Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/05/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Eleonora
Ramacciotti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7965 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da:
- C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA BELLINI N. 70/2, MODENA, presso lo studio dell'avv.
VICINI ROBERTA, rappresentato e difeso dall'avv. VICINI ROBERTA
ATTORE
nei confronti di
– C.F. Controparte_1 C.F._2
– C.F. (QUALI EREDI Controparte_2 C.F._3
DI SERAFINI ELISA), elettivamente domiciliati in VIA GIARDINI N.
456, MODENA, presso lo studio dell'avv. DANIELA CALCAGNO,
rappresentati e difesi dall'avv. (IN PROPRIO) e Controparte_1
dall'avv. DANIELA CALCAGNO;
CONVENUTI
e nei confronti di
C.F.: Controparte_3 C.F._4
1
, C.F: Controparte_5 C.F._6
C.F.: ; Email_1 C.F._7
, C.F: ; Controparte_6 C.F._8
[...]
[...]
- C.F. Controparte_7 C.F._9
-C.F. Controparte_8 C.F._10
-C.F. Controparte_9 C.F._11
- C.F. ) CP_10 C.F._12
- C.F. ) CP_11 C.F._13
CONVENUTI CONTUMACI
in punto a: CP_12
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del 7.01.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 27/11/2020 conveniva in Parte_1
giudizio Controparte_7 CP_13 CP CP_8
esponendo che nel
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11
Catasto Terreni del Comune di UM (Mo) risultavano censiti in capo ad nato a [...] il [...] deceduto, per la quota Persona_1
2 del 100% i seguenti beni immobili (terreni) così identificati al Catasto terreni del Comune di UM:
- Foglio 24 mappale 131, bosco ceduo, classe 1, 10 are, 29 ca, RD Euro 0,74
- Foglio 24 mappale 134, seminativo, classe 3, 27 are, 39 ca, RD Euro 3,39 -
Foglio 25 mappale 458, seminativo, classe 3, 62 are, 00 ca, RD Euro 7,68 -
Foglio 25 mappale 428, bosco ceduo, classe 1, 06 are, 16 ca, RD Euro 0,45
- Foglio 25 mappale 464, seminativo, classe 3, 00 are, 60 ca, RD Euro 0,07;
che tali immobili, pur essendo ancora formalmente intestati a Per_1
erano passati in eredità ai figli
[...] Controparte_7 CP_13
e ai nipoti del figlio deceduto CP Parte_2 CP_8
e che da sempre,
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11
prima il padre dell'attore, e poi lo stesso attore - e Persona_2
dunque per ben oltre venti anni - avevano pacificamente, continuativamente ed in modo pubblico ed indisturbato posseduto in via esclusiva gli immobili di cui sopra, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria anche attraverso l'esecuzione di opere edili e visibili ed escludendo dal possesso qualsiasi altro soggetto;
che in particolare l'attore aveva sempre curato la manutenzione dei predetti terreni in prima persona, provvedendo allo sfalcio dell'erba ed alla cura e alla potatura delle piante, realizzando condutture per lo scolo delle acque, provvedendo alla manutenzione dei pozzetti, utilizzando i terreni per collocarvi cataste di legname e manufatti;
che nessuno, e tanto meno i convenuti o i loro danti causa, aveva mai
3 richiesto rendiconti, rivendicato la proprietà o compiuto atti interruttivi del possesso o comunque idonei ad interrompere la decorrenza dei termini ai fini dell'usucapione; che di fatto il sig. era sempre stato Parte_1
considerato da tutti unico proprietario esclusivo dei fondi oggetto della domanda.
