Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
Il pretore adito in sede di opposizione a ordinanza - ingiunzione non può tenere in alcun conto motivi di illegittimità dell'ordinanza opposta che non comportino inesistenza della stessa e che siano formulati in corso di causa al di fuori dell'atto di opposizione e delle sue consentite modificazioni, quando non vi sia stata accettazione del contraddittorio da parte dell'amministrazione, bensì immediata denuncia della novità della questione tardivamente proposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4463 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA Presidente
Dott. Vincenzo PROTO Consigliere
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere
Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del Pres. Cons. Ministri in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 , presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge
- ricorrente -
contro
LS AT - ZI FU - OT LA,
- intimati -
avverso la sentenza del ET di Mantova n. 2 del 2.5.96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.2.99 dal Relatore Cons.Luigi Macioce. Udito l'avv. dello Stato F.Sclafari. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Guido Raimondi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.d.d.r.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati il 4-10.1994 ZI FU, LS AT e OT LA - tutti insegnanti di ruolo presso Istituti Superiori di Mantova - proponevano opposizione, innanzi al ET competente, avverso il D.M.
2.5.94 con il quale era stata irrogata a ciascuno di essi la s.a. di lire 100.000 per violazione dell'art. 3 dell'O.M. 3/92 con la quale era stato loro imposto di partecipare regolarmente, e senza effettuare ne' scioperi ne' astensioni parziali, agli scrutini fissati per il giugno 1992. Nei ricorsi 4.10.94 gli opponenti, premesso di aver aderito allo sciopero indetto dalla o.s. "GILDA" e di essersi astenuti dal lavoro il 12.6.92, lamentavano:
1. il vizio del decreto sanzionatorio, per non avere esso tenuto alcun conto - con adeguata motivazione - delle controdeduzioni difensive all'uopo articolate;
2. il vizio sostanziale del predetto decreto, posto che lo sciopero non aveva recato alcun differimento al calendario degli scrutini, conclusi alla data prevista (punti 2/3/4/5 dei ricorsi). Nei tre procedimenti si costituiva la Presidenza del Consiglio, con il ministero dell'Avvocatura Erariale, chiedendo la reiezione dei ricorsi e denunziando "in limine" qualsiasi non accettata estensione delle questioni poste.
Riuniti i procedimenti e concesso termine per memorie, la difesa degli opponenti nella memoria autorizzata prospettava (punti 3-4- 5) profili di illegittimità dell'O.M. di "precettazione" 3/92 con riguardo all'eccesso di potere perpetrato ed alla violazione della legge 146/90 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Alla udienza successiva del 29-12-95, quindi, l'Avvocatura Distrettuale eccepiva la novità dei motivi articolati dagli opponenti ai punti 3-4-5 della loro memoria, non proposti nei ricorsi in opposizione, dichiarando espressamente di non volere, sul punto, accettare il contraddittorio. Richiamate le già proposte conclusioni, il ET con sentenza 12.5.96 annullava i provvedimenti sanzionatori, affermando:
1. che non erano fondate le doglianze espresse dagli opponenti con riguardo alla motivazione dei provvedimenti, pertinenti solo a profili disciplinari del tutto archiviati;
2. che era invece fondata la censura mossa dai tre opponenti alla o.m. 3/92, da disapplicare, essendo stata questa adottata sia in assenza del fondato pericolo di grave pregiudizio ai diritti della persona sia in mancanza del necessario previo tentativo di conciliazione. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il P.d.C.d.M. con atto notificato il 16.6.97 ed articolato su quattro motivi. Non si sono costituiti gli intimati. Con sentenza 7634/98 le S.U. di questa Corte - cui il Primo Presidente aveva rimesso la causa per la cognizione del secondo motivo, afferente questione di giurisdizione - hanno respinto il gravame e rimesso alla Prima sezione per l'ulteriore corso. Alla fissata udienza dell'8.2.99 l'Avvocatura dello Stato ha discusso oralmente ed il P.G. ha concluso come trascritto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminando i tre motivi residuati alla cognizione di questa Sezione, si osserva :
Con il primo mezzo si denunzia violazione degli artt. 22 e 23 L.689/81, 101 e 112 c.p.c. per avere il ET deciso su motivi di opposizione non proposti nel ricorso introduttivo ma articolati in corso di causa;
con il terzo motivo si denunzia la violazione degli artt. 8 e 10 L. 146/90 per non avere il ET dichiarato inammissibili le opposizioni non avendo gli opponenti impugnato innanzi al TAR l'O.M. 3/92: con il quarto motivo, infine, si censura la sentenza per violazione degli artt. 1 cm. 2 d) - 4 - 8 - 9 della legge 146/90, per avere il ET erroneamente ritenuto che l'ordinanza di precettazione fosse viziata sul piano sostanziale e procedimentale.
