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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1817 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 (a cui è stato riunito il proc. 2775/2019) avente ad oggetto contratti bancari, riservata in decisione con ordinanza del 19.7.2024 resa ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. RAZZANO ANGELICA, in virtù di mandato a margine dei due atti di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
attrice nel proc. 1817/2018 ed opponente nel proc. 2775/2019
E
, nato il [...] a [...], e , CP_1 Parte_2
nata il [...] a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RAZZANO ANGELICA, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
opponenti nel proc. 2775/2019
E
, in persona del suo rappresentante legale Controparte_2
p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. PALUMBO ITALO
GIOVANNI DALMATO, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alle comparse di costituzione e risposta;
convenuta nel proc. 1817/2018 ed opposta nel proc. 2775/2019
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1
citava in giudizio la (già
[...] Controparte_2 [...]
[...] e del per ivi vedere accertare e dichiarare CP_3 Controparte_4
l'effettivo rapporto dare – avere tra le parti relativamente al c/c 04/01/00684, chiuso il
12/12/2016 (sul quale poggiavano gli ulteriori rapporti di conto anticipi n. 04/13/00684
e n. 04/13/70684) e il mutuo del 08/10/2009 di € 350.000,00, collegato al c/c e a precedenti finanziamenti, previa espunzione di tutte le nullità contrattuali dedotte e consequenziale accoglimento delle domande di restituzione dell'indebito, depositando due contratti di c/c risalenti al 1992 e due risalenti al 1997, oltre agli estratti conto disponibili (a decorrere dal 2002) e precisando di aver tempestivamente richiesto
(invano) alla controparte la documentazione mancante ex art. 119 T.U.B; in particolare, l'attrice riferiva che al momento della chiusura la le aveva richiesto CP_2
€ 46.425,67 quale saldo debitore ed € 15.000,00 per conti anticipi e rate mutuo insolute, mentre dalla CTP allegata all'atto di citazione si evinceva un credito della correntista di € 134.243,73, stanti le nullità denunciate per violazione dell'art. 1283
c.c., dell'art. 118 TUB (stante la modifica unilaterale di tassi e condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente), del d.l. 185/2008 e d.l. 201/2011 (con riferimento alle commissioni di massimo scoperto applicate), delle errate contabilizzazioni delle date delle operazioni, oltre che per violazione della lg 108/96 (previa corretta computazione del TEG); l'attrice, infine, deduceva che – nonostante le trattative in corso, nel corso delle quali aveva sospeso il pagamento delle rate – la le aveva comunicato la CP_2
risoluzione del contratto di mutuo in data 20.3.2018 con intimazione di pagamento immediato di € 241.637,89, ma che dalla CTP allegata si evinceva l'usurarietà del tasso di interesse di mora pattuito rispetto ai tassi soglia applicabili nel IV trimestre del
2009, ragion per cui – dovendosi decurtare tutti gli interessi pattuiti – il CTP quantificava in € 122.559,56 la somma indebitamente percepita dalla CP_2
Con comparsa depositata il 2.10.2018 (per l'udienza indicata in citazione per il
4.10.2018 e differita d'ufficio all'8.10.2018), si costituiva in giudizio la CP_2
convenuta deducendo:
- di aver correttamente adottato la reciproca capitalizzazione degli interessi dare/avere e di aver correttamente adempiuto all'adeguamento del contratto alla delibera CICR del 9.2.2000, prima mediante la pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21.06.2000, poi con la modifica contrattuale sottoscritta il
24.12.2002;
2 - di aver sempre correttamente comunicato alla correntista le variazioni contrattuali sfavorevoli, in osservanza delle modalità di comunicazione previste dalla normativa ratione temporis applicabile ai contratti;
- di aver regolarmente pattuito la c.m.s. determinandola sia nel modo di calcolo
(valore percentuale % - punta massima), sia per quanto riguarda la modalità di capitalizzazione (trimestrale), in clausole approvate dalla correntista;
- di aver regolarmente pattuito anche le valute applicate, così come ogni spesa e commissione applicata;
- l'erroneità del calcolo del TEG effettuato dal CTP attoreo, che includeva anche la
CMS e le spese e la non usurarietà dei tassi applicati;
eccependo – in ogni caso – l'intervenuta prescrizione delle somme addebitate per le rimesse solutorie.
