] CP_2
rappresentante pro tempore, con sede in , Piazza A. Moro 1, C. F. e P. IVA CP_1
, elettivamente domiciliato in , Piazza A. Moro 1, presso la sede P.IVA_1 CP_1
del , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Antonino CAMMALLERI, giusta procura, giusta procura in atti
(RESISTENTE)
OGGETTO: RICORSO IN OPPOSIZIONE E PER L'ANNULLAMENTO dell'ordinanza ingiunzione n. 67 del 15.04.2024, notificata in data 29.05.2024 a mezzo di racc. a/r n. 78530728712-5, e della sanzione ivi comminata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 depositato in data 26.06.2024, il ricorrente ha impugnato l' ORDINANZA INGIUNZIONE n° 67 del 15.04.2024, notificata in data
29.05.2024 a mezzo di racc. a/r n. 78530728712-5, con la quale il
[...]
ha ordinato all' opponente il pagamento della somma di euro Controparte_1
2.582,27, nella qualità di trasgressore, in solido con la sig.ra (nata a Parte_2
Sciacca il 16.02.1989 e residente a Santa Margherita di Belice in via Cannitello snc),
nella qualità di obbligato in solido, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, Lett. A, del Regolamento d'uso e divieti della R.N.O. di Torre Salsa in
Siculiana, di cui al D.A. n. 273/44 del 23.06.2000, sanzionato dall'art. 28, comma 9, della L.R. n. 10/1999 di cui all'allegata tabella 1, punto 1.1, accertata in data 17.08.2021 in un'area ricadente in zona A della Riserva Naturale Orientata “Torre Salsa”, del vigente P.R.G. del Comune di Siculiana (AG), giusta verbale n. 22/2021 del 19.09.2021
elevato dal Comando Corpo Forestale di . CP_1
Eccepisce l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta e del procedimento sanzionatorio attivato nei confronti del ricorrente per violazione dell'art. 14 della Legge
n. 689/1981 e ss.mm.ii., per mancata notifica del verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 22/2021 Reg. NOP del 19.09.2021 emesso dal
[...]
, per decadenza del potere di emettere l'ordinanza ingiunzione e Controparte_3
di irrogare la sanzione, e conseguente estinzione della sanzione dovuta per la contestata violazione;
eccepisce altresì l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta per violazione dell'art. 18 della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., stante la lesione del diritto di difesa del soggetto sanzionato;
eccepisce ancora la nullità e/o illegittimità
dell'ordinanza-ingiunzione opposta per assoluto difetto di motivazione in violazione dell'art. 18 della Legge n. 689/1981, dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 97
Pag. 2 di 6 e 24 Cost.
Nel merito, il ricorrente rileva l'assenza di prova di responsabilità per i fatti addebitati e,
comunque, la non ricorrenza, nel caso di specie, della condotta sanzionata, non avendo egli posto in essere attività dirette alla trasformazione del territorio con riferimento ai terreni identificati catastalmente al foglio di mappa n. 4, particella n. 589 e foglio di mappa n. 5, particella n. 131 del N.C.U. del Comune di Siculiana ricadenti in zona “A” della Riserva Naturale Orientata “Torre Salsa” nel comune di Siculiana;
rappresenta ancora il difetto di imputabilità della responsabilità per il fatto contestato e, comunque,
la scusabilità del comportamento posto in essere.
Conclude il ricorrente chiedendo : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta e del procedimento sanzionatorio attivato nei confronti del sig. per violazione dell'art. 14 Parte_1
della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., per mancata notifica del verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 22/2021 Reg. NOP del 19.09.2021 emesso dal Comando
Corpo Forestale di , per decadenza del potere di emettere l'ordinanza CP_1
ingiunzione e di irrogare la sanzione, e conseguente estinzione della sanzione dovuta per la contestata violazione. 2) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza- ingiunzione opposta per violazione dell'art. 18 della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.,
stante la lesione del diritto di difesa del soggetto sanzionato. 3) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta per difetto di motivazione in violazione dell'art. 18 della Legge n. 689/1981, dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 97 e 24 Cost. 4) Accertare e dichiarare l'assenza di prova di responsabilità in capo al sig. per i fatti addebitatigli e, comunque, la non ricorrenza, nel Parte_1
caso di specie, della condotta sanzionata, non avendo il sig. posto in Parte_1
essere attività dirette alla trasformazione del territorio con riferimento ai terreni identificati catastalmente al foglio di mappa n. 4, particella n. 589 e foglio di mappa n.