Chiedeva dunque che fosse dichiarata l'usucapione in capo a sé dei terreni in questione, meglio identificati in citazione.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente il contenuto CP
dell'atto di citazione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“contrariis rejectis: IN VIA PRELIMINARE E NEL RITO, accertare e dichiarare il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis C.p.c. e,
conseguentemente, dichiarare la nullità dell'atto di citazione e/o fissare una nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini di legge;
SEMPRE
IN VIA PRELIMINARE E NEL RITO, preso atto dell'intervenuto decesso del SI. e dell'intervenuta interdizione del SI. CP_13 CP_7
successivamente alla notifica dell'atto di citazione, dichiarare
[...]
l'interruzione del presente giudizio ex art. 299 C.p.c.; ANCORA IN VIA
PRELIMINARE E NEL RITO, preso atto del mancato esperimento di rituale procedimento di mediazione, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o comunque la nullità della domanda giudiziaria e/o dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
IN IPOTESI E NEL
MERITO, rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile e/o
4 comunque in quanto infondata in fatto e in diritto;
IN VIA
RICONVENZIONALE, accertare e dichiarare che la SI.ra è CP
figlia ed erede del SI e, quindi, comproprietaria dei terreni Persona_1
di cui è causa e, accertata e dichiarata altresì l'illegittima occupazione da parte del SI. o chi per esso dei predetti terreni, anche Parte_1
solo per porzione, ordinare allo stesso il rilascio delle porzioni occupate nella piena disponibilità dei proprietari e/o comunque della comproprietaria
SI.ra ; IN OGNI CASO, con vittoria di compensi CP
professionali e spese, IVA e CAP come per legge e ogni altra consequenziale pronuncia.”
Nel merito deduceva in particolare la convenuta che:
- non aveva mai esercitato un possesso idoneo Parte_1
all'usucapione;
- padre dell'attore, deceduto nel mese di febbraio Persona_2
2018, era legato da rapporti di parentela e/o familiarità con la famiglia di , anche perché sua moglie Persona_1 Per_3
deceduta il 14.10.1992, era figlia del SI.
[...] Persona_4
fratello di Persona_1
- fino agli anni 50 del secolo scorso, le famiglie di e Persona_1
del fratello condividevano e abitavano lo stesso Persona_4
fabbricato in Rotari di UM e, in ragione dei rapporti di parentela e familiarità, aveva a lungo utilizzato, Persona_2
5 con l'autorizzazione di e poi degli eredi di Persona_1
quest'ultimo (in particolare ), buona parte dei beni di CP_13
proprietà dei medesimi, allorché gli stessi avevano lasciato Rotari di
UM;
- che quando, negli anni successivi, alcuni eredi di Persona_1
avevano deciso di ristrutturare i loro immobili, Persona_2
aveva sempre liberato gli stessi dai materiali ivi riposti, rilasciandoli nella disponibilità dei legittimi proprietari;
- che inoltre, dopo la morte, nell'ottobre del 1992, di Per_3
(moglie di ), quest'ultimo si trasferiva
[...] Persona_2
per lunghi periodi dell'anno e, precisamente, da fine ottobre a fine aprile, presso l'abitazione di in Piano di Coreglia CP_13
(LU) per rientrare nella propria abitazione in Rotari di UM
unicamente con l'arrivo della buona stagione per avviare la piantumazione degli orti;
- che tale convivenza si è protratta fino al 2014, anno in cui
[...]
ha iniziato ad avere problemi di salute, che poi lo Persona_2
avrebbero condotto a morte nel successivo febbraio 2018.
- che aveva richiesto fin dagli anni '90 a Persona_2 CP_13
, ottenendone l'autorizzazione, di realizzare prima uno e
[...]
quindi un secondo orto su porzione dei terreni di proprietà degli eredi di (tale attività sui terreni di cui sopra è Persona_1
6 avvenuta in concomitanza con il periodo di convivenza di
[...]
presso l'abitazione di ); Persona_2 CP_13
- che , con l'avvio dell'edificazione della propria Parte_1
abitazione sul mappale n. 520 del Foglio 25, nei primi anni duemila,
aveva chiesto a , per il tramite del padre, di poter CP_13
collocare materiali edili su porzione dei mappali n. 464 e n. 458,
nella parte antistante la realizzanda costruzione e tale utilizzo era stato autorizzato da , in accordo con gli altri eredi;
CP_13
- che dopo la morte di , avvenuta nel febbraio Persona_2
2018, l'attore aveva chiesto più volte agli eredi di di Persona_1
poter acquistare i terreni di cui è causa, ricevendo sempre risposta negativa;
ed anzi essi chiedevano al medesimo di rimuovere i materiali collocati sulla porzione di terreno antistante la propria abitazione, manifestandogli altresì la volontà di chiudere il fondo;
- che negli anni 2018/2019, aveva realizzato Parte_1
arbitrariamente un muro di contenimento sul mappale 464 e,
nell'estate 2020, aveva collocato, sul mappale 458, un cartello infisso al suolo quale insegna dell'attività agrituristica recentemente aperta dalla figlia;
- che dopo l'inizio della malattia, nell'anno 2014, Persona_2
aveva lentamente abbandonato i propri orti, così che i terreni predetti erano ormai da anni utilizzati quale deposito per cataste di
7 legna di proprietà di e di e, su CP_13 Controparte_1
autorizzazione di questi, anche del confinante (sig. . Persona_5
Nel corso del giudizio, in data 13.04.202, la causa veniva interrotta a causa del decesso di e dell'interdizione di . CP_13 CP_7
La causa veniva dunque ritualmente riassunta con rituale evocazione in giudizio degli eredi di , , , CP_13 Controparte_3 CP_4
e nonché del tutore di , Controparte_5 CP_15 Controparte_7
che rimanevano contumaci. Controparte_6
Successivamente, in data 12.01.2023, stante il decesso di e di CP
, la causa era nuovamente interrotta e riassunta. Controparte_7
Il ricorso in riassunzione del 10.03.2023 era ritualmente notificato agli eredi di , e , CP_7 Controparte_6 CP_7 CP_7
nonché agli eredi di , e . CP Controparte_2 Controparte_1
Si costituivano, in data 23.03.2023 gli eredi di , Persona_6 CP_2
e .
[...] Controparte_1
La causa era istruita mediante documenti ed escussione di testimoni e trattenuta in decisione all'udienza del 7.01.2025.
Va premesso che le eccezioni sollevate in via preliminare dagli unici convenuti costituiti non sono state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni (note del 6.12.2024) onde non costituiranno oggetto di vaglio.
Venendo al merito, i documenti depositati da parte attrice e l'istruttoria orale compiuta hanno consentito di accertare che l'attore e prima ancora il padre
8 hanno utilizzato da oltre venti anni in via esclusiva il Persona_2
terreno oggetto di causa, senza ricevere alcuna contestazione.
Le risultanze istruttorie inducono pertanto a ritenere provati i presupposti chiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto per usucapione della proprietà dei beni.
Ed invero, il possesso è stato esercitato dall'attore (e prima dal padre,
in modo costante nel tempo e senza interruzioni per Persona_2
fatto di terzi o per cause oggettive.
In secondo luogo, il possesso è avvenuto in modo pacifico e pubblico, senza che sia stata raggiunta la prova di contestazioni o rammostranze da parte dei convenuti.
Nella fattispecie in esame, inoltre, si è compiuto il termine chiesto dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto della proprietà di immobili (cd. usucapione ordinaria), atteso che il possesso dei beni perdura da oltre venti anni.
In particolare, il teste residente a [...], Testimone_1
ovvero a 3 – 4 chilometri di distanza dai luoghi per cui è causa, ha riferito quanto segue: “io ho sempre visto lavorare e Persona_2 Parte_1
quando passavo di lì per lavoro vedevo loro … dal 1985 e poi
[...]
nel 1990, 1995, 2000 e anche dopo fino ad ora, utilizzavano il terreno sotto la casa e un po' più avanti dove c'era l'orto che si vedeva dalla strada”.
9 Egli ha riferito altresì che intorno all'anno 2000 c'era un recinto elettrificato per il cavallo di e che in quel terreno Persona_2 Persona_2
faceva l'orto intorno al 1995.
[...]
Il teste ha poi affermato: “ho sempre visto ed Parte_1
, altre persone non ne ho mai viste”; che finché è stato vivo il sig. Persona_2
l'orto c'è sempre stato e ha raccontato anche di avere Persona_2
visto pascolare su quel terreno, in tempi recenti, ovvero negli ultimi dieci anni, delle capre nonché a partire dagli anni settanta di avere visto e raccogliere la legna e accatastarla Persona_2 Parte_1
nel campo per cui è causa (quest'ultima risposta al cap. 9).
La teste anch'ella cittadina di UM ha riferito: “è quel pezzo di Tes_2
terreno di fronte alla casa sotto strada dove ha sempre tenuto la legna prima il sig e poi il sig con il sig siamo sempre Persona_2 Pt_1 Persona_2
stati amici di famiglia da trenta – quarant'anni, da sempre, io ho sempre pensato che il campo, la proprietà fosse sua”.
Ha altresì confermato che il sig. nei terreni per cui è Persona_2
causa teneva un cavallo e aveva costruito un recinto e di non avere mai visto nessun altro salvo e lavorare su quel terreno. Persona_2 Parte_1
Ha riferito (capitolo 12) che alla fine degli anni 80 c'era un po' di campo pari e “ ci faceva l'orto”; che e Persona_2 Persona_2 Parte_1
raccoglievano la legna e provvedevano a pulire il campo e che negli ultimi
10 dieci anni vi venivano pascolate le capre della figlia del ricorrente (cfr.
verbale di udienza del 24.11.2023).
La teste ha riferito che aveva un cavallo e lo Tes_3 Persona_2
teneva nei terreni per cui è causa, ove aveva costruito anche un recinto.
Alla domanda se a partire dagli anni settanta il suddetto terreno fosse già
lavorato da e da suo figlio (cap. 6) ha Persona_2 Pt_1
risposto: “si, io abito li vicino da 81 anni e vedo il terreno da casa mia, io ho sempre visto che faceva l'orto in quel terreno, tagliava gli alberi, Persona_2
so che era dei signori i padroni erano e e dopo Per_2 Per_4 Per_1
sono venuti gli eredi, lo utilizzava perché la moglie era figlia di Persona_2
”. Per_4
Ha poi dichiarato (in risposta al capitolo 7) di non avere mai visto lavorare
CP_ nessun altro su quei terreni (ovvero né , , , CP_7 CP_13 Per_7
ma di avere visto e Parte_2 Persona_2 Parte_1
“fare il pagliaio”, raccogliere la legna e accatastarla nonchè fare l'orto; di avere visto il muro di cinta dopo che era stata costruita la strada e negli ultimi dieci anni le capre dell'azienda agricola della figlia dell'attore portate al pascolo in quel campo;
la teste ha infine riferito che Persona_2
andava qualche mese dai parenti a Piano di Coreglia ma poi rientrava per tener dietro ai suoi conigli.
Il teste , anch'egli di UM, e abitante a pochi chilometri dai Tes_4
terreni per cui è causa, sulla durata dell'utilizzo dei terreni da parte
11 dell'attore ha riferito: “dagli anni 90, lo so perché ho lavorato in un'azienda che faceva asfalti e abbiamo fatto lavori in zona, ci giravo, conosco della gente anche al Lago Santo, ho amici anche in zona”.
Ha anch'egli confermato di avere sempre visto lavorare in quei terreni e suo figlio di avere visto i pagliai, l'orto, le Persona_2 Pt_1
capre della figlia del ricorrente, di averli visti raccogliere la legna e mantenere pulito il campo (cfr. verbale di udienza 13.09.2024).
Ebbene, le univoche e convergenti deposizioni dei testi indotti da parte attrice consentono di ritenere fornita la prova di una situazione di fatto consistente nel pacifico godimento del bene in questione, tramite diverse attività (coltivazione, pascolo, raccolta della legna, recinzione ecc.)
determinato dal comportamento acquiescente e dismissivo del proprietario.
Nessun elemento significativo di valutazione di segno opposto è stato, infatti,
introdotto dalle testimonianze indotte da parte convenuta.
I testi di controparte non sono stati in grado di riferire su circostanze rilevanti ai fini dell'esclusione della continuità del possesso, non essendo peraltro idonea a tal fine la circostanza che il sig. Persona_2
trascorresse i periodi invernali con la famiglia di CP_13
Invero, la continuità dev'essere valutata in relazione alla destinazione economica del bene.
12 Pur in presenza di atti di signoria intermittenti, il requisito suddetto potrà,
dunque, dirsi rispettato, se, per lo sfruttamento economico di quel determinato bene, è sufficiente quel tipo di utilizzazione.
In questi termini si è espressa anche la Cassazione (Cassaz.
9238/2000; Cassaz. 3081/1998) secondo cui “La continuità del possesso va posta in relazione con la destinazione del bene che ne forma oggetto e l'intermittenza dei relativi atti di godimento, quando rivestono carattere di normalità in relazione a detta destinazione, non esclude la persistenza del potere di fatto sulla cosa.”
Diversa dalla discontinuità è l'interruzione del possesso: la prima è un modo d'essere del possesso, che dipende dalla volontà del possessore;
la seconda individua il momento in cui termina il decorso del possesso ad usucapiendum ed è provocata sempre da un terzo (Cassaz. 10652/1994) o comunque da una causa esterna.
Anche la circostanza, peraltro confermata dalla sola teste moglie del Tes_5
convenuto che nella primavera del Controparte_1 Parte_1
2018 si fosse recato da al fine di chiedere di acquistare il Controparte_1
terreno (capp. 15 e ss.) non appare rilevante, atteso che dalla stessa è
desumibile unicamente la volontà dell'attore di regolarizzare, dopo anni di possesso avente i caratteri della continuità, una situazione di fatto ormai consolidatasi (cfr. verbale di udienza del 24.11.2023).
13 Alla luce delle considerazioni espresse, parte attrice deve pertanto essere riconosciuta proprietaria – per acquisto a titolo originario – dell'immobile sito nel Comune di UM (così come descritto in dispositivo).
Va conseguentemente rigettata la domanda di rilascio proposta in via riconvenzionale dai convenuti.
Nulla deve disporsi in ordine alla trascrizione della sentenza, trattandosi di un adempimento a cui – a fronte dell'esibizione del presente provvedimento
- il Gerente il Servizio di Pubblicità Immobiliare e l'Agenzia del Territorio
sono tenuti ai sensi dell'art. 2651 c.c..
Sussistono giusti motivi – stante il tenore della lite e le obiettive difficoltà
probatorie da cui la vicenda è stata caratterizzata – per compensare integralmente le spese processuali.
P . Q . M .
Il Tribunale di Modena, pronunciando definitivamente nel giudizio in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1)accerta l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di Parte_1
della proprietà degli immobili siti in UM (MO) identificati al
[...]
C.T. di tale Comune come segue:
14 - Foglio 24 mappale 131, bosco ceduo, classe 1, 10 are, 29 ca, RD Euro 0,74
- Foglio 24 mappale 134, seminativo, classe 3, 27 are, 39 ca, RD Euro 3,39 -
Foglio 25 mappale 458, seminativo, classe 3, 62 are, 00 ca, RD Euro 7,68 -
Foglio 25 mappale 428, bosco ceduo, classe 1, 06 are, 16 ca, RD Euro 0,45
- Foglio 25 mappale 464, seminativo, classe 3, 00 are, 60 ca, RD Euro 0,07;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Modena, 16.05.2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
15