In merito al mutuo, infine, la convenuta evidenziava in primo luogo che non vi CP_2
era stata alcuna sospensione concordata del pagamento delle rate nel corso di trattative, quanto piuttosto un volontario inadempimento della controparte;
quindi contestava fermamente di aver applicato interessi usurari, evidenziando che l'attrice giungeva a tali conclusioni cumulando interessi moratori ed interessi corrispettivi, cumulo pacificamente contrario alla normativa vigente, ed – inoltre – argomentava in ordine alla legittimità dell'ammortamento alla francese applicato.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c., con le proprie prime memorie
(depositate il 1.4.2019) l'attrice in primo luogo evidenziava che la tardiva avversa costituzione rendeva inammissibili le eccezioni spiegate (con particolare riferimento a quella relativa alla prescrizione), quindi, precisava che il contratto di mutuo doveva ritenersi nullo per mancanza di causa concreta e/o per illiceità della stessa, essendo stato sottoscritto al solo fine di assicurare alla CA una garanzia sui precedenti finanziamenti chirografari, senza alcun vantaggio per la correntista, precisando – altresì – di reiterare l'eccezione di nullità del predetto contratto di mutuo, ex artt. 38 e ss. TUB e 1418 c.c. (stante il superamento della soglia di finanziabilità) ed argomentando in ordine alle ragioni per le quali il mutuo doveva essere considerato fondiario;
dal canto suo – invece – la convenuta con le proprie prime memorie evidenziava che, nelle more, il G.E. aveva rigettato l'istanza di sospensione
3 dell'efficacia esecutiva del titolo portato nel precetto fondata sulle medesime eccezioni argomentate in questa sede nei confronti del contratto di mutuo.
Con le proprie terze memorie, infine, parte attrice spiegava istanza ex art. 186 bis c.p.c. alla luce della perizia depositata dalla convenuta che aveva individuato un debito prescritto pari ad € 23.460,04, nonchè della tardività dell'eccezione di prescrizione.
Il precedente G.I. – quindi – riteneva opportuno rinviare per consentire alla convenuta di prendere posizione in ordine all'istanza ex art. 186 bis c.p.c. formulata nell'ambito della terza memoria da parte attrice, ma – poiché nelle more veniva iscritta a ruolo anche l'opposizione al già citato precetto – il precedente G.I. preferiva rinviare anche il presente all'udienza già fissata per la citata opposizione alla scadenza dei termini istruttori ivi assegnati.
Con ordinanza del 5.1.2022, poi, sempre il precedente G.I. disponeva la riunione al presente del proc. 2775/2019 (relativo alla citata opposizione al precetto) e nominava un CTU contabile nei termini ivi chiariti.
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 28.6.2019, infatti, la medesima attrice
[...]
nonché i terzi datori di ipoteca del già citato mutuo del 2009 e Parte_1 Parte_2
, essendo nelle more deceduto avevano spiegato CP_1 Persona_1
opposizione avverso il precetto fondato sul citato contratto di mutuo deducendo in ordine all'erronea individuazione dei diritti pignorati (giacchè a seguito del decesso di o si doveva ritenere titolare del 1000/1000 del diritto di Persona_1 Parte_2
usufrutto o si doveva ritenere titolare della piena proprietà per CP_1
500/1000 e della mera nuda proprietà per la restante metà, di talchè comunque era erroneo il pignoramento dell'intera nuda proprietà a sfavore di e di soli CP_1
500/1000 di usufrutto a carico di ), in ordine alla nullità per violazione Parte_2 dell'art. 38 TUB, alla mancanza di valenza del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. (stante la mancanza di una quietanza, la sussistenza di condizioni non verificatesi e l'intervenuta risoluzione del contratto intimata dalla banca procedente), nonché alla nullità del titolo esecutivo per inesistenza della causa (stante il collegamento funzionale con il contratto di conto corrente contenente addebiti illegittimi e privi di causa), per nullità originaria della clausola relativa agli interessi moratori, pattuiti in misura superiore al tasso – soglia vigente al momento della stipulazione ed, infine, per nullità, incertezza dell'eventuale debito, stante la pendenza del giudizio di
4 accertamento del reale rapporto di dare/avere sussistente tra le parti, previa epurazione delle varie illegittimità eccepite.
