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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 26/06/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 467/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 467/2025 R.G. promossa da
(C.F.: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Alessandro
Fantini, presso il cui studio in Firenze (FI), Via Bolognese n. 55, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F.: ), contumace P.IVA_2
RESISTENTE avente ad oggetto: Leasing
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25.6.2925, per l'Avv. Serena Serecchia, in Parte_1 sostituzione dell'Avv. Alessandro Fantini insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Nel merito - accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione finanziaria e comunque l'assenza di qualsivoglia titolo opponibile alla proprietaria per la detenzione ed occupazione dell'Immobile, condannare N. 467/2025 R.G. 2 / 6
(C.F. e Parte_2
P.IVA ), corrente in 85025 Melfi (PZ), Contrada Crocecchie SNC – P.IVA_2
Frazione Leonessa, in persona dell'Amministratrice Unica e legale rappresentante pro-tempore Sig.ra (C.F. residente in [...]C.F._1
Monteverde (AV), Vico Raffaello I n. 15, o il soggetto che risulterà detenere
l'immobile, all'immediato rilascio ed alla riconsegna a favore di Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, ovvero ad un di lei delegato, dell'Immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 1439574, libero da cose e persone ed in buono stato manutentivo, ossia costruito Parte_4
per le specifiche esigenze di un allevamento avicolo posto nel Comune di Melfi
(PZ) in Contrada Crocecchie SNC censito al catasto urbano di detto Comune al foglio 14, particella 538 sub. 4, cat. D/8 e successive eventuali modifiche catastali.
- Condannare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c,
[...]
(C.F. e P.IVA Parte_2
), corrente in 85025 Melfi (PZ), Contrada Crocecchie SNC – P.IVA_2
Frazione Leonessa, in persona dell'Amministratrice Unica e legale rappresentante pro-tempore Sig.ra (C.F. residente in [...]C.F._1
Monteverde (AV), Vico Raffaello I n. 15, al pagamento a favore di
[...]
di una somma di denaro, da determinarsi tenuto conto del Parte_1
pregiudizio patito e patiendo dalla ricorrente, per ogni violazione al provvedimento richiesto e comunque per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 5.3.2025,
[...]
esponeva che Parte_1 Controparte_3
(poi incorporata per
[...] Controparte_4
fusione in aveva stipulato con Parte_1 [...]
in data 30.4.2014 contratto di Controparte_1
locazione finanziaria n. 1439574 (doc. 2), avente ad oggetto un immobile, ovvero un capannone agricolo, costruito per le specifiche esigenze di un allevamento N. 467/2025 R.G. 3 / 6
avicolo, posto nel Comune di Melfi (PZ) in Contrada Crocecchie snc, censito al
Catasto Urbano di detto Comune al foglio 14, particella 538 subalterno 4, per un importo complessivo di euro € 611.521,65 oltre I.V.A., da restituire al tasso leasing del 6,3014% in centoquarantaquattro rate mensili, di cui la prima di € 93.640,00 oltre I.V.A. al momento della sottoscrizione del contratto e le altre di importo mensile di € 3.621,55 oltre I.V.A. ciascuna, ed aveva regolarmente acquistato e consegnato tale immobile;
aggiungeva che l'utilizzatrice si era resa inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni contrattuali per l'importo complessivo di €
291.834,80 e che, per tale motivo, aveva fatto valere la risoluzione del contratto per inadempimento;
concludeva chiedendo la restituzione del bene oggetto del contratto di leasing, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la resistente non si Controparte_1
costituiva.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 281-duodecies comma 1° c.p.c. del 25.6.2025, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Alla medesima udienza, la parte ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice, tratteneva la causa in decisione, ai sensi degli artt.
281-terdecies e 281-sexies comma 3° c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda oggetto del presente procedimento semplificato è una domanda di restituzione di beni a seguito di risoluzione per inadempimento di un contratto di leasing.
Tale domanda è fondata su prova documentale e, comunque, rientra nella competenza del Tribunale in composizione monocratica;
è pertanto ammissibile, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., lo svolgimento del giudizio secondo le regole del procedimento sommario. Per tale ragione, non è stato disposto il mutamento del rito da semplificato ad ordinario.
