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Ordinanza 12 marzo 2025
Ordinanza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, ordinanza 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 52/2025 R.G.
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice monocratico
Il Giudice designato, Dr. Giuseppe Pagliani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA letto il ricorso ai sensi degli artt. 669 bis e 671 C.p.c., introdotto da ed iscritto come Parte_1 in epigrafe, contenente istanza di sequestro conservativo;
letti gli atti e sentite le parti;
ritenuto che:
- il pericolo per il creditore di perdere la garanzia del proprio credito deve corrispondere ad una situazione di pericolo reale ed obiettiva, in cui si concreti la possibilità che il patrimonio del debitore venga sottratto o diminuito in modo da non soddisfare più la funzione di garanzia che gli é propria, e che tale situazione obiettiva deve essere dedotta da elementi oggettivi o soggettivi ma non può, dal punto di vista oggettivo, consistere, come invocato dal ricorrente, nel semplice inadempimento né in una futura sopravveniente insufficienza di un patrimonio a soddisfare determinati crediti, ove non vi siano elementi concreti che dimostrino il pericolo che detto patrimonio sia o stia per essere sottratto, diminuito o comunque pregiudicato;
- la nozione di patrimonio, agli effetti dell'art. 2740 C.c., è comprensiva non soltanto dei beni dei quali il soggetto è attualmente titolare ma anche dei beni futuri e di tutte le somme delle quali in futuro il soggetto stesso per effetto di crediti spettantigli entrerà in possesso, e che tale nozione è ancor più pregnante e rilevante con riguardo ad imprenditori commerciali e vieppiù le società di capitali, strutture nelle quali è fisiologica una sproporzione tra il volume di affari, consistente principalmente in rapporti di credito e debito, ed il capitale sociale, come patrimonio staticamente inteso (e ciò anche nel caso in cui risulti che la società non possegga patrimonio immobiliare);
- gli elementi di concreto pericolo di cui sopra non sono da ritenere integrati dal semplice trascorrere del tempo, né possono essere costituiti da pregressi comportamenti negoziali, variamente qualificabili, anche se di inadempimento;
Pagina 1 - gli elementi di concreto pericolo non sono da ritenere integrati neppure da elementi come la natura della società, la sua assoggettabilità o meno a fallimento, e il possesso di beni immobili, elementi come tali non specifici, oltre che non necessari e rientranti nella fisiologia dell'attività imprenditoriale;
inoltre, come eccepito da parte resistente, la vendita del capannone ha aumentato l'attivo circolante;
- gli elementi di concreto pericolo di cui sopra non sono da ritenere integrati neppure dall'analisi del bilancio al 31/12/23 effettuabile sulla base della documentazione prodotta, atteso che:
a) non pare condivisibile l'affermazione che sia allarmante che dallo stato patrimoniale risulti un capitale sociale di soli € 11.000,00, atteso che si tratta di importo consentito dalle disposizioni normative, che oltretutto non prevedono che debba essere idoneo a coprire le perdite maturate negli esercizi anteriori;
b) non pare condivisibile l'affermazione di un allarmante squilibrio finanziario manifestato dal fatto che i debiti risultanti ammontavano, a fine 2023, ad € 820.975,00, a fronte di ricavi indicati in € 1.095,955;
c) non pare condivisibile l'affermazione di una situazione allarmante per la consistente crescita dei debiti verso le banche, trattandosi di un dato che nel contempo, manifesta anche che l'impresa continua a godere di merito creditizio;
d) non pare condivisibile l'affermazione di un allarmante squilibrio finanziario manifestato dal fatto, dall'esame del conto economico, risulta che gli oneri finanziari ammontassero ad €
34.735,00, assorbendo quasi per intero l'utile operativo, pari ad € 44.585,00, posto che comunque il secondo dato è maggiore del primo;
e) parimenti non risulta essere significativo indice di squilibrio finanziario la perdita maturata nel corso di esercizi anteriori al 2022, che parte resistente eccepisce essere relativa al fallimento di un importante gruppo appartenente al settore della moda, e che risulta interamente coperta dalle riserve appositamente versate dai soci per la copertura della perdita per € 114.269;
