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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 3428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3428 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A
I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere all'esito dell'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno , vertente T R A
, rappresentato e difeso in forza di procura ex art. 83 Parte_1 comma 3 c.p.c. dagli avv.ti Ugo Minneci e Sabina Mantovani ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Milano via Olmetto 3 Appellante E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Angelini ed elettivamente
[...] domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in Roma, via Nizza, 35 giusta procura CP_1 in atti Appellato
E
(per fusione per incorporazione della Controparte_2 nella con contestuale conferimento di ramo Controparte_3 CP_4 d'azienda editoriale alla - già Controparte_2 Controparte_5 rappresentata, difesa e assistita, come da procura in atti congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Francesco Alvaro e Federico Hernandez, elettivamente dom.ta presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, alla Via Fornovo 3.
E Fondo contrattuale integrativo ex fissa E
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA – NS
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9470/2019 del Tribunale di Roma depositata il 30.10.2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado chiamava in giudizio l' il Parte_2 CP_1
Fondo contrattuale ex fissa e l' per sentire accogliere Controparte_6 le seguenti testuali conclusioni “In via principale: - accertare e dichiarare che
[...] ha maturato il diritto a percepire il trattamento previdenziale di carattere Parte_1 integrativo denominato ex fissa a far tempo dalla domanda di pensionamento;
- accertare e dichiarare che l'importo dovuto a titolo di ex fissa al ammonta Parte_1 ad € 224.815,49 (detratti gli acconti eventualmente già ricevuti); - accertare e dichiarare l'inapplicabilità dell'accordo del 24 Giugno 2014 nei confronti del ricorrente in quanto il diritto a percepire l'emolumento si era cristallizzato in data antecedente e per l'effetto dichiarare l' e/o il Fondo ex fissa ciascuno in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore tenuti al pagamento della somma di € 224.815,49 (detratti gli eventuali acconti già percepiti) in favore del oltre interessi moratori dal dì del Parte_1 dovuto al saldo ai sensi dell'art. 6 comma 5 della Convenzione e per l'effetto condannare,
l'uno l'altro o entrambi, alla corresponsione della predetta somma in favore del ricorrente;
- nell'ipotesi in cui l'Accordo del 24 Giugno 2014 dovesse essere ritenuto applicabile nei confronti dell'odierno ricorrente, dichiarare comunque l' decaduta dal beneficio del CP_1 termine in quanto non ha rispettato il previsto piano di rateizzazione e per l'effetto dichiarare l'Inpgi e/o il Fondo ex fissa ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore tenuti al pagamento della somma di € 224.815,49 (detratti gli eventuali acconti già percepiti) in favore del oltre interessi moratori dal dì del Parte_1 dovuto al saldo ai sensi dell'art. 6 comma 5 della Convenzione, e per l'effetto condannare,
l'uno l'altro o entrambi, alla corresponsione della predetta somma in favore del ricorrente
In via subordinata: -. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il mancato pagamento della ex-fissa in favore dell'odierno ricorrente fosse ascrivibile a irregolarità contributive di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 dichiarare quest'ultima tenuta e per l'effetto condannarla a corrispondere l'equivalente di
€ 224.815,49 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta dovuta dal Giudice (detratti gli eventuali acconti già percepiti) a titolo di risarcimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in virtù del disposto dell'art. 8 dell'allegato G del CCNLG;
-. In ogni caso condannare in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 al pagamento in favore del dell'importo di € 224.815,49 (dedotti Parte_1 gli acconti percepiti) in virtù della posizione di garanzia assunta con la scrittura privata sottoscritta in data 23.12.2011 confermata in data 1 marzo 2012. In via ulteriormente subordinata: .- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il diritto al pagamento della ex fissa in favore del ricorrente fosse comunque riconosciuto inesigibile, accertare e dichiarare la grave negligenza e/o la violazione degli obblighi di buona fede da parte di e/o nello svolgimento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni attribuite CP_1 CP_7 dall'art. 6 della Convenzione e per l'effetto condannare, anche ai sensi dell'art. 1229 c.c.,
l'una l'altra o entrambe, a corrispondere in favore dell'odierno ricorrente l'equivalente di
€ 224.815,49.
Con la sentenza gravata il Tribunale così statuiva: “Il Giudice, definitivamente decidendo sui riuniti ricorsi proposti nell'interesse di Parte_1 Parte_3
, , e :
1- dichiara inammissibile
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 il ricorso nei confronti della 2- rigetta nel resto il ricorso;
3 - compensa tra le parti CP_7 le spese di procedura”.
A sostegno della domanda l'appellante deduceva di essere giornalista professionista e titolare di pensione INPGI dal 1° gennaio 2014; di aver maturato il diritto a percepire il trattamento riferito all'indennità cd. ex fissa, a seguito del rapporto di lavoro con la soc.
(di cui ha presentato all' domanda il 29.11.2013 e di Controparte_3 CP_1 ammontare calcolato dal datore di lavoro pari ad € 224.815,49).
Ha chiarito che l'indennità ex fissa era un trattamento previdenziale integrativo contrattuale, alimentato da uno specifico contributo a carico degli Editori che traeva fonte normativa dall'accordo collettivo del giugno 1994 e da un Regolamento nonché da un successivo accordo collettivo del giugno 2014 (contente modifica alla Convenzione), seguito da un nuovo Regolamento.
Precisava che, con comunicazione del 14.12.2015, l' aveva comunicato che, in CP_1 seguito all'accordo tra Fieg e el 24 giugno 2015, la prestazione cd. ex fissa sarebbe CP_7 stata corrisposta ratealmente con 15 rate annuali di importo di € 18.651,00, di cui veniva preannunciato il pagamento della prima rata;
di aver ricevuto il solo pagamento dell'acconto di € 10.000,00 e delle prime due rate nel dicembre 2015 e nel dicembre 2016 di importo pari ciascuna ad € 18.651,00 lordi ed un ulteriore rata a fine gennaio 2018, di importo quest'ultima pari ad € 3.000,00, inferiore alle precedenti, per l'importo complessivo lordo di € 50.302,00.
Aggiungeva che, nel dicembre 2017, la Commissione Paritetica gestione liquidatoria ex fissa aveva proposto, in alternativa alla rateizzazione, un pagamento della prestazione anticipato rispetto ai tempi della rateazione;
pagamento questo a saldo, stralcio e transazione di un importo tra il 50% e il 60% del capitale e che sarebbe avvenuto in un'unica soluzione ovvero in più tranches a seconda della quota rinunciata.
Precisava ulteriormente che non avendo accettato la proposta era creditore dell' CP_1 dell'importo riferito al saldo della prestazione intera (detratto quanto già ricevuto al medesimo titolo); che l' era decaduto dal beneficio del termine per non aver CP_1 rispettato il piano di rientro rateale.
Argomentava il ricorrente oggi appellante che il diritto alla prestazione doveva considerasi cristallizzato sulla base dell'art. 5 della Convenzione, secondo cui l'iscritto al fondo consegue il diritto al momento del pensionamento, previa presentazione di domanda;
che l' era da individuarsi come debitore della prestazione, esigibile sia CP_1 sia in relazione a quanto disposto dall'art. 5 dell'originario all. G del CNLG (che fisserebbe la maturazione del diritto all'atto del pensionamento) e sia in relazione all'avvenuta decadenza del beneficio del termine, fatto valere dal ricorrente con riferimento al mancato rispetto del piano rateale dei pagamenti ad opera dell'Istituto.
Aggiungeva che l'inesigibilità della prestazione non poterebbe essere sostenuta sulla scorta di quanto previsto dalla disciplina di cui all'art. 6 della Convenzione del 1994, relativa alla diversa ipotesi di inesigibilità temporanea, limitata a soli due mesi, all'esito dei quali scatterebbero gli interessi moratori, circostanza che, al contrario, confermerebbe l'esigibilità della prestazione;
che l'onere della prova relativo alla carenza delle necessarie disponibilità finanziarie nel fondo doveva essere fornita dall' CP_1
Quanto alle domande subordinate, quella rivolta nei confronti del datore di lavoro era fondata sulla ipotizzata irregolarità nella contribuzione al fondo ed in ragione dell'accordo del 23.12.2011 e dell'impegno in esso assunto dalla a CP_3 corrispondere in favore del ricorrente la prestazione ex fissa.
Sussisterebbe comunque la responsabilità risarcitoria di e di per non aver CP_1 CP_7 esercitato le prerogative attribuite dal sistema delle fonti, avendo omesso di assumere le dovute iniziative per determinare l'aumento della contribuzione al fondo ad opera dei datori di lavoro. Il tutto in ipotesi di mala fede e colpa grave per aver l' respinto la CP_1 richiesta di pagamento integrale della prestazione avanzata nei suoi confronti, così come l'aver negato di essere il debitore della prestazione.
Si costituivano in giudizio le controparti resistendo al ricorso.
L' nella sostanza contestava la fondatezza delle pretese, evidenziando la fonte CP_1 contrattuale, e non legale, della prestazione previdenziale de quo, ai sensi del relativo
Regolamento e della Convenzione del 1994 alimentata esclusivamente con contribuzione a carico del datore di lavoro;
sostenendo la propria qualità, non già di parte contrattuale dell'accordo del 1985 istitutivo della prestazione, né della successiva Convenzione del
1994, bensì di mero gestore per conto di terzi ( e Controparte_8
Federazione Nazionale della Stampa-F.N.S.I.) del Servizio Cassa del Fondo nei limiti delle risorse in giacenza nello stesso, senza alcuna commistione con il proprio patrimonio, destinato alle prestazioni previdenziali di fonte legale obbligatoria, e con conseguente esonero dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza della necessaria disponibilità finanziaria, come disposto dall'art. 6 della Convenzione.
