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Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2026, n. 20497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20497 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) AN NO AR SE, nato a [...] il [...] 2) LA CC ME, nato a [...] &nello il 06/08/1964 3) RO BA UL, nato a [...] il [...] 4) ER DO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 07/11/2024 dalla Corte d'Appello di Cagliari - Sez. dist. Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Barbara Bruni (per RO BA), e avv. IA ON (per ER e LA CC) i che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 07/11/2024, la Corte d'Appello di Cagliari - Sez. dist. ci , Sassari ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Sassari, in Penale Sent. Sez. 3 Num. 20497 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 16/04/2026 data 09/04/2019, con la quale - per quanto qui specificamente rileva - AN NO AR SE, LA CC ME, RO BA UL e ER DO erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui all'art. 73 e 74 d.P.R. d.P.R. n. 309 del 1990, loro rispettivamente ascritti: quanto allo AN, il reato associativo di cui al capo 1 (in esso assorbito il capo 4.6 e ritenuta la sola aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74) e ai reati-fine di cui ai capi 4.1 (in esso assorbiti i capi 4.3 e 4.4), 4.2 e 4.7, ritenuta la sola aggravante di cui al art. 73, comma 6; quanto al LA CC, i reati di cui ai capi 1, 2.1 e 2.2 (con le sole aggravanti già precisate per la posizione AN); quanto al RO BA, i reati di cui ai capi 1, 2.1 (in esso assorbito il capo 2.4), con le sole aggravanti già precisate;
quanto al ER, il reato di cui al capo 4.9 (con la sola aggravante di cui al comma 6 dell'art. 73). In particolare, la Corte d'Appello: ha assolto il LA CC dal reato di cui al capo 2.1. per non aver commesso il fatto, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio;
ha ridotto l'aumento per la continuazione applicato al RO BA;
ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata. 2. Ricorre per cassazione lo AN, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del sodalizio di cui al capo 1). La difesa richiama alcune risultanze processuali sostenendo l'insussistenza dell'elemento organizzativo, e ponendo comunque in rilievo il breve arco temporale interessato dall'attività, il numero esiguo di reati-fine, nonché la centralità della figura del LA, che trattava su più tavoli l'acquisizione dello stupefacente da destinare al mercato sardo. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'attribuzione di un ruolo apicale allo AN. Si deduce, in via subordinata, che il dato caratteriale del ricorrente non poteva essere confuso con una posizione sovraordinata rispetto ai ricorrenti. Si censura poi la valorizzazione delle risultanze captative e, in particolare, dei colloqui in carcere tra lo AN e la NU, la quale non aveva poi riferito agli altri direttive o consigli impartiti dal ricorrente. Sotto altro profilo, si richiama criticamente quanto osservato dalla Corte territoriale in ordine alla prosecuzione dell'attività criminosa anche dopo l'arresto dello AN, a torto ritenuta un indice della posizione apicale del ricorrente. 3. Ricorre per cassazione il LA CC, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del coimputato e correo DU ZI. Si censura: la mancata considerazione dei plurimi arresti e successive collaborazioni succedutesi nel curriculum del dichiarante;
l'illogicità della 2 considerazione per cui - pur essendo probabile un intento di vendetta e di ricerca di immediati vantaggi - le dichiarazioni del DU risulterebbero per tale ragione più attendibili;
l'illegittima disamina dei riscontri esterni, prima ancora della verifica della credibilità del dichiarante e dell'attendibilità delle sue affermazioni;
l'assenza di riscontri individualizzanti (modello della BMW offerto in pagamento;
la contraddittorietà della motivazione in ordine all'essere stato o meno il LA CC a presentare i fornitori albanesi al DU). 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 2.2. Si censura la sentenza per aver ritenuto provata la responsabilità del ricorrente, in relazione al ritiro dell'eroina adulterata in precedenza consegnata al LA, per finalità di spaccio in Calabria, offrendo in cambio danaro, cocaina ed autovettura. Si osserva, in particolare, che le risultanze captative avevano evidenziato un mero intento del LA CC, mentre in realtà la ricerca del danaro necessario era stata successivamente curata dal DU, con il ricorrente uscito di scena. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità per il reato associativo. Si osserva che la partecipazione del LA CC risultava smentita sia da quanto affermato dalla stessa Corte in ordine alle ragioni dell'attivarsi del DU (necessità di procurare al LA nuove forniture di eroina), ritenute sganciate dalla questione della eroina adulterata, sia dal fatto che il ricorrente aveva tentato l'acquisto di quest'ultima - unico episodio rilevante come reato-fine - contando su proprie autonome disponibilità, senza alcun ricorso ad una cassa comune. Si evidenzia poi la fallacia dei presupposti fattuali posti a base della ritenuta partecipazione al sodalizio, difettando elementi in grado di comprovare uno stabile inserimento del LA CC nell'associazione (in relazione al coinvolgimento del ricorrente nel proposito omicidiario in danno di Jimmy lo zingaro, si sottolinea che le dichiarazioni del DU erano prive di elementi di riscontro). 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce l'assenza di riscontri alle dichiarazioni del DU quanto alla consapevolezza del LA CC circa le armi ed esplosivi dello AN ed alla sua possibilità di attingervi, anche perché la figura del ricorrente era emersa solo dopo l'arresto dello AN. 3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si censura la mancata risposta alle deduzioni svolte sul punto con i motivi di appello. 4. Ricorre per cassazione il RO BA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 4.1. Vizio di motivazione con riferimento alla prospettata incompetenza per territorio. Si censura la sentenza per non aver considerato che, nel capo di 3 imputazione, venivano ipotizzate due distinte associazioni (una sarda ed una lombarda, facenti capo rispettivamente al LA e allo AN), e che il ricorrente non aveva avuto alcun ruolo nel sodalizio sardo;
in ogni caso, il primo reato commesso sarebbe stata la partecipazione in quello di competenza dell'A.G. bresciana. 4.2. Vizio di motivazione con riferimento al capo 2.1. Si censura la sentenza per aver ritenuto rilevante, per tale capo, le dichiarazioni del DU, e per non aver considerato che le conversazioni intercettate riguardavano non il narcotraffico, ma altri affari, leciti (motorini) e illeciti (assegni circolari da cambiare), che il ricorrente e lo AN avevano in corso. Si deduce altresì l'erroneità dell'attribuzione al RO del soprannome "cinghialotto" emerso nelle conversazioni. Si lamenta inoltre il travisamento in cui la Corte territoriale era incorsa nel valutare le dichiarazioni dibattimentali del ricorrente (per nulla ammissive, in quanto gli assegni da compilare non riguardavano il pagamento dello stupefacente), e l'erronea interpretazione del termine "dolcetti". 4.3. Vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il reato associativo. Si censurano le argomentazioni della Corte d'Appello quanto alla valenza dei pretesi riscontri, alla ritenuta destinazione al narcotraffico dei proventi dell'attività di cambio assegni (intento attribuibile al più allo AN), all'assenza di rapporti significativi con il DU e il LA CC (mentre con lo AN e la NU i contatti erano relativi ad affari leciti). Si lamenta altresì la ritenuta irrilevanza sia dell'assenza del RO BA nelle intercettazioni nel mese successivo all'arresto dello AN, sia del contrasto, cui si riferivano le conversazioni captate, esistente tra DU e TT per via di lavori commissionati dal primo, sia la commercializzazione di condizionatori che aveva indotto il GA a contattare il ricorrente. 4.4. Vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'associazione armata. Si censura l'interpretazione delle conversazioni tra lo AN e il ricorrente che avevano in realtà effettivamente ad oggetto affari commerciali nel campo dei motorini (rectius dei monopattini elettrici), e si evidenzia il difetto di prova in ordine alla ritenuta disponibilità, in capo a tutti gli associati, delle armi e dell'esplosivo trovati allo AN. Si deduce inoltre l'erroneità dell'assunto secondo cui sarebbe irrilevante, nel giudizio odierno, l'esclusione dell'aggravante nel processo a carico degli imputati giudicati con rito abbreviato, dal momento che la stessa Corte territoriale aveva ritenuto la sussistenza di un'unica associazione operante sul versante sardo e su quello lombardo. 4.5. Vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Si lamenta la mancata considerazione degli elementi di segno positivo veicolati con l'atto di appello. 4 5. Ricorre per cassazione il ER, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta validità del decreto di latitanza emesso nei confronti del ricorrente. Si censura la valutazione della Corte territoriale quanto alla idoneità delle ricerche, limitatesi all'abitazione della madre in CH (la quale aveva riferito di un trasferimento all'estero del ER), e non anche alla residenza in Olbia del ricorrente, emersa tra l'altro a seguito di un controllo stradale e dalle stesse dichiarazioni del DU. Sotto altro profilo, si evidenzia che il ER era stato ricoverato in ospedale declinando e provando le sue vere generalità (circostanza incompatibile con una condotta da latitante). La difesa lamenta inoltre la lesione dei diritti di difesa, e la conseguente nullità, per non aver potuto assistere alle dichiarazioni del DU (essendo il ER in quel frangente ancora assistito da un difensore di ufficio). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La fondatezza dei rilievi formulati dal ER in ordine al decreto di latitanza a suo tempo emesso impone l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado;