* * * * * * * N. 467/2025 R.G. 4 / 6
Ciò chiarito e passando al merito della controversia, come appena accennato, la ricorrente in cui si è fusa per Parte_1
incorporazione , Controparte_3 [...]
ha proposto una domanda di restituzione dei beni a Controparte_4
seguito di risoluzione per inadempimento di un contratto di leasing.
In proposito, è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione civile, sez. unite, 30 ottobre 2001, n.
13533).
In questo senso, nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che in data 30.4.2014, , Controparte_3 [...]
quale concedente, ha stipulato con Controparte_4 Controparte_1
, quale utilizzatrice, il contratto di leasing
[...] Controparte_1
n. 1439574 avente ad oggetto un capannone agricolo, costruito per le specifiche esigenze di un allevamento avicolo, posto nel Comune di Melfi (PZ) in Contrada
Crocecchie snc, censito al Catasto Urbano di detto Comune al foglio 14, particella
538 subalterno 4, per un importo complessivo di € 611.521,65 oltre I.V.A., da restituire al tasso leasing del 6,3014% in centoquarantaquattro rate mensili, di cui la prima di € 93.640,00 oltre I.V.A. al momento della sottoscrizione del contratto e le altre di importo mensile di € 3.621,55 oltre I.V.A. ciascuna, ha regolarmente acquistato il predetto immobile (doc. 3 fasc. ricorrente) e l'ha consegnato all'utilizzatrice.
La società ricorrente ha poi allegato l'inadempimento dell'utilizzatrice all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione finanziaria ed ha invocato l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice all'obbligo di N. 467/2025 R.G. 5 / 6
pagamento dei canoni alla scadenza, intimata con pec del 6.2.2025 (doc. 6 fascicolo ricorrente).
A fronte di ciò, come accennato supra, la resistente
[...]
non si è costituita e non ha provato di non avere Controparte_1
adempiuto per causa ad essa non imputabile.
In questa prospettiva, si deve ritenere che
[...]
abbia legittimamente Controparte_5
invocato la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1 comma 137 della
Legge 4 agosto 2017 n. 124, per come risultante dalla citata pec del 6.2.2025 (doc.
6 fascicolo ricorrente). Tale norma afferma che “costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari”. E la resistente, per quanto risultante dalla racc. ta A/R del 31.1.2020
(doc. 4 fasc. ricorrente), alla data in cui è stata intimata la risoluzione era inadempiente al pagamento di ben più di sei canoni mensili. Dunque, il contratto di leasing in questione deve essere ritenuto risolto. Conseguentemente, secondo quanto previsto dall'art. 18 delle condizioni generali di contratto sotto la rubrica
“effetti della risoluzione anticipata del contratto”, la società utilizzatrice è tenuta a riconsegnare anche il bene oggetto del contratto.
In questo senso, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento. Si deve dunque condannare , a Controparte_1
restituire a il bene oggetto del contratto di Parte_1
leasing per cui è causa, ovvero il capannone agricolo, costruito per le specifiche esigenze di un allevamento avicolo, posto nel Comune di Melfi (PZ) in Contrada
Crocecchie snc censito al catasto urbano di detto Comune al foglio 14, particella
538 subalterno 4.
Stante la pattuizione in contratto di una penale per il ritardo nella restituzione del bene oggetto di leasing, non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di fissazione di una somma di denaro per il ritardo in caso di ulteriore inadempimento, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.. N. 467/2025 R.G. 6 / 6
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della. soccombenza.
