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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 11016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11016 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica in persona del Giudice Onorario, dott. Antonio Carleo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 13982/2023
Reg. Gen. Aff. Cont.
TRA
c. f.: , elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Girolamo Santacroce n. 5/a, presso lo studio dell'avv. Ilaria Formica (codice fiscale:
[...]
, pec: ), dalla quale e rappresenta e difesa C.F._2 Email_1 in virtù di procura alle liti allegata telematicamente al ricorso OPPONENTE
CONTRO
IL Napoli, .c.f.: in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Sig. c.f.: , elettivamente Controparte_2 C.F._3 domiciliato in Via Luigi Caldieri n. 132 Napoli presso l'Avv. Mario Torre C.F.
, pec: dal quale è rappresentato e difeso giusta C.F._4 Email_2 procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTO
Oggetto: impugnazione di delibera assembleare condominiale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21 novembre 2025.
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132, co.2, n. 4, c.p.c., come sostituito dall'art. 45, co. 17, L.69/2009, di tal che, per la parte narrativa, si richiama quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato art.132 c.p.c.
Pag. I a 5 Procedimento R.G.N. 13982/2023 esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto"; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il
Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. n. 1745/2006) secondo il noto principio della "ragione più liquida della decisione" (cfr. Cass. Civ.
n.15389/2011 e Cass. Civ. n.7937/2012); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1 di dichiarare nulla o subordinatamente annullare la deliberazione adottata in data 08.05.2023 dall'assemblea del Vico S. Maria Alla Purità n.18, perché :” a) Controparte_3
l'assemblea ha nominato il nuovo amministratore ( in palese violazione del Controparte_2 disposto dell'art. 1136 c.c. (comma 4, laddove è previsto che “Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore ... devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma”, ossia una maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore dell'edificio, ovvero i 500 millesimi): infatti, l'approvazione è avvenuta con
408,062 millesimi, al di sotto, quindi, “della metà dell'edificio condominiale”. b) inoltre, la delibera è nulla e/o annullabile laddove l'assemblea ha approvato il bilancio consuntivo relativo all'anno 2022 e quello preventivo all'anno 2023 senza allegare la relativa documentazione, non consentendo così alla condomina di prendere visione degli atti oggetto della delibera.” Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati al in data 10.07.2023. In data 5.2.2024, si Parte_2
è costituito in giudizio il convenuto il quale ha preliminarmente eccepito CP_1
l'incompetenza per valore del Tribunale di Napoli, per essere competente il Giudice di Pace di
Napoli, nel merito deducendo che l'assemblea condominiale, con delibera del 18/12/2023 in
Pag. II a 5 Procedimento R.G.N. 13982/2023 seconda convocazione, ha sostituito la delibera impugnata con altra presa in conformità di legge. Infatti, l'Amministratore è stato (nuovamente) nominato col quorum previsto CP_2 dall'art. 1136 C.C.”. Il inoltre chiedeva il rigetto della domanda di annullamento CP_1 dell'approvazione del consuntivo 2022 e preventivo 2023, poiché non vi è alcun obbligo di allegare all'avviso di convocazione i bilanci da approvare.
La causa ha subito una serie di rinvii ed a seguito di scardinamento dal ruolo è stata assegnata al sottoscritto innanzi al quale è stata chiamata alla udienza del 21.11.2025 laddove sentite le parti è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma, cpc.
Va preliminarmente esaminata e disattesa l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito proposta dal convenuto in quanto infondata. Infatti non sussiste la CP_1 dedotta incompetenza per valore in quanto secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (condiviso anche da questo Tribunale) - “Nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito” (cfr. Cass.
9068/2022).
Passando all'esame del merito per quel che concerne il primo motivo di impugnazione, nomina del nuovo amministratore, ritiene il Tribunale che debba pervenirsi alla declaratoria di cessata materia del contendere per quanto riguarda il capo della delibera impugnato relativo alla nomina dell'amministratore. Infatti, risulta dagli atti l'adozione della delibera assembleare
,del 18/12/2023 con la quale il ha sanato i vizi della delibera impugnata laddove CP_1 ha rieletto, questa volta con la maggioranza di 507 millesimi, l'amministratore sostituendo ossia esattamente il primo punto sul quale l'opponente chiedeva di dichiarare nulla o annullare la deliberazione. Essendo stata però la deliberazione opposta revocata in corso di giudizio, restano comunque da regolamentare le spese del giudizio applicando il principio della soccombenza virtuale. E tal uopo non vi è dubbio che il capo della domanda attinente alla nomina dell'amministratore avrebbe visto vittoriosa la parte ricorrente essendo stata tale nomina adottata senza la prescritta maggioranza richiesta in violazione dell'art. 1136 c.c. .