Costituendosi anche in quella sede, la CA opposta contestava specificamente le avverse eccezioni, invocando la legittimità del precetto anche alla luce delle argomentazioni rese dal GE in sede di rigetto dell'istanza di sospensione (pur depositando l'ordinanza collegiale che – in riforma della decisione – aveva disposto la sospensione della procedura esecutiva) e precisando (e documentando) che le visure catastali non risultavano aggiornate dopo il decesso di ma nel Persona_1
contratto di locazione ultranovennale (avente ad oggetto il bene ipotecato e pignorato,
e trascritto dai debitori in data 06.09.2018 in favore della Controparte_5
proprio a ridosso della notifica del precetto opposto) si evinceva che
[...] [...]
si era dichiarato pieno proprietario per 500/1000 e nudo proprietario per CP_1
l'altra metà, mentre si era dichiarata usufruttuaria solo della quota di 500/1000. Pt_2
Dopo alcune incomprensioni con il primo CTU nominato, con ordinanza dell'11.9.2023 si rendeva necessario procedere alla nomina di un nuovo CTU.
Depositata la CTU in data 13.5.2024 (nei termini originariamente prospettati dal primo G.I. e poi precisati dalla sottoscritta, nelle more subentrata nel ruolo, prima con il decreto del 30.8.2022 e poi in data 9.2.2023, in seguito alla pronuncia di legittimità relativa all'art. 38 TUB), la causa veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.7.2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., con implicito rigetto delle istanze spiegate da ambo le parti di chiamare nuovamente a chiarimenti il CTU.
Acquisite le conclusioni spiegate dalle parti nelle rispettive note d'udienza, quindi, con ordinanza dl 19.7.2024 la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente, come tempestivamente rilevato da parte attrice, occorre ribadire la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla CA (come già argomentato sia dal precedente G.I. con l'ordinanza del 5.1.2022 che dalla sottoscritta con il decreto del 30.8.2022).
5 Alla luce della CTU espletata, quindi, la domanda attorea spiegata nel proc.
1817/2018 merita parziale accoglimento, mentre andrà rigettata l'opposizione al precetto spiegata nel giudizio riunito.
La CTU espletata, infatti, rispondendo in modo compiuto sia ai quesiti come precisati dalla sottoscritta nel decreto del 30.8.2022 che alle osservazioni spiegate da ambo le parti, chiariva con argomentazioni condivisibili che qui si intendono integralmente richiamate che:
1) Il mutuo non poteva considerarsi usuraio, giacchè anche l'interesse di mora non superava il tasso soglia, nei termini correttamente quantificati dal CTU con specifico richiamo al “tasso soglia di mora” (determinato sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art.2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente), mentre parte attrice/opponente invocava l'applicazione del tasso soglia determinato per gli interessi corrispettivi anche per gli interessi moratori;
trattasi – ad onor del vero – di interpretazione precedentemente seguita anche da una parte della giurisprudenza (cfr. ad esempio il richiamo operato nell'ordinanza collegiale del
19.7.2019), ma ormai da tempo abbandonata. Come ben chiarito dalla Corte di
Cassazione già dal 2019, infatti, trattasi di interessi tra di loro alternativi e giammai applicabili congiuntamente, in quanto caratterizzati da diverse funzioni e da diversi presupposti di operatività (cfr. sul punto Cass., Sez., III, sent. n. 26286 del
17/10/20191). Si legge, infatti, nella citata pronuncia “In conclusione, quello del
'cumulo' degli interessi corrispettivi e moratori nei rapporti bancari è, in realtà, un falso problema. Una volta costituito in mora, gli interessi che il cliente è tenuto
a corrispondere hanno tutti natura moratoria, a prescindere dai criteri negoziali di determinazione del tasso convenzionale di mora. Ed è così sia nel caso in cui il rapporto sia stato definitivamente "chiuso", sia quando il rapporto è ancora
6 pendente. Del resto, l'art. 1383 cod. civ., in tema di clausola penale (cui, come abbiamo visto, può essere assimilata la determinazione convenzionale degli interessi di mora), prevede che «il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo». Pertanto, non vi è dubbio che gli interessi corrispettivi non possano essere richiesti insieme a quelli moratori” (punto 3.3. della motivazione). Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. …”.