Sosteneva l'inesigibilità del credito azionato evidenziando la circostanza che non vi era sufficiente disponibilità finanziaria del Fondo a garantire l'evasione di tutte le domande presentate dai giornalisti aventi diritto e, nella specie, di quella della ricorrente, stante la bassa aliquota contributiva e la grave crisi di liquidità del fondo, sistematicamente denunciata alle parti contraenti (F.I.E.G. e e segnalata alle autorità competenti. CP_7
Gli esiti del primo grado non sopra riportati.
Con l'atto di gravame - in via pregiudiziale si è chiesta la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia parziale ai sensi dell'art. 161 1 comma c.p.c.
Secondo l'appellante avendo evocato in giudizio il Fondo contrattuale integrativo ex fissa, dichiarato contumace, il giudice avrebbe dovuto motivare il rigetto del ricorso nei confronti del CP_9
A differenza di quanto ritenuto dall'appellante l'omissione non comporta la nullità della sentenza impugnata ma si converte in motivo di gravame.
Sostiene l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che “l' è esonerato dall'obbligo di corrispondere le prestazioni a carico del fondo CP_1 in assenza della necessaria disponibilità finanziaria e fino al momento della loro ricostituzione”, con la conseguenza che risulterebbe difettare l'esigibilità del credito azionato;
ed ancora l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che CP_ il diritto ad ottenere il pagamento della ex fosse già entrato a far parte del patrimonio dell'interessato e pertanto quesito, punto a ciò aggiungendo che le modifiche intervenute con l'Accordo collettivo del 2014 non possono nemmeno definirsi peggiorative rispetto alla precedente disciplina;
ed inoltre l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che l' “ha altresì provato di non avere alcuna responsabilità al CP_1 riguardo stante il corretto e diligente adempimento da parte dello stesso degli obblighi di vigilanza ed informativa previsti due primi commi dell'art 6 della Convenzione (unici obblighi peraltro gravanti in capo all' ; in ultimo l'erroneità della sentenza CP_1 impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità di parte datoriale motivando che
“i ricorrenti propongono la loro domanda nei confronti della Controparte_11 in via ipotetica, limitando la legittimazione passiva del proprio datore di lavoro per l'ipotesi in cui questi non abbia provveduto al corretto adempimento dell'obbligazione contributiva posta suo carico relativamente al trattamento oggetto di rivendicazione”
A sostegno del primo motivo di impugnazione, si sostiene che dall'esame delle Fonti
Istitutive deriverebbe – contrariamente a quanto ritenuto in sentenza - la imputabilità all' ell'obbligazione oggetto di giudizio, e ciò per il semplice fatto che la domanda CP_1 di prestazione va presentata a detto e che sia stata affidata all' la gestione CP_1 CP_1 della (“responsabile ex art. 2740 c.c. dell'adempimento della ex fissa deve ritenersi Pt_7 esclusivamente il fondo speciale appositamente creato allo scopo e che risulta nella disponibilità dell' ). Ne conseguirebbe che la carenza di disponibilità liquide nel CP_1
Fondo non poteva essere considerata un causa di inesigibilità della prestazione oggetto di giudizio, in quanto, l'insufficienza delle risorse liquide per pagare le prestazioni non andrebbe rapportata a tutti i giornalisti (che avendo presentato domanda ed in presenza dei necessari requisiti ) sono titolati a riceverla, ma nel caso di specie andava posta in rapporto all'entità economica della pretesa del ricorrente;
e ciò perché non sussisterebbe una previsione normativa che disporrebbe l'applicazione del principio di parità di trattamento in presenza di un concorso di domande.
In ultima analisi, l'immediata esigibilità della prestazione oggetto di giudizio nei confronti dell' deriverebbe dall'essere l'obbligazione venuta a scadenza (come CP_1 confermato dalla previsione di interessi moratori nel 4° comma dell'art. 6 della
Convenzione), senza che al riguardo possa valere il dedotto fatto impeditivo del pagamento della prestazione, ossia la perdurante carenza di liquidità nel Fondo, circostanza non prevista nei termini intesi dall' all'art. 6 della Convenzione come CP_1 condizione di esigibilità della prestazione.
Con riguardo al secondo motivo di impugnazione, si sostiene che il nuovo regime dei pagamenti (in forma rateale) disposto con l'accordo collettivo di giugno 2014 non sarebbe opponibile al ricorrente in quanto lo stesso a quella data aveva già maturato il diritto a percepire il trattamento in un'unica soluzione.
A fronte di un diritto quesito le parti sociali non avrebbero avuto il potere di modificare il contenuto di precedenti accordi collettivi soprattutto con clausole modificative peggiorative. Con la terza censura si ritiene che l' e la on avrebbero correttamente assolto CP_1 CP_7 agli oneri di sorveglianza ed informativa circa lo stato di liquidità del Fondo e all'ulteriore onere di pretendere l'adeguamento dell'aliquota di finanziamento del fondo.
Con il quarto motivo si censura il capo di sentenza che esclude la responsabilità risarcitoria diretta della laddove la stessa si radicherebbe Controparte_11 per quanto previsto dall'articolo 8 dell'allegato G al . Pt_8
Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone nel merito il CP_1 rigetto siccome infondato in fatto e diritto con conseguente conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese di lite.
Non si è costituita la chiamata in causa all'esito dell'ordine di integrazione del CP_7 contraddittorio, rimasta contumace pur ritualmente evocata in giudizio dall'appellante.
Si è costituito anche l' (già Controparte_2 Controparte_3
resistendo all'appello chiedendone il rigetto. Previ gli incombenti di cui all'art.
[...]
437 c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Il Collegio, aderendo al prevalente orientamento interpretativo formatosi all'interno della sezione su identica fattispecie, confermato in sede di legittimità, ritiene di dare continuità
a detto condivisibile indirizzo interpretativo, riproponendo, anche ex art. 118 disp. att.
c.p.c. e con qualche integrazione, le ragioni già espresse nelle numerose decisioni prodotte agli atti (in specie C.d.A. Roma n. 4822/2018 depositata l'8.1.2019, i cui accertamenti in fatto ben possono essere utilizzati anche in questa sede non essendo diversamente smentiti e trovando riscontro comunque nei documenti in atti).
E' opportuno procedere preliminarmente ad un breve inquadramento dell'indennità oggetto di causa, comunemente chiamata “ex fissa”.
Detta indennità trova origine nel Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico - CNLG del 8 luglio 1982 che all'articolo 27 conteneva una nota a verbale per la definizione di una nuova disciplina dell'indennità fissa.
In attuazione di tale nota la l' Controparte_12 [...]
con la partecipazione della RAI e la Controparte_13 Controparte_14 stipulavano, in data 15 luglio 1985, Controparte_15
l' “Accordo per prestazioni previdenziali integrative” che veniva richiamato, come norma integrativa, in calce al predetto articolo 27 del CNLG.
Nelle premesse dell'Accordo le parti davano atto che era loro intendimento istituire una forma autonoma di prestazione previdenziale integrativa per i giornalisti professionisti, costituita dalla liquidazione di un certo numero di mensilità della retribuzione variabile a seconda della qualifica e dell'anzianità di servizio (articolo 4 dell'Accordo).
All'articolo 2 dell'Accordo prevedono che il trattamento previdenziale integrativo
<sarà corrisposto – mediante una gestione speciale – dall'INPGI sulla base di una convenzione con le parti firmatarie del presente accordo>>.
La convenzione tra le parti firmatarie dell'Accordo (NS e IE) e l' è stata CP_1 stipulata in data 8 giugno 1994 ed è stata denominata “Convenzione per la gestione di forme previdenziali a carattere integrativo in favore dei giornalisti professionisti”.
Contestualmente, le parti firmatarie dell'Accordo e l' anno provveduto anche alla CP_1 stesura del “Regolamento per la disciplina delle prestazioni del fondo integrativo”.
Tanto premesso l'appellante, in buona sostanza, sostiene che le disposizioni dell'articolo
6, ultimo comma, della Convenzione e dell'articolo 11 del Regolamento debbano essere lette nel complesso sistematico di tutte le previsioni dei relativi documenti contrattuali e, nello specifico, in correlazione con le previsioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 6 della Convenzione e che, invero, la precisa terminologia contenuta nella Convenzione, ove le parti fanno costantemente riferimento al termine “accantonamento”, evidenzi come le stesse avessero inteso individuare un sistema di capitalizzazione in favore del singolo lavoratore operante presso il fondo speciale deputato a garantire la prestazione previdenziale integrativa.
Si duole che l'INPGI abbia adottato una prassi tale da trasformare l'accantonamento in una mera prenotazione virtuale, circostanza che comunque non muterebbe l'effettiva portata delle previsioni contrattuali.
La Convenzione ed il Regolamento stabilirebbero, infatti, condizioni e tempi di maturazione del diritto di credito del lavoratore alla prestazione previdenziale e che mai l' potrebbe leggere le disposizioni in tema di gestione separata del fondo CP_1 integrativo come un suo preventivo ed indiscriminato esonero da responsabilità.
