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Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/03/2024, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
N. R. G. 5191/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Monica Tarchi Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5191 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso RT C.F._1 dall'avvocato ILARIA CHIOSI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato KATIUSCIA MASI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. note scritte depositate per l'udienza cartolare del
27/02/2024):
1 Voglia il Tribunale di Firenze a definizione del presente procedimento: pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il SI.
e la SI.ra e per l'effetto sciogliere il suddetto matrimonio alle seguenti Pt_1 CP_1
condizioni:
- disporre che il SI. corrisponda a titolo di mantenimento al figlio Pt_1 Persona_1 la somma di € 300,00 mensili fino alla sua indipendenza economica oltre al 50% per le spese straordinarie secondo il protocollo del CNF;
- sistemazione di tutte le questioni patrimoniali pendenti tra le parti, in particolare casa acquistata in comunione dei beni e mutuo pendente sull'immobile. In ragione di ciò i
SI.ri e convengono: RT Controparte_1
1) di cedere a titolo gratuito (donazione) la rispettiva quota di nuda proprietà indivisa dell'immobile posto in Pontassieve (FI), via Aretina n. 4, (meglio rappresentato al F. 100,
p. 498, Sub. 4, del Catasto Fabbricati del Comune di Pontassieve – Cat. A/1, Classe 2,
Consistenza 5 vani, Rendita 606,84) ai figli della coppia genitoriale, e CP_2 Per_1
nella misura del 50% ciascuno, nonché il SI. cederà il
[...] RT costituendo diritto di usufrutto di sua spettanza, pari al 50% dell'immobile in questione, alla SI.ra la quale accetterà tale cessione, di talché la SI.ra avrà Controparte_1 CP_1 il diritto di usufrutto sull'intero immobile di Via Aretina n.
4. I figli e Per_1 Tes_1
hanno dichiarato di accettare.
2) I SI.ri e si impegnano a cedere ai figli, e Controparte_1 RT Per_1 CP_3 la nuda proprietà dell'immobile di via Aretina n. 4, come meglio sopra
[...]
identificato. Il SI. si impegna, contestualmente alla cessione della nuda RT
proprietà in favore dei figli e a cedere alla SI.ra il 50% del costituendo diritto di CP_1
usufrutto.
3) I beni mobili che arredano la casa coniugale resteranno alla SI.ra . Controparte_1
4) L'immobile è stato acquistato dai coniugi giusto atto di compravendita del 9.03.2000
Rep. 73756 e Fasc. 12377 a rogito notaio in Pontassieve (FI), registrato Persona_2
in Firenze in data 27.03.2000 al n. 794200.
5) La cessione verrà effettuata nello stato di fatto e di diritto nel quale l'immobile si trova,
e con ogni diritto, ragione ed azione, accessorio, accessione, annessione, dipendenza, pertinenza, servitù attive e passive e con i proporzionali diritti di condominio alle parti comuni ed indivisibili del fabbricato come per legge e per regolamento di condominio, il
2 tutto come alla parte cedente pervenne a rogito notaio in Pontassieve (FI), Persona_2
del 9.03.2000 Rep. 73756 e Fasc. 12377, atto al quale le parti si riportano e riferiscono integralmente.
6) I ricorrenti hanno consensualmente convenuto e stabilito che il valore pari al 50% del diritto di usufrutto dell'immobile posto in Pontassieve (FI) Via Aretina n. 4, come sopra rappresentato, è pari ad € 31.710,24 conseguentemente il prezzo del trasferimento della quota di proprietà del 50% del SI. alla SI.ra pari ad RT Controparte_1
Euro (trentunmilasettecentodieci/24) verrà:
- corrisposto dalla SI.ra : con il saldo del mutuo residuo previa CP_1
stipulazione di prestito e/o nuovo mutuo a favore della SI.ra la quale CP_1 provvederà all'estinzione all'atto del rogito di cessione in parola alla chiusura del mutuo intestato al SI. e alla liberazione di quest'ultimo ovvero in RT
denegata ipotesi in cui per ragioni non imputabili alla ciò non sia possibile CP_1 con l'accollo integrale dell'intero mutuo residuo;
7) Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra l'importo di € 12.500,00 Pt_1 CP_1
a titolo di una tantum ossia ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 l. 898/1970 mediante pagamento rateale composto da n.1 rata da € 1.500,00 e n.11 rate da € 1.000,00 entro il 10 del mese.
8) Le spese tecniche, notarili ed eventualmente fiscali relative al contratto di donazione della nuda proprietà saranno sostenute al 50% tra le parti, mentre le spese relative alla costituzione dell'usufrutto e dell'accollo del mutuo saranno integralmente in capo alla
SI.ra . CP_1
9) Il trasferimento dell'immobile avverrà entro 60 gg dall'udienza del 21-2, quindi entro il 21-4-24, salvo diverso maggior temine indicato dalla banca finanziatrice e/o mutuataria, in ogni caso la SI.ra inizierà a pagare il mutuo per intero dal febbraio 2024 CP_1
momento di sottoscrizione dell'accordo.
10) Con l'adempimento dei punti precedenti le parti si danno reciprocamente atto di non avere più niente da pretendere reciprocamente le une dalle altre a qualsiasi titolo e/o ragione;
11) le spese legali del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la cessazione RT
degli effetti civili del matrimonio contratto con , la quale si è Controparte_1
costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha omologato la separazione personale tra i coniugi con decreto n.
1711/2016 del 10/02/2016.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (03/05/2021), erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre otto anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico né pregiudizievoli per l'interesse del figlio (n. il 26/09/1996), maggiorenne ancorché non Per_1
economicamente autosufficiente, al quale viene garantito un adeguato mantenimento,
4 tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
Risulta inoltre equo, ai sensi dell'art. 5 comma 8 legge n. 898/1970, il versamento dell'importo di € 12.500,00 che si è impegnato ad effettuare in favore di RT
, secondo le modalità dagli stessi concordate, quale assegno divorzile Controparte_1
una tantum, a definitiva tacitazione dei diritti patrimoniali della resistente, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bagno a Ripoli
(FI) in data 15/02/1992 da , n. a Milano (MI) il 06/04/1970, e RT [...]
, n. a Firenze (FI) il 24/10/1969, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del CP_1
Comune di Bagno a Ripoli (FI) al n. 1, parte II, serie A, anno 1992;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara equo il versamento dell'importo di € 12.500,00 che si è RT
impegnato ad effettuare in favore di , quale assegno divorzile una tantum, Controparte_1
a definitiva tacitazione dei diritti patrimoniali della resistente;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2024.
Il giudice relatore
5 Dr.ssa Ilaria Benincasa
Il Presidente
Dr.ssa Monica Tarchi
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Monica Tarchi Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5191 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso RT C.F._1 dall'avvocato ILARIA CHIOSI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato KATIUSCIA MASI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. note scritte depositate per l'udienza cartolare del
27/02/2024):
1 Voglia il Tribunale di Firenze a definizione del presente procedimento: pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il SI.
e la SI.ra e per l'effetto sciogliere il suddetto matrimonio alle seguenti Pt_1 CP_1
condizioni:
- disporre che il SI. corrisponda a titolo di mantenimento al figlio Pt_1 Persona_1 la somma di € 300,00 mensili fino alla sua indipendenza economica oltre al 50% per le spese straordinarie secondo il protocollo del CNF;
- sistemazione di tutte le questioni patrimoniali pendenti tra le parti, in particolare casa acquistata in comunione dei beni e mutuo pendente sull'immobile. In ragione di ciò i
SI.ri e convengono: RT Controparte_1
1) di cedere a titolo gratuito (donazione) la rispettiva quota di nuda proprietà indivisa dell'immobile posto in Pontassieve (FI), via Aretina n. 4, (meglio rappresentato al F. 100,
p. 498, Sub. 4, del Catasto Fabbricati del Comune di Pontassieve – Cat. A/1, Classe 2,
Consistenza 5 vani, Rendita 606,84) ai figli della coppia genitoriale, e CP_2 Per_1
nella misura del 50% ciascuno, nonché il SI. cederà il
[...] RT costituendo diritto di usufrutto di sua spettanza, pari al 50% dell'immobile in questione, alla SI.ra la quale accetterà tale cessione, di talché la SI.ra avrà Controparte_1 CP_1 il diritto di usufrutto sull'intero immobile di Via Aretina n.
4. I figli e Per_1 Tes_1
hanno dichiarato di accettare.
2) I SI.ri e si impegnano a cedere ai figli, e Controparte_1 RT Per_1 CP_3 la nuda proprietà dell'immobile di via Aretina n. 4, come meglio sopra
[...]
identificato. Il SI. si impegna, contestualmente alla cessione della nuda RT
proprietà in favore dei figli e a cedere alla SI.ra il 50% del costituendo diritto di CP_1
usufrutto.
3) I beni mobili che arredano la casa coniugale resteranno alla SI.ra . Controparte_1
4) L'immobile è stato acquistato dai coniugi giusto atto di compravendita del 9.03.2000
Rep. 73756 e Fasc. 12377 a rogito notaio in Pontassieve (FI), registrato Persona_2
in Firenze in data 27.03.2000 al n. 794200.
5) La cessione verrà effettuata nello stato di fatto e di diritto nel quale l'immobile si trova,
e con ogni diritto, ragione ed azione, accessorio, accessione, annessione, dipendenza, pertinenza, servitù attive e passive e con i proporzionali diritti di condominio alle parti comuni ed indivisibili del fabbricato come per legge e per regolamento di condominio, il
2 tutto come alla parte cedente pervenne a rogito notaio in Pontassieve (FI), Persona_2
del 9.03.2000 Rep. 73756 e Fasc. 12377, atto al quale le parti si riportano e riferiscono integralmente.
6) I ricorrenti hanno consensualmente convenuto e stabilito che il valore pari al 50% del diritto di usufrutto dell'immobile posto in Pontassieve (FI) Via Aretina n. 4, come sopra rappresentato, è pari ad € 31.710,24 conseguentemente il prezzo del trasferimento della quota di proprietà del 50% del SI. alla SI.ra pari ad RT Controparte_1
Euro (trentunmilasettecentodieci/24) verrà:
- corrisposto dalla SI.ra : con il saldo del mutuo residuo previa CP_1
stipulazione di prestito e/o nuovo mutuo a favore della SI.ra la quale CP_1 provvederà all'estinzione all'atto del rogito di cessione in parola alla chiusura del mutuo intestato al SI. e alla liberazione di quest'ultimo ovvero in RT
denegata ipotesi in cui per ragioni non imputabili alla ciò non sia possibile CP_1 con l'accollo integrale dell'intero mutuo residuo;
7) Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra l'importo di € 12.500,00 Pt_1 CP_1
a titolo di una tantum ossia ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 l. 898/1970 mediante pagamento rateale composto da n.1 rata da € 1.500,00 e n.11 rate da € 1.000,00 entro il 10 del mese.
8) Le spese tecniche, notarili ed eventualmente fiscali relative al contratto di donazione della nuda proprietà saranno sostenute al 50% tra le parti, mentre le spese relative alla costituzione dell'usufrutto e dell'accollo del mutuo saranno integralmente in capo alla
SI.ra . CP_1
9) Il trasferimento dell'immobile avverrà entro 60 gg dall'udienza del 21-2, quindi entro il 21-4-24, salvo diverso maggior temine indicato dalla banca finanziatrice e/o mutuataria, in ogni caso la SI.ra inizierà a pagare il mutuo per intero dal febbraio 2024 CP_1
momento di sottoscrizione dell'accordo.
10) Con l'adempimento dei punti precedenti le parti si danno reciprocamente atto di non avere più niente da pretendere reciprocamente le une dalle altre a qualsiasi titolo e/o ragione;
11) le spese legali del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la cessazione RT
degli effetti civili del matrimonio contratto con , la quale si è Controparte_1
costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha omologato la separazione personale tra i coniugi con decreto n.
1711/2016 del 10/02/2016.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (03/05/2021), erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre otto anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico né pregiudizievoli per l'interesse del figlio (n. il 26/09/1996), maggiorenne ancorché non Per_1
economicamente autosufficiente, al quale viene garantito un adeguato mantenimento,
4 tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
Risulta inoltre equo, ai sensi dell'art. 5 comma 8 legge n. 898/1970, il versamento dell'importo di € 12.500,00 che si è impegnato ad effettuare in favore di RT
, secondo le modalità dagli stessi concordate, quale assegno divorzile Controparte_1
una tantum, a definitiva tacitazione dei diritti patrimoniali della resistente, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bagno a Ripoli
(FI) in data 15/02/1992 da , n. a Milano (MI) il 06/04/1970, e RT [...]
, n. a Firenze (FI) il 24/10/1969, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del CP_1
Comune di Bagno a Ripoli (FI) al n. 1, parte II, serie A, anno 1992;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara equo il versamento dell'importo di € 12.500,00 che si è RT
impegnato ad effettuare in favore di , quale assegno divorzile una tantum, Controparte_1
a definitiva tacitazione dei diritti patrimoniali della resistente;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2024.
Il giudice relatore
5 Dr.ssa Ilaria Benincasa
Il Presidente
Dr.ssa Monica Tarchi
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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