Pag. III a 5 Procedimento R.G.N. 13982/2023 Venendo al secondo motivo di impugnazione la ricorrente ha ritenuto invalida l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno 2022 e quello preventivo all'anno 2023 approvati “senza allegare la relativa documentazione”. Il motivo di impugnazione non è fondato. L'articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, infatti, nulla dice in ordine ad un dovere di allegazione di documenti alla convocazione assembleare, limitandosi a disporre modalità e termini di convocazione. In argomento la Suprema Corte ha ritenuto che non sussiste un obbligo, in capo all'amministratore, di allegare la documentazione contabile all'avviso di convocazione inerente all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, in quanto ogni condomino può, in qualsiasi momento, chiedere di visionare la documentazione contabile ed eventualmente estrarne copia (cfr. Cass. ord. n. 21271 del 5/10/2020). Più nello specifico la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa deliberazione (cfr. Cass. n.
21966/2017 e Cass. n. 15587/2018). Non è, quindi, configurabile un obbligo, per l'amministratore condominiale, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione (cfr. Cass.
n.19210/2011e Cass. n.19799/2014).
In ordine alle spese va, infine, va considerato il principio della soccombenza virtuale, concernente il primo capo di opposizione a riguardo del quale è stata dichiarata la cessata materia del contendere nonché il rigetto del secondo capo di opposizione, per cui ritiene il
Tribunale che le spesse debbano essere integralmente compensate stante la reciproca soccombenza ex art. 92 II comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa da contro il Parte_1 Controparte_1
Pag. IV a 5 Procedimento R.G.N. 13982/2023 Alla Purità n.18 Napoli, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, istanza, richiesta, eccezione e deduzione, così provvede:
A) rigetta l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito;
B) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda azionata da Pt_1
con il primo capo di opposizione concernente la delibera del
[...] [...]
approvata l'8.05.2023, per cui è causa, e segnatamente Parte_2 quanto disposto al punto 3 dell'ordine del giorno relativamente alla approvazione nomina nuovo amministratore;
C) rigetta nella restante parte la proposta opposizione.
D) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio in ragione della reciproca soccombenza .
Così deciso in Napoli, in data 26 novembre 2025.
Il Giudice
(Dott. Antonio Carleo)
Pag. V a 5 Procedimento R.G.N. 13982/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica in persona del Giudice Onorario, dott. Antonio Carleo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 13982/2023
Reg. Gen. Aff. Cont.
TRA
c. f.: , elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Girolamo Santacroce n. 5/a, presso lo studio dell'avv. Ilaria Formica (codice fiscale:
[...]
, pec: ), dalla quale e rappresenta e difesa C.F._2 Email_1 in virtù di procura alle liti allegata telematicamente al ricorso OPPONENTE
CONTRO
IL Napoli, .c.f.: in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Sig. c.f.: , elettivamente Controparte_2 C.F._3 domiciliato in Via Luigi Caldieri n. 132 Napoli presso l'Avv. Mario Torre C.F.
, pec: dal quale è rappresentato e difeso giusta C.F._4 Email_2 procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTO
Oggetto: impugnazione di delibera assembleare condominiale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21 novembre 2025.
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132, co.2, n. 4, c.p.c., come sostituito dall'art. 45, co. 17, L.69/2009, di tal che, per la parte narrativa, si richiama quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato art.132 c.p.c.
Pag. I a 5 Procedimento R.G.N. 13982/2023 esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto"; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il
Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. n. 1745/2006) secondo il noto principio della "ragione più liquida della decisione" (cfr. Cass. Civ.
n.15389/2011 e Cass. Civ. n.7937/2012); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1 di dichiarare nulla o subordinatamente annullare la deliberazione adottata in data 08.05.2023 dall'assemblea del Vico S. Maria Alla Purità n.18, perché :” a) Controparte_3
l'assemblea ha nominato il nuovo amministratore ( in palese violazione del Controparte_2 disposto dell'art. 1136 c.c. (comma 4, laddove è previsto che “Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore ... devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma”, ossia una maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore dell'edificio, ovvero i 500 millesimi): infatti, l'approvazione è avvenuta con
408,062 millesimi, al di sotto, quindi, “della metà dell'edificio condominiale”. b) inoltre, la delibera è nulla e/o annullabile laddove l'assemblea ha approvato il bilancio consuntivo relativo all'anno 2022 e quello preventivo all'anno 2023 senza allegare la relativa documentazione, non consentendo così alla condomina di prendere visione degli atti oggetto della delibera.” Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati al in data 10.07.2023. In data 5.2.2024, si Parte_2
è costituito in giudizio il convenuto il quale ha preliminarmente eccepito CP_1
l'incompetenza per valore del Tribunale di Napoli, per essere competente il Giudice di Pace di
Napoli, nel merito deducendo che l'assemblea condominiale, con delibera del 18/12/2023 in
Pag. II a 5 Procedimento R.G.N. 13982/2023 seconda convocazione, ha sostituito la delibera impugnata con altra presa in conformità di legge. Infatti, l'Amministratore è stato (nuovamente) nominato col quorum previsto CP_2 dall'art. 1136 C.C.”. Il inoltre chiedeva il rigetto della domanda di annullamento CP_1 dell'approvazione del consuntivo 2022 e preventivo 2023, poiché non vi è alcun obbligo di allegare all'avviso di convocazione i bilanci da approvare.