2) Con riguardo agli interessi applicati nei diversi rapporti di conto corrente, il CTU escludeva l'usurarietà per tutti i rapporti (cfr. pag. 11 dell'elaborato) e poi correttamente precisava:
a) 40100684, i tassi di interesse attivi e passivi sono pattuiti con i contratti del
06.02.1997, del 04.06.1997, del 24.12.2002 e del 26.02.2004; la facoltà di modificare le condizioni previa comunicazione è prevista all'art.15 del contratto del 06.02.1997, del 04.06.1997 e del 24.12.2002; conseguentemente sono stati assunti i tassi convenzionali con le variazioni comunicate nei termini;
b) 41300684, il tasso passivo è stabilito con il contratto del 27.10.2005, manca invece il tasso attivo, il documento di sintesi delle condizioni contrattuali più significative ivi allegato prevede la facoltà della banca di modificare le condizioni economiche applicate;
c) 40190684, i tassi di interesse attivi e passivi sono pattuiti con il contratto del
26.02.2004, manca la facoltà di variare le condizioni (non si registrano variazioni il tasso è sempre 12,50%);
d) 41314344, i tassi di interesse attivi e passivi sono pattuiti con il contratto del
08.01.2008 e successive modifiche contrattuali del 06.03.2009, del 24.06.2009, del 02.09.2009, del 15.04.2010, del 25.05.2010 e del 26.09.2011, la facoltà di
7 modificare le condizioni è contenuta nel documento di sintesi del 06.03.2009 e successive integrazioni;
e) 41372609, il tasso debitore è pattuito con contratto del 02.12.10, all'art.14 la
CA si riserva la facoltà di modificare le condizioni;
f) 41370684, il tasso debitore è pattuito con contratto del 20.08.13, infine la con detto contratto si riserva la facoltà di modificare le condizioni. CP_2
Pertanto, atteso che il rapporto è movimentato dal 30.09.10 si è proceduto ad applicare il tasso di interesse legale fino alla data del 20.08.13.
Per i periodi in cui non è pattuito alcun tasso si è adottato il tasso legale vigente alla data dei saldi.”
Alla luce delle contestazioni sollevate da parte attrice/opponente nella propria comparsa conclusionale, appare necessario evidenziare che sin dalla propria costituzione in giudizio la CA convenuta depositava quale allegato sub 6 le
Comunicazioni delle variazioni contrattuali dal 2004 al 2016, nel rispetto dell'art. 118 TUB, che non prevede alcuna formalità particolare per dette comunicazioni. Non ci si può esimere dall'evidenziare, del resto, che non appare plausibile che la correntista non si sia mai resa conto delle molteplici variazioni contrattuali intercorse nel corso di decenni, come documentate in atti ed evincibili anche dai diversi estratti conto.
3) Con riguardo alla capitalizzazione degli interessi, il CTU chiariva:
a) 40100684, il rapporto è stato ricostruito fin dall'inizio e per tutta la sua durata senza alcuna capitalizzazione. Dalla verifica documentale risulta che il contratto del 24.12.2002, all'art.7, prevede la diversa capitalizzazione degli interessi, attivi annuali e passivi trimestrali, e il modello A allegato al contratto prevede la capitalizzazione reciproca trimestrale con indicazione del tasso di interesse annuo effettivo coincidente con quello nominale (13% debitore e 0,50% creditore). Ciò nonostante, risulta errata l'indicazione del tasso effettivo che tecnicamente non può essere uguale a quello nominale, dunque si ritiene che manchi l'indicazione del tasso effettivo, elemento indispensabile alla validità della pattuizione della capitalizzazione reciproca degli interessi, e, pertanto, anche dopo la data del 24.12.2002 si è proseguito con la capitalizzazione semplice;
8 b) 41300684, mancando una valida pattuizione della capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi (è indicato quale conto corrente, il tasso creditore è previsto ma non valorizzato) si è proceduto alla ricostruzione del rapporto senza alcuna capitalizzazione;
essendo illegittima la capitalizzazione trimestrale si è proceduto anche a neutralizzare i giroconti competenze al conto 684, essendo anch'essi conseguentemente illegittimi;
c) 40190684, mancando una valida pattuizione della periodicità della capitalizzazione degli interessi (sebbene siano indicati entrambi i tassi, debitore e creditore), si è proceduto alla ricostruzione del rapporto senza alcuna capitalizzazione;
essendo illegittima la capitalizzazione trimestrale si