Il sostenere che il fondo speciale per l'erogazione del trattamento previdenziale integrativo dovrebbe essere gestito mediante accantonamenti individuali a capitalizzazione in favore del singolo iscritto, idonei a garantire la prestazione previdenziale integrativa, in realtà non trova riscontro nelle previsioni delle convenzioni che disciplinano la prestazione oggetto di causa (tesi sostenuta anche per quanto riguarda la valutazione dell'incapienza da considerarsi e valutarsi singulatim).
L'Accordo istitutivo della prestazione del 15 luglio 1985, che la Convenzione per la gestione della stessa del 8 giugno 1994 prevedono, all'articolo 3, che gli iscritti all' CP_1 <hanno diritto all'accantonamento a loro nome di un capitale in occasione di: a) risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del 1°, 3° e 4° comma dell'art. 33 del contratto nazionale di lavoro giornalistico;
b) risoluzione del rapporto per dimissioni a qualsiasi età, dopo almeno quindici anni di servizio presso la stessa azienda;
c) risoluzione del rapporto per dimissioni avendo superato il 55° anno di età, dopo almeno dieci anni di servizio presso la stessa azienda. Lo stesso accantonamento viene effettuato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per decesso dell'iscritto, quando per i superstiti previsti dal Regolamento INPGI sussista il diritto a pensione>>.
La chiara previsione che l'accantonamento venga effettuato in occasione di una delle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a), b) e c), oppure in caso di decesso dell'iscritto, rende immediatamente evidente la volontà delle parti sociali, che hanno istituito la prestazione, di non costituire un fondo con accantonamenti individuali per ogni lavoratore alimentati con la capitalizzazione dei contributi versati nel tempo dal datore di lavoro, bensì di istituire un unico fondo separato ed indistinto in cui far affluire i versamenti effettuati dalle imprese editrici, dal quale procedere, al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa convenzionale, all'accantonamento della somma necessaria al pagamento della prestazione.
Il finanziamento del fondo è garantito dal versamento, da parte dei datori di lavoro, di un contributo mensile pari all'1% (fino al dicembre 1986) ed all'1,50% (dal gennaio 1987) delle retribuzioni mensili corrisposte ai giornalisti dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Anche tale previsione smentisce la tesi di parte appellante dell'accantonamento individuale, perché l'alimentazione del fondo è garantita da un contributo mensile unico del datore di lavoro calcolato sull'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte a tutti i giornalisti dipendenti: tale modalità di finanziamento esclude la possibilità di accantonamenti individuali che avrebbero richiesto, invece, il versamento di contributi singoli per ogni iscritto.
Che non si tratti di un fondo composto da accantonamenti individuali a capitalizzazione risulta chiaro dalla circostanza che non vi è alcun rapporto fra l'entità del contributo versato dai datori di lavoro e l'ammontare delle prestazioni previdenziali che il fondo è destinato garantire, circostanza che, poi, è la causa della costante mancanza di liquidità del fondo e che determina i ritardi nel pagamento che sono alla base del vasto contenzioso instauratosi negli ultimi anni fra i giornalisti iscritti e l'istituto previdenziale. Quanto all'esonero dell'INPGI dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in mancanza dei necessari fondi, si osserva che la prestazione oggetto di causa, come già in precedenza evidenziato, ha origine contrattuale collettiva, cui l'istituto previdenziale è estraneo.
Infatti, l'Accordo istitutivo della prestazione non ha visto l' come parte, mentre CP_1
l' ha partecipato, quale gestore del fondo speciale, alla Convenzione del 1994 CP_1 prevista per disciplinare la gestione della nuova forma previdenziale integrativa.
Proprio la lettura sistematica, invocata da parte appellante, dell'Accordo istitutivo della prestazione, unitamente alla Convenzione del 1994, destinata a regolare la gestione del fondo speciale, e del Regolamento per la disciplina delle prestazioni, induce a concludere che l' quale mero gestore del fondo speciale, non possa essere chiamato a CP_1 rispondere, con sostanze destinate alla previdenza obbligatoria, delle prestazioni relative a quella integrativa.
I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 6 della Convenzione pongono a carico dell' quale CP_1 gestore del fondo, obblighi di sorveglianza e segnalazione che, comunque, non costituiscono il presupposto, come sostenuto dall'appellante, per l'operatività della previsione dell'ultimo comma di tale articolo che stabilisce l'esonero dell'Istituto dal corrispondere le prestazioni in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie sul fondo integrativo.
Gli obblighi di sorveglianza e segnalazione, infatti, sono destinati alla tempestiva reintegrazione delle disponibilità del fondo speciale prevedendo, nell'ipotesi che la mancanza di liquidità determini il ritardo nel pagamento della prestazione previdenziale integrativa, che l'iscritto abbia diritto al pagamento degli interessi.
La disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 6, invece, stabilisce un principio di carattere generale di esenzione dell'INPGI dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie, stante il carattere di completa autonomia del fondo speciale, sia nell'ipotesi che l' abbia tempestivamente CP_1 adempiuto ai propri obblighi di sorveglianza e segnalazione e le parti sociali non abbiano posto rimedio alla carenza finanziaria, sia nell'ipotesi che l' non vi abbia CP_1 adempiuto.
La previsione dell'ultimo comma dell'articolo 6 della Convenzione, confermata dall'ultimo comma dell'articolo 11 del Regolamento, infatti, è funzionale esclusivamente a garantire la separatezza dei fondi destinati al trattamento integrativo rispetto a quelli destinati alla previdenza obbligatoria, e trova, quindi, generale applicazione, indipendentemente dall'adempimento degli obblighi di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo
6 della Convenzione.
Quanto alla doglianza relativa alla statuizione secondo cui si è ritenuto provato in atti dall' o stato di illiquidità del Fondo, nonchè l'adempimento da parte del medesimo CP_1 agli obblighi comportamentali di cui all'art. 6 della Convenzione del 1994, l'appellante deduce di avere provato i fatti costitutivi del proprio credito certo, liquido ed esigibile, mentre l' non avrebbe dato la prova di avere posto in essere tutte le azioni di CP_1 sorveglianza e segnalazione previste dalla Convenzione, né dell'affermata illiquidità del fondo al momento della domanda.
L'appellante sostiene che, per sottrarsi al pagamento, l' avrebbe dovuto dare la CP_1 prova di non avere nel fondo speciale la disponibilità dell'ammontare di alla specifica ed individuale richiesta, prova asseritamente inesistente agli atti di causa.
Anche tale censura è infondata.
Ad avviso del Collegio, l' ha adeguatamente provato che, al momento della CP_1 presentazione della domanda dell'odierno appellante, il fondo speciale versasse in una situazione di grave carenza di liquidità.
L' ha prodotto una serie di comunicazioni effettuate alla IE ed alla CP_1 CP_7 attestanti la situazione di in sofferenza del fondo speciale.
Quella recante la data del 5 luglio 2010, evidenzia che alla stessa data pendevano n. 427 pratiche per la cui liquidazione sarebbe servita la somma di € 36.177.811,81, mentre nel medesimo anno, alla data della comunicazione, erano state liquidate n. 106 pratiche per un importo lordo di € 7.730.904,04.
L'ultima comunicazione, che risale al 4.8.2014, evidenzia che alla stessa data pendevano n.
1.210 pratiche per la cui liquidazione sarebbe servita la somma di € 104.675.570,47, mentre nel medesimo anno, alla data della comunicazione, erano state liquidate n. 77 pratiche per un importo lordo di € 7.544.828,64.
Dall'esame delle comunicazioni mensili si rileva, poi, la costante progressione in aumento delle pratiche giacenti e dell'importo necessario alla loro liquidazione, mentre resta sempre sostanzialmente invariato il numero di pratiche evase e l'importo liquidato in ciascun anno.
Quest'ultimo è sostanzialmente corrispondente all'ammontare dei contributi affluiti annualmente al fondo speciale, insufficienti al pagamento di tutte le prestazioni maturate nel medesimo anno, come emerge dai bilanci prodotti in atti dall' . CP_1 L' infatti, nel primo grado del giudizio ha prodotto i bilanci al 31.12.2012 e CP_1
31.12.2013 relativi al fondo speciale per le prestazioni previdenziali integrative, dai quali emerge una rilevante differenza fra i ricavi del servizio (le entrate contributive) ed il costo del servizio (le prestazioni maturate nell'anno ed i relativi interessi).
Nell'anno 2012 i ricavi sono pari ad € 12.313.032 ed i costi ad € 22.733.665, con una differenza negativa di € 10.420.633.
Nell'anno 2013 i ricavi sono pari ad € 11.392.717 ed i costi ad € 27.522.409, con una differenza negativa di € 16.129.692.
Si può fondatamente affermare, quindi, che l' , con le comunicazioni predette, CP_1 abbia tempestivamente e costantemente messo a conoscenza le parti firmatarie della situazione di grave carenza finanziaria del . CP_9
Infatti, che le parti sociali fossero a conoscenza della situazione del fondo è provato dal documento 9 prodotto dall' nel primo grado del giudizio, recante il verbale di CP_1 accordo del 24.11.2010 tra IE e in cui le parti, preso atto della disponibilità CP_7 dell' ad anticipare per le finalità del fondo integrativo la somma di 37 milioni di CP_1 euro, convengono che, a decorrere dal mese successivo alla data di approvazione della relativa delibera da parte dei Ministeri vigilanti, le aziende verseranno all' a titolo CP_1 di addizionale contributiva straordinaria, un'aliquota dello 0,35%.