Pag. 3 di 6 5, particella n. 131 del N.C.U. del Comune di Siculiana ricadenti in zona “A” della
Riserva Naturale Orientata “Torre Salsa” nel comune di Siculiana, essendosi limitato ad eseguire normali opere di scerbatura, di realizzazione di fasce coprifuoco, di pulizia della preesistente vasca idrica e di pulizia della sorgente naturale dal materiale di ingombro che ostruiva il normale e libero deflusso delle acque. 5) Accertare il difetto di imputabilità in capo al sig. della responsabilità per il fatto contestato e comunque Pt_1
la scusabilità del comportamento posto in essere. 6) Di conseguenza, accogliere l'opposizione ed annullare con qualsiasi statuizione l'ordinanza ingiunzione opposta. 7)
CP_ Condannare l' convenuto al rimborso delle spese e dei compensi per il presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di avere anticipato le prime e non percepito i secondi.”
Con memoria di costituzione del 16.01.2025, si è costituito il
[...]
dichiarando che con pec del 30 agosto 2024 si era provveduto a Controparte_1
notificare alla pec dell'Avvocato Carmelo Carrara, difensore del ricorrente nominato per la trasmissione degli scritti difensivi all' le Controparte_5
ordinanze n. 66/67/68 del 15/04/2024 con le quali si annullavano le citate ordinanze tra le quali rientra quella oggi impugnata.
Per il suddetto motivo chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
con compensazione di spese,
compensi ed accessori di legge del presente giudizio.
Alla prima udienza svoltasi in data 20.01.2025, il ricorrente ha aderito alla richiesta cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna alle spese essendo il provvedimento di annullamento intervenuto successivamente alla instaurazione del giudizio.
Con note depositate in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter cpc del 09.06.2025 parte opponente ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo nella
Pag. 4 di 6 condanna alle spese.
Esaminati gli atti e segnatamente la Determina Dirigenziale n. 1898 del 30/08/2024
avente ad oggetto l'annullamento delle ordinanze n. 66, 67, 68 del 15/04/2024 emesse nei confronti dei Sigg.ri e con Parte_1 Parte_3 Controparte_6
cui è stato disposto l'annullamento del provvedimento sanzionatorio oggetto del presente giudizio e la nota pec datata 30.08.2025 di comunicazione della predetta determina, si osserva quanto segue.
Si ritiene che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso, (ex multis
Corte di Cassazione - 14.10.2002/24.1.2003, n. 1089/03) , nel caso che occupa sussistono i presupposti perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, come del resto chiesto congiuntamente dalle parti.
Quanto al regolamento sulle spese si osserva che anche in caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal
Giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”, ossia in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione sul merito (in tal senso Cass. civ. 19 novembre 2016
n. 24234; Cass. civ. 25 febbraio 2009 n. 4483; Cass. civ. 08 giugno 2005 n. 11962;
Cass. civ. 2 agosto 2004 n. 14775), salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Nel caso di specie il ricorrente insiste nella pronuncia di condanna alle spese.
Per giurisprudenza consolidata qualora nel corso del giudizio intervenga un atto o un
Pag. 5 di 6 fatto che soddisfi completamente la pretesa della parte attrice le spese processuali devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza c.d.
“virtuale”. (cfr. Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 5555/16; depositata il 21
marzo).
Nel caso che occupa, dagli atti depositati da parte della resistente emerge il riconoscimento della fondatezza della pretesa del ricorrente, pertanto, a quest'ultimo vanno liquidate le spese tenendo conto tuttavia dell'attività processuale svolta e del comportamento tenuto dal Libero Consorzio oltre che del valore della causa.
PQM
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P dott.sssa Sonia Spallitta, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione e definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il al pagamento delle spese legali in favore del Controparte_1
ricorrente quantificate in € 400,00 oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, da versarsi al procuratore che si è dichiarato antistatario.
Agrigento, 09.06.2025
Il Gop Sonia Spallitta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010, n. 24 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ.
mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n.
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