è proceduto anche a neutralizzare i giroconti competenze al conto 684, essendo anch'essi conseguentemente illegittimi;
d) 41314344, mancando una valida pattuizione della periodicità della
capitalizzazione degli interessi (sebbene siano indicati entrambi i tassi, debitore e creditore), si è proceduto alla ricostruzione del rapporto senza alcuna capitalizzazione;
essendo illegittima la capitalizzazione trimestrale si
è proceduto anche a neutralizzare i giroconti competenze al conto 684, essendo anch'essi conseguentemente illegittimi;
e) 41372609, avendo la banca addebitato direttamente da questo conto al conto ordinario le spese e commissioni relative al rapporto, come pure le competenze debitorie quivi maturate, in assenza di una valida pattuizione della capitalizzazione reciproca degli interessi, si è proceduto a rideterminare il rapporto con la capitalizzazione semplice e a neutralizzare i giroconti illegittimi;
f) 41370684, avendo la banca addebitato direttamente da questo conto al conto ordinario le spese e commissioni relative al rapporto, come pure le competenze debitorie quivi maturate, in assenza di una valida pattuizione della capitalizzazione reciproca degli interessi, si è proceduto a rideterminare il rapporto con la capitalizzazione semplice e a neutralizzare i giroconti illegittimi.
Sul punto, stanti le specifiche contestazioni sollevate dalla convenuta, che – CP_2 tra l'altro – richiedeva la riconvocazione del CTU al fine di eseguire anche una
9 ipotesi di calcolo che tenesse conto della capitalizzazione pattuita, si ritiene necessario e sufficiente precisare che la sottoscritta ha già avuto modo di applicare in molteplici occasioni l'ultima giurisprudenza di legittimità secondo la quale “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera
CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.” (cfr. Ordinanza n. 4321 del 10/02/2022). Nella parte motiva, inoltre, in risposta alla difesa di quella (secondo cui la coincidenza del tasso CP_2
annuo nominale con quello effettivo dipendeva da una misura molto ridotta degli intessi attivi, medesima osservazione formulata anche dalla banca in questa sede), la Corte di Cassazione aveva anche avuto modo di evidenziare “O la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige la Delib. CICR, art. 3; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta la Delib. stessa, art. 6”.
Alla luce delle condizioni economiche pattuite e della giurisprudenza citata, quindi, sicuramente occorre decurtare la capitalizzazione trimestrale applicata dalla convenuta, come compiutamente operato dal CTU.
4) Con riguardo alla c.m.s., il CTU chiariva:
a) 40100684, la commissione di massimo scoperto è pattuita in maniera determinabile dal contratto del 06.02.1997, del 04.06.1997, del 24.12.2002 e del
26.02.2004, conseguentemente la CMS è stata considerata;
mentre dal
30.06.2009 è stata esclusa la commissione max sc. apert. cred, come pure dal
10 30.06.2012 la commissione onnicomprensiva perché non specificatamente pattuite;
b) 41300684, non vi è addebito di commissioni di massimo scoperto;
c) 40190684, la commissione di massimo scoperto è pattuita in maniera determinabile dal contratto del 26.02.2004;
d) 41314344, non vi è addebito di commissioni di massimo scoperto;
e) 41372609, non vi è addebito di commissioni di massimo scoperto;
f) 41370684, non vi è addebito di commissioni di massimo scoperto.
Alla luce della documentazione in atti, si ritengono pienamente condivisibili dette conclusioni del CTU.
5) Con riguardo alle valute, infine, il CTU chiariva che le stesse erano state regolarmente pattuite per i rapporti nn. 40100684, 41300684 e 40190684, erano sostanzialmente coincidenti le date valute e le date operazioni nei rapporti nn.
41314344 e 41372609, mentre per il rapporto 41370684, le spese venivano pattuite soltanto con il contratto del 20.08.13, ma il rapporto risultava movimentato già dal
30.09.10, di talchè il CTU procedeva ad espungere le spese nel periodo non pattuito.
Alla luce delle citate argomentazioni e dei calcoli che ne discendevano, quindi, il
CTU concludeva accertando un credito di parte attrice pari ad € 10.795,26 (a fronte del complessivo debito di € 60.543,74 calcolato dalla con una differenza – quindi – CP_2 di € 71.339,00) ed in tali termini merita accoglimento la domanda spiegata nel proc.