Nelle premesse di tale accordo IE e NS danno atto che <il progressivo aggravarsi dello stato di crisi del settore ha determinato effetti negativi sull'andamento della gestione del Fondo integrativo di previdenza (ex fissa) di cui all'accordo 15 luglio
1985>> e che <tali negativi effetti hanno comportato il differimento nell'erogazione delle prestazioni previste dall'indicato accordo rispetto alla relativa maturazione risultando, alla data del 4 novembre 2010, in attesa di liquidazione 564 trattamenti per un importo complessivo di circa 46,6 milioni di euro più gli interessi>>.
Appare, quindi, infondata l'affermazione, più volte ripetuta dall'appellante, che l' CP_1 non abbia proceduto ad adempiere ai doveri di sorveglianza e segnalazione, atteso che quanto sopra dimostra che le parti sociali erano state perfettamente rese edotte dello stato di grave sofferenza finanziaria del fondo speciale.
Che, poi, i Ministeri vigilanti non abbiano autorizzato il prestito di cui al verbale del
24.11.2010 è questione che non riguarda l'adempimento da parte dell'Istituto degli obblighi di vigilanza e segnalazione.
In tale contesto, in cui l'ammontare dei contributi annuali è insufficiente per la soddisfazione delle prestazioni maturate nel medesimo anno, con conseguente progressivo accumularsi di prestazioni arretrate, è ragionevole che l' , non potendo CP_1 violare la separazione dei fondi destinati alla previdenza obbligatoria ed a quella integrativa, proceda al pagamento di quest'ultima scaglionando temporalmente le prestazioni in ragione della data della richiesta, peraltro con la liquidazione degli interessi per il ritardato pagamento.
Ciò è quanto avvenuto anche nel caso specifico in cui l' aveva comunicato che la CP_1 liquidazione sarebbe avvenuta “dopo l'effettivo pensionamento, secondo la graduatoria relativa al perfezionamento della pratica ed in relazione alla disponibilità del Fondo stesso”.
Infine, lo stesso accordo del 24.6.2014 (doc. 12 del fascicolo di primo grado ha CP_1 come presupposto proprio lo stato di grave illiquidità del Fondo che non permetteva più di onorare prontamente le obbligazioni assunte in sede negoziale ed è stato concluso proprio al fine di superare tale grave situazione di crisi finanziaria.
Peraltro, provvedendo l'INPGI alla liquidazione annuale di prestazioni per un ammontare sostanzialmente pari ai contributi percepiti, è ovvio che per il pagamento di tutti i beneficiari nei termini previsti dalle convenzioni l' dovrebbe attingere ai fondi CP_1 della previdenza obbligatoria, eventualità espressamente esclusa dalle disposizioni in precedenza richiamate.
L'appellante non può, quindi, pretendere che l'INPGI provveda comunque al pagamento, in violazione del principio di autonomia e separazione del fondo speciale, gravando sulle disponibilità finanziarie destinate alla previdenza obbligatoria.
Non varrebbe sostenere ed insistere, per disattendere quanto sopra ritenuto, sull'asserita omessa redazione del bilancio preventivo.
Al riguardo ben possono riprodursi le condivisibili osservazioni già esposte da questa
Corte finanche nell'unico precedente favorevole ai giornalisti, in cui, dopo avere altrettanto condivisibilmente posto in rilievo che l'inadempimento di tale obbligo di sorveglianza, quand'anche in ipotesi dimostrato, sia da addebitare a “dolo o colpa grave” dell' >, si aggiunge che CP_1 essere addotta la mancata redazione del “bilancio preventivo”, previsto dall'art. 6, co. 3^, della convenzione. Tale omissione è denunziata…. in termini di gravissima inadempienza, ma non viene spiegata la ragione di tale gravità nel sistema complessivo della gestione separata del fondo…..In ogni caso l' ha dimostrato di aver inviato CP_1 comunicazioni periodiche relative all'andamento finanziario del fondo e ciò è sufficiente a ritenere assolto l'obbligo di sorveglianza previsto in convenzione> (C.d.A. n. 408/2018 in atti).
Appare opportuno anche procedere alla qualificazione Convenzione del 1994 quanto all'affermazione della sussistenza di un diritto quesito.
Qualora fosse interpretata quale contratto a favore di terzo, se ne desumerebbe il sorgere in capo ai beneficiari un diritto soggettivo alla prestazione azionabile nei confronti dell' quale parte promittente che ha assunto una personale obbligazione nei CP_1 confronti del terzo beneficiario. La natura di tale Convenzione rileverebbe anche in relazione ai nuovi accordi delle parti sociali richiamati negli scritti difensivi. In particolare, in relazione alla parte di detti nuovi accordi contenente una disciplina c.d. transitoria, la stessa non potrebbe riguardare un diritto quesito già maturato ed entrato a far parte del patrimonio del lavoratore.
Si è già riferito in precedenza che l'Accordo del 15 luglio 1985, istitutivo della prestazione previdenziale integrativa, non ha visto quale parte l' che all'articolo 2 CP_1
è individuato dalle parti stipulanti quale mero gestore del fondo speciale.
Nel medesimo articolo è prevista la stipula di una successiva convenzione tra le parti firmatarie dell'accordo e l' er disciplinare la corresponsione della prestazione. CP_1
Alla stipula della successiva Convenzione del 1994 l' quindi, ha preso parte quale CP_1 mero gestore del fondo speciale, addetto alla liquidazione e pagamento delle prestazioni nei limiti delle disponibilità sullo stesso esistenti, senza assunzione di obbligazione diretta nei confronti dei beneficiari della prestazione, espressamente esclusa dalle previsioni di cui all'articolo 6, comma 6, della Convenzione ed all'articolo 11, ultimo comma, del
Regolamento.
Con riguardo alla Convenzione del 31.7.2014, prodotta dall' el giudizio di primo CP_1 grado, si osserva che con la stessa IE e hanno concordato di procedere al CP_7 superamento della prestazione previdenziale integrativa istituita con l'Accordo del luglio
1985, prevedendo un regime transitorio per l'erogazione delle prestazioni già maturate mediante pagamento in forma rateizzata.
Tale Convenzione assume rilievo, a prescindere da altre considerazioni, perché dimostra, semmai ve ne fosse ancora bisogno, che l'INPGI non è parte degli accordi che hanno istituito la prestazione integrativa, né di quelli che l'hanno ora abolita, con ciò confermando il ruolo dell' di mero gestore della cassa del fondo. CP_1
La stessa, preceduta dall'accordo 19.6.2014 e seguita da successivi interventi
(commissione 18/9/2014, delibere INPGI n. 49 del 25.9.2014 e n. 76 del 10.12.2014), dimostra altresì la necessità di abolire la prestazione integrativa per come regolata dall'accordo del giugno 1994, essendosi rivelato il meccanismo di finanziamento insufficiente al soddisfacimento della stessa, per ragioni strutturali e non per inadempimento del gestore del tanto da giustificare, per il soddisfacimento dei CP_9 diritti quesiti, un aumento dell'aliquota contributiva ed un rifinanziamento del sì CP_9 da assicurare l'equilibrio finanziario nella prospettiva della definitiva chiusura.
Anche l'unico precedente favorevole sopra citato (C.d.A. Roma n. 408/2018), che pur riconosce, diversamente dalla valutazione operata in questa sede, natura di contratto a favore di terzo alla convenzione tra le parti sociali e l'INPGI, finisce per evidenziarne l'irrilevanza osservando che < acquista il diritto nei limiti in cui glielo attribuisce il contratto. E qui la convenzione attribuisce il diritto al giornalista con il connaturato limite di esigibilità, rappresentato - appunto - dalla clausola di esonero da responsabilità prevista in favore del promittente
, di cui si è già sopra detto. CP_1
Del resto la Corte di cassazione ha ribadito quanto già affermato in sentenze precedenti
(Cass. n. 20904/2023 e n. 26620/2023), ovvero che il Fondo per l'erogazione dell'indennità ex fissa è un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici, distinto dall'ente previdenziale nazionale ( . CP_1
Quest'ultimo agisce semplicemente come adiectus solutionis causa, ovvero come un soggetto delegato al pagamento, ma solo nei limiti della provvista economica fornita dal
Fondo stesso.
L'obbligazione di pagamento, quindi, non grava direttamente sull'ente gestore, ma sul e la sua esigibilità dipende dalla sua capienza. Di conseguenza, provata la carenza CP_9 di liquidità, la prestazione non può essere erogata.
Conclusivamente il diritto all'indennità ex fissa è condizionato dalla natura del fondo e dalla sua effettiva disponibilità finanziaria.
I fondi previdenziali integrativi settoriali possono essere entità giuridiche autonome e che l'ente gestore non risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni del fondo.
Per le articolate ragioni sopra esposte non sono neppure esaminabili e richieste riarcitorie di cui alle domande prospettate come subordinate in realtà oggettivamente correlate a quelle principali.