f) dalla stessa analisi di bilancio prodotta a sostegno delle richieste attoree, e infine, dalla bozza di bilancio al 31/12/2024 prodotta da parte resistente -relativa a dieci mesi di esercizio- si ricavano dati significativi, quali l'esistenza di rimanenze per un importo più che doppio dell'importo che la ricorrente vorrebbe sequestrare, di cui € 282.500 di prodotti finiti e merci, beni quindi prontamente eventualmente aggredibili esecutivamente;
in sintesi, l'aumento dei debiti risulta e coperto dall'aumento dell'attivo, in particolare delle rimanenze e dai risconti attivi relativi a costi anticipati di competenza degli esercizi futuri sino all'anno 2027- 2029; il capitale circolante netto è in aumento, essendo pari a € 124.717, contro il valore rilevato di €
Pagina 2 51.428 nell'anno 2022, a conferma dell'assenza di fenomeni evidenti di insolvibilità, a cui si aggiunge l'assenza di eventi pregiudizievoli (protesti o procedimenti esecutivi;
- in ogni caso quello prodotto non è un bilancio dal quale possano emergere in modo macroscopico l'esistenza di una situazione patrimoniale inquietante, prossima al collasso, od operazioni di mascheramento volte ad occultare gravi rischi di perdita di liquidità e di esaurimento delle risorse finanziarie della società;
- per quanto, poi, concerne l'elemento definito come “commissione di illeciti penali in quanto dimostrativi di un disprezzo della legge”, nel caso in esame la allegata “natura fraudolenta della condotta posta in essere da (che ha venduto olio di semi di girasole, CP_1 spacciandolo per olio extravergine di oliva)” non risulta essere ancora stata accertata dall'autorità giudiziaria penale, e a tal fine va considerata irrilevante la mera proposizione di una querela da parte dello stesso ricorrente, che costituisce attività certamente legittima ma insufficiente a qualificare penalmente la condotta del denunciato come illecita;
- gli elementi di concreto pericolo di cui sopra non sono da ritenere integrati, tantomeno, dalla prospettazione, meramente potenziale, che la medesima natura fraudolenta della condotta posta in essere “denota il modus operandi spregiudicato con cui essa esercita l'attività
d'impresa e tanto induce a prevedere che molto probabilmente attuerà condotte finalizzate a realizzare il proprio depauperamento per sottrarsi agli obblighi risarcitori nei confronti di
; Parte_1
- per entrambi gli ultimi due aspetti menzionati, infatti, si tratta di valutazioni soggettive p avvenimenti futuri rispetto ai quali sussistono, a tutto concedere, sensazioni e convincimenti personali, non basati su fatti già verificatisi, in ordine ai quali la stessa parte ricorrente dichiara di nutrire un mero timore soggettivo, che altrettanto soggettivamente qualifica come fondato;
tant'è vero che parte ricorrente, a chiusura del ragionamento sul punto, porta a suffragio l'affermazione che “da notizie informali di recente apprese sul mercato risulta che il legale rappresentante e socio di abbia intenzione di trasferirsi in Austria”; CP_1 circostanza che -a prescindere dalla sua rilevanza, essendo il legale rappresentante necessariamente sostituibile- è palesemente priva di riscontro, secondo la stessa prospettazione del richiedente;
rilevato, quindi, che, in considerazione di quanto sopra (ed a prescindere da ogni valutazione sul merito della vicenda e sulla sussistenza stessa del debito, sotto il profilo del requisito dell'apparenza di fondatezza), non sussiste pericolo nel ritardo e non appare sussistere quindi un necessario presupposto del richiesto provvedimento;
considerato, infine, che nel caso concreto non sussistono altri elementi oggettivi, quali un accertato stato di decozione del creditore o protesti a suo carico, né sussistono elementi soggettivi, inerenti al comportamento dello stesso debitore, atti a suffragare l'ipotesi di
Pagina 3 pericolo che il patrimonio dello stesso venga sottratto alla responsabilità della quale costituisce garanzia;
le spese processuali, per valore dichiarato e bassa complessità, seguono la soccombenza;
P. T. M. visto l'art. 669-septies C.p.c., rigetta l'istanza di sequestro conservativo avanzata dall Parte_1 dichiara tenuta e condanna la società a rimborsare a parte convenuta Parte_1 CP_1 le spese processuali, che liquida in complessivi € 3.004,95, di cui € 391,95 per spese, oltre
[...] accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, in data 12/3/2025.