1817/2018.
Non può condividersi la ricostruzione attorea che chiedeva la condanna della CP_2
al pagamento in suo favore in primo luogo della somma di € 71.339,00 (trattandosi della somma calcolata dal CTU, prima di decurtare la debitoria di parte attrice pur accertata), quindi, in subordine, quantomeno della somma di € 23.460,04, ritenuta non contestata, in quanto espressamente indicata dal CTP della medesima (sia nella CP_2
perizia allegata alla comparsa di costituzione e risposta, che nelle osservazioni alla
CTU) come “totale indebito irripetibile” alla luce della natura solutoria delle rimesse ivi evidenziate;
stante la tardività della proposizione dell'eccezione di prescrizione, infatti, già il precedente G.I. non conferiva alcun incarico al CTU in ordine alla natura
11 solutoria o ripristinatoria delle rimesse intervenute negli anni, ma – come già evidenziato – il CTU giungeva alla somma finale a credito della correntista di €
10.795,26, a fronte del complessivo debito quantificato in € 60.543,74 calcolato dalla con una differenza – quindi – di € 71.339,00; se – invece – fosse stata accolta CP_2
l'eccezione di prescrizione e se fosse stata condivisa la natura solutoria delle rimesse evidenziate dal CTP di parte convenuta, da quest'ultima somma di € 71.339,00 doveva essere decurtata la somma dell'indebito prescritto pari ad € 23.460,04, di talchè – previa decurtazione della citata debitoria di € 60.543,74 - l'attrice sarebbe risultata a debito e non più a credito (€ 71.339,00 - € 23.460,04 = 47.878,96, sarebbe stata la differenza a favore del correntista, dalla quale occorreva poi decurtare la sua debitoria di maggior importo, pari ad € 60.543,74).
Alla luce degli esiti della CTU e delle argomentazioni giuridiche che seguono, infine, occorre rigettare l'opposizione spiegata nel proc. 2775/2019.
In primo luogo, infatti, alla luce della già evidenziata limitata entità del credito vantato dall'attrice, deve essere rigettata la domanda attorea di vedere dichiarare la nullità del mutuo sottoscritto il 26.10.2009 per insussistenza della causa;
come rilevato anche dal medesimo CTP attoreo (cfr. pag. 42 della relazione allegata sub 12), infatti, potrebbe parlarsi di nullità del mutuo stipulato all'esclusivo fine di ripianare una precedente debitoria, solo allorquando la stessa fosse stata totalmente inesistente, ma nel caso in esame – stante la legittimità delle spese e degli interessi pattuiti ed essendo stata accolta solo la doglianza relativa alla capitalizzazione trimestrale – alla data di sottoscrizione del mutuo può ritenersi confermata la sussistenza di un debito di rilevante entità che fornisce giustificazione causale al citato contratto.
Proprio recentemente – inoltre - le Sezioni Unite hanno affermato un principio di diritto (in verità già reiteratamente applicato da questo Tribunale): «Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si
12 verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo». (cfr. sentenza n. 5841 del 5.3.2025), di talchè sono da rigettare le eccezioni formulate in merito dagli opponenti alla luce dell'estratto conto allegato alla comparsa di costituzione di parte opposta (cfr. all. n. 7), dal quale si evince l'avvenuto (e del resto non contestato) versamento della somma sul conto corrente n. 04/01/00684, intestato alla Parte_1
Viste le contestazioni ribadite da parte attrice anche in ordine alla violazione dell'art. 38 T.U.B., inoltre, occorre richiamare quanto già argomentato con ordinanza del
9.2.2023: si ritengono pienamente condivisibili le argomentazioni rese dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 33719 del 16.11.2022: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.”
In tali argomentazioni – in verità – non si ravvede alcuna sostanziale posizione subalterna del mutuatario (come, invece, dedotto dalla parte attrice/opponente nella propria comparsa conclusionale), giacchè – a contrario – la violazione del limite di finanziabilità comporta un pregiudizio all'interesse della stabilità patrimoniale della banca, piuttosto che del suo cliente, che riesce ad ottenere somme maggiori delle garanzie a disposizione.
