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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/03/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Franco Pastorelli Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di CP_1
(P.I./ C.F. ) C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.3.2025, il debitore ha chiesto l'apertura CP_1
della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare la relazione dell'OCC Avv. Nicola Minervini sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza.
3. Il ricorrente non svolge attività d'impresa; tuttavia, il signor ha esercitato CP_1 attività d'impresa presso due società LES SAINTES S.R.L., dichiarata fallita in data 9.6.2016, e la la quale risulta ancora attiva ma di fatto è ormai decorso il termine di durata della CP_2
società e precisamente il 31.12.2015. È importante evidenziare che il ricorrente, in passato, ha partecipato sia in qualità di socio che di amministratore a varie società immobiliari e edilizie. Dette società sono state costituite con lo scopo di poter acquistare e gestire beni propri, quelle immobiliari,
e, talvolta, per ristrutturare o costruire immobili poi venduti a terzi, quelle edilizie. Inoltre, per alcune di esse, il debitore ha altresì rilasciato garanzie fidejussorie. Il ricorrente, a tutt'oggi detiene la carica di amministratore unico e socio al 50% della GR.I..S.T. GRUPPO INGEGNERIA SERVIZI
TECNICI S.R.L. e risulta altresì amministratore unico e socio al 90% della SER.T.IM. S.R.L., entrambe inattive. L'esposizione debitoria del signor è da imputare ad eventi occorsi nel CP_1 periodo in cui lo stesso esercitava l'attività d'impresa, il quale, versando in una situazione di perdurante squilibrio economico finanziario e patrimoniale, si caricò di garanzie personali con la soggettiva convinzione di far fronte ai debiti contratti e di poter trarne dei benefici in termini di guadagno, ragion per cui investe in dette attività anche i proventi scaturiscono dall'attività professionale svolta. Nonostante l'impegno profuso dal Sig. al fine di ripianare i debiti, a nulla CP_1 sono valsi i suoi sforzi e, a tutt'oggi, il ricorrente non riesce ad ottemperare alle obbligazioni assunte
4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare,
- il ricorrente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva di circa 2 milioni e 400 mila euro, è pensionato ed attualmente svolge la professione d'ingegnere iscritto alla cassa professionale e con una propria partita iva, percependo un reddito mensile netto, nell'anno 2023, di circa 47 mila
110 euro. È importante rilevare che sulla pensione del debitore grava una ritenuta per pignoramento promosso da per l'importo mensile di euro 213,34 con scadenza Controparte_3
prevista il 31/05/2049.
Il ricorrente possiede una quota di due beni immobili di cui una quota del 50% di proprietà indivisa con il fratello di un appartamento per civile abitazione e relativo Persona_1
garage situato in via Giotto n. 40 a Livorno. Il bene è censito al Catasto Fabbricati Livorno al Foglio
50 part 374 sub 17e part 371 sub 5 (civile abitazione) e al Foglio 50 part 371 sub 19 (box). Il Sig. inoltre possiede quota di 4/27esimi di proprietà indivisa con le figlie di una casa terra tetto con CP_1
annesso magazzino e terreno circostante, oltre che ad alcuni “relitti stradali”, situata nel Comune di
Santa Maria a Monte in via Cerretti e censita al Catasto Fabbricati Pisa al Foglio 22 part 27,29,690,
28 sub 1 e sub 2 (casa e terreno) e al Foglio 22 part 10 (magazzino). Il debitore non possiede alcun bene mobile ed il nucleo familiare è composto unicamente da sé medesimo.
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il proprio mantenimento, non consente di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo, ovvero che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. L'OCC ha anche attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di
O.C.C. Avv. Nicola Minervini.
7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268
c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.
7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett.
b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 e pertanto il CP_4 liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.
9. Deve essere sin d'ora precisato che lo stipendio spettante al ricorrente deve essere valorizzato nella sua interezza.
Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della par condicio e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore;
la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verificazione;
l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
l'apprensione anche dei beni sopravvenuti.
Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, in primis, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione ex art. 2741 c.c.; dette regole finirebbero per restare, all'evidenza,
Deve, quindi, trovare applicazione analogica nella presente procedura il disposto dell'art. 144
CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo all'apertura della liquidazione giudiziale ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore (è possibile sul punto richiamare la giurisprudenza formatasi in relazione all'interpretazione dell'art. 44
LF – tra le tante Cass. 463/2006 e Cass. 5994 del 14/03/2011). La disciplina del CCII ha sostanzialmente omogeneizzato la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata, riservando alla seconda procedura una indicativa collocazione sistematica (subito dopo la prima) ed infarcendo le norme ad essa dedicate di richiami espressi agli articoli relativi, appunto, alla liquidazione maggiore. Le comuni caratteristiche di universalità e segregazione patrimoniale giustificano l'applicazione analogica alla liquidazione controllata della disposizione di cui all'art. 144 CCII. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. CP_1
. C.F._1
a) nomina giudice delegato il dott. Gianmarco Marinai;
b) nomina liquidatore l'avv. Nicola Minervini, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
c) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il liquidatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano) utilizzando, per la formulazione della istanza, il format presente sulla piattaforma.
d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito
Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale) ;
h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Livorno il 24/03/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Franco Pastorelli Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di CP_1
(P.I./ C.F. ) C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.3.2025, il debitore ha chiesto l'apertura CP_1
della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare la relazione dell'OCC Avv. Nicola Minervini sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza.
3. Il ricorrente non svolge attività d'impresa; tuttavia, il signor ha esercitato CP_1 attività d'impresa presso due società LES SAINTES S.R.L., dichiarata fallita in data 9.6.2016, e la la quale risulta ancora attiva ma di fatto è ormai decorso il termine di durata della CP_2
società e precisamente il 31.12.2015. È importante evidenziare che il ricorrente, in passato, ha partecipato sia in qualità di socio che di amministratore a varie società immobiliari e edilizie. Dette società sono state costituite con lo scopo di poter acquistare e gestire beni propri, quelle immobiliari,
e, talvolta, per ristrutturare o costruire immobili poi venduti a terzi, quelle edilizie. Inoltre, per alcune di esse, il debitore ha altresì rilasciato garanzie fidejussorie. Il ricorrente, a tutt'oggi detiene la carica di amministratore unico e socio al 50% della GR.I..S.T. GRUPPO INGEGNERIA SERVIZI
TECNICI S.R.L. e risulta altresì amministratore unico e socio al 90% della SER.T.IM. S.R.L., entrambe inattive. L'esposizione debitoria del signor è da imputare ad eventi occorsi nel CP_1 periodo in cui lo stesso esercitava l'attività d'impresa, il quale, versando in una situazione di perdurante squilibrio economico finanziario e patrimoniale, si caricò di garanzie personali con la soggettiva convinzione di far fronte ai debiti contratti e di poter trarne dei benefici in termini di guadagno, ragion per cui investe in dette attività anche i proventi scaturiscono dall'attività professionale svolta. Nonostante l'impegno profuso dal Sig. al fine di ripianare i debiti, a nulla CP_1 sono valsi i suoi sforzi e, a tutt'oggi, il ricorrente non riesce ad ottemperare alle obbligazioni assunte
4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare,
- il ricorrente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva di circa 2 milioni e 400 mila euro, è pensionato ed attualmente svolge la professione d'ingegnere iscritto alla cassa professionale e con una propria partita iva, percependo un reddito mensile netto, nell'anno 2023, di circa 47 mila
110 euro. È importante rilevare che sulla pensione del debitore grava una ritenuta per pignoramento promosso da per l'importo mensile di euro 213,34 con scadenza Controparte_3
prevista il 31/05/2049.
Il ricorrente possiede una quota di due beni immobili di cui una quota del 50% di proprietà indivisa con il fratello di un appartamento per civile abitazione e relativo Persona_1
garage situato in via Giotto n. 40 a Livorno. Il bene è censito al Catasto Fabbricati Livorno al Foglio
50 part 374 sub 17e part 371 sub 5 (civile abitazione) e al Foglio 50 part 371 sub 19 (box). Il Sig. inoltre possiede quota di 4/27esimi di proprietà indivisa con le figlie di una casa terra tetto con CP_1
annesso magazzino e terreno circostante, oltre che ad alcuni “relitti stradali”, situata nel Comune di
Santa Maria a Monte in via Cerretti e censita al Catasto Fabbricati Pisa al Foglio 22 part 27,29,690,
28 sub 1 e sub 2 (casa e terreno) e al Foglio 22 part 10 (magazzino). Il debitore non possiede alcun bene mobile ed il nucleo familiare è composto unicamente da sé medesimo.
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il proprio mantenimento, non consente di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo, ovvero che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. L'OCC ha anche attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di
O.C.C. Avv. Nicola Minervini.
7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268
c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.
7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett.
b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 e pertanto il CP_4 liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.
9. Deve essere sin d'ora precisato che lo stipendio spettante al ricorrente deve essere valorizzato nella sua interezza.
Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della par condicio e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore;
la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verificazione;
l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
l'apprensione anche dei beni sopravvenuti.
Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, in primis, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione ex art. 2741 c.c.; dette regole finirebbero per restare, all'evidenza,
Deve, quindi, trovare applicazione analogica nella presente procedura il disposto dell'art. 144
CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo all'apertura della liquidazione giudiziale ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore (è possibile sul punto richiamare la giurisprudenza formatasi in relazione all'interpretazione dell'art. 44
LF – tra le tante Cass. 463/2006 e Cass. 5994 del 14/03/2011). La disciplina del CCII ha sostanzialmente omogeneizzato la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata, riservando alla seconda procedura una indicativa collocazione sistematica (subito dopo la prima) ed infarcendo le norme ad essa dedicate di richiami espressi agli articoli relativi, appunto, alla liquidazione maggiore. Le comuni caratteristiche di universalità e segregazione patrimoniale giustificano l'applicazione analogica alla liquidazione controllata della disposizione di cui all'art. 144 CCII. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. CP_1
. C.F._1
a) nomina giudice delegato il dott. Gianmarco Marinai;
b) nomina liquidatore l'avv. Nicola Minervini, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
c) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il liquidatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano) utilizzando, per la formulazione della istanza, il format presente sulla piattaforma.
d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito
Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale) ;
h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Livorno il 24/03/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Gianmarco Marinai