Il Giudice designato
(Dr. G. Pagliani)
Pagina 4
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice monocratico
Il Giudice designato, Dr. Giuseppe Pagliani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA letto il ricorso ai sensi degli artt. 669 bis e 671 C.p.c., introdotto da ed iscritto come Parte_1 in epigrafe, contenente istanza di sequestro conservativo;
letti gli atti e sentite le parti;
ritenuto che:
- il pericolo per il creditore di perdere la garanzia del proprio credito deve corrispondere ad una situazione di pericolo reale ed obiettiva, in cui si concreti la possibilità che il patrimonio del debitore venga sottratto o diminuito in modo da non soddisfare più la funzione di garanzia che gli é propria, e che tale situazione obiettiva deve essere dedotta da elementi oggettivi o soggettivi ma non può, dal punto di vista oggettivo, consistere, come invocato dal ricorrente, nel semplice inadempimento né in una futura sopravveniente insufficienza di un patrimonio a soddisfare determinati crediti, ove non vi siano elementi concreti che dimostrino il pericolo che detto patrimonio sia o stia per essere sottratto, diminuito o comunque pregiudicato;
- la nozione di patrimonio, agli effetti dell'art. 2740 C.c., è comprensiva non soltanto dei beni dei quali il soggetto è attualmente titolare ma anche dei beni futuri e di tutte le somme delle quali in futuro il soggetto stesso per effetto di crediti spettantigli entrerà in possesso, e che tale nozione è ancor più pregnante e rilevante con riguardo ad imprenditori commerciali e vieppiù le società di capitali, strutture nelle quali è fisiologica una sproporzione tra il volume di affari, consistente principalmente in rapporti di credito e debito, ed il capitale sociale, come patrimonio staticamente inteso (e ciò anche nel caso in cui risulti che la società non possegga patrimonio immobiliare);
- gli elementi di concreto pericolo di cui sopra non sono da ritenere integrati dal semplice trascorrere del tempo, né possono essere costituiti da pregressi comportamenti negoziali, variamente qualificabili, anche se di inadempimento;
Pagina 1 - gli elementi di concreto pericolo non sono da ritenere integrati neppure da elementi come la natura della società, la sua assoggettabilità o meno a fallimento, e il possesso di beni immobili, elementi come tali non specifici, oltre che non necessari e rientranti nella fisiologia dell'attività imprenditoriale;
inoltre, come eccepito da parte resistente, la vendita del capannone ha aumentato l'attivo circolante;
- gli elementi di concreto pericolo di cui sopra non sono da ritenere integrati neppure dall'analisi del bilancio al 31/12/23 effettuabile sulla base della documentazione prodotta, atteso che:
a) non pare condivisibile l'affermazione che sia allarmante che dallo stato patrimoniale risulti un capitale sociale di soli € 11.000,00, atteso che si tratta di importo consentito dalle disposizioni normative, che oltretutto non prevedono che debba essere idoneo a coprire le perdite maturate negli esercizi anteriori;
b) non pare condivisibile l'affermazione di un allarmante squilibrio finanziario manifestato dal fatto che i debiti risultanti ammontavano, a fine 2023, ad € 820.975,00, a fronte di ricavi indicati in € 1.095,955;
c) non pare condivisibile l'affermazione di una situazione allarmante per la consistente crescita dei debiti verso le banche, trattandosi di un dato che nel contempo, manifesta anche che l'impresa continua a godere di merito creditizio;
d) non pare condivisibile l'affermazione di un allarmante squilibrio finanziario manifestato dal fatto, dall'esame del conto economico, risulta che gli oneri finanziari ammontassero ad €
34.735,00, assorbendo quasi per intero l'utile operativo, pari ad € 44.585,00, posto che comunque il secondo dato è maggiore del primo;
e) parimenti non risulta essere significativo indice di squilibrio finanziario la perdita maturata nel corso di esercizi anteriori al 2022, che parte resistente eccepisce essere relativa al fallimento di un importante gruppo appartenente al settore della moda, e che risulta interamente coperta dalle riserve appositamente versate dai soci per la copertura della perdita per € 114.269;