Considerata la complessità delle questioni via via risolte nel tempo ma non evidenti al momento della proposizione del ricorso e dell'appello, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del grado. Sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello; dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 23.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A
I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere all'esito dell'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno , vertente T R A
, rappresentato e difeso in forza di procura ex art. 83 Parte_1 comma 3 c.p.c. dagli avv.ti Ugo Minneci e Sabina Mantovani ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Milano via Olmetto 3 Appellante E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Angelini ed elettivamente
[...] domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in Roma, via Nizza, 35 giusta procura CP_1 in atti Appellato
E
(per fusione per incorporazione della Controparte_2 nella con contestuale conferimento di ramo Controparte_3 CP_4 d'azienda editoriale alla - già Controparte_2 Controparte_5 rappresentata, difesa e assistita, come da procura in atti congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Francesco Alvaro e Federico Hernandez, elettivamente dom.ta presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, alla Via Fornovo 3.
E Fondo contrattuale integrativo ex fissa E
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA – NS
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9470/2019 del Tribunale di Roma depositata il 30.10.2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado chiamava in giudizio l' il Parte_2 CP_1
Fondo contrattuale ex fissa e l' per sentire accogliere Controparte_6 le seguenti testuali conclusioni “In via principale: - accertare e dichiarare che
[...] ha maturato il diritto a percepire il trattamento previdenziale di carattere Parte_1 integrativo denominato ex fissa a far tempo dalla domanda di pensionamento;
- accertare e dichiarare che l'importo dovuto a titolo di ex fissa al ammonta Parte_1 ad € 224.815,49 (detratti gli acconti eventualmente già ricevuti); - accertare e dichiarare l'inapplicabilità dell'accordo del 24 Giugno 2014 nei confronti del ricorrente in quanto il diritto a percepire l'emolumento si era cristallizzato in data antecedente e per l'effetto dichiarare l' e/o il Fondo ex fissa ciascuno in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore tenuti al pagamento della somma di € 224.815,49 (detratti gli eventuali acconti già percepiti) in favore del oltre interessi moratori dal dì del Parte_1 dovuto al saldo ai sensi dell'art. 6 comma 5 della Convenzione e per l'effetto condannare,
l'uno l'altro o entrambi, alla corresponsione della predetta somma in favore del ricorrente;
- nell'ipotesi in cui l'Accordo del 24 Giugno 2014 dovesse essere ritenuto applicabile nei confronti dell'odierno ricorrente, dichiarare comunque l' decaduta dal beneficio del CP_1 termine in quanto non ha rispettato il previsto piano di rateizzazione e per l'effetto dichiarare l'Inpgi e/o il Fondo ex fissa ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore tenuti al pagamento della somma di € 224.815,49 (detratti gli eventuali acconti già percepiti) in favore del oltre interessi moratori dal dì del Parte_1 dovuto al saldo ai sensi dell'art. 6 comma 5 della Convenzione, e per l'effetto condannare,
l'uno l'altro o entrambi, alla corresponsione della predetta somma in favore del ricorrente
In via subordinata: -. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il mancato pagamento della ex-fissa in favore dell'odierno ricorrente fosse ascrivibile a irregolarità contributive di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 dichiarare quest'ultima tenuta e per l'effetto condannarla a corrispondere l'equivalente di
€ 224.815,49 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta dovuta dal Giudice (detratti gli eventuali acconti già percepiti) a titolo di risarcimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in virtù del disposto dell'art. 8 dell'allegato G del CCNLG;
-. In ogni caso condannare in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 al pagamento in favore del dell'importo di € 224.815,49 (dedotti Parte_1 gli acconti percepiti) in virtù della posizione di garanzia assunta con la scrittura privata sottoscritta in data 23.12.2011 confermata in data 1 marzo 2012. In via ulteriormente subordinata: .- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il diritto al pagamento della ex fissa in favore del ricorrente fosse comunque riconosciuto inesigibile, accertare e dichiarare la grave negligenza e/o la violazione degli obblighi di buona fede da parte di e/o nello svolgimento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni attribuite CP_1 CP_7 dall'art. 6 della Convenzione e per l'effetto condannare, anche ai sensi dell'art. 1229 c.c.,
l'una l'altra o entrambe, a corrispondere in favore dell'odierno ricorrente l'equivalente di
€ 224.815,49.
Con la sentenza gravata il Tribunale così statuiva: “Il Giudice, definitivamente decidendo sui riuniti ricorsi proposti nell'interesse di Parte_1 Parte_3
, , e :
1- dichiara inammissibile
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 il ricorso nei confronti della 2- rigetta nel resto il ricorso;
3 - compensa tra le parti CP_7 le spese di procedura”.
A sostegno della domanda l'appellante deduceva di essere giornalista professionista e titolare di pensione INPGI dal 1° gennaio 2014; di aver maturato il diritto a percepire il trattamento riferito all'indennità cd. ex fissa, a seguito del rapporto di lavoro con la soc.
(di cui ha presentato all' domanda il 29.11.2013 e di Controparte_3 CP_1 ammontare calcolato dal datore di lavoro pari ad € 224.815,49).
Ha chiarito che l'indennità ex fissa era un trattamento previdenziale integrativo contrattuale, alimentato da uno specifico contributo a carico degli Editori che traeva fonte normativa dall'accordo collettivo del giugno 1994 e da un Regolamento nonché da un successivo accordo collettivo del giugno 2014 (contente modifica alla Convenzione), seguito da un nuovo Regolamento.
Precisava che, con comunicazione del 14.12.2015, l' aveva comunicato che, in CP_1 seguito all'accordo tra Fieg e el 24 giugno 2015, la prestazione cd. ex fissa sarebbe CP_7 stata corrisposta ratealmente con 15 rate annuali di importo di € 18.651,00, di cui veniva preannunciato il pagamento della prima rata;
di aver ricevuto il solo pagamento dell'acconto di € 10.000,00 e delle prime due rate nel dicembre 2015 e nel dicembre 2016 di importo pari ciascuna ad € 18.651,00 lordi ed un ulteriore rata a fine gennaio 2018, di importo quest'ultima pari ad € 3.000,00, inferiore alle precedenti, per l'importo complessivo lordo di € 50.302,00.
Aggiungeva che, nel dicembre 2017, la Commissione Paritetica gestione liquidatoria ex fissa aveva proposto, in alternativa alla rateizzazione, un pagamento della prestazione anticipato rispetto ai tempi della rateazione;
pagamento questo a saldo, stralcio e transazione di un importo tra il 50% e il 60% del capitale e che sarebbe avvenuto in un'unica soluzione ovvero in più tranches a seconda della quota rinunciata.
Precisava ulteriormente che non avendo accettato la proposta era creditore dell' CP_1 dell'importo riferito al saldo della prestazione intera (detratto quanto già ricevuto al medesimo titolo); che l' era decaduto dal beneficio del termine per non aver CP_1 rispettato il piano di rientro rateale.
Argomentava il ricorrente oggi appellante che il diritto alla prestazione doveva considerasi cristallizzato sulla base dell'art. 5 della Convenzione, secondo cui l'iscritto al fondo consegue il diritto al momento del pensionamento, previa presentazione di domanda;
che l' era da individuarsi come debitore della prestazione, esigibile sia CP_1 sia in relazione a quanto disposto dall'art. 5 dell'originario all. G del CNLG (che fisserebbe la maturazione del diritto all'atto del pensionamento) e sia in relazione all'avvenuta decadenza del beneficio del termine, fatto valere dal ricorrente con riferimento al mancato rispetto del piano rateale dei pagamenti ad opera dell'Istituto.
Aggiungeva che l'inesigibilità della prestazione non poterebbe essere sostenuta sulla scorta di quanto previsto dalla disciplina di cui all'art. 6 della Convenzione del 1994, relativa alla diversa ipotesi di inesigibilità temporanea, limitata a soli due mesi, all'esito dei quali scatterebbero gli interessi moratori, circostanza che, al contrario, confermerebbe l'esigibilità della prestazione;
che l'onere della prova relativo alla carenza delle necessarie disponibilità finanziarie nel fondo doveva essere fornita dall' CP_1
Quanto alle domande subordinate, quella rivolta nei confronti del datore di lavoro era fondata sulla ipotizzata irregolarità nella contribuzione al fondo ed in ragione dell'accordo del 23.12.2011 e dell'impegno in esso assunto dalla a CP_3 corrispondere in favore del ricorrente la prestazione ex fissa.
Sussisterebbe comunque la responsabilità risarcitoria di e di per non aver CP_1 CP_7 esercitato le prerogative attribuite dal sistema delle fonti, avendo omesso di assumere le dovute iniziative per determinare l'aumento della contribuzione al fondo ad opera dei datori di lavoro. Il tutto in ipotesi di mala fede e colpa grave per aver l' respinto la CP_1 richiesta di pagamento integrale della prestazione avanzata nei suoi confronti, così come l'aver negato di essere il debitore della prestazione.
Si costituivano in giudizio le controparti resistendo al ricorso.
L' nella sostanza contestava la fondatezza delle pretese, evidenziando la fonte CP_1 contrattuale, e non legale, della prestazione previdenziale de quo, ai sensi del relativo
Regolamento e della Convenzione del 1994 alimentata esclusivamente con contribuzione a carico del datore di lavoro;
sostenendo la propria qualità, non già di parte contrattuale dell'accordo del 1985 istitutivo della prestazione, né della successiva Convenzione del
1994, bensì di mero gestore per conto di terzi ( e Controparte_8
Federazione Nazionale della Stampa-F.N.S.I.) del Servizio Cassa del Fondo nei limiti delle risorse in giacenza nello stesso, senza alcuna commistione con il proprio patrimonio, destinato alle prestazioni previdenziali di fonte legale obbligatoria, e con conseguente esonero dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza della necessaria disponibilità finanziaria, come disposto dall'art. 6 della Convenzione.