Pertanto, deve essere Controparte_1
condannata a rimborsare a le spese di lite Parte_1
da essa sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre
2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari ad € 291.834, 80 all'interno dello scaglione di valore tra € 260.001,00 ed € 500.000,00 - e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento - considerata la semplicità della controversia, istruita solo documentalmente ed esauritasi nell'ambito di un'udienza -.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea, condanna Controparte_1
a restituire a il
[...] Parte_1
bene oggetto del contratto di leasing n. 1439574, ovvero il capannone agricolo, costruito per le specifiche esigenze di un allevamento avicolo, posto nel Comune di
Melfi (PZ) in Contrada Crocecchie snc, censito al Catasto Urbano di detto Comune al foglio 14, particella 538 subalterno 4; condanna a rimborsare a Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 786,00 per Parte_1 spese ed € 11.229,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Siena, 25 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 467/2025 R.G. promossa da
(C.F.: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Alessandro
Fantini, presso il cui studio in Firenze (FI), Via Bolognese n. 55, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F.: ), contumace P.IVA_2
RESISTENTE avente ad oggetto: Leasing
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25.6.2925, per l'Avv. Serena Serecchia, in Parte_1 sostituzione dell'Avv. Alessandro Fantini insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Nel merito - accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione finanziaria e comunque l'assenza di qualsivoglia titolo opponibile alla proprietaria per la detenzione ed occupazione dell'Immobile, condannare N. 467/2025 R.G. 2 / 6
(C.F. e Parte_2
P.IVA ), corrente in 85025 Melfi (PZ), Contrada Crocecchie SNC – P.IVA_2
Frazione Leonessa, in persona dell'Amministratrice Unica e legale rappresentante pro-tempore Sig.ra (C.F. residente in [...]C.F._1
Monteverde (AV), Vico Raffaello I n. 15, o il soggetto che risulterà detenere
l'immobile, all'immediato rilascio ed alla riconsegna a favore di Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, ovvero ad un di lei delegato, dell'Immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 1439574, libero da cose e persone ed in buono stato manutentivo, ossia costruito Parte_4
per le specifiche esigenze di un allevamento avicolo posto nel Comune di Melfi
(PZ) in Contrada Crocecchie SNC censito al catasto urbano di detto Comune al foglio 14, particella 538 sub. 4, cat. D/8 e successive eventuali modifiche catastali.
- Condannare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c,
[...]
(C.F. e P.IVA Parte_2
), corrente in 85025 Melfi (PZ), Contrada Crocecchie SNC – P.IVA_2
Frazione Leonessa, in persona dell'Amministratrice Unica e legale rappresentante pro-tempore Sig.ra (C.F. residente in [...]C.F._1
Monteverde (AV), Vico Raffaello I n. 15, al pagamento a favore di
[...]
di una somma di denaro, da determinarsi tenuto conto del Parte_1
pregiudizio patito e patiendo dalla ricorrente, per ogni violazione al provvedimento richiesto e comunque per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 5.3.2025,
[...]
esponeva che Parte_1 Controparte_3
(poi incorporata per
[...] Controparte_4
fusione in aveva stipulato con Parte_1 [...]
in data 30.4.2014 contratto di Controparte_1
locazione finanziaria n. 1439574 (doc. 2), avente ad oggetto un immobile, ovvero un capannone agricolo, costruito per le specifiche esigenze di un allevamento N. 467/2025 R.G. 3 / 6
avicolo, posto nel Comune di Melfi (PZ) in Contrada Crocecchie snc, censito al
Catasto Urbano di detto Comune al foglio 14, particella 538 subalterno 4, per un importo complessivo di euro € 611.521,65 oltre I.V.A., da restituire al tasso leasing del 6,3014% in centoquarantaquattro rate mensili, di cui la prima di € 93.640,00 oltre I.V.A. al momento della sottoscrizione del contratto e le altre di importo mensile di € 3.621,55 oltre I.V.A. ciascuna, ed aveva regolarmente acquistato e consegnato tale immobile;
aggiungeva che l'utilizzatrice si era resa inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni contrattuali per l'importo complessivo di €
291.834,80 e che, per tale motivo, aveva fatto valere la risoluzione del contratto per inadempimento;
concludeva chiedendo la restituzione del bene oggetto del contratto di leasing, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la resistente non si Controparte_1
costituiva.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 281-duodecies comma 1° c.p.c. del 25.6.2025, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Alla medesima udienza, la parte ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice, tratteneva la causa in decisione, ai sensi degli artt.
281-terdecies e 281-sexies comma 3° c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda oggetto del presente procedimento semplificato è una domanda di restituzione di beni a seguito di risoluzione per inadempimento di un contratto di leasing.
Tale domanda è fondata su prova documentale e, comunque, rientra nella competenza del Tribunale in composizione monocratica;
è pertanto ammissibile, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., lo svolgimento del giudizio secondo le regole del procedimento sommario. Per tale ragione, non è stato disposto il mutamento del rito da semplificato ad ordinario.