Con riferimento all'erronea indicazione della quota di , inoltre, si ritiene Parte_2
di dover integralmente condividere le argomentazioni già rese dal G.E. nell'ordinanza del 15.3.2019: l'indicazione solo della sua quota, senza considerare l'effetto congiuntivo dell'usufrutto riservato in sede di donazione stipulata in favore del figlio
13 nel 2000 (cfr., in particolare, art. 1 dell'atto di donazione per notar del 3 Per_2
aprile 2000), comporterà semplicemente l'impossibilità di procedere alla vendita del diritto parziario erroneamente costituito in capo a , ma non comporta la Parte_2 nullità dell'atto di pignoramento ovvero l'improcedibilità e/o l'improseguibilità del pignoramento.
Non merita accoglimento neanche l'eccezione di nullità del titolo esecutivo per intervenuta risoluzione del contratto di mutuo, alla luce del chiaro dettato normativo e della pacifica giurisprudenza di legittimità formatasi in merito, secondo la quale “il contratto di mutuo va reputato contratto di durata agli effetti dell'art. 1458 cc in considerazione del carattere non istantaneo ma prolungato, in ragione della durata del prestito dell'utilità per il mutuatario consistente nel godimento del denaro retribuito dalla controprestazione del pari durevole degli interessi assicuratogli dal mutuante per il tempo convenuto… la risoluzione non opera retroattivamente ma opera per il futuro anticipando la scadenza dell'obbligazione di rimborso del capitale la quale però conserva il suo titolo contrattuale” (cfr. Cass n 20449/2005, Cass
4230/2015); il contratto di mutuo, quindi, benchè risolto ben può essere invocato come titolo per conseguire integralmente in sede esecutiva quanto spettante al creditore in forza di esso per capitale interessi e spese, di talchè non può trovare accoglimento neanche la relativa eccezione in merito formulata dagli opponenti.
Deve essere, infine, rigettata anche l'eccezione relativa all'inesistenza del titolo esecutivo per nullità, incertezza, indeterminatezza e/o indeterminabilità del costo effettivo del finanziamento.
Come pure già chiarito dal G.E. nell'ordinanza citata del 15.3.2019, infatti, l'erronea
Par indicazione dell' non determina alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e sul tasso di interesse effettivamente pattuito, trattandosi di mera violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza che tuttavia non determina invalidità del contratto di mutuo potendo costituire al più fonte di responsabilità contrattuale della banca erogatrice del mutuo
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (condiviso da questo Tribunale), infatti,: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche
14 gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (così Cass., sent. n. 39169 del 09/12/2021)”.
In senso conforme, vedasi anche Cass., Sez. I, ord. 4597 del 14/02/2023, nella cui parte motiva, in ordine alle conseguenze della mancata o erronea indicazione dell' .E.G. da parte della banca, la S.C. ha chiarito che “Ne consegue che, CP_6
come correttamente affermato dal giudice di primo grado, l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno).
Pa Ciò in quanto l'erronea indicazione dell , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto
(vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale”.
Nel caso in esame, però, non veniva chiesto alcun risarcimento, né prospettato alcun danno, come conseguenza di un'ipotetica errata indicazione del T.A.E.G., di talchè anche questa eccezione deve essere rigettata.
Considerato che parte attrice risultava vittoriosa nel proc. 1817/2018, ma soccombente nel proc. 2775/2019 (e viceversa) sono sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea spiegata nel proc. 1817/2018, accertata la parziale nullità delle clausole pattuite (come in motivazione
15 precisate), CONDANNA la al Controparte_2 pagamento in favore di di € Parte_1
10.795,26, oltre interessi dalla messa in mora al soddisfo;
2) Rigetta l'opposizione spiegata nel proc. 2775/19;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle relative alla
CTU, come già liquidate.
Benevento, 08/03/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Punto 3.1. della parte motiva: “Occorre muovere dalla premessa che, com'è noto, vi è una netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio. L'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta. L'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 cod. civ., rappresenta invece il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria…La determinazione convenzione del saggio dell'interesse integra, pertanto, gli estremi di una clausola penale, in quanto costituisce una predeterminazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno risarcibile (art. 1382 cod. civ.). È dunque chiaro che i presupposti per la percezione degli interessi moratori sono ben diversi da quelli degli interessi corrispettivi”.