Sosteneva l'inesigibilità del credito azionato evidenziando la circostanza che non vi era sufficiente disponibilità finanziaria del Fondo a garantire l'evasione di tutte le domande presentate dai giornalisti aventi diritto e, nella specie, di quella della ricorrente, stante la bassa aliquota contributiva e la grave crisi di liquidità del fondo, sistematicamente denunciata alle parti contraenti (F.I.E.G. e e segnalata alle autorità competenti. CP_7
Gli esiti del primo grado non sopra riportati.
Con l'atto di gravame - in via pregiudiziale si è chiesta la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia parziale ai sensi dell'art. 161 1 comma c.p.c.
Secondo l'appellante avendo evocato in giudizio il Fondo contrattuale integrativo ex fissa, dichiarato contumace, il giudice avrebbe dovuto motivare il rigetto del ricorso nei confronti del CP_9
A differenza di quanto ritenuto dall'appellante l'omissione non comporta la nullità della sentenza impugnata ma si converte in motivo di gravame.
Sostiene l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che “l' è esonerato dall'obbligo di corrispondere le prestazioni a carico del fondo CP_1 in assenza della necessaria disponibilità finanziaria e fino al momento della loro ricostituzione”, con la conseguenza che risulterebbe difettare l'esigibilità del credito azionato;
ed ancora l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che CP_ il diritto ad ottenere il pagamento della ex fosse già entrato a far parte del patrimonio dell'interessato e pertanto quesito, punto a ciò aggiungendo che le modifiche intervenute con l'Accordo collettivo del 2014 non possono nemmeno definirsi peggiorative rispetto alla precedente disciplina;
ed inoltre l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che l' “ha altresì provato di non avere alcuna responsabilità al CP_1 riguardo stante il corretto e diligente adempimento da parte dello stesso degli obblighi di vigilanza ed informativa previsti due primi commi dell'art 6 della Convenzione (unici obblighi peraltro gravanti in capo all' ; in ultimo l'erroneità della sentenza CP_1 impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità di parte datoriale motivando che
“i ricorrenti propongono la loro domanda nei confronti della Controparte_11 in via ipotetica, limitando la legittimazione passiva del proprio datore di lavoro per l'ipotesi in cui questi non abbia provveduto al corretto adempimento dell'obbligazione contributiva posta suo carico relativamente al trattamento oggetto di rivendicazione”
A sostegno del primo motivo di impugnazione, si sostiene che dall'esame delle Fonti
Istitutive deriverebbe – contrariamente a quanto ritenuto in sentenza - la imputabilità all' ell'obbligazione oggetto di giudizio, e ciò per il semplice fatto che la domanda CP_1 di prestazione va presentata a detto e che sia stata affidata all' la gestione CP_1 CP_1 della (“responsabile ex art. 2740 c.c. dell'adempimento della ex fissa deve ritenersi Pt_7 esclusivamente il fondo speciale appositamente creato allo scopo e che risulta nella disponibilità dell' ). Ne conseguirebbe che la carenza di disponibilità liquide nel CP_1
Fondo non poteva essere considerata un causa di inesigibilità della prestazione oggetto di giudizio, in quanto, l'insufficienza delle risorse liquide per pagare le prestazioni non andrebbe rapportata a tutti i giornalisti (che avendo presentato domanda ed in presenza dei necessari requisiti ) sono titolati a riceverla, ma nel caso di specie andava posta in rapporto all'entità economica della pretesa del ricorrente;
e ciò perché non sussisterebbe una previsione normativa che disporrebbe l'applicazione del principio di parità di trattamento in presenza di un concorso di domande.
In ultima analisi, l'immediata esigibilità della prestazione oggetto di giudizio nei confronti dell' deriverebbe dall'essere l'obbligazione venuta a scadenza (come CP_1 confermato dalla previsione di interessi moratori nel 4° comma dell'art. 6 della
Convenzione), senza che al riguardo possa valere il dedotto fatto impeditivo del pagamento della prestazione, ossia la perdurante carenza di liquidità nel Fondo, circostanza non prevista nei termini intesi dall' all'art. 6 della Convenzione come CP_1 condizione di esigibilità della prestazione.
Con riguardo al secondo motivo di impugnazione, si sostiene che il nuovo regime dei pagamenti (in forma rateale) disposto con l'accordo collettivo di giugno 2014 non sarebbe opponibile al ricorrente in quanto lo stesso a quella data aveva già maturato il diritto a percepire il trattamento in un'unica soluzione.
A fronte di un diritto quesito le parti sociali non avrebbero avuto il potere di modificare il contenuto di precedenti accordi collettivi soprattutto con clausole modificative peggiorative. Con la terza censura si ritiene che l' e la on avrebbero correttamente assolto CP_1 CP_7 agli oneri di sorveglianza ed informativa circa lo stato di liquidità del Fondo e all'ulteriore onere di pretendere l'adeguamento dell'aliquota di finanziamento del fondo.
Con il quarto motivo si censura il capo di sentenza che esclude la responsabilità risarcitoria diretta della laddove la stessa si radicherebbe Controparte_11 per quanto previsto dall'articolo 8 dell'allegato G al . Pt_8
Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone nel merito il CP_1 rigetto siccome infondato in fatto e diritto con conseguente conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese di lite.
Non si è costituita la chiamata in causa all'esito dell'ordine di integrazione del CP_7 contraddittorio, rimasta contumace pur ritualmente evocata in giudizio dall'appellante.
Si è costituito anche l' (già Controparte_2 Controparte_3
resistendo all'appello chiedendone il rigetto. Previ gli incombenti di cui all'art.
[...]
437 c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Il Collegio, aderendo al prevalente orientamento interpretativo formatosi all'interno della sezione su identica fattispecie, confermato in sede di legittimità, ritiene di dare continuità
a detto condivisibile indirizzo interpretativo, riproponendo, anche ex art. 118 disp. att.
c.p.c. e con qualche integrazione, le ragioni già espresse nelle numerose decisioni prodotte agli atti (in specie C.d.A. Roma n. 4822/2018 depositata l'8.1.2019, i cui accertamenti in fatto ben possono essere utilizzati anche in questa sede non essendo diversamente smentiti e trovando riscontro comunque nei documenti in atti).
E' opportuno procedere preliminarmente ad un breve inquadramento dell'indennità oggetto di causa, comunemente chiamata “ex fissa”.
Detta indennità trova origine nel Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico - CNLG del 8 luglio 1982 che all'articolo 27 conteneva una nota a verbale per la definizione di una nuova disciplina dell'indennità fissa.
In attuazione di tale nota la l' Controparte_12 [...]
con la partecipazione della RAI e la Controparte_13 Controparte_14 stipulavano, in data 15 luglio 1985, Controparte_15
l' “Accordo per prestazioni previdenziali integrative” che veniva richiamato, come norma integrativa, in calce al predetto articolo 27 del CNLG.
Nelle premesse dell'Accordo le parti davano atto che era loro intendimento istituire una forma autonoma di prestazione previdenziale integrativa per i giornalisti professionisti, costituita dalla liquidazione di un certo numero di mensilità della retribuzione variabile a seconda della qualifica e dell'anzianità di servizio (articolo 4 dell'Accordo).
All'articolo 2 dell'Accordo prevedono che il trattamento previdenziale integrativo
<sarà corrisposto – mediante una gestione speciale – dall'INPGI sulla base di una convenzione con le parti firmatarie del presente accordo>>.
La convenzione tra le parti firmatarie dell'Accordo (NS e IE) e l' è stata CP_1 stipulata in data 8 giugno 1994 ed è stata denominata “Convenzione per la gestione di forme previdenziali a carattere integrativo in favore dei giornalisti professionisti”.
Contestualmente, le parti firmatarie dell'Accordo e l' anno provveduto anche alla CP_1 stesura del “Regolamento per la disciplina delle prestazioni del fondo integrativo”.
Tanto premesso l'appellante, in buona sostanza, sostiene che le disposizioni dell'articolo
6, ultimo comma, della Convenzione e dell'articolo 11 del Regolamento debbano essere lette nel complesso sistematico di tutte le previsioni dei relativi documenti contrattuali e, nello specifico, in correlazione con le previsioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 6 della Convenzione e che, invero, la precisa terminologia contenuta nella Convenzione, ove le parti fanno costantemente riferimento al termine “accantonamento”, evidenzi come le stesse avessero inteso individuare un sistema di capitalizzazione in favore del singolo lavoratore operante presso il fondo speciale deputato a garantire la prestazione previdenziale integrativa.
Si duole che l'INPGI abbia adottato una prassi tale da trasformare l'accantonamento in una mera prenotazione virtuale, circostanza che comunque non muterebbe l'effettiva portata delle previsioni contrattuali.
La Convenzione ed il Regolamento stabilirebbero, infatti, condizioni e tempi di maturazione del diritto di credito del lavoratore alla prestazione previdenziale e che mai l' potrebbe leggere le disposizioni in tema di gestione separata del fondo CP_1 integrativo come un suo preventivo ed indiscriminato esonero da responsabilità.
Il sostenere che il fondo speciale per l'erogazione del trattamento previdenziale integrativo dovrebbe essere gestito mediante accantonamenti individuali a capitalizzazione in favore del singolo iscritto, idonei a garantire la prestazione previdenziale integrativa, in realtà non trova riscontro nelle previsioni delle convenzioni che disciplinano la prestazione oggetto di causa (tesi sostenuta anche per quanto riguarda la valutazione dell'incapienza da considerarsi e valutarsi singulatim).
L'Accordo istitutivo della prestazione del 15 luglio 1985, che la Convenzione per la gestione della stessa del 8 giugno 1994 prevedono, all'articolo 3, che gli iscritti all' CP_1 <hanno diritto all'accantonamento a loro nome di un capitale in occasione di: a) risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del 1°, 3° e 4° comma dell'art. 33 del contratto nazionale di lavoro giornalistico;
b) risoluzione del rapporto per dimissioni a qualsiasi età, dopo almeno quindici anni di servizio presso la stessa azienda;
c) risoluzione del rapporto per dimissioni avendo superato il 55° anno di età, dopo almeno dieci anni di servizio presso la stessa azienda. Lo stesso accantonamento viene effettuato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per decesso dell'iscritto, quando per i superstiti previsti dal Regolamento INPGI sussista il diritto a pensione>>.
La chiara previsione che l'accantonamento venga effettuato in occasione di una delle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a), b) e c), oppure in caso di decesso dell'iscritto, rende immediatamente evidente la volontà delle parti sociali, che hanno istituito la prestazione, di non costituire un fondo con accantonamenti individuali per ogni lavoratore alimentati con la capitalizzazione dei contributi versati nel tempo dal datore di lavoro, bensì di istituire un unico fondo separato ed indistinto in cui far affluire i versamenti effettuati dalle imprese editrici, dal quale procedere, al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa convenzionale, all'accantonamento della somma necessaria al pagamento della prestazione.
Il finanziamento del fondo è garantito dal versamento, da parte dei datori di lavoro, di un contributo mensile pari all'1% (fino al dicembre 1986) ed all'1,50% (dal gennaio 1987) delle retribuzioni mensili corrisposte ai giornalisti dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Anche tale previsione smentisce la tesi di parte appellante dell'accantonamento individuale, perché l'alimentazione del fondo è garantita da un contributo mensile unico del datore di lavoro calcolato sull'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte a tutti i giornalisti dipendenti: tale modalità di finanziamento esclude la possibilità di accantonamenti individuali che avrebbero richiesto, invece, il versamento di contributi singoli per ogni iscritto.
Che non si tratti di un fondo composto da accantonamenti individuali a capitalizzazione risulta chiaro dalla circostanza che non vi è alcun rapporto fra l'entità del contributo versato dai datori di lavoro e l'ammontare delle prestazioni previdenziali che il fondo è destinato garantire, circostanza che, poi, è la causa della costante mancanza di liquidità del fondo e che determina i ritardi nel pagamento che sono alla base del vasto contenzioso instauratosi negli ultimi anni fra i giornalisti iscritti e l'istituto previdenziale. Quanto all'esonero dell'INPGI dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in mancanza dei necessari fondi, si osserva che la prestazione oggetto di causa, come già in precedenza evidenziato, ha origine contrattuale collettiva, cui l'istituto previdenziale è estraneo.
Infatti, l'Accordo istitutivo della prestazione non ha visto l' come parte, mentre CP_1
l' ha partecipato, quale gestore del fondo speciale, alla Convenzione del 1994 CP_1 prevista per disciplinare la gestione della nuova forma previdenziale integrativa.
Proprio la lettura sistematica, invocata da parte appellante, dell'Accordo istitutivo della prestazione, unitamente alla Convenzione del 1994, destinata a regolare la gestione del fondo speciale, e del Regolamento per la disciplina delle prestazioni, induce a concludere che l' quale mero gestore del fondo speciale, non possa essere chiamato a CP_1 rispondere, con sostanze destinate alla previdenza obbligatoria, delle prestazioni relative a quella integrativa.
I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 6 della Convenzione pongono a carico dell' quale CP_1 gestore del fondo, obblighi di sorveglianza e segnalazione che, comunque, non costituiscono il presupposto, come sostenuto dall'appellante, per l'operatività della previsione dell'ultimo comma di tale articolo che stabilisce l'esonero dell'Istituto dal corrispondere le prestazioni in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie sul fondo integrativo.
Gli obblighi di sorveglianza e segnalazione, infatti, sono destinati alla tempestiva reintegrazione delle disponibilità del fondo speciale prevedendo, nell'ipotesi che la mancanza di liquidità determini il ritardo nel pagamento della prestazione previdenziale integrativa, che l'iscritto abbia diritto al pagamento degli interessi.
La disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 6, invece, stabilisce un principio di carattere generale di esenzione dell'INPGI dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie, stante il carattere di completa autonomia del fondo speciale, sia nell'ipotesi che l' abbia tempestivamente CP_1 adempiuto ai propri obblighi di sorveglianza e segnalazione e le parti sociali non abbiano posto rimedio alla carenza finanziaria, sia nell'ipotesi che l' non vi abbia CP_1 adempiuto.
La previsione dell'ultimo comma dell'articolo 6 della Convenzione, confermata dall'ultimo comma dell'articolo 11 del Regolamento, infatti, è funzionale esclusivamente a garantire la separatezza dei fondi destinati al trattamento integrativo rispetto a quelli destinati alla previdenza obbligatoria, e trova, quindi, generale applicazione, indipendentemente dall'adempimento degli obblighi di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo
6 della Convenzione.
Quanto alla doglianza relativa alla statuizione secondo cui si è ritenuto provato in atti dall' o stato di illiquidità del Fondo, nonchè l'adempimento da parte del medesimo CP_1 agli obblighi comportamentali di cui all'art. 6 della Convenzione del 1994, l'appellante deduce di avere provato i fatti costitutivi del proprio credito certo, liquido ed esigibile, mentre l' non avrebbe dato la prova di avere posto in essere tutte le azioni di CP_1 sorveglianza e segnalazione previste dalla Convenzione, né dell'affermata illiquidità del fondo al momento della domanda.
L'appellante sostiene che, per sottrarsi al pagamento, l' avrebbe dovuto dare la CP_1 prova di non avere nel fondo speciale la disponibilità dell'ammontare di alla specifica ed individuale richiesta, prova asseritamente inesistente agli atti di causa.
Anche tale censura è infondata.
Ad avviso del Collegio, l' ha adeguatamente provato che, al momento della CP_1 presentazione della domanda dell'odierno appellante, il fondo speciale versasse in una situazione di grave carenza di liquidità.
L' ha prodotto una serie di comunicazioni effettuate alla IE ed alla CP_1 CP_7 attestanti la situazione di in sofferenza del fondo speciale.
Quella recante la data del 5 luglio 2010, evidenzia che alla stessa data pendevano n. 427 pratiche per la cui liquidazione sarebbe servita la somma di € 36.177.811,81, mentre nel medesimo anno, alla data della comunicazione, erano state liquidate n. 106 pratiche per un importo lordo di € 7.730.904,04.
L'ultima comunicazione, che risale al 4.8.2014, evidenzia che alla stessa data pendevano n.
1.210 pratiche per la cui liquidazione sarebbe servita la somma di € 104.675.570,47, mentre nel medesimo anno, alla data della comunicazione, erano state liquidate n. 77 pratiche per un importo lordo di € 7.544.828,64.
Dall'esame delle comunicazioni mensili si rileva, poi, la costante progressione in aumento delle pratiche giacenti e dell'importo necessario alla loro liquidazione, mentre resta sempre sostanzialmente invariato il numero di pratiche evase e l'importo liquidato in ciascun anno.
Quest'ultimo è sostanzialmente corrispondente all'ammontare dei contributi affluiti annualmente al fondo speciale, insufficienti al pagamento di tutte le prestazioni maturate nel medesimo anno, come emerge dai bilanci prodotti in atti dall' . CP_1 L' infatti, nel primo grado del giudizio ha prodotto i bilanci al 31.12.2012 e CP_1
31.12.2013 relativi al fondo speciale per le prestazioni previdenziali integrative, dai quali emerge una rilevante differenza fra i ricavi del servizio (le entrate contributive) ed il costo del servizio (le prestazioni maturate nell'anno ed i relativi interessi).
Nell'anno 2012 i ricavi sono pari ad € 12.313.032 ed i costi ad € 22.733.665, con una differenza negativa di € 10.420.633.
Nell'anno 2013 i ricavi sono pari ad € 11.392.717 ed i costi ad € 27.522.409, con una differenza negativa di € 16.129.692.
Si può fondatamente affermare, quindi, che l' , con le comunicazioni predette, CP_1 abbia tempestivamente e costantemente messo a conoscenza le parti firmatarie della situazione di grave carenza finanziaria del . CP_9
Infatti, che le parti sociali fossero a conoscenza della situazione del fondo è provato dal documento 9 prodotto dall' nel primo grado del giudizio, recante il verbale di CP_1 accordo del 24.11.2010 tra IE e in cui le parti, preso atto della disponibilità CP_7 dell' ad anticipare per le finalità del fondo integrativo la somma di 37 milioni di CP_1 euro, convengono che, a decorrere dal mese successivo alla data di approvazione della relativa delibera da parte dei Ministeri vigilanti, le aziende verseranno all' a titolo CP_1 di addizionale contributiva straordinaria, un'aliquota dello 0,35%.
