Sentenza 26 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2001, n. 4336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4336 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPU043 3 6/0 1 , IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente R.G.N. 3336/98 Consigliere Cron. 9270 Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud.30/01/01 Dott. Raffaele FOGLIA Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
DI NA, per la quale agisce in giudizio la tutrice LO ER, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LAMURAGLIA 2001 MICHELE, giusta delega in atti;
controricorrente 492 -1- avverso la sentenza n. 4609/97 del Tribunale di BARI, depositata il 10/12/97 R.G.N. 2221/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO j Con ricorso del 16.12.1995 il Ministero dell'Interno impugnava la sentenza 23.10.1995 del Pretore di Bari che aveva riconosciuto il diritto di IL DI all'indennità di accompagnamento con decorrenza 1.1.1989. Il Ministero appellante sosteneva che il primo giudice aveva retrodatato il diritto dell'assicurata al gennaio 1989, senza disporre di elementi che comprovassero l'esistenza a quella data dei requisiti specifici richiesti dalla legge per l'attribuzione della prestazione riconosciuta. Costituitosi il contraddittorio, resistente la DI, il Tribunale di Bari, con sentenza del 10.12.1997 confermava la pronunzia pretorile osservando che, sulla base degli accertamenti medico-legali rinnovati d'ufficio, la DI era risultata affetta da insufficienza mentale di grado elevato, con gravissimi disturbi del comportamento e abbisognevole di assistenza continua. Avverso detta sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo. Ha resistito la DI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980, nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, il Ministero ricorrente lamenta che il Tribunale abbia recepito acriticamente le conclusioni del ctu che pure aveva riconosciuto le difficoltà di una valutazione complessiva. Osserva inoltre il ricorrente che il ctu nominato dal Tribunale non era provvisto della specifica specializzazione richiesta dalle patologie denunziate dalla DI. In subordine, l'Amministrazione ricorrente censura la carenza di motivazione in ordine alla decorrenza del beneficio stabilita dal Tribunale. Le censure non sono fondate. I 3 Va preliminarmente rilevato che poiché l'appello proposto dall'Amministrazione ricorrente avverso la sentenza di primo grado riguardava solo la retrodatazione dell'indennità di accompagnamento e non anche il diritto alla medesima prestazione per il periodo successivo al 20.2.1993, ogni questione circa la sussistenza del diritto alla prestazione invocata è ormai preclusa in questa sede. In ordine alla decorrenza di tale diritto è sufficiente osservare che l'accertamento peritale rinnovato d'ufficio in secondo grado ha confermato le valutazioni espresse dal Pretore secondo cui sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (22 dicembre 1988) il gravissimo quadro morboso di natura psichica riscontrato rendeva la DI totalmente incapace di attendere alle comuni esigenze di vita, nonchè abbisognevole di assistenza continua, anche “in considerazione del costante e continuo pericolo di danno per sé e per gli altri in cui la perizianda si trovava già nel 1985 e si trova(va) tuttora". Tali conclusioni come sottolineato dalla sentenza impugnata -non contestate con l'atto di appello, né dopo il deposito della relazione peritale nel corso del giudizio di secondo grado, sono state rimesse in discussione nel ricorso per cassazione con il quale, in sostanza, viene invocato un inammissibile riesame del merito. Il ricorso va, pertanto, respinto, con attribuzione a carico dell'Amministrazione ricorrente delle spese del presente giudizio da distrarsi a favore del difensore dell'assicurata.
P.Q.M.
Pone a carico del Ministero ricorrente le La Corte respinge il ricorso. spese del presente giudizio pari a £ 21.000 oltre a £ 3.000.000 (tre milioni) per onorari da distrarsi a favore dell'avv. M. Lamuraglia antistatario. 3 0 3 1 Così deciso in Roma, il 31.1.2001 5 A I . S D S . T , A R N O T Il Consigliere estensore Il Presidente A , ' L M. Au 3 L L A L S O IL CANCELLIERE E E B 8 P D I - S Depositato in Cancelleria 1 I D I 1 S N A N oggi, 26 MAR. 2001 T E E E S S C G O I A G P A D IL CANCELLIEREстрави E M L E I O , T A O T A I D R L R T L E I S I T E D N G D E O E S R E