Il primo motivo è indiscutibilmente fondato.
Come risulta dalla lettura degli atti (imposta dalla natura del vizio denunziato) - dei quali in narrativa si è dato analitico conto - l'illegittimità dell'ordinanza di precettazione di cui al D.M. 3/92 non venne dagli opponenti LS, ZI, OT denunziata nei ricorsi 4.10.94 (imperniati solo sulla duplice ragione del vizio del procedimento sanzionatorio e della carenza di danno arrecato dal loro sciopero) bensì fu sollevata ai punti 3,4,5 della memoria autorizzata nei tre procedimenti riuniti.
E la novità della prospettazione - che era stata acutamente antiveduta dall'Avvocatura Erariale sin dalla comparsa - venne, dall'Autorità opposta, denunziata sin dalla prima udienza (29.12.95) successiva alla sua formulazione e con esplicito rifiuto (richiamato nelle conclusioni "per relationem" della udienza successiva) dell'accettazione del contraddittorio.
E poiché tale prospettazione evidenziava la mera nullità delle irrogate sanzioni (cagionata dalla illegittimità del D.M. 3/92) e non certo la loro totale inesistenza, ne discende che essa non poteva essere formulata, senza accettazione "ex adverso" del contraddittorio, al di fuori dell'atto di opposizione o delle sue consentite modificazioni (art. 183 4 e 5 comma c.p.c.), con la conseguenza per cui la sua tardiva formulazione - con immediata denunzia della novità da parte dell'opposta Amministrazione - avrebbe dovuto imporre al ET di non tenerne conto alcuno (in tal senso si sono espresse Cass. 10608/98 e 5446/95; vd. anche 10815/96 - 6434/96 - 6155/95). Ma poiché il ET, come rammentato, dopo aver disatteso le ragioni di opposizioni incentrate sul vizio del procedimento sanzionatorio, non ha esaminato le ulteriori ragioni di opposizione contenute nel ricorso ma ha considerato, ed accolto, quelle tardivamente introdotte nel corso del giudizio, ne discende che, accolto il primo motivo e cassata, con rinvio, la sentenza:
1. deve restare definitivamente assorbita nella pronunzia rescindente la cognizione dei motivi terzo e quarto dell'odierno ricorso (attingenti la anzidetta "ratio decidendi" della sentenza pretorile viziata da ultrapetizione);
2. resta coperta da giudicato interno (perché non impugnata in via incidentale) la reiezione pretorile della ragione di opposizione incentrata sui vizi procedimentali della sanzione;
3. deve invece essere oggetto della cognizione in sede di rinvio la ragione di opposizione formulata al punto 5 dei ricorsi, come dianzi detto afferente la pretesa "liceità dello sciopero", attuato dai tre docenti, per assenza di danno e per carenza di intenzione ( ragione sulla quale il ET non ha emesso pronunzia alcuna). Il Giudice del rinvio, qui designato in altro magistrato della Pretura circondariale di Mantova, dovrà, infine, provvedere a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti il terzo ed il quarto;
cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia - anche per le spese - al ET di Mantova in persona di altro magistrato.