La causa ha subito una serie di rinvii ed a seguito di scardinamento dal ruolo è stata assegnata al sottoscritto innanzi al quale è stata chiamata alla udienza del 21.11.2025 laddove sentite le parti è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma, cpc.
Va preliminarmente esaminata e disattesa l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito proposta dal convenuto in quanto infondata. Infatti non sussiste la CP_1 dedotta incompetenza per valore in quanto secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (condiviso anche da questo Tribunale) - “Nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito” (cfr. Cass.
9068/2022).
Passando all'esame del merito per quel che concerne il primo motivo di impugnazione, nomina del nuovo amministratore, ritiene il Tribunale che debba pervenirsi alla declaratoria di cessata materia del contendere per quanto riguarda il capo della delibera impugnato relativo alla nomina dell'amministratore. Infatti, risulta dagli atti l'adozione della delibera assembleare
,del 18/12/2023 con la quale il ha sanato i vizi della delibera impugnata laddove CP_1 ha rieletto, questa volta con la maggioranza di 507 millesimi, l'amministratore sostituendo ossia esattamente il primo punto sul quale l'opponente chiedeva di dichiarare nulla o annullare la deliberazione. Essendo stata però la deliberazione opposta revocata in corso di giudizio, restano comunque da regolamentare le spese del giudizio applicando il principio della soccombenza virtuale. E tal uopo non vi è dubbio che il capo della domanda attinente alla nomina dell'amministratore avrebbe visto vittoriosa la parte ricorrente essendo stata tale nomina adottata senza la prescritta maggioranza richiesta in violazione dell'art. 1136 c.c. .
Pag. III a 5 Procedimento R.G.N. 13982/2023 Venendo al secondo motivo di impugnazione la ricorrente ha ritenuto invalida l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno 2022 e quello preventivo all'anno 2023 approvati “senza allegare la relativa documentazione”. Il motivo di impugnazione non è fondato. L'articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, infatti, nulla dice in ordine ad un dovere di allegazione di documenti alla convocazione assembleare, limitandosi a disporre modalità e termini di convocazione. In argomento la Suprema Corte ha ritenuto che non sussiste un obbligo, in capo all'amministratore, di allegare la documentazione contabile all'avviso di convocazione inerente all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, in quanto ogni condomino può, in qualsiasi momento, chiedere di visionare la documentazione contabile ed eventualmente estrarne copia (cfr. Cass. ord. n. 21271 del 5/10/2020). Più nello specifico la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa deliberazione (cfr. Cass. n.
21966/2017 e Cass. n. 15587/2018). Non è, quindi, configurabile un obbligo, per l'amministratore condominiale, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione (cfr. Cass.
n.19210/2011e Cass. n.19799/2014).
In ordine alle spese va, infine, va considerato il principio della soccombenza virtuale, concernente il primo capo di opposizione a riguardo del quale è stata dichiarata la cessata materia del contendere nonché il rigetto del secondo capo di opposizione, per cui ritiene il
Tribunale che le spesse debbano essere integralmente compensate stante la reciproca soccombenza ex art. 92 II comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa da contro il Parte_1 Controparte_1
Pag. IV a 5 Procedimento R.G.N. 13982/2023 Alla Purità n.18 Napoli, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, istanza, richiesta, eccezione e deduzione, così provvede:
A) rigetta l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito;
B) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda azionata da Pt_1
con il primo capo di opposizione concernente la delibera del
[...] [...]
approvata l'8.05.2023, per cui è causa, e segnatamente Parte_2 quanto disposto al punto 3 dell'ordine del giorno relativamente alla approvazione nomina nuovo amministratore;
C) rigetta nella restante parte la proposta opposizione.
D) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio in ragione della reciproca soccombenza .
Così deciso in Napoli, in data 26 novembre 2025.
Il Giudice
(Dott. Antonio Carleo)
Pag. V a 5 Procedimento R.G.N. 13982/2023