f) dalla stessa analisi di bilancio prodotta a sostegno delle richieste attoree, e infine, dalla bozza di bilancio al 31/12/2024 prodotta da parte resistente -relativa a dieci mesi di esercizio- si ricavano dati significativi, quali l'esistenza di rimanenze per un importo più che doppio dell'importo che la ricorrente vorrebbe sequestrare, di cui € 282.500 di prodotti finiti e merci, beni quindi prontamente eventualmente aggredibili esecutivamente;
in sintesi, l'aumento dei debiti risulta e coperto dall'aumento dell'attivo, in particolare delle rimanenze e dai risconti attivi relativi a costi anticipati di competenza degli esercizi futuri sino all'anno 2027- 2029; il capitale circolante netto è in aumento, essendo pari a € 124.717, contro il valore rilevato di €
Pagina 2 51.428 nell'anno 2022, a conferma dell'assenza di fenomeni evidenti di insolvibilità, a cui si aggiunge l'assenza di eventi pregiudizievoli (protesti o procedimenti esecutivi;
- in ogni caso quello prodotto non è un bilancio dal quale possano emergere in modo macroscopico l'esistenza di una situazione patrimoniale inquietante, prossima al collasso, od operazioni di mascheramento volte ad occultare gravi rischi di perdita di liquidità e di esaurimento delle risorse finanziarie della società;
- per quanto, poi, concerne l'elemento definito come “commissione di illeciti penali in quanto dimostrativi di un disprezzo della legge”, nel caso in esame la allegata “natura fraudolenta della condotta posta in essere da (che ha venduto olio di semi di girasole, CP_1 spacciandolo per olio extravergine di oliva)” non risulta essere ancora stata accertata dall'autorità giudiziaria penale, e a tal fine va considerata irrilevante la mera proposizione di una querela da parte dello stesso ricorrente, che costituisce attività certamente legittima ma insufficiente a qualificare penalmente la condotta del denunciato come illecita;
- gli elementi di concreto pericolo di cui sopra non sono da ritenere integrati, tantomeno, dalla prospettazione, meramente potenziale, che la medesima natura fraudolenta della condotta posta in essere “denota il modus operandi spregiudicato con cui essa esercita l'attività
d'impresa e tanto induce a prevedere che molto probabilmente attuerà condotte finalizzate a realizzare il proprio depauperamento per sottrarsi agli obblighi risarcitori nei confronti di
; Parte_1
- per entrambi gli ultimi due aspetti menzionati, infatti, si tratta di valutazioni soggettive p avvenimenti futuri rispetto ai quali sussistono, a tutto concedere, sensazioni e convincimenti personali, non basati su fatti già verificatisi, in ordine ai quali la stessa parte ricorrente dichiara di nutrire un mero timore soggettivo, che altrettanto soggettivamente qualifica come fondato;
tant'è vero che parte ricorrente, a chiusura del ragionamento sul punto, porta a suffragio l'affermazione che “da notizie informali di recente apprese sul mercato risulta che il legale rappresentante e socio di abbia intenzione di trasferirsi in Austria”; CP_1 circostanza che -a prescindere dalla sua rilevanza, essendo il legale rappresentante necessariamente sostituibile- è palesemente priva di riscontro, secondo la stessa prospettazione del richiedente;
rilevato, quindi, che, in considerazione di quanto sopra (ed a prescindere da ogni valutazione sul merito della vicenda e sulla sussistenza stessa del debito, sotto il profilo del requisito dell'apparenza di fondatezza), non sussiste pericolo nel ritardo e non appare sussistere quindi un necessario presupposto del richiesto provvedimento;
considerato, infine, che nel caso concreto non sussistono altri elementi oggettivi, quali un accertato stato di decozione del creditore o protesti a suo carico, né sussistono elementi soggettivi, inerenti al comportamento dello stesso debitore, atti a suffragare l'ipotesi di
Pagina 3 pericolo che il patrimonio dello stesso venga sottratto alla responsabilità della quale costituisce garanzia;
le spese processuali, per valore dichiarato e bassa complessità, seguono la soccombenza;
P. T. M. visto l'art. 669-septies C.p.c., rigetta l'istanza di sequestro conservativo avanzata dall Parte_1 dichiara tenuta e condanna la società a rimborsare a parte convenuta Parte_1 CP_1 le spese processuali, che liquida in complessivi € 3.004,95, di cui € 391,95 per spese, oltre
[...] accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, in data 12/3/2025.
Il Giudice designato
(Dr. G. Pagliani)
Pagina 4