Nelle premesse di tale accordo IE e NS danno atto che <il progressivo aggravarsi dello stato di crisi del settore ha determinato effetti negativi sull'andamento della gestione del Fondo integrativo di previdenza (ex fissa) di cui all'accordo 15 luglio
1985>> e che <tali negativi effetti hanno comportato il differimento nell'erogazione delle prestazioni previste dall'indicato accordo rispetto alla relativa maturazione risultando, alla data del 4 novembre 2010, in attesa di liquidazione 564 trattamenti per un importo complessivo di circa 46,6 milioni di euro più gli interessi>>.
Appare, quindi, infondata l'affermazione, più volte ripetuta dall'appellante, che l' CP_1 non abbia proceduto ad adempiere ai doveri di sorveglianza e segnalazione, atteso che quanto sopra dimostra che le parti sociali erano state perfettamente rese edotte dello stato di grave sofferenza finanziaria del fondo speciale.
Che, poi, i Ministeri vigilanti non abbiano autorizzato il prestito di cui al verbale del
24.11.2010 è questione che non riguarda l'adempimento da parte dell'Istituto degli obblighi di vigilanza e segnalazione.
In tale contesto, in cui l'ammontare dei contributi annuali è insufficiente per la soddisfazione delle prestazioni maturate nel medesimo anno, con conseguente progressivo accumularsi di prestazioni arretrate, è ragionevole che l' , non potendo CP_1 violare la separazione dei fondi destinati alla previdenza obbligatoria ed a quella integrativa, proceda al pagamento di quest'ultima scaglionando temporalmente le prestazioni in ragione della data della richiesta, peraltro con la liquidazione degli interessi per il ritardato pagamento.
Ciò è quanto avvenuto anche nel caso specifico in cui l' aveva comunicato che la CP_1 liquidazione sarebbe avvenuta “dopo l'effettivo pensionamento, secondo la graduatoria relativa al perfezionamento della pratica ed in relazione alla disponibilità del Fondo stesso”.
Infine, lo stesso accordo del 24.6.2014 (doc. 12 del fascicolo di primo grado ha CP_1 come presupposto proprio lo stato di grave illiquidità del Fondo che non permetteva più di onorare prontamente le obbligazioni assunte in sede negoziale ed è stato concluso proprio al fine di superare tale grave situazione di crisi finanziaria.
Peraltro, provvedendo l'INPGI alla liquidazione annuale di prestazioni per un ammontare sostanzialmente pari ai contributi percepiti, è ovvio che per il pagamento di tutti i beneficiari nei termini previsti dalle convenzioni l' dovrebbe attingere ai fondi CP_1 della previdenza obbligatoria, eventualità espressamente esclusa dalle disposizioni in precedenza richiamate.
L'appellante non può, quindi, pretendere che l'INPGI provveda comunque al pagamento, in violazione del principio di autonomia e separazione del fondo speciale, gravando sulle disponibilità finanziarie destinate alla previdenza obbligatoria.
Non varrebbe sostenere ed insistere, per disattendere quanto sopra ritenuto, sull'asserita omessa redazione del bilancio preventivo.
Al riguardo ben possono riprodursi le condivisibili osservazioni già esposte da questa
Corte finanche nell'unico precedente favorevole ai giornalisti, in cui, dopo avere altrettanto condivisibilmente posto in rilievo che l'inadempimento di tale obbligo di sorveglianza, quand'anche in ipotesi dimostrato, sia da addebitare a “dolo o colpa grave” dell' >, si aggiunge che CP_1 essere addotta la mancata redazione del “bilancio preventivo”, previsto dall'art. 6, co. 3^, della convenzione. Tale omissione è denunziata…. in termini di gravissima inadempienza, ma non viene spiegata la ragione di tale gravità nel sistema complessivo della gestione separata del fondo…..In ogni caso l' ha dimostrato di aver inviato CP_1 comunicazioni periodiche relative all'andamento finanziario del fondo e ciò è sufficiente a ritenere assolto l'obbligo di sorveglianza previsto in convenzione> (C.d.A. n. 408/2018 in atti).
Appare opportuno anche procedere alla qualificazione Convenzione del 1994 quanto all'affermazione della sussistenza di un diritto quesito.
Qualora fosse interpretata quale contratto a favore di terzo, se ne desumerebbe il sorgere in capo ai beneficiari un diritto soggettivo alla prestazione azionabile nei confronti dell' quale parte promittente che ha assunto una personale obbligazione nei CP_1 confronti del terzo beneficiario. La natura di tale Convenzione rileverebbe anche in relazione ai nuovi accordi delle parti sociali richiamati negli scritti difensivi. In particolare, in relazione alla parte di detti nuovi accordi contenente una disciplina c.d. transitoria, la stessa non potrebbe riguardare un diritto quesito già maturato ed entrato a far parte del patrimonio del lavoratore.
Si è già riferito in precedenza che l'Accordo del 15 luglio 1985, istitutivo della prestazione previdenziale integrativa, non ha visto quale parte l' che all'articolo 2 CP_1
è individuato dalle parti stipulanti quale mero gestore del fondo speciale.
Nel medesimo articolo è prevista la stipula di una successiva convenzione tra le parti firmatarie dell'accordo e l' er disciplinare la corresponsione della prestazione. CP_1
Alla stipula della successiva Convenzione del 1994 l' quindi, ha preso parte quale CP_1 mero gestore del fondo speciale, addetto alla liquidazione e pagamento delle prestazioni nei limiti delle disponibilità sullo stesso esistenti, senza assunzione di obbligazione diretta nei confronti dei beneficiari della prestazione, espressamente esclusa dalle previsioni di cui all'articolo 6, comma 6, della Convenzione ed all'articolo 11, ultimo comma, del
Regolamento.
Con riguardo alla Convenzione del 31.7.2014, prodotta dall' el giudizio di primo CP_1 grado, si osserva che con la stessa IE e hanno concordato di procedere al CP_7 superamento della prestazione previdenziale integrativa istituita con l'Accordo del luglio
1985, prevedendo un regime transitorio per l'erogazione delle prestazioni già maturate mediante pagamento in forma rateizzata.
Tale Convenzione assume rilievo, a prescindere da altre considerazioni, perché dimostra, semmai ve ne fosse ancora bisogno, che l'INPGI non è parte degli accordi che hanno istituito la prestazione integrativa, né di quelli che l'hanno ora abolita, con ciò confermando il ruolo dell' di mero gestore della cassa del fondo. CP_1
La stessa, preceduta dall'accordo 19.6.2014 e seguita da successivi interventi
(commissione 18/9/2014, delibere INPGI n. 49 del 25.9.2014 e n. 76 del 10.12.2014), dimostra altresì la necessità di abolire la prestazione integrativa per come regolata dall'accordo del giugno 1994, essendosi rivelato il meccanismo di finanziamento insufficiente al soddisfacimento della stessa, per ragioni strutturali e non per inadempimento del gestore del tanto da giustificare, per il soddisfacimento dei CP_9 diritti quesiti, un aumento dell'aliquota contributiva ed un rifinanziamento del sì CP_9 da assicurare l'equilibrio finanziario nella prospettiva della definitiva chiusura.
Anche l'unico precedente favorevole sopra citato (C.d.A. Roma n. 408/2018), che pur riconosce, diversamente dalla valutazione operata in questa sede, natura di contratto a favore di terzo alla convenzione tra le parti sociali e l'INPGI, finisce per evidenziarne l'irrilevanza osservando che < acquista il diritto nei limiti in cui glielo attribuisce il contratto. E qui la convenzione attribuisce il diritto al giornalista con il connaturato limite di esigibilità, rappresentato - appunto - dalla clausola di esonero da responsabilità prevista in favore del promittente
, di cui si è già sopra detto. CP_1
Del resto la Corte di cassazione ha ribadito quanto già affermato in sentenze precedenti
(Cass. n. 20904/2023 e n. 26620/2023), ovvero che il Fondo per l'erogazione dell'indennità ex fissa è un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici, distinto dall'ente previdenziale nazionale ( . CP_1
Quest'ultimo agisce semplicemente come adiectus solutionis causa, ovvero come un soggetto delegato al pagamento, ma solo nei limiti della provvista economica fornita dal
Fondo stesso.
L'obbligazione di pagamento, quindi, non grava direttamente sull'ente gestore, ma sul e la sua esigibilità dipende dalla sua capienza. Di conseguenza, provata la carenza CP_9 di liquidità, la prestazione non può essere erogata.
Conclusivamente il diritto all'indennità ex fissa è condizionato dalla natura del fondo e dalla sua effettiva disponibilità finanziaria.
I fondi previdenziali integrativi settoriali possono essere entità giuridiche autonome e che l'ente gestore non risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni del fondo.
Per le articolate ragioni sopra esposte non sono neppure esaminabili e richieste riarcitorie di cui alle domande prospettate come subordinate in realtà oggettivamente correlate a quelle principali.
Considerata la complessità delle questioni via via risolte nel tempo ma non evidenti al momento della proposizione del ricorso e dell'appello, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del grado. Sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello; dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 23.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa