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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Sedicesima Civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice unico, dott. Giuseppe Di Salvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64435 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 posta in deliberazione all'udienza del 10/9/2024 tra
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via C.F._1
Panama n. 68, presso lo studio dell'Avv. Bruno Matarazzo che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione
- attore e
Controparte_1 dell'Ing. e dell'Ing. Controparte_2 CP_3 con sede in Roma e partita IVA in persona dell'ing. P.IVA_1
nella sua qualità di amministratore unico e Controparte_2 legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via
A. Baiamonti 10, presso lo studio dell'Avv. Maria Francesca
Pag. 1 a 6
Caldoro, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la Controparte_1
dell'Ing. e dell'Ing.
[...] Controparte_2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, - accertare e dichiarare il diritto dell'odierno attore sig. alla liquidazione Parte_1 dell'indennità prevista dall'art. 21 dello statuto della convenuta
; - per l'effetto, accertare che l'importo che l'attore ha CP_1 diritto a ricevere a tal titolo è pari ad € 83.357,00 (oltre IVA e
Cassa, se dovute) o al diverso, maggiore o minore importo che risulterà provato in corso di causa e/o dovuto secondo giustizia;
per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere in CP_1 favore del sig. l'importo di cui sopra o al diverso, Parte_1 maggiore o minore importo che risulterà provato in corso di causa e/o dovuto secondo giustizia, oltre interessi di mora e rivalutazione;
occorrendo, per i motivi dedotti nella superiore narrativa, accertare e dichiarare la nullità e l'inopponibilità all'attore delle delibere assembleari di (apparentemente CP_1 datate 11.8.2021 o 11.10.2021) relative alla liquidazione dell'indennità di cui all'art. 21 dello statuto della stessa in favore dell'Ing. Con vittoria di spese e CP_1 Parte_1 competenze del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva
[...]
dell'Ing. Controparte_1
e dell'Ing. chiedendo il rigetto Controparte_2 CP_3 della domanda avversaria e chiedendo in via riconvenzionale la condanna del Pace al pagamento in suo favore dell'importo di €
Pag. 2 a 6
15.914,68 oltre il risarcimento dei danni da determinare anche in via equitativa, per i seguenti titoli: • violazione dell'obbligo di non concorrenza ex art 24 dello Statuto • illegittimo sviamento e storno di clientela • utilizzo illegittimo dei profili social dello studio tecnico • utilizzo illegittimo della denominazione e logo dello studio tecnico • violazione dei diritti di immagine dello studio tecnico • utilizzo illegittimo di beni dello studio tecnico. • violazione delle credenziali di accesso dello studio professionale al software con conseguente Controparte_4 illegittima interruzione dell'attività dello studio professionale
• violazione degli obblighi contributivi che ha determinato l'impossibilità per di partecipare a numerose gare. CP_1
La causa veniva istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti e con espletamento di CTU;
all'udienza del 10-9-2024 queste precisavano le conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore è fondata nei limiti di cui infra.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. 9/1/2019, n.363).
Peraltro, già con la sentenza resa a Sezioni Unite (n. 9936 dell'8-5-2014), la Cassazione aveva precisato: “In applicazione
Pag. 3 a 6
del principio processuale della "ragione più liquida" – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”; ed ancora: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014).
All'esito delle emergenze istruttorie e segnatamente di quelle documentali, deve innanzitutto ritenersi pacifico il recesso operato dall'attore che, essendo una dichiarazione unilaterale recettizia, ha effetto immediato dalla sua comunicazione avvenuta in data 6 agosto 2021, (cfr. anche art. 19 dello statuto
), ragione per cui egli deve ritenersi privo di titolo CP_1 circa l'impugnazione della delibera del 11 agosto 2021 e di quella del 11-10-2021.
In forza della previsione dell'art. 21 dello statuto sociale l'indennità da corrispondere in ipotesi di recesso di un associato deve essere calcolata tenendo conto dei seguenti elementi: 1) la quota di patrimonio netto di spettanza dell'associato sulla base della quota di partecipazione al patrimonio netto;
2) le quote di utili non ripartite sulla base dell'ultimo bilancio annuale approvato aumentate forfettariamente delle quote di utili relative all'esercizio in corso;
3) la quota riferibile all'avviamento
“come da accordi che saranno presi separatamente dalle parti”.
Ciò posto, deve rilevarsi che secondo le risultanze della ctu,
Pag. 4 a 6
le cui conclusioni, essendo immuni da vizi tecnico-argomentativi, devono essere interamente condivise, è emerso che circa la quantificazione della indennità de qua la quota di patrimonio netto riferita al ammonta a € 7.316,38 (in considerazione Pt_1 della percentuale del 33% prevista dall'articolo 15 dello Statuto che prevede una partecipazione dei soci al patrimonio netto in egual misura), che la quota di utili da distribuire riferita al ammonta a € 15.143,55 e che la quota di avviamento riferita Pt_1 al ammonta a € 10.000,00. Pt_1
Ne discende che la sommatoria delle tre componenti l'indennità spettante all'attore ammonta a € 32.459,93 (€ 7.316,38 + €
15.143,55 + € 10.000,00), a cui dovrà essere assommato il rimborso della quota Inarcassa pari a € 1.371,96, concordemente riconosciuta tra le parti, oltre al rimborso per carburanti e multe, complessivamente pari a € 302,12, il tutto pari ad €
34.134,01.
In difetto di documentazione circa gli accordi tra gli associati non può essere accolta la richiesta di rimborso della quota di maggiori utili di € 16.864,00, asseritamente percepiti dal Pace per effetto della mancata corresponsione del canone di locazione dell'immobile sul presupposto che lo studio associato abbia fruito di locali sede dello studio messi a disposizione dal socio in forza di un comodato d'uso. CP_2
In definitiva, la Controparte_1
dell'Ing. e dell'Ing.
[...] Controparte_2
deve essere condannata al pagamento, in favore di CP_3
dell'indennità prevista dall'art. 21 dello statuto Parte_1 della convenuta, pari a € 34.134,01 (oltre IVA e Cassa, se dovute), oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
La domanda riconvenzionale di parte convenuta deve essere disattesa in carenza di idonei e convincenti elementi probatori a supporto;
giova al riguardo evidenziare che il principio di non contestazione opera in ordine ai fatti costitutivi del
Pag. 5 a 6
diritto, ma non esonera il soggetto onerato, nel caso in esame la parte convenuta, dalla dimostrazione del quantum rivendicato.
Le spese di lite, incluse quelle per la ctu, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: condanna la Controparte_1
, dell'Ing. e dell'Ing.
[...] Controparte_2 CP_3 al pagamento, in favore di dell'indennità prevista Parte_1 dall'art. 21 dello statuto della convenuta, pari a € 34.134,01
(oltre IVA e Cassa, se dovute), oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Respinge la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Condanna la Controparte_1
, dell'Ing. e dell'Ing.
[...] Controparte_2 [...]
al Controparte_5 pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in complessivi € 6.590,00 per compensi professionali, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della c.t.u. liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma, in data 31-1-2025
il Giudice Unico
dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Sedicesima Civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice unico, dott. Giuseppe Di Salvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64435 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 posta in deliberazione all'udienza del 10/9/2024 tra
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via C.F._1
Panama n. 68, presso lo studio dell'Avv. Bruno Matarazzo che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione
- attore e
Controparte_1 dell'Ing. e dell'Ing. Controparte_2 CP_3 con sede in Roma e partita IVA in persona dell'ing. P.IVA_1
nella sua qualità di amministratore unico e Controparte_2 legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via
A. Baiamonti 10, presso lo studio dell'Avv. Maria Francesca
Pag. 1 a 6
Caldoro, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la Controparte_1
dell'Ing. e dell'Ing.
[...] Controparte_2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, - accertare e dichiarare il diritto dell'odierno attore sig. alla liquidazione Parte_1 dell'indennità prevista dall'art. 21 dello statuto della convenuta
; - per l'effetto, accertare che l'importo che l'attore ha CP_1 diritto a ricevere a tal titolo è pari ad € 83.357,00 (oltre IVA e
Cassa, se dovute) o al diverso, maggiore o minore importo che risulterà provato in corso di causa e/o dovuto secondo giustizia;
per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere in CP_1 favore del sig. l'importo di cui sopra o al diverso, Parte_1 maggiore o minore importo che risulterà provato in corso di causa e/o dovuto secondo giustizia, oltre interessi di mora e rivalutazione;
occorrendo, per i motivi dedotti nella superiore narrativa, accertare e dichiarare la nullità e l'inopponibilità all'attore delle delibere assembleari di (apparentemente CP_1 datate 11.8.2021 o 11.10.2021) relative alla liquidazione dell'indennità di cui all'art. 21 dello statuto della stessa in favore dell'Ing. Con vittoria di spese e CP_1 Parte_1 competenze del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva
[...]
dell'Ing. Controparte_1
e dell'Ing. chiedendo il rigetto Controparte_2 CP_3 della domanda avversaria e chiedendo in via riconvenzionale la condanna del Pace al pagamento in suo favore dell'importo di €
Pag. 2 a 6
15.914,68 oltre il risarcimento dei danni da determinare anche in via equitativa, per i seguenti titoli: • violazione dell'obbligo di non concorrenza ex art 24 dello Statuto • illegittimo sviamento e storno di clientela • utilizzo illegittimo dei profili social dello studio tecnico • utilizzo illegittimo della denominazione e logo dello studio tecnico • violazione dei diritti di immagine dello studio tecnico • utilizzo illegittimo di beni dello studio tecnico. • violazione delle credenziali di accesso dello studio professionale al software con conseguente Controparte_4 illegittima interruzione dell'attività dello studio professionale
• violazione degli obblighi contributivi che ha determinato l'impossibilità per di partecipare a numerose gare. CP_1
La causa veniva istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti e con espletamento di CTU;
all'udienza del 10-9-2024 queste precisavano le conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore è fondata nei limiti di cui infra.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. 9/1/2019, n.363).
Peraltro, già con la sentenza resa a Sezioni Unite (n. 9936 dell'8-5-2014), la Cassazione aveva precisato: “In applicazione
Pag. 3 a 6
del principio processuale della "ragione più liquida" – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”; ed ancora: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014).
All'esito delle emergenze istruttorie e segnatamente di quelle documentali, deve innanzitutto ritenersi pacifico il recesso operato dall'attore che, essendo una dichiarazione unilaterale recettizia, ha effetto immediato dalla sua comunicazione avvenuta in data 6 agosto 2021, (cfr. anche art. 19 dello statuto
), ragione per cui egli deve ritenersi privo di titolo CP_1 circa l'impugnazione della delibera del 11 agosto 2021 e di quella del 11-10-2021.
In forza della previsione dell'art. 21 dello statuto sociale l'indennità da corrispondere in ipotesi di recesso di un associato deve essere calcolata tenendo conto dei seguenti elementi: 1) la quota di patrimonio netto di spettanza dell'associato sulla base della quota di partecipazione al patrimonio netto;
2) le quote di utili non ripartite sulla base dell'ultimo bilancio annuale approvato aumentate forfettariamente delle quote di utili relative all'esercizio in corso;
3) la quota riferibile all'avviamento
“come da accordi che saranno presi separatamente dalle parti”.
Ciò posto, deve rilevarsi che secondo le risultanze della ctu,
Pag. 4 a 6
le cui conclusioni, essendo immuni da vizi tecnico-argomentativi, devono essere interamente condivise, è emerso che circa la quantificazione della indennità de qua la quota di patrimonio netto riferita al ammonta a € 7.316,38 (in considerazione Pt_1 della percentuale del 33% prevista dall'articolo 15 dello Statuto che prevede una partecipazione dei soci al patrimonio netto in egual misura), che la quota di utili da distribuire riferita al ammonta a € 15.143,55 e che la quota di avviamento riferita Pt_1 al ammonta a € 10.000,00. Pt_1
Ne discende che la sommatoria delle tre componenti l'indennità spettante all'attore ammonta a € 32.459,93 (€ 7.316,38 + €
15.143,55 + € 10.000,00), a cui dovrà essere assommato il rimborso della quota Inarcassa pari a € 1.371,96, concordemente riconosciuta tra le parti, oltre al rimborso per carburanti e multe, complessivamente pari a € 302,12, il tutto pari ad €
34.134,01.
In difetto di documentazione circa gli accordi tra gli associati non può essere accolta la richiesta di rimborso della quota di maggiori utili di € 16.864,00, asseritamente percepiti dal Pace per effetto della mancata corresponsione del canone di locazione dell'immobile sul presupposto che lo studio associato abbia fruito di locali sede dello studio messi a disposizione dal socio in forza di un comodato d'uso. CP_2
In definitiva, la Controparte_1
dell'Ing. e dell'Ing.
[...] Controparte_2
deve essere condannata al pagamento, in favore di CP_3
dell'indennità prevista dall'art. 21 dello statuto Parte_1 della convenuta, pari a € 34.134,01 (oltre IVA e Cassa, se dovute), oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
La domanda riconvenzionale di parte convenuta deve essere disattesa in carenza di idonei e convincenti elementi probatori a supporto;
giova al riguardo evidenziare che il principio di non contestazione opera in ordine ai fatti costitutivi del
Pag. 5 a 6
diritto, ma non esonera il soggetto onerato, nel caso in esame la parte convenuta, dalla dimostrazione del quantum rivendicato.
Le spese di lite, incluse quelle per la ctu, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: condanna la Controparte_1
, dell'Ing. e dell'Ing.
[...] Controparte_2 CP_3 al pagamento, in favore di dell'indennità prevista Parte_1 dall'art. 21 dello statuto della convenuta, pari a € 34.134,01
(oltre IVA e Cassa, se dovute), oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Respinge la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Condanna la Controparte_1
, dell'Ing. e dell'Ing.
[...] Controparte_2 [...]
al Controparte_5 pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in complessivi € 6.590,00 per compensi professionali, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della c.t.u. liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma, in data 31-1-2025
il Giudice Unico
dott. Giuseppe Di Salvo
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