le altre impugnazioni, proposte nell'interesse dello AN, del LA CC e del RO BA, devono invece essere dichiarate inammissibili. Nel prendere le mosse da tali ultime posizioni, si procederà - per evidenti ragioni di logica e chiarezza espositiva - alla disamina della questione di incompetenza territoriale preliminare posta dal RO BA, e dei rilievi in ordine alle dichiarazioni del collaboratore DU, la cui attendibilità è stata posta in discussione dai vari ricorrenti. Nel prosieguo, si prenderanno in considerazione le censure riguardanti le specifiche singole posizioni. 2. Come già accennato in precedenza, la difesa del RO BA ha riproposto l'eccezione di incompetenza territoriale già disattesa nei precedenti gradi di giudizio: eccezione fondata sul presupposto della contestazione, nell'odierno procedimento, di due diverse associazioni (una lombarda ed una sarda), sull'assoluta estraneità del ricorrente al sodalizio sardo, e comunque sul fatto che il RO BA aveva anzitutto preso parte all'associazione lombarda: circostanza, quest'ultima, che ad avviso del ricorrente imponeva di radicare la competenza territoriale presso l'A.G. bresciana. La censura presenta connotazioni reiterative di quanto già dedotto in appello, e risulta comunque manifestamente infondata. Deve invero convenirsi con il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale nell'ordinanza in data 21/09/2023, ed integralmente trascritto in sentenza (cfr. pag. 114 seg.), anzitutto per ciò che riguarda il presupposto fattuale della contestazione associativa: il capo 1) fa invero riferimento alla partecipazione 5 ad "una" associazione per delinquere, operante in territorio sassarese, finalizzata all'acquisizione e messa in commercio di sostanze stupefacenti acquisite da parallele organizzazioni criminali, specie in Lombardia. Risulta quindi condivisibile sia l'espressione di sintesi della Corte d'Appello, secondo cui l'associazione presentava un "versante sardo", coordinato da LA AN, ed un "versante lombardo", che vedeva lo AN in posizione di vertice: sicchè il fatto che gli odierni ricorrenti fossero riconducibili al "versante lombardo" nulla toglieva all'unicità dell'associazione contestata anche al RO BA quale partecipe (cfr. pag. 115). Altrettanto condivisibili appaiono le ulteriori considerazioni della Corte territoriale in ordine alla necessità di far riferimento - ai fini che qui rilevano - al luogo di svolgimento della programmazione ed ideazione delle attività delittuose, e quindi al luogo di effettiva manifestazione e realizzazione dell'operatività della struttura: criterio che imponeva di ritenere competente l'A.G. sassarese, dal momento che il sodalizio - volto all'immissione in Sardegna di importanti quantitativi di stupefacente - aveva la sua base operativa in quel territorio. In tale prospettiva, doveva ritenersi irrilevante il fatto che lo stupefacente provenisse in parte dalla Lombardia (o che ivi si fossero raggiunti accordi di fornitura), ovvero che gli odierni ricorrente risiedessero in quella regione (cfr pag. 115, cit.). 3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alle censure svolte in ordine alla ritenuta attendibilità del DU, il quale aveva inaugurato la propria collaborazione con gli inquirenti subito dopo il suo arresto, reso possibile dal costante monitoraggio dei suoi movimenti e dei suoi colloqui con gli altri soggetti coinvolti nel sodalizio. È infatti opportuno porre in evidenza, fin d'ora, che l'attività captativa e i conseguenti servizi di o.c.p. avevano consentito di scoprire un'intensa attività di narcotraffico, volta per lo più all'approvvigionamento del "versante sardo" con innumerevoli conversazioni tra il LA, lo AN, gli altri soggetti via via coinvolti (tra cui il LA CC ed il RO BA). In particolare, le indagini (pag. 7 segg. della sentenza impugnata) avevano consentito, tra l'altro, l'emersione: delle trattative per l'acquisto di eroina tra il LA e lo AN, culminate nell'arresto in flagranza dei corrieri AN MI ME e AB ZI in data 18/01/2004; della prosecuzione dell'attività illecita anche dopo l'arresto in data 17/02/2004 dello AN, il quale aveva continuato, dal carcere, a svolgere un ruolo di impulso e organizzazione attraverso i colloqui con la propria convivente NU Donisetta;
del diretto coinvolgimento del DU in tali ulteriori attività, tra le quali l'accordo per la restituzione, da parte del LA, di una precedente partita di eroina adulterata, in cambio di un compenso (danaro, cocaina, un'autovettura) messo a disposizione dal LA CC, che aveva accettato di 6 ricevere la sostanza;
dell'arresto del DU, avvenuto in data 22/05/2004 al momento di imbarcarsi da Porto Torres, dopo aver ritirato lo stupefacente presso un ovile riconducibile al LA. La Corte territoriale ha diffusamente motivato (pag. 123 segg.) la propria valutazione di piena attendibilità del DU, alla luce sia del carattere dettagliato, coerente e costante delle ricostruzioni offerte, e della loro intrinseca verosimiglianza, sia degli innumerevoli elementi di riscontro dettagliatamente esaminati dal primo giudice (intercettazioni, servizi di o.c.p., sequestri di sostanze in occasione degli arresti in flagranza): il compendio probatorio risultante dalla valutazione congiunta di tali risultanze è in definitiva risultato ampiamente idoneo, ad avviso della Corte territoriale, a convalidare l'impianto accusatorio, risultando in concreto irrilevanti, in senso contrario, la mancanza di specifici riscontri in ordine ad alcuni aspetti di dettaglio (il modello di auto offerto dal LA CC, il biglietto aereo comprovante l'imminente viaggio del RO BA: cfr. pag. 127). Si tratta di un percorso argomentativo immune da rilievi di contraddittorietà o illogicità manifesta qui deducibili, che le difese hanno tentato di confutare con censure già esaminate e motivatamente disattese, concernenti comunque il merito delle valutazioni espresse dalla Corte d'Appello, in piena sintonia con il primo giudice. Un percorso che risulta ulteriormente avvalorato dalla peculiarità della odierna fattispecie, in cui - come già accennato - il contributo del DU non ha riguardato fatti per lo più inediti, come tali da riscontrare ex novo: le dichiarazioni sono intervenute dopo un'imponente attività investigativa che aveva fatto emergere una pluralità di fatti-reato e di circostanze sussumibili nell'ipotizzato schema associativo (distribuzione di ruoli, prosecuzione dell'attività delittuosa dopo l'arresto del personaggio in posizione apicale, ricerca di nuovi canali di approvvigionamento, attivismo nella sostituzione della droga adulterata per non compromettere i rapporti con il "versante sardo", ecc.) al cui interno il DU aveva assunto una posizione di assoluta centralità, culminata nell'arresto in flagranza al momento di riportare in continente la droga "rifiutata" dal LA. In tale complessivo contesto, deve trovare applicazione il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «le dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità quando fungono non da prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì da integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma matrice con valenza anche individualizzante, postulano una verifica meno rigorosa, costituendo esse stesse supporto di altri elementi e non fondamenti probatori, che esigono, a norma dell'art. 192 comma terzo cod. proc. pen., conferme esterne» (Sez. 1, n. 48421 del 19/06/2013, [...], Rv. 257972 - 01. In senso conforme, cfr. Sez. 6, n. 40144 del 11/07/2019, [...], Rv. 277368 - 01: «in tema di chiamata in correità, le dichiarazioni accusatorie che non costituiscono la prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì mera integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma natura, richiedono una verifica meno rigorosa di quella invece necessaria e non esigono riscontri esterni ulteriori»). Tra l'altro, ponendosi in tale prospettiva ermeneutica, ben si comprendono le considerazioni della Corte territoriale relative al fatto che, anche a voler ritenere che le dichiarazioni del DU fossero state animate da un movente non solo utilitaristico, ma anche "vendicativo" nei confronti di chi lo aveva "tradito" provocando il suo arresto, tuttavia tale animus - lungi dal comprovare la sua inattendibilità, come sostenuto dalle difese - finiva in realtà per rafforzarla, essendo il DU interessato a "rendere dichiarazioni veridiche e riscontrate, piuttosto che avventurarsi in racconti fantasiosi con il rischio di essere smentito, andando incontro a conseguenze per lui gravissime" (cfr. pag. 126 della sentenza impugnata). 4. Il ricorso dello AN è inammissibile, perché totalmente generico. Invero, la sussistenza del sodalizio di cui al capo 1), e l'attribuzione al ricorrente di una posizione apicale rivestita anche dopo l'arresto (attraverso i colloqui in carcere con la convivente NU) sono state confutate con argomentazioni del tutto prive di un adeguato ed effettivo confronto con la diffusissima motivazione della Corte territoriale (pag. 132 segg.). Da un lato, con riferimento alla sussistenza del sodalizio, la Corte territoriale ha richiamato le risultanze dichiarative e captative comprovanti: la stabilità dei contatti tra il ricorrente e il LA, che esulavano dagli affari di droga di volta in volta seguiti;
la disponibilità di basi (l'ovile del LA, l'abitazione dello AN a Dalmine, luogo di abitale ritrovo degli associati); la disponibilità di mezzi di comunicazione, anche "sicuri" (cfr. il colloquio in carcere in cui la NU dice allo AN di aver chiesto al LA CC un telefono con scheda non intestata), di risorse ingenti (alla luce delle dimensioni del traffico e del possesso di buoni fruttiferi da far "cambiare"), di armi (alla luce delle dichiarazioni del DU e della volontà omicida che gli associati avevano espresso in una riunione contro "Jimmy lo zingaro", ritenuto responsabile dell'arresto dello AN); la prosecuzione dell'attività dopo tale arresto, con l'assunzione da parte del DU di un ruolo di intermediario tra la NU e i fornitori. D'altro lato, con riferimento al ruolo di organizzatore attribuito allo AN, la Corte d'Appello ha posto in rilievo (pag. 136 segg.) le risultanze dimostrative: della sua attività nel mantenere i contatti con i fornitori;
dell'attività di direzione e il coordinamento degli altri sodali, della prosecuzione dell'attività delittuosa dopo 8 l'arresto, attraverso i colloqui in carcere con la NU e le riunioni da questa indette per illustrare le direttive ricevute dal ricorrente;
delle istruzioni impartite per l'omicidio di "Jimmy"; delle informazioni costantemente ricevute dalla NU circa la prosecuzione degli affari illeciti. In buona sostanza, i rilievi difensivi evitano totalmente di confrontarsi con tale articolatissimo percorso argomentativo, proponendo una lettura minimizzante ed alternativa delle plurime risultanze il cui apprezzamento, in questa sede, è da ritenersi ovviamente precluso. 5. Anche il ricorso del LA CC è inammissibile. 5.1. Per ciò che riguarda le censure concernenti le dichiarazioni del DU, può farsi integrale rinvio a quanto già precedentemente illustrato (cfr. supra, § 3). Deve solo aggiungersi, da un lato, che la figura del ricorrente era già emersa con particolare chiarezza, grazie alle intercettazioni, nella fase che aveva preceduto l'arresto del DU: circostanza che consente di fare applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale da ultimo richiamato nel precedente paragrafo, e che rende priva di consistenza l'obiezione difensiva secondo cui l'attendibilità del collaboratore dovrebbe ritenersi esclusa dal suo curriculum. D'altro lato, appare del tutto privo di fondamento l'assunto difensivo secondo cui la disamina dei riscontri avrebbe preceduto l'analisi della credibilità del dichiarante e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni: la lettura della sentenza rende infatti evidente che il tema dei riscontri è stato affrontato dopo tale analisi (cfr. pag. 124 segg. della sentenza impugnata). 5.2. Con riferimento alle ulteriori censure dedotte, è opportuno anzitutto richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [...], Rv. 280747 - 01). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le censure prospettate dalla difesa del LA CC, quanto alla conferma della penale responsabilità per il capo 2.2., non superano lo scrutinio di ammissibilità. 9 Come già in precedenza accennato, il ruolo attribuito al LA CC nelle vicende relative alla droga adulterata consegnata al LA, nel corso di una precedente fornitura, è stato quello di soggetto destinatario dello stupefacente in questione, a fronte di un compenso "misto" (danaro, cocaina, un'autovettura) da lui messo a disposizione del DU per pagare il LA: il DU era infatti stato incaricato dallo AN (per il tramite della NU, attraverso un colloquio in carcere) del ritiro della droga adulterata che il LA aveva rifiutato. Al riguardo, la Corte territoriale ha fatto leva sulle inequivoche dichiarazioni del DU, secondo cui era stato il LA CC, durante una riunione a casa dello AN, ad offrirsi di ricevere lo stupefacente che doveva essere ritirato presso il LA (cfr. pag. 156: "mi offro io a prenderti i due chili di eroina, basta che me li fai portare qua, te li prendo io"). Dichiarazioni che avevano trovato ampi elementi di riscontro nelle conversazioni intercettate tra il ricorrente e il DU, con le quali quest'ultimo aveva via via costantemente informato il LA CC delle trattative e dell'incontro preparatorio con il LA, della possibilità (richiesta dal ricorrente) di una dilazione nel pagamento e di inserire l'autovettura nel compenso, dei ripetuti rinvii dell'incontro con il LA, nonché delle richieste del DU al ricorrente di tenersi pronto con il danaro (cfr. pag. 155). Tali elementi sono stati ritenuti pienamente idonei a comprovare il diretto coinvolgimento del LA CC quale acquirente finale, pur se il materiale trasferimento dell'eroina non era andato in porto a causa dell'arresto in flagranza del DU mentre era in procinto di partire dalla Sardegna (cfr. anche pag. 44, in cui la Corte, nel sintetizzare la motivazione della sentenza di primo grado, aveva riportato l'ulteriore conversazione in cui in data 12/05/2004, il DU aveva informato il LA CC della sua imminente partenza). In tale contesto, i rilievi difensivi imperniati sulla mancata consegna al LA CC, a causa dell'arresto in flagranza del DU, si risolvono nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento deve in questa sede ritenersi precluso. 5.3. Considerazioni analoghe devono essere svolte con riferimento alla partecipazione del LA CC al sodalizio di qui al capo 1. La Corte d'Appello ha diffusamente argomentato la conferma della decisione di condanna emessa dal primo giudice, valorizzando anzitutto (pag. 157 segg.) le intercettazioni comprovanti, in piena sintonia con le dichiarazioni del DU, la partecipazione del ricorrente (unitamente al RO BA e allo stesso DU) alle riunioni in casa dello AN mentre questi era in carcere, tenute dalla NU e dedicate alla programmazione degli ulteriori illeciti nel narcotraffico e dei propositi omicidiari in danno del soggetto sospettato di aver tradito lo AN. Nella medesima prospettiva, sono stati richiamati gli elementi dimostrativi 10 dell'attivarsi del LA CC in chiave associativa: la fornitura al DU dei recapiti di un ulteriore fornitore albanese, la disponibilità a rivestire il ruolo di destinatario della droga adulterata ricevuta dal LA (vicenda che sottendeva il chiaro interesse dei sodali a non compromettere i rapporti con il vertice del "versante sardo"), la disponibilità a fornire utenze "sicure" alla NU (come dalla stessa riferito in carcere allo AN), la disponibilità ad intraprendere un'attività imprenditoriale destinata almeno in parte a sostenere lo AN nel periodo di detenzione (cfr. pag. 159 della sentenza). Sulla scorta di tali elementi, la Corte d'Appello ha ritenuto ampiamente provato il fatto che il LA CC si fosse consapevolmente e stabilmente "messo a disposizione" del sodalizio, risultando irrilevanti i rilievi difensivi, cui si era già accennato, concernenti circa l'unicità del reato-fine accertato, il perseguimento di un interesse anche personale nel rilevare la droga adulterata, nonché la mancanza di prove adeguate di un'interazione diretta tra tutti gli associati. In buona sostanza, si è dinanzi ad un compendio argomentativo ampio e privo di criticità deducibili in questa sede, confutato dalla difesa ricorrente con censure reiterative e comunque volte a contrastare il merito delle concordi valutazioni dei giudici di merito. 5.4. Il motivo concernente l'aggravante della disponibilità di armi in capo all'associazione è manifestamente infondato. Anche in questo caso, si è in presenza di una "doppia conforme" imperniata sulla certa disponibilità di armi a disposizione del sodalizio, ricavata non solo dalle dichiarazioni del DU, ma anche dalle armi ed esplosivi che avevano determinato l'arresto dello AN, dai colloqui di questi con la NU relativi al "ferro" rimasto nell'abitazione e dalle conversazioni indicative di analoghe disponibilità in capo al RO BA. Quanto alla consapevolezza in capo al LA CC (elemento sufficiente per applicare l'aggravante anche nei suoi confronti), la Corte territoriale ha fatto leva, tutt'altro che illogicamente, sulla partecipazione del ricorrente alle riunioni in casa AN-NU dedicate tra l'altro ai propositi di uccidere "Jimmy", in relazione ai quali egli aveva anzi palesato la propria disponibilità a far parte del gruppo di fuoco (cfr. pag. 166). 5.5. Anche l'ultimo motivo è, ad avviso di questo Collegio, inammissibile. Sia pure in sintesi, la Corte d'Appello ha confermato la decisione del primo giudice quanto al diniego delle attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio, facendo leva sulla gravità delle condotte, sulla loro reiterazione nel tempo, sul ruolo significativo assunto dal LA CC nell'ambito del sodalizio, nonché sull'assenza di elementi valutabili in senso favorevole (cfr. pag. 166 seg.). Tale percorso argomentativo è stato contrastato con rilievi privi della necessaria specificità, né il "riferimento comparativo" alla posizione della NU può sortire 11 gli effetti auspicati, avuto riguardo alla assoluta diversità della tipologia di contributo assicurato, dal ricorrente, alla prosecuzione dell'attività associativa. 6. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi anche quanto al ricorso del RO BA. 6.1. Per ciò che riguarda le censure formulate con riferimento al capo 2.1., concernenti in particolare la valorizzazione delle dichiarazioni del DU e l'interpretazione delle conversazioni (con particolare riferimento al reale significato dei riferimenti ai "motorini" e ai "dolcetti"), non può che richiamarsi, anzitutto, quanto già esposto in ordine alla piena attendibilità del DU e alla più che adeguata motivazione svolta sul punto dalla Corte territoriale (cfr. supra, § 3). In secondo luogo, va evidenziato che la concorrente responsabilità del RO BA per la fornitura di droga destinata al LA (peraltro fallita con l'arresto dei corrieri AN e AB) è stata affermata all'esito di una diffusissima esposizione, che ha richiamato tra l'altro: le costanti informative telefoniche dello AN al RO BA nelle fasi delle trattative, della ricezione della droga da parte del fornitore albanese, del pagamento del prezzo, fino all'accompagnamento all'aeroporto del fornitore (cfr. pag. 168); la partecipazione del RO BA all'incontro con il LA, su invito dello AN (ag. 169); il verosimile coinvolgimento del ricorrente nella fase del pagamento del prezzo al fornitore albanese (ricavato dalla conversazione tra quest'ultimo e lo AN, in cui si faceva riferimento "anche" ad assegni circolari per un milione di euro, da compilare con le modalità bancarie: cfr. pag. 170). In tale complessivo contesto, la valutazione della Corte territoriale - secondo cui la richiesta, rivolta dallo AN al RO BA, di mettere in frigo i "dolcetti" alludeva in realtà allo stupefacente da consegnare ai corrieri, nel giorno in cui costoro avevano pranzato insieme al LA e allo AN (cfr. pag. 171) - risulta totalmente incensurabile, dovendo farsi riferimento al consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [...], Rv. 282337 - 01. In senso conforme, cfr. anche Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272558 - 01: «in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile»). 12 6.2. Le censure concernenti la partecipazione del RO BA al sodalizio di cui al capo 1 presentano connotazioni reiterative, e comunque volte inammissibilmente a proporre una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale. Quest'ultima - lungi dal limitarsi a valorizzare lo stretto rapporto del ricorrente con la AN e la NU per via della cogestione del bar di Dalmine - ha preso in considerazione gli elementi di prova dichiarativi e captativi, ponendo tra l'altro l'accento (pag. 176 segg.): sulla partecipazione del ricorrente alle riunioni successive all'arresto dello AN per organizzare la prosecuzione dell'attività illecita;
sulla disponibilità a far parte del "gruppo di fuoco" per uccidere "Jimmy"; sulla disponibilità degli assegni circolari da far cambiare (per poi reinvestire le somme nel narcotraffico, come sottolineato dallo AN: cfr. pag. 178); sull'invito rivolto a mettersi in contatto con la NU, rivolto dal ricorrente al DU;
sull'incarico, conferito dallo AN al ricorrente, di incontrarsi per suo conto con GA IE per l'apertura di un nuovo canale di fornitura per la Sardegna (cfr. pag. 181). Si tratta di un percorso argonnentativo ampio e del tutto privo di criticità deducibili in questa sede, alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali già in precedenza richiamati esaminando la posizione del coimputato LA CC (cfr. supra, § 5.2). 6.3. Quanto poi all'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la conferma della decisione del primo giudice è stata motivata, da un lato, con i colloqui in carcere tra lo AN e la NU, comprovanti sia il fatto che proprio il RO BA era (oltre a "Jimmy") l'unico a sapere dell'arsenale in possesso dello AN, sia la necessità di "chiedere a UL" l'arma necessaria per l'eliminazione di "Jimmy" (cfr. i dialoghi riportati a pag. 183). D'altro lato, la Corte territoriale ha valorizzato le conversazioni tra lo AN e il RO aventi ad oggetto "motorini" da prendere a Milano, la facilità con cui potevano essere smontati "in dieci minuti", la possibilità quindi di insegnare ad altri come fare, ecc., sostenendo che il reale oggetto dei colloqui dovesse essere individuato nelle armi (non essendo i motorini merce smontabile in dieci minuti, e risultando incomprensibile soffermarsi sull'opportunità di insegnare a terzi le tecniche di smontaggio). Anche in questo caso, si è dinanzi ad un compendio argomentativo del tutto incensurabile, avuto riguardo ai limiti dello scrutinio riservato a questa Suprema Corte in ordine all'interpretazione delle intercettazioni (cfr. supra, § 6.1). 6.4. Il motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato. 13 Questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [...], Rv. 279549 - 02. LL stesso senso, cfr. anche Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], Rv. 271269 - 01, secondo la quale «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (in applicazione del principio, è stato ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Ritiene il Collegio che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, la motivazione della Corte d'Appello resista ai rilievi difensivi, avendo fatto riferimento alla gravità dei fatti, al ruolo significativo svolto nella consorteria dal RO BA, nonché alla personalità di quest'ultimo, emergente dalla spregiudicatezza della sua condotta e dai tre precedenti specifici a suo carico (cfr. pag. 184 della sentenza impugnata). Si tratta di un percorso argomentativo che la difesa ha ritenuto di poter contrastare richiamando il comportamento processuale del RO BA (sottopostosi all'interrogatorio) ed il carattere risalente dei fatti e dei precedenti: elementi che peraltro, dalla stessa prospettazione difensiva, non appaiono connotati da una decisività idonea a vulnerare la motivazione posta dalla Corte territoriale alla base del diniego. 7. È invece fondato il ricorso proposto nell'interesse del ER, incentrato sulla nullità del decreto di latitanza emesso in sede di udienza preliminare e posto a base dell'instaurazione del contraddittorio in fase dibattimentale (il decreto che dispone il giudizio era invero stato emesso in data 18/03/2008 con espresso riferimento alla posizione di latitante del ER come da decreto in data 31/01/2008). 7.1. Dalla lettura della sentenza (pag. 118 seg.), e dallo stesso ricorso del ER, può ritenersi pacifico che il decreto di latitanza venne emesso in forza del verbale di vane ricerche redatto dopo che, in data 26/03/2007, gli operanti tentarono di eseguire la misura cautelare nei confronti del ER recandosi in località CH presso l'abitazione della madre del ricorrente, la quale comunicò loro che il figlio, all'epoca con lei convivente (come comprovato dalla camera da 14 letto a lui riservata), si trovava all'estero per lavoro, e che sarebbe ritornato per le festività pasquali (ricadenti nei giorni 08-09/04/2007). Tali ricerche sono state ritenute sufficienti dalla Corte d'Appello (oltre che dal Tribunale, che aveva rigettato l'eccezione formulata in primo grado), in quanto non vi erano "elementi obiettivi tali da indurre a ritenere che il ER si trovasse, invece, presso la sua abitazione di Olbia. In ogni caso il decreto di latitanza è stato emesso circa 10 mesi dopo le ricerche effettuate, dopo il decorso di un significativo lasso temporale durante il quale il ER non si è mai presentato alle autorità, neppure durante il periodo pasquale indicato dalla madre, e si è costituito solo il 6 novembre 2010, ossia oltre tre anni dopo l'emissione dell'ordinanza coercitiva del 23/02/2007" (cfr. pag. 119 seg. della sentenza impugnata). Nel rigettare il motivo di appello del ER, la Corte territoriale ha altresì precisato di ritenere irrilevante il fatto che, nel settembre 2010, il ER fosse stato ricoverato in ospedale italiano ed abbia utilizzato - anche negli spostamenti necessari nel successivo periodo di cure - i propri documenti di identità: trattandosi di circostanza al più dimostrativa di un "sopraggiunto venir meno della volontà di sottrarsi alla cattura", ma non idonea a contrastare le valutazioni già espresse dal Tribunale (pag. 120). 7.2. Tali argomentazioni non possono essere condivise. Occorre prendere le mosse dall'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, che - nel sottolineare che per la dichiarazione di latitanza non sono necessarie le ricerche in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen. per l'emissione del decreto di irreperibilità - hanno comunque ribadito, con assoluta chiarezza, il fatto che le ricerche di cui all'art. 295 del codice di rito devono «essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti» (Sez. U, Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, [...], Rv. 258792 - 01). Più di recente, si è inteso precisare che «in tema di dichiarazione di latitanza, l'accertamento della volontarietà dell'imputato di sottrarsi alle ricerche, che costituisce presupposto necessario del relativo decreto, può fondarsi anche su presunzioni, purché le stesse abbiano una base fattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercato» (Sez. 3, n. 10733 del 07/02/2023, [...], Rv. 284315 - 01). La Corte d'Appello non ha fatto buon governo di tali principi, avendo ritenuto - come già il Tribunale - che il decreto di latitanza fosse stato correttamente emesso nonostante l'omessa ricerca del ER nella sua abitazione di Olbia: conclusioni raggiunte sulla base del fatto che il ricorrente non era stato rintracciato presso il domicilio della madre in altra località sarda (CH), e che la stessa 15 donna aveva riferito che il figlio si trovava all'estero, con rientro previsto dopo circa una settimana, per le festività pasquali. Anche a voler prescindere dal fatto che gli operanti non ritennero opportuno verificare in alcun modo l'attendibilità della madre del ER (verifica che sarebbe stata del tutto agevole, semplicemente ripresentandosi a CH durante le festività pasquali), appare evidente, ad avviso di questo Collegio, che l'intero impianto argomentativo della Corte territoriale si fonda su basi del ,tutto congetturali: difetta invero totalmente la prova, in atti, non solo del fatto che il ER dimorasse stabilmente a CH (nessun particolare rilievo può attribuirsi al fatto che un soggetto adulto possa continuare a disporre, in casa dei genitori, di una propria camera da letto), ma anche del fatto che la madre del ricorrente avesse effettivamente informato quest'ultimo delle ricerche effettuate dagli operanti presso la propria abitazione. Solo muovendo da tale presupposto, infatti, sarebbe possibile affermare che il ER si sia sottratto all'esecuzione della misura a suo carico, evitando di presentarsi all'Autorità giudiziaria sia prima che dopo l'emissione del decreto di latitanza: è peraltro evidente che tale valutazione presuntiva non risulta sorretta da "una base fattuale idonea a dimostrare tale volontà" (Sez. 3, n. 10733 del 2023, cit.). Allo stesso modo, devono essere evidenziate le connotazioni marcatamente congetturali del passaggio motivazionale con cui la Corte d'Appello ha liquidato gli elementi di segno contrario segnalati dalla difesa, costituiti dal fatto che il ER, in tutto il lungo periodo trascorso fino alla sua presentazione in carcere, aveva continuato ad utilizzare i propri documenti di identità (anche in occasione del ricovero e delle visite ospedaliere). La difesa, al riguardo, ha non illogicamente sottolineato l'incompatibilità di tale condotta con quella di un soggetto impegnato nel sottrarsi all'esecuzione di una misura cautelare: l'affermazione della Corte, secondo cui si sarebbe trattato di elementi al più dimostrativi di un sopravvenuto venir meno della volontà di sottrarsi alla cattura, appare sfornita di qualsiasi elemento di plausibile sostegno. Nessun dubbio può infine porsi sulla tempestività dell'eccezione (non deducibile per la prima volta in sede di legittimità: cfr. sul punto Sez. 6, n. 13458 del 12/01/2023, Finocchiaro, Rv. 284573-01), che il difensore di fiducia nominato dal ER dopo la sua costituzione ha proposto all'udienza del 10/11/2010, ovvero quattro giorni dopo l'esecuzione della misura. Altrettanto certa è la sussistenza di un concreto interesse del ER a riproporre anche in questa sede l'eccezione, che la difesa ricorrente ha correttamente evidenziato, tra l'altro, nel pregiudizio conseguito alla impossibilità di effettiva confutazione in contraddittorio, 16 avvalendosi di un difensore di fiducia, delle dichiarazioni accusatorie del CORDE DDU. 8. Le considerazioni fin qui svolte impongono da un lato, in accoglimento del ricorso proposto dal ER, l'annullamento senza rinvio - limitatamente alla sua posizione - della sentenza impugnata e di quella di primo grado, emessa dal Tribunale di Sassari in data 09/04/2019, con la conseguente trasmissione degli atti al predetto Tribunale (Ufficio G.i.p.) per l'ulteriore corso. D'altro lato, con riferimento ai ricorsi dello AN, del LA CC e del RO BA, deve adottarsi una declaratoria di inammissibilità, cui consegue la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza del 09/04/2019 del Tribunale di Sassari nei confronti di ER DO e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sassari, Ufficio G.i.p. Dichiara inammissibili i ricorsi di AN NO AR SE, RO BA UL, LA CC ME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16 aprile 2026
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Barbara Bruni (per RO BA), e avv. IA ON (per ER e LA CC) i che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 07/11/2024, la Corte d'Appello di Cagliari - Sez. dist. ci , Sassari ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Sassari, in Penale Sent. Sez. 3 Num. 20497 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 16/04/2026 data 09/04/2019, con la quale - per quanto qui specificamente rileva - AN NO AR SE, LA CC ME, RO BA UL e ER DO erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui all'art. 73 e 74 d.P.R. d.P.R. n. 309 del 1990, loro rispettivamente ascritti: quanto allo AN, il reato associativo di cui al capo 1 (in esso assorbito il capo 4.6 e ritenuta la sola aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74) e ai reati-fine di cui ai capi 4.1 (in esso assorbiti i capi 4.3 e 4.4), 4.2 e 4.7, ritenuta la sola aggravante di cui al art. 73, comma 6; quanto al LA CC, i reati di cui ai capi 1, 2.1 e 2.2 (con le sole aggravanti già precisate per la posizione AN); quanto al RO BA, i reati di cui ai capi 1, 2.1 (in esso assorbito il capo 2.4), con le sole aggravanti già precisate;
quanto al ER, il reato di cui al capo 4.9 (con la sola aggravante di cui al comma 6 dell'art. 73). In particolare, la Corte d'Appello: ha assolto il LA CC dal reato di cui al capo 2.1. per non aver commesso il fatto, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio;
ha ridotto l'aumento per la continuazione applicato al RO BA;
ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata. 2. Ricorre per cassazione lo AN, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del sodalizio di cui al capo 1). La difesa richiama alcune risultanze processuali sostenendo l'insussistenza dell'elemento organizzativo, e ponendo comunque in rilievo il breve arco temporale interessato dall'attività, il numero esiguo di reati-fine, nonché la centralità della figura del LA, che trattava su più tavoli l'acquisizione dello stupefacente da destinare al mercato sardo. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'attribuzione di un ruolo apicale allo AN. Si deduce, in via subordinata, che il dato caratteriale del ricorrente non poteva essere confuso con una posizione sovraordinata rispetto ai ricorrenti. Si censura poi la valorizzazione delle risultanze captative e, in particolare, dei colloqui in carcere tra lo AN e la NU, la quale non aveva poi riferito agli altri direttive o consigli impartiti dal ricorrente. Sotto altro profilo, si richiama criticamente quanto osservato dalla Corte territoriale in ordine alla prosecuzione dell'attività criminosa anche dopo l'arresto dello AN, a torto ritenuta un indice della posizione apicale del ricorrente. 3. Ricorre per cassazione il LA CC, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del coimputato e correo DU ZI. Si censura: la mancata considerazione dei plurimi arresti e successive collaborazioni succedutesi nel curriculum del dichiarante;
l'illogicità della 2 considerazione per cui - pur essendo probabile un intento di vendetta e di ricerca di immediati vantaggi - le dichiarazioni del DU risulterebbero per tale ragione più attendibili;
l'illegittima disamina dei riscontri esterni, prima ancora della verifica della credibilità del dichiarante e dell'attendibilità delle sue affermazioni;
l'assenza di riscontri individualizzanti (modello della BMW offerto in pagamento;
la contraddittorietà della motivazione in ordine all'essere stato o meno il LA CC a presentare i fornitori albanesi al DU). 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 2.2. Si censura la sentenza per aver ritenuto provata la responsabilità del ricorrente, in relazione al ritiro dell'eroina adulterata in precedenza consegnata al LA, per finalità di spaccio in Calabria, offrendo in cambio danaro, cocaina ed autovettura. Si osserva, in particolare, che le risultanze captative avevano evidenziato un mero intento del LA CC, mentre in realtà la ricerca del danaro necessario era stata successivamente curata dal DU, con il ricorrente uscito di scena. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità per il reato associativo. Si osserva che la partecipazione del LA CC risultava smentita sia da quanto affermato dalla stessa Corte in ordine alle ragioni dell'attivarsi del DU (necessità di procurare al LA nuove forniture di eroina), ritenute sganciate dalla questione della eroina adulterata, sia dal fatto che il ricorrente aveva tentato l'acquisto di quest'ultima - unico episodio rilevante come reato-fine - contando su proprie autonome disponibilità, senza alcun ricorso ad una cassa comune. Si evidenzia poi la fallacia dei presupposti fattuali posti a base della ritenuta partecipazione al sodalizio, difettando elementi in grado di comprovare uno stabile inserimento del LA CC nell'associazione (in relazione al coinvolgimento del ricorrente nel proposito omicidiario in danno di Jimmy lo zingaro, si sottolinea che le dichiarazioni del DU erano prive di elementi di riscontro). 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce l'assenza di riscontri alle dichiarazioni del DU quanto alla consapevolezza del LA CC circa le armi ed esplosivi dello AN ed alla sua possibilità di attingervi, anche perché la figura del ricorrente era emersa solo dopo l'arresto dello AN. 3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si censura la mancata risposta alle deduzioni svolte sul punto con i motivi di appello. 4. Ricorre per cassazione il RO BA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 4.1. Vizio di motivazione con riferimento alla prospettata incompetenza per territorio. Si censura la sentenza per non aver considerato che, nel capo di 3 imputazione, venivano ipotizzate due distinte associazioni (una sarda ed una lombarda, facenti capo rispettivamente al LA e allo AN), e che il ricorrente non aveva avuto alcun ruolo nel sodalizio sardo;
in ogni caso, il primo reato commesso sarebbe stata la partecipazione in quello di competenza dell'A.G. bresciana. 4.2. Vizio di motivazione con riferimento al capo 2.1. Si censura la sentenza per aver ritenuto rilevante, per tale capo, le dichiarazioni del DU, e per non aver considerato che le conversazioni intercettate riguardavano non il narcotraffico, ma altri affari, leciti (motorini) e illeciti (assegni circolari da cambiare), che il ricorrente e lo AN avevano in corso. Si deduce altresì l'erroneità dell'attribuzione al RO del soprannome "cinghialotto" emerso nelle conversazioni. Si lamenta inoltre il travisamento in cui la Corte territoriale era incorsa nel valutare le dichiarazioni dibattimentali del ricorrente (per nulla ammissive, in quanto gli assegni da compilare non riguardavano il pagamento dello stupefacente), e l'erronea interpretazione del termine "dolcetti". 4.3. Vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il reato associativo. Si censurano le argomentazioni della Corte d'Appello quanto alla valenza dei pretesi riscontri, alla ritenuta destinazione al narcotraffico dei proventi dell'attività di cambio assegni (intento attribuibile al più allo AN), all'assenza di rapporti significativi con il DU e il LA CC (mentre con lo AN e la NU i contatti erano relativi ad affari leciti). Si lamenta altresì la ritenuta irrilevanza sia dell'assenza del RO BA nelle intercettazioni nel mese successivo all'arresto dello AN, sia del contrasto, cui si riferivano le conversazioni captate, esistente tra DU e TT per via di lavori commissionati dal primo, sia la commercializzazione di condizionatori che aveva indotto il GA a contattare il ricorrente. 4.4. Vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'associazione armata. Si censura l'interpretazione delle conversazioni tra lo AN e il ricorrente che avevano in realtà effettivamente ad oggetto affari commerciali nel campo dei motorini (rectius dei monopattini elettrici), e si evidenzia il difetto di prova in ordine alla ritenuta disponibilità, in capo a tutti gli associati, delle armi e dell'esplosivo trovati allo AN. Si deduce inoltre l'erroneità dell'assunto secondo cui sarebbe irrilevante, nel giudizio odierno, l'esclusione dell'aggravante nel processo a carico degli imputati giudicati con rito abbreviato, dal momento che la stessa Corte territoriale aveva ritenuto la sussistenza di un'unica associazione operante sul versante sardo e su quello lombardo. 4.5. Vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Si lamenta la mancata considerazione degli elementi di segno positivo veicolati con l'atto di appello. 4 5. Ricorre per cassazione il ER, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta validità del decreto di latitanza emesso nei confronti del ricorrente. Si censura la valutazione della Corte territoriale quanto alla idoneità delle ricerche, limitatesi all'abitazione della madre in CH (la quale aveva riferito di un trasferimento all'estero del ER), e non anche alla residenza in Olbia del ricorrente, emersa tra l'altro a seguito di un controllo stradale e dalle stesse dichiarazioni del DU. Sotto altro profilo, si evidenzia che il ER era stato ricoverato in ospedale declinando e provando le sue vere generalità (circostanza incompatibile con una condotta da latitante). La difesa lamenta inoltre la lesione dei diritti di difesa, e la conseguente nullità, per non aver potuto assistere alle dichiarazioni del DU (essendo il ER in quel frangente ancora assistito da un difensore di ufficio). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La fondatezza dei rilievi formulati dal ER in ordine al decreto di latitanza a suo tempo emesso impone l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado;
le altre impugnazioni, proposte nell'interesse dello AN, del LA CC e del RO BA, devono invece essere dichiarate inammissibili. Nel prendere le mosse da tali ultime posizioni, si procederà - per evidenti ragioni di logica e chiarezza espositiva - alla disamina della questione di incompetenza territoriale preliminare posta dal RO BA, e dei rilievi in ordine alle dichiarazioni del collaboratore DU, la cui attendibilità è stata posta in discussione dai vari ricorrenti. Nel prosieguo, si prenderanno in considerazione le censure riguardanti le specifiche singole posizioni. 2. Come già accennato in precedenza, la difesa del RO BA ha riproposto l'eccezione di incompetenza territoriale già disattesa nei precedenti gradi di giudizio: eccezione fondata sul presupposto della contestazione, nell'odierno procedimento, di due diverse associazioni (una lombarda ed una sarda), sull'assoluta estraneità del ricorrente al sodalizio sardo, e comunque sul fatto che il RO BA aveva anzitutto preso parte all'associazione lombarda: circostanza, quest'ultima, che ad avviso del ricorrente imponeva di radicare la competenza territoriale presso l'A.G. bresciana. La censura presenta connotazioni reiterative di quanto già dedotto in appello, e risulta comunque manifestamente infondata. Deve invero convenirsi con il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale nell'ordinanza in data 21/09/2023, ed integralmente trascritto in sentenza (cfr. pag. 114 seg.), anzitutto per ciò che riguarda il presupposto fattuale della contestazione associativa: il capo 1) fa invero riferimento alla partecipazione 5 ad "una" associazione per delinquere, operante in territorio sassarese, finalizzata all'acquisizione e messa in commercio di sostanze stupefacenti acquisite da parallele organizzazioni criminali, specie in Lombardia. Risulta quindi condivisibile sia l'espressione di sintesi della Corte d'Appello, secondo cui l'associazione presentava un "versante sardo", coordinato da LA AN, ed un "versante lombardo", che vedeva lo AN in posizione di vertice: sicchè il fatto che gli odierni ricorrenti fossero riconducibili al "versante lombardo" nulla toglieva all'unicità dell'associazione contestata anche al RO BA quale partecipe (cfr. pag. 115). Altrettanto condivisibili appaiono le ulteriori considerazioni della Corte territoriale in ordine alla necessità di far riferimento - ai fini che qui rilevano - al luogo di svolgimento della programmazione ed ideazione delle attività delittuose, e quindi al luogo di effettiva manifestazione e realizzazione dell'operatività della struttura: criterio che imponeva di ritenere competente l'A.G. sassarese, dal momento che il sodalizio - volto all'immissione in Sardegna di importanti quantitativi di stupefacente - aveva la sua base operativa in quel territorio. In tale prospettiva, doveva ritenersi irrilevante il fatto che lo stupefacente provenisse in parte dalla Lombardia (o che ivi si fossero raggiunti accordi di fornitura), ovvero che gli odierni ricorrente risiedessero in quella regione (cfr pag. 115, cit.). 3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alle censure svolte in ordine alla ritenuta attendibilità del DU, il quale aveva inaugurato la propria collaborazione con gli inquirenti subito dopo il suo arresto, reso possibile dal costante monitoraggio dei suoi movimenti e dei suoi colloqui con gli altri soggetti coinvolti nel sodalizio. È infatti opportuno porre in evidenza, fin d'ora, che l'attività captativa e i conseguenti servizi di o.c.p. avevano consentito di scoprire un'intensa attività di narcotraffico, volta per lo più all'approvvigionamento del "versante sardo" con innumerevoli conversazioni tra il LA, lo AN, gli altri soggetti via via coinvolti (tra cui il LA CC ed il RO BA). In particolare, le indagini (pag. 7 segg. della sentenza impugnata) avevano consentito, tra l'altro, l'emersione: delle trattative per l'acquisto di eroina tra il LA e lo AN, culminate nell'arresto in flagranza dei corrieri AN MI ME e AB ZI in data 18/01/2004; della prosecuzione dell'attività illecita anche dopo l'arresto in data 17/02/2004 dello AN, il quale aveva continuato, dal carcere, a svolgere un ruolo di impulso e organizzazione attraverso i colloqui con la propria convivente NU Donisetta;
del diretto coinvolgimento del DU in tali ulteriori attività, tra le quali l'accordo per la restituzione, da parte del LA, di una precedente partita di eroina adulterata, in cambio di un compenso (danaro, cocaina, un'autovettura) messo a disposizione dal LA CC, che aveva accettato di 6 ricevere la sostanza;
dell'arresto del DU, avvenuto in data 22/05/2004 al momento di imbarcarsi da Porto Torres, dopo aver ritirato lo stupefacente presso un ovile riconducibile al LA. La Corte territoriale ha diffusamente motivato (pag. 123 segg.) la propria valutazione di piena attendibilità del DU, alla luce sia del carattere dettagliato, coerente e costante delle ricostruzioni offerte, e della loro intrinseca verosimiglianza, sia degli innumerevoli elementi di riscontro dettagliatamente esaminati dal primo giudice (intercettazioni, servizi di o.c.p., sequestri di sostanze in occasione degli arresti in flagranza): il compendio probatorio risultante dalla valutazione congiunta di tali risultanze è in definitiva risultato ampiamente idoneo, ad avviso della Corte territoriale, a convalidare l'impianto accusatorio, risultando in concreto irrilevanti, in senso contrario, la mancanza di specifici riscontri in ordine ad alcuni aspetti di dettaglio (il modello di auto offerto dal LA CC, il biglietto aereo comprovante l'imminente viaggio del RO BA: cfr. pag. 127). Si tratta di un percorso argomentativo immune da rilievi di contraddittorietà o illogicità manifesta qui deducibili, che le difese hanno tentato di confutare con censure già esaminate e motivatamente disattese, concernenti comunque il merito delle valutazioni espresse dalla Corte d'Appello, in piena sintonia con il primo giudice. Un percorso che risulta ulteriormente avvalorato dalla peculiarità della odierna fattispecie, in cui - come già accennato - il contributo del DU non ha riguardato fatti per lo più inediti, come tali da riscontrare ex novo: le dichiarazioni sono intervenute dopo un'imponente attività investigativa che aveva fatto emergere una pluralità di fatti-reato e di circostanze sussumibili nell'ipotizzato schema associativo (distribuzione di ruoli, prosecuzione dell'attività delittuosa dopo l'arresto del personaggio in posizione apicale, ricerca di nuovi canali di approvvigionamento, attivismo nella sostituzione della droga adulterata per non compromettere i rapporti con il "versante sardo", ecc.) al cui interno il DU aveva assunto una posizione di assoluta centralità, culminata nell'arresto in flagranza al momento di riportare in continente la droga "rifiutata" dal LA. In tale complessivo contesto, deve trovare applicazione il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «le dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità quando fungono non da prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì da integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma matrice con valenza anche individualizzante, postulano una verifica meno rigorosa, costituendo esse stesse supporto di altri elementi e non fondamenti probatori, che esigono, a norma dell'art. 192 comma terzo cod. proc. pen., conferme esterne» (Sez. 1, n. 48421 del 19/06/2013, [...], Rv. 257972 - 01. In senso conforme, cfr. Sez. 6, n. 40144 del 11/07/2019, [...], Rv. 277368 - 01: «in tema di chiamata in correità, le dichiarazioni accusatorie che non costituiscono la prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì mera integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma natura, richiedono una verifica meno rigorosa di quella invece necessaria e non esigono riscontri esterni ulteriori»). Tra l'altro, ponendosi in tale prospettiva ermeneutica, ben si comprendono le considerazioni della Corte territoriale relative al fatto che, anche a voler ritenere che le dichiarazioni del DU fossero state animate da un movente non solo utilitaristico, ma anche "vendicativo" nei confronti di chi lo aveva "tradito" provocando il suo arresto, tuttavia tale animus - lungi dal comprovare la sua inattendibilità, come sostenuto dalle difese - finiva in realtà per rafforzarla, essendo il DU interessato a "rendere dichiarazioni veridiche e riscontrate, piuttosto che avventurarsi in racconti fantasiosi con il rischio di essere smentito, andando incontro a conseguenze per lui gravissime" (cfr. pag. 126 della sentenza impugnata). 4. Il ricorso dello AN è inammissibile, perché totalmente generico. Invero, la sussistenza del sodalizio di cui al capo 1), e l'attribuzione al ricorrente di una posizione apicale rivestita anche dopo l'arresto (attraverso i colloqui in carcere con la convivente NU) sono state confutate con argomentazioni del tutto prive di un adeguato ed effettivo confronto con la diffusissima motivazione della Corte territoriale (pag. 132 segg.). Da un lato, con riferimento alla sussistenza del sodalizio, la Corte territoriale ha richiamato le risultanze dichiarative e captative comprovanti: la stabilità dei contatti tra il ricorrente e il LA, che esulavano dagli affari di droga di volta in volta seguiti;
la disponibilità di basi (l'ovile del LA, l'abitazione dello AN a Dalmine, luogo di abitale ritrovo degli associati); la disponibilità di mezzi di comunicazione, anche "sicuri" (cfr. il colloquio in carcere in cui la NU dice allo AN di aver chiesto al LA CC un telefono con scheda non intestata), di risorse ingenti (alla luce delle dimensioni del traffico e del possesso di buoni fruttiferi da far "cambiare"), di armi (alla luce delle dichiarazioni del DU e della volontà omicida che gli associati avevano espresso in una riunione contro "Jimmy lo zingaro", ritenuto responsabile dell'arresto dello AN); la prosecuzione dell'attività dopo tale arresto, con l'assunzione da parte del DU di un ruolo di intermediario tra la NU e i fornitori. D'altro lato, con riferimento al ruolo di organizzatore attribuito allo AN, la Corte d'Appello ha posto in rilievo (pag. 136 segg.) le risultanze dimostrative: della sua attività nel mantenere i contatti con i fornitori;
dell'attività di direzione e il coordinamento degli altri sodali, della prosecuzione dell'attività delittuosa dopo 8 l'arresto, attraverso i colloqui in carcere con la NU e le riunioni da questa indette per illustrare le direttive ricevute dal ricorrente;
delle istruzioni impartite per l'omicidio di "Jimmy"; delle informazioni costantemente ricevute dalla NU circa la prosecuzione degli affari illeciti. In buona sostanza, i rilievi difensivi evitano totalmente di confrontarsi con tale articolatissimo percorso argomentativo, proponendo una lettura minimizzante ed alternativa delle plurime risultanze il cui apprezzamento, in questa sede, è da ritenersi ovviamente precluso. 5. Anche il ricorso del LA CC è inammissibile. 5.1. Per ciò che riguarda le censure concernenti le dichiarazioni del DU, può farsi integrale rinvio a quanto già precedentemente illustrato (cfr. supra, § 3). Deve solo aggiungersi, da un lato, che la figura del ricorrente era già emersa con particolare chiarezza, grazie alle intercettazioni, nella fase che aveva preceduto l'arresto del DU: circostanza che consente di fare applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale da ultimo richiamato nel precedente paragrafo, e che rende priva di consistenza l'obiezione difensiva secondo cui l'attendibilità del collaboratore dovrebbe ritenersi esclusa dal suo curriculum. D'altro lato, appare del tutto privo di fondamento l'assunto difensivo secondo cui la disamina dei riscontri avrebbe preceduto l'analisi della credibilità del dichiarante e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni: la lettura della sentenza rende infatti evidente che il tema dei riscontri è stato affrontato dopo tale analisi (cfr. pag. 124 segg. della sentenza impugnata). 5.2. Con riferimento alle ulteriori censure dedotte, è opportuno anzitutto richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [...], Rv. 280747 - 01). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le censure prospettate dalla difesa del LA CC, quanto alla conferma della penale responsabilità per il capo 2.2., non superano lo scrutinio di ammissibilità. 9 Come già in precedenza accennato, il ruolo attribuito al LA CC nelle vicende relative alla droga adulterata consegnata al LA, nel corso di una precedente fornitura, è stato quello di soggetto destinatario dello stupefacente in questione, a fronte di un compenso "misto" (danaro, cocaina, un'autovettura) da lui messo a disposizione del DU per pagare il LA: il DU era infatti stato incaricato dallo AN (per il tramite della NU, attraverso un colloquio in carcere) del ritiro della droga adulterata che il LA aveva rifiutato. Al riguardo, la Corte territoriale ha fatto leva sulle inequivoche dichiarazioni del DU, secondo cui era stato il LA CC, durante una riunione a casa dello AN, ad offrirsi di ricevere lo stupefacente che doveva essere ritirato presso il LA (cfr. pag. 156: "mi offro io a prenderti i due chili di eroina, basta che me li fai portare qua, te li prendo io"). Dichiarazioni che avevano trovato ampi elementi di riscontro nelle conversazioni intercettate tra il ricorrente e il DU, con le quali quest'ultimo aveva via via costantemente informato il LA CC delle trattative e dell'incontro preparatorio con il LA, della possibilità (richiesta dal ricorrente) di una dilazione nel pagamento e di inserire l'autovettura nel compenso, dei ripetuti rinvii dell'incontro con il LA, nonché delle richieste del DU al ricorrente di tenersi pronto con il danaro (cfr. pag. 155). Tali elementi sono stati ritenuti pienamente idonei a comprovare il diretto coinvolgimento del LA CC quale acquirente finale, pur se il materiale trasferimento dell'eroina non era andato in porto a causa dell'arresto in flagranza del DU mentre era in procinto di partire dalla Sardegna (cfr. anche pag. 44, in cui la Corte, nel sintetizzare la motivazione della sentenza di primo grado, aveva riportato l'ulteriore conversazione in cui in data 12/05/2004, il DU aveva informato il LA CC della sua imminente partenza). In tale contesto, i rilievi difensivi imperniati sulla mancata consegna al LA CC, a causa dell'arresto in flagranza del DU, si risolvono nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento deve in questa sede ritenersi precluso. 5.3. Considerazioni analoghe devono essere svolte con riferimento alla partecipazione del LA CC al sodalizio di qui al capo 1. La Corte d'Appello ha diffusamente argomentato la conferma della decisione di condanna emessa dal primo giudice, valorizzando anzitutto (pag. 157 segg.) le intercettazioni comprovanti, in piena sintonia con le dichiarazioni del DU, la partecipazione del ricorrente (unitamente al RO BA e allo stesso DU) alle riunioni in casa dello AN mentre questi era in carcere, tenute dalla NU e dedicate alla programmazione degli ulteriori illeciti nel narcotraffico e dei propositi omicidiari in danno del soggetto sospettato di aver tradito lo AN. Nella medesima prospettiva, sono stati richiamati gli elementi dimostrativi 10 dell'attivarsi del LA CC in chiave associativa: la fornitura al DU dei recapiti di un ulteriore fornitore albanese, la disponibilità a rivestire il ruolo di destinatario della droga adulterata ricevuta dal LA (vicenda che sottendeva il chiaro interesse dei sodali a non compromettere i rapporti con il vertice del "versante sardo"), la disponibilità a fornire utenze "sicure" alla NU (come dalla stessa riferito in carcere allo AN), la disponibilità ad intraprendere un'attività imprenditoriale destinata almeno in parte a sostenere lo AN nel periodo di detenzione (cfr. pag. 159 della sentenza). Sulla scorta di tali elementi, la Corte d'Appello ha ritenuto ampiamente provato il fatto che il LA CC si fosse consapevolmente e stabilmente "messo a disposizione" del sodalizio, risultando irrilevanti i rilievi difensivi, cui si era già accennato, concernenti circa l'unicità del reato-fine accertato, il perseguimento di un interesse anche personale nel rilevare la droga adulterata, nonché la mancanza di prove adeguate di un'interazione diretta tra tutti gli associati. In buona sostanza, si è dinanzi ad un compendio argomentativo ampio e privo di criticità deducibili in questa sede, confutato dalla difesa ricorrente con censure reiterative e comunque volte a contrastare il merito delle concordi valutazioni dei giudici di merito. 5.4. Il motivo concernente l'aggravante della disponibilità di armi in capo all'associazione è manifestamente infondato. Anche in questo caso, si è in presenza di una "doppia conforme" imperniata sulla certa disponibilità di armi a disposizione del sodalizio, ricavata non solo dalle dichiarazioni del DU, ma anche dalle armi ed esplosivi che avevano determinato l'arresto dello AN, dai colloqui di questi con la NU relativi al "ferro" rimasto nell'abitazione e dalle conversazioni indicative di analoghe disponibilità in capo al RO BA. Quanto alla consapevolezza in capo al LA CC (elemento sufficiente per applicare l'aggravante anche nei suoi confronti), la Corte territoriale ha fatto leva, tutt'altro che illogicamente, sulla partecipazione del ricorrente alle riunioni in casa AN-NU dedicate tra l'altro ai propositi di uccidere "Jimmy", in relazione ai quali egli aveva anzi palesato la propria disponibilità a far parte del gruppo di fuoco (cfr. pag. 166). 5.5. Anche l'ultimo motivo è, ad avviso di questo Collegio, inammissibile. Sia pure in sintesi, la Corte d'Appello ha confermato la decisione del primo giudice quanto al diniego delle attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio, facendo leva sulla gravità delle condotte, sulla loro reiterazione nel tempo, sul ruolo significativo assunto dal LA CC nell'ambito del sodalizio, nonché sull'assenza di elementi valutabili in senso favorevole (cfr. pag. 166 seg.). Tale percorso argomentativo è stato contrastato con rilievi privi della necessaria specificità, né il "riferimento comparativo" alla posizione della NU può sortire 11 gli effetti auspicati, avuto riguardo alla assoluta diversità della tipologia di contributo assicurato, dal ricorrente, alla prosecuzione dell'attività associativa. 6. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi anche quanto al ricorso del RO BA. 6.1. Per ciò che riguarda le censure formulate con riferimento al capo 2.1., concernenti in particolare la valorizzazione delle dichiarazioni del DU e l'interpretazione delle conversazioni (con particolare riferimento al reale significato dei riferimenti ai "motorini" e ai "dolcetti"), non può che richiamarsi, anzitutto, quanto già esposto in ordine alla piena attendibilità del DU e alla più che adeguata motivazione svolta sul punto dalla Corte territoriale (cfr. supra, § 3). In secondo luogo, va evidenziato che la concorrente responsabilità del RO BA per la fornitura di droga destinata al LA (peraltro fallita con l'arresto dei corrieri AN e AB) è stata affermata all'esito di una diffusissima esposizione, che ha richiamato tra l'altro: le costanti informative telefoniche dello AN al RO BA nelle fasi delle trattative, della ricezione della droga da parte del fornitore albanese, del pagamento del prezzo, fino all'accompagnamento all'aeroporto del fornitore (cfr. pag. 168); la partecipazione del RO BA all'incontro con il LA, su invito dello AN (ag. 169); il verosimile coinvolgimento del ricorrente nella fase del pagamento del prezzo al fornitore albanese (ricavato dalla conversazione tra quest'ultimo e lo AN, in cui si faceva riferimento "anche" ad assegni circolari per un milione di euro, da compilare con le modalità bancarie: cfr. pag. 170). In tale complessivo contesto, la valutazione della Corte territoriale - secondo cui la richiesta, rivolta dallo AN al RO BA, di mettere in frigo i "dolcetti" alludeva in realtà allo stupefacente da consegnare ai corrieri, nel giorno in cui costoro avevano pranzato insieme al LA e allo AN (cfr. pag. 171) - risulta totalmente incensurabile, dovendo farsi riferimento al consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [...], Rv. 282337 - 01. In senso conforme, cfr. anche Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272558 - 01: «in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile»). 12 6.2. Le censure concernenti la partecipazione del RO BA al sodalizio di cui al capo 1 presentano connotazioni reiterative, e comunque volte inammissibilmente a proporre una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale. Quest'ultima - lungi dal limitarsi a valorizzare lo stretto rapporto del ricorrente con la AN e la NU per via della cogestione del bar di Dalmine - ha preso in considerazione gli elementi di prova dichiarativi e captativi, ponendo tra l'altro l'accento (pag. 176 segg.): sulla partecipazione del ricorrente alle riunioni successive all'arresto dello AN per organizzare la prosecuzione dell'attività illecita;
sulla disponibilità a far parte del "gruppo di fuoco" per uccidere "Jimmy"; sulla disponibilità degli assegni circolari da far cambiare (per poi reinvestire le somme nel narcotraffico, come sottolineato dallo AN: cfr. pag. 178); sull'invito rivolto a mettersi in contatto con la NU, rivolto dal ricorrente al DU;
sull'incarico, conferito dallo AN al ricorrente, di incontrarsi per suo conto con GA IE per l'apertura di un nuovo canale di fornitura per la Sardegna (cfr. pag. 181). Si tratta di un percorso argonnentativo ampio e del tutto privo di criticità deducibili in questa sede, alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali già in precedenza richiamati esaminando la posizione del coimputato LA CC (cfr. supra, § 5.2). 6.3. Quanto poi all'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la conferma della decisione del primo giudice è stata motivata, da un lato, con i colloqui in carcere tra lo AN e la NU, comprovanti sia il fatto che proprio il RO BA era (oltre a "Jimmy") l'unico a sapere dell'arsenale in possesso dello AN, sia la necessità di "chiedere a UL" l'arma necessaria per l'eliminazione di "Jimmy" (cfr. i dialoghi riportati a pag. 183). D'altro lato, la Corte territoriale ha valorizzato le conversazioni tra lo AN e il RO aventi ad oggetto "motorini" da prendere a Milano, la facilità con cui potevano essere smontati "in dieci minuti", la possibilità quindi di insegnare ad altri come fare, ecc., sostenendo che il reale oggetto dei colloqui dovesse essere individuato nelle armi (non essendo i motorini merce smontabile in dieci minuti, e risultando incomprensibile soffermarsi sull'opportunità di insegnare a terzi le tecniche di smontaggio). Anche in questo caso, si è dinanzi ad un compendio argomentativo del tutto incensurabile, avuto riguardo ai limiti dello scrutinio riservato a questa Suprema Corte in ordine all'interpretazione delle intercettazioni (cfr. supra, § 6.1). 6.4. Il motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato. 13 Questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [...], Rv. 279549 - 02. LL stesso senso, cfr. anche Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], Rv. 271269 - 01, secondo la quale «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (in applicazione del principio, è stato ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Ritiene il Collegio che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, la motivazione della Corte d'Appello resista ai rilievi difensivi, avendo fatto riferimento alla gravità dei fatti, al ruolo significativo svolto nella consorteria dal RO BA, nonché alla personalità di quest'ultimo, emergente dalla spregiudicatezza della sua condotta e dai tre precedenti specifici a suo carico (cfr. pag. 184 della sentenza impugnata). Si tratta di un percorso argomentativo che la difesa ha ritenuto di poter contrastare richiamando il comportamento processuale del RO BA (sottopostosi all'interrogatorio) ed il carattere risalente dei fatti e dei precedenti: elementi che peraltro, dalla stessa prospettazione difensiva, non appaiono connotati da una decisività idonea a vulnerare la motivazione posta dalla Corte territoriale alla base del diniego. 7. È invece fondato il ricorso proposto nell'interesse del ER, incentrato sulla nullità del decreto di latitanza emesso in sede di udienza preliminare e posto a base dell'instaurazione del contraddittorio in fase dibattimentale (il decreto che dispone il giudizio era invero stato emesso in data 18/03/2008 con espresso riferimento alla posizione di latitante del ER come da decreto in data 31/01/2008). 7.1. Dalla lettura della sentenza (pag. 118 seg.), e dallo stesso ricorso del ER, può ritenersi pacifico che il decreto di latitanza venne emesso in forza del verbale di vane ricerche redatto dopo che, in data 26/03/2007, gli operanti tentarono di eseguire la misura cautelare nei confronti del ER recandosi in località CH presso l'abitazione della madre del ricorrente, la quale comunicò loro che il figlio, all'epoca con lei convivente (come comprovato dalla camera da 14 letto a lui riservata), si trovava all'estero per lavoro, e che sarebbe ritornato per le festività pasquali (ricadenti nei giorni 08-09/04/2007). Tali ricerche sono state ritenute sufficienti dalla Corte d'Appello (oltre che dal Tribunale, che aveva rigettato l'eccezione formulata in primo grado), in quanto non vi erano "elementi obiettivi tali da indurre a ritenere che il ER si trovasse, invece, presso la sua abitazione di Olbia. In ogni caso il decreto di latitanza è stato emesso circa 10 mesi dopo le ricerche effettuate, dopo il decorso di un significativo lasso temporale durante il quale il ER non si è mai presentato alle autorità, neppure durante il periodo pasquale indicato dalla madre, e si è costituito solo il 6 novembre 2010, ossia oltre tre anni dopo l'emissione dell'ordinanza coercitiva del 23/02/2007" (cfr. pag. 119 seg. della sentenza impugnata). Nel rigettare il motivo di appello del ER, la Corte territoriale ha altresì precisato di ritenere irrilevante il fatto che, nel settembre 2010, il ER fosse stato ricoverato in ospedale italiano ed abbia utilizzato - anche negli spostamenti necessari nel successivo periodo di cure - i propri documenti di identità: trattandosi di circostanza al più dimostrativa di un "sopraggiunto venir meno della volontà di sottrarsi alla cattura", ma non idonea a contrastare le valutazioni già espresse dal Tribunale (pag. 120). 7.2. Tali argomentazioni non possono essere condivise. Occorre prendere le mosse dall'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, che - nel sottolineare che per la dichiarazione di latitanza non sono necessarie le ricerche in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen. per l'emissione del decreto di irreperibilità - hanno comunque ribadito, con assoluta chiarezza, il fatto che le ricerche di cui all'art. 295 del codice di rito devono «essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti» (Sez. U, Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, [...], Rv. 258792 - 01). Più di recente, si è inteso precisare che «in tema di dichiarazione di latitanza, l'accertamento della volontarietà dell'imputato di sottrarsi alle ricerche, che costituisce presupposto necessario del relativo decreto, può fondarsi anche su presunzioni, purché le stesse abbiano una base fattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercato» (Sez. 3, n. 10733 del 07/02/2023, [...], Rv. 284315 - 01). La Corte d'Appello non ha fatto buon governo di tali principi, avendo ritenuto - come già il Tribunale - che il decreto di latitanza fosse stato correttamente emesso nonostante l'omessa ricerca del ER nella sua abitazione di Olbia: conclusioni raggiunte sulla base del fatto che il ricorrente non era stato rintracciato presso il domicilio della madre in altra località sarda (CH), e che la stessa 15 donna aveva riferito che il figlio si trovava all'estero, con rientro previsto dopo circa una settimana, per le festività pasquali. Anche a voler prescindere dal fatto che gli operanti non ritennero opportuno verificare in alcun modo l'attendibilità della madre del ER (verifica che sarebbe stata del tutto agevole, semplicemente ripresentandosi a CH durante le festività pasquali), appare evidente, ad avviso di questo Collegio, che l'intero impianto argomentativo della Corte territoriale si fonda su basi del ,tutto congetturali: difetta invero totalmente la prova, in atti, non solo del fatto che il ER dimorasse stabilmente a CH (nessun particolare rilievo può attribuirsi al fatto che un soggetto adulto possa continuare a disporre, in casa dei genitori, di una propria camera da letto), ma anche del fatto che la madre del ricorrente avesse effettivamente informato quest'ultimo delle ricerche effettuate dagli operanti presso la propria abitazione. Solo muovendo da tale presupposto, infatti, sarebbe possibile affermare che il ER si sia sottratto all'esecuzione della misura a suo carico, evitando di presentarsi all'Autorità giudiziaria sia prima che dopo l'emissione del decreto di latitanza: è peraltro evidente che tale valutazione presuntiva non risulta sorretta da "una base fattuale idonea a dimostrare tale volontà" (Sez. 3, n. 10733 del 2023, cit.). Allo stesso modo, devono essere evidenziate le connotazioni marcatamente congetturali del passaggio motivazionale con cui la Corte d'Appello ha liquidato gli elementi di segno contrario segnalati dalla difesa, costituiti dal fatto che il ER, in tutto il lungo periodo trascorso fino alla sua presentazione in carcere, aveva continuato ad utilizzare i propri documenti di identità (anche in occasione del ricovero e delle visite ospedaliere). La difesa, al riguardo, ha non illogicamente sottolineato l'incompatibilità di tale condotta con quella di un soggetto impegnato nel sottrarsi all'esecuzione di una misura cautelare: l'affermazione della Corte, secondo cui si sarebbe trattato di elementi al più dimostrativi di un sopravvenuto venir meno della volontà di sottrarsi alla cattura, appare sfornita di qualsiasi elemento di plausibile sostegno. Nessun dubbio può infine porsi sulla tempestività dell'eccezione (non deducibile per la prima volta in sede di legittimità: cfr. sul punto Sez. 6, n. 13458 del 12/01/2023, Finocchiaro, Rv. 284573-01), che il difensore di fiducia nominato dal ER dopo la sua costituzione ha proposto all'udienza del 10/11/2010, ovvero quattro giorni dopo l'esecuzione della misura. Altrettanto certa è la sussistenza di un concreto interesse del ER a riproporre anche in questa sede l'eccezione, che la difesa ricorrente ha correttamente evidenziato, tra l'altro, nel pregiudizio conseguito alla impossibilità di effettiva confutazione in contraddittorio, 16 avvalendosi di un difensore di fiducia, delle dichiarazioni accusatorie del CORDE DDU. 8. Le considerazioni fin qui svolte impongono da un lato, in accoglimento del ricorso proposto dal ER, l'annullamento senza rinvio - limitatamente alla sua posizione - della sentenza impugnata e di quella di primo grado, emessa dal Tribunale di Sassari in data 09/04/2019, con la conseguente trasmissione degli atti al predetto Tribunale (Ufficio G.i.p.) per l'ulteriore corso. D'altro lato, con riferimento ai ricorsi dello AN, del LA CC e del RO BA, deve adottarsi una declaratoria di inammissibilità, cui consegue la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza del 09/04/2019 del Tribunale di Sassari nei confronti di ER DO e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sassari, Ufficio G.i.p. Dichiara inammissibili i ricorsi di AN NO AR SE, RO BA UL, LA CC ME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16 aprile 2026