Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 29/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2024 ed iscritta al n.
1564 del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
EV, Via Monza n. 1, rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Rosita Di Martino e
Ombretta Carcano del foro di Varese ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dei difensori in
Malnate (VA), via Giordano Bruno n. 3, giusta delega agli atti telematici
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
EV, via Monza n. 1, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Claudia Biava del foro di
Milano ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Monza, via Carlo Alberto n. 1,
giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 20.01.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 5
Comune di Tradate (VA) in data 21/10/1995, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 65 -
parte II - Serie A (doc. 1), voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e ed CP_1 Controparte_2
omologare con sentenza - ai sensi e per gli effetti degli artt. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c. - la separazione consensuale dei ricorrenti alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) Dato atto che la moglie è in procinto di trasferirsi altrove, i coniugi dispongono che la casa coniugale sita in
EV (Lc) - via Monza n. 1, di proprietà esclusiva del SI. , ad esclusione dei beni di arredo e Controparte_2
corredo, ed acquistata prima del matrimonio, resterà assegnata al marito che ivi vivrà con le figlie e che se ne assumerà in via esclusiva ogni conseguente onere di gestione.
3)Poiché la SI.ra è priva di occupazione e pertanto non fruisce di reddito idoneo al proprio mantenimento, CP_1
il SI. le corrisponderà, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, un assegno in via anticipata di euro Controparte_2
400,00.- (quattrocento/00) mensile, con decorrenza dalla data del rilascio della casa coniugale, che avverrà – al più tardi –
entro il secondo mese successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione. Detto assegno verrà annualmente aggiornato in misura pari alla variazione dell'Indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel 12 mesi precedenti.
4) Del mantenimento delle figlie maggiorenni e non economicamente autosufficienti , in attesa di occupazione e Per_1
studentessa liceale, i coniugi provvederanno in via diretta nei rispettivi periodi che le predette trascorreranno Per_2
presso ciascun genitore, mentre le spese straordinarie, considerato lo stato di disoccupazione della SI.ra e CP_1
stante la sperequazione economica tra le parti, saranno integralmente a carico del SI. . L'assegno unico, Controparte_2
come per legge, sarà suddiviso al 50% a far data dalla presentazione della nuova domanda per il 2025.
5) I coniugi, in regime di comunione legale dei beni, dichiarano di aver concordato le modalità di suddivisione di ogni valore mobiliare di proprietà comune e di aver definito ogni rapporto patrimoniale ed economico nei seguenti termini: i coniugi provvederanno immediatamente, e comunque entro e non oltre il termine del 09.12.2024, a dare incarico all'istituto bancario di compiere le operazioni necessarie a suddividere e quindi ad estinguere il conto corrente bancario Banco BPM
n. 00040193, il deposito titoli e le polizze allo stesso collegati, recanti complessivamente giacenze attive al 26.11.2024 di euro 91.793,50.- (novantunomilasettecentonovantatre/50) come segue:
pagina 2 di 5 a) le parti provvederanno a vendere i titoli e a riscattare la polizza RA TA (del valore attuale stimato di circa €
19.700,00);
b) le somme ricavate verranno depositate sul conto corrente comune e l'attivo del predetto conto corrente sarà distribuito
(tenuto conto dei rispettivi apporti personali derivanti dalla successione delle rispettive madri): € 9.000,00 in favore della
SInora € 18.000,00 in favore del SInor l'importo verrà pertanto diviso al 50% tra le parti, ma il SI. CP_1 CP_2
percepirà € 9.000,00 in più; CP_2
c) infine, con riferimento alla polizza Conto EM (inclusa nelle giacenze di cui sopra per un valore di circa € 37.900,00)
resterà interamente in capo al SInor il quale provvederà a trasferirla su altro c/c intestato in via esclusiva allo CP_2
stesso e, a tal fine, la SInora si impegna sin da ora a prestare il suo assenso anche all'istituto bancario - ove CP_1
richiesto - e a compiere ogni operazione necessaria al trasferimento;
in tal caso il SInor riconoscerà alla moglie CP_2
un importo pari al 50% del valore della detta polizza. Resta inteso che qualora non fosse possibile trasferire detta polizza come indicato, la medesima andrà riscattata e il ricavato diviso al 50% tra i coniugi.
-Le parti danno atto che la polizza vita Posta Futuro Certo 2011 n. 50009477688 intestata alla SI.ra è CP_1
intestata e di esclusiva spettanza della medesima, essendo stata acquistata con denaro personale proveniente dalla successione della madre, SI.ra , così come il libretto postale d'appoggio n. 000043651429 cointestato e Persona_3
recante un saldo attivo di € 340,22 che le parti si impegnano ad intestare alla sola SI.ra ovvero, se non CP_1
possibile, ad estinguere lasciando la relativa giacenza a favore della SI.ra . CP_1
-Il SInor dà atto che le somme e i titoli giacenti sul conto corrente bancario Banco BPM n. 6018 agenzia Controparte_2
di Merate, allo stesso intestato, non rientrano nella comunione legale dei beni in quanto ricevuti dal SInor a CP_2
seguito della successione in morte del padre SInor pertanto tali giacenze restano di esclusiva Persona_4
spettanza dello stesso.
Beni mobili registrati
- l'autovettura Ford Kuga targata FA071DA, in comproprietà, ma intestata al marito ed in uso alla SI.ra , CP_1
resterà assegnata in proprietà esclusiva a quest'ultima, con cessione gratuita da parte del marito.
- l'autovettura Citroen C3 targata FN771JS, in comproprietà, ma intestata ed in uso al SI. , resterà Controparte_2
assegnata in proprietà esclusiva a quest'ultimo, con cessione gratuita da parte della moglie.
pagina 3 di 5 Per tali veicoli si procederà alla rituale trascrizione presso il competente PRA delle cessioni di cui sopra, a titolo transattivo e senza corrispettivo, con intestazione esclusiva in capo agli assegnatari e con il privilegio del regime fiscale agevolato, poiché trattasi di convenzione matrimoniale.
I coniugi dichiarano e danno atto di aver già concordato le modalità di suddivisione dei beni di proprietà comune, ad eccezione dei beni di arredo della casa coniugale di proprietà della moglie (ad esclusione della camera delle figlie), e con il regolare adempimento nel termine pattuito della condizione n. 5) che precede, di aver definito ogni rapporto patrimoniale ed economico.
6) Le spese legali si intendono compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 4.12.2024 ricorso congiunto di separazione, Controparte_2 CP_1
sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato in data 21.10.1995 in Tradate (VA), con scelta del regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
- dalla loro unione sono nate le figlie (in data 7.10.2003) e (in data 21.8.2006), Per_1 Per_2
entrambe maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti;
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione della copia dell'atto integrale di matrimonio.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente della prole.
Per Questi Motivi
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (c.f. ), nata a [...] il [...], e CP_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il [...], sposati con rito Controparte_2 C.F._2
concordatario in Tradate in data 23.10.1995 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1995, parte II, serie A, numero 65), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Tradate (VA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di conSIlio del 24 gennaio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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