Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2026, n. 20497
CASS
Sentenza 4 giugno 2026

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  • Rigettato
    Sussistenza del sodalizio

    La Corte ha ritenuto provata la sussistenza del sodalizio, richiamando le risultanze dichiarative e captative comprovanti la stabilità dei contatti, la disponibilità di basi, mezzi di comunicazione sicuri, ingenti risorse, armi e la prosecuzione dell'attività dopo l'arresto del ricorrente.

  • Rigettato
    Attribuzione di ruolo apicale

    La Corte ha ritenuto provato il ruolo di organizzatore del ricorrente, evidenziando la sua attività nel mantenere contatti con i fornitori, la direzione e coordinamento degli altri sodali, la prosecuzione dell'attività dopo l'arresto tramite colloqui in carcere, istruzioni per omicidio e informazioni ricevute sulla prosecuzione degli affari illeciti.

  • Rigettato
    Attribuzione di ruolo apicale

    La Corte ha ritenuto provato il ruolo di organizzatore del ricorrente, evidenziando la sua attività nel mantenere contatti con i fornitori, la direzione e coordinamento degli altri sodali, la prosecuzione dell'attività dopo l'arresto tramite colloqui in carcere, istruzioni per omicidio e informazioni ricevute sulla prosecuzione degli affari illeciti.

  • Rigettato
    Responsabilità per il reato di cui al capo 2.2.

    La Corte ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente quale destinatario dello stupefacente, a fronte di un compenso misto da lui messo a disposizione, basandosi sulle dichiarazioni del DU e su ampi riscontri nelle conversazioni intercettate.

  • Rigettato
    Attendibilità delle dichiarazioni del coimputato DU ZI

    La Corte ha ritenuto pienamente attendibile il DU, evidenziando il carattere dettagliato, coerente e costante delle sue ricostruzioni, la loro intrinseca verosimiglianza e gli innumerevoli elementi di riscontro. Si è altresì affermato che un movente "vendicativo" non inficia l'attendibilità, ma anzi la rafforza.

  • Rigettato
    Responsabilità per il reato associativo

    La Corte ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente al sodalizio, valorizzando le intercettazioni e le dichiarazioni del DU, che comprovavano la sua partecipazione a riunioni, la fornitura di recapiti di fornitori, la disponibilità a ricevere droga adulterata, fornire utenze sicure e intraprendere attività imprenditoriale per sostenere un coimputato detenuto.

  • Rigettato
    Aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante, basandosi sulla partecipazione del ricorrente a riunioni dedicate anche a propositi omicidiari, in relazione ai quali aveva palesato la propria disponibilità a far parte del gruppo di fuoco.

  • Rigettato
    Trattamento sanzionatorio e mancata concessione delle attenuanti generiche

    La Corte ha confermato la decisione del primo giudice riguardo al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, basandosi sulla gravità delle condotte, la loro reiterazione, il ruolo significativo del ricorrente e l'assenza di elementi favorevoli.

  • Rigettato
    Incompetenza per territorio

    La Corte ha rigettato l'eccezione, ritenendo che l'associazione avesse un "versante sardo" e un "versante lombardo", ma che si trattasse di un'unica associazione contestata anche al ricorrente. Si è altresì affermato che la competenza territoriale dovesse radicarsi nel luogo di svolgimento della programmazione e ideazione delle attività delittuose, ovvero in Sardegna.

  • Rigettato
    Responsabilità per il reato di cui al capo 2.1.

    La Corte ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente per la fornitura di droga destinata al LA, basandosi sulle informative telefoniche, la partecipazione a riunioni e il coinvolgimento nella fase del pagamento al fornitore albanese. Si è ritenuto che la richiesta di mettere in frigo i "dolcetti" alludesse allo stupefacente.

  • Rigettato
    Condanna per il reato associativo

    La Corte ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente al sodalizio, valorizzando le prove dichiarative e captative, la partecipazione a riunioni successive all'arresto di un coimputato, la disponibilità a far parte del "gruppo di fuoco", la disponibilità di assegni circolari, l'incarico di incontrare un fornitore e l'invito a mettersi in contatto con una coimputata.

  • Rigettato
    Aggravante dell'associazione armata

    La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante, basandosi sui colloqui in carcere tra coimputati che comprovavano la conoscenza dell'arsenale del coimputato AN e la necessità di procurarsi un'arma, nonché sull'interpretazione di conversazioni relative a "motorini" come alludenti ad armi.

  • Rigettato
    Diniego delle attenuanti generiche

    La Corte ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, basandosi sulla gravità dei fatti, il ruolo significativo del ricorrente, la sua personalità emergente dalla spregiudicatezza della condotta e i precedenti specifici a suo carico.

  • Accolto
    Validità del decreto di latitanza

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, annullando la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente alla posizione del ricorrente, a causa della nullità del decreto di latitanza emesso in assenza di ricerche esaustive e basandosi su congetture. Si è evidenziato che le ricerche non furono estese all'abitazione di Olbia e che elementi successivi erano incompatibili con la latitanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2026, n. 20497
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20497
    Data del deposito : 4 giugno 2026

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