* * * * * * * N. 467/2025 R.G. 4 / 6
Ciò chiarito e passando al merito della controversia, come appena accennato, la ricorrente in cui si è fusa per Parte_1
incorporazione , Controparte_3 [...]
ha proposto una domanda di restituzione dei beni a Controparte_4
seguito di risoluzione per inadempimento di un contratto di leasing.
In proposito, è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione civile, sez. unite, 30 ottobre 2001, n.
13533).
In questo senso, nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che in data 30.4.2014, , Controparte_3 [...]
quale concedente, ha stipulato con Controparte_4 Controparte_1
, quale utilizzatrice, il contratto di leasing
[...] Controparte_1
n. 1439574 avente ad oggetto un capannone agricolo, costruito per le specifiche esigenze di un allevamento avicolo, posto nel Comune di Melfi (PZ) in Contrada
Crocecchie snc, censito al Catasto Urbano di detto Comune al foglio 14, particella
538 subalterno 4, per un importo complessivo di € 611.521,65 oltre I.V.A., da restituire al tasso leasing del 6,3014% in centoquarantaquattro rate mensili, di cui la prima di € 93.640,00 oltre I.V.A. al momento della sottoscrizione del contratto e le altre di importo mensile di € 3.621,55 oltre I.V.A. ciascuna, ha regolarmente acquistato il predetto immobile (doc. 3 fasc. ricorrente) e l'ha consegnato all'utilizzatrice.
La società ricorrente ha poi allegato l'inadempimento dell'utilizzatrice all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione finanziaria ed ha invocato l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice all'obbligo di N. 467/2025 R.G. 5 / 6
pagamento dei canoni alla scadenza, intimata con pec del 6.2.2025 (doc. 6 fascicolo ricorrente).
A fronte di ciò, come accennato supra, la resistente
[...]
non si è costituita e non ha provato di non avere Controparte_1
adempiuto per causa ad essa non imputabile.
In questa prospettiva, si deve ritenere che
[...]
abbia legittimamente Controparte_5
invocato la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1 comma 137 della
Legge 4 agosto 2017 n. 124, per come risultante dalla citata pec del 6.2.2025 (doc.
6 fascicolo ricorrente). Tale norma afferma che “costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari”. E la resistente, per quanto risultante dalla racc. ta A/R del 31.1.2020
(doc. 4 fasc. ricorrente), alla data in cui è stata intimata la risoluzione era inadempiente al pagamento di ben più di sei canoni mensili. Dunque, il contratto di leasing in questione deve essere ritenuto risolto. Conseguentemente, secondo quanto previsto dall'art. 18 delle condizioni generali di contratto sotto la rubrica
“effetti della risoluzione anticipata del contratto”, la società utilizzatrice è tenuta a riconsegnare anche il bene oggetto del contratto.
In questo senso, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento. Si deve dunque condannare , a Controparte_1
restituire a il bene oggetto del contratto di Parte_1
leasing per cui è causa, ovvero il capannone agricolo, costruito per le specifiche esigenze di un allevamento avicolo, posto nel Comune di Melfi (PZ) in Contrada
Crocecchie snc censito al catasto urbano di detto Comune al foglio 14, particella
538 subalterno 4.
Stante la pattuizione in contratto di una penale per il ritardo nella restituzione del bene oggetto di leasing, non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di fissazione di una somma di denaro per il ritardo in caso di ulteriore inadempimento, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.. N. 467/2025 R.G. 6 / 6
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della. soccombenza.
Pertanto, deve essere Controparte_1
condannata a rimborsare a le spese di lite Parte_1
da essa sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre
2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari ad € 291.834, 80 all'interno dello scaglione di valore tra € 260.001,00 ed € 500.000,00 - e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento - considerata la semplicità della controversia, istruita solo documentalmente ed esauritasi nell'ambito di un'udienza -.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea, condanna Controparte_1
a restituire a il
[...] Parte_1
bene oggetto del contratto di leasing n. 1439574, ovvero il capannone agricolo, costruito per le specifiche esigenze di un allevamento avicolo, posto nel Comune di
Melfi (PZ) in Contrada Crocecchie snc, censito al Catasto Urbano di detto Comune al foglio 14, particella 538 subalterno 4; condanna a rimborsare a Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 786,00 per Parte_1 spese ed € 11.229,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Siena, 25 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi