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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 337 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/02/1972, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisella Zedde, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/03/1968, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro Sini, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 06/02/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villamassargia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A. Nell'abitazione familiare di proprietà esclusiva della sig.ra sita in Parte_2
Via Bellini n. 7, continuerà a viverci tutta la famiglia.
Il sig. si impegna a rilasciare detta abitazione entro due anni a Controparte_1
far data dalla prima udienza del presente procedimento.
B. Le figlie sono entrambe maggiorenni e i coniugi di comune accordo stabiliscono che:
- il sig. corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della CP_1
moglie a titolo di contributo per il mantenimento, nei periodi in cui non svolge attività lavorativa, la somma mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente;
- nei periodi nei quali la sig. percepirà regolare stipendio, Pt_1
parteciperà al 50% per il mantenimento delle figlie, e delle spese straordinarie;
Pag. 2 di 3 - il sig. corrisponderà in favore delle figlie, e CP_1 Persona_1 Per_2
, fino a quando non raggiungeranno l'indipendenza economica, entro il
[...]
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento e le esigenze di vita, la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 ogni figlia), da rivalutarsi annualmente;
- qualora le figlie svolgano attività lavorativa anche saltuaria e/o stagionale non verrà corrisposto alcun assegno di mantenimento.
C. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del
passaporto e degli altri documenti di espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 337 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/02/1972, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisella Zedde, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/03/1968, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro Sini, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 06/02/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villamassargia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A. Nell'abitazione familiare di proprietà esclusiva della sig.ra sita in Parte_2
Via Bellini n. 7, continuerà a viverci tutta la famiglia.
Il sig. si impegna a rilasciare detta abitazione entro due anni a Controparte_1
far data dalla prima udienza del presente procedimento.
B. Le figlie sono entrambe maggiorenni e i coniugi di comune accordo stabiliscono che:
- il sig. corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della CP_1
moglie a titolo di contributo per il mantenimento, nei periodi in cui non svolge attività lavorativa, la somma mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente;
- nei periodi nei quali la sig. percepirà regolare stipendio, Pt_1
parteciperà al 50% per il mantenimento delle figlie, e delle spese straordinarie;
Pag. 2 di 3 - il sig. corrisponderà in favore delle figlie, e CP_1 Persona_1 Per_2
, fino a quando non raggiungeranno l'indipendenza economica, entro il
[...]
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento e le esigenze di vita, la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 ogni figlia), da rivalutarsi annualmente;
- qualora le figlie svolgano attività lavorativa anche saltuaria e/o stagionale non verrà corrisposto alcun assegno di mantenimento.
C. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del
passaporto e degli altri documenti di espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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