Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 6299 / 2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], Parte_1 [...]
, nata in [...] in data [...], Parte_2 Parte_1
, nato in ARGENTINA in data [...], in [...] e congiuntamente a
[...]
, nata in [...] in data [...] come Controparte_1
genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori , nata in Persona_1
Argentina in data 28/05/2007, , nata in Argentina in [...] Persona_2
18/11/2009 e nato in [...] in data [...], Persona_3 [...]
, nata in Argentina in data [...] in [...] e Parte_3
congiuntamente al sig. , nato in [...] in data [...] come Controparte_2
genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore , Persona_4
nata in [...] in data [...], , nato in Parte_4
Argentina in data 15/07/1992 in proprio e congiuntamente a nata Controparte_3
in Argentina in data 26/06/1995 come genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore nato in [...] in data [...], e Parte_5 Parte_6
nata in [...] in data [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
[...]
TEDESCO MARIO ricorrenti
CONTRO
1
convenuto contumace nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: l'On.le Tribunale adito, accertare e dichiarare
l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti sopra indicati e, per
l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e Controparte_4
comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 09/04/2024, ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure Controparte_4
sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini argentini;
- di essere discendenti diretti dell'avo italiano (o Persona_5 [...]
), nato ad [...] in data [...], il quale, dopo essere emigrato in Per_6
territorio argentino, contraeva matrimonio con la sig.ra , cittadina Persona_7
spagnola, presso la città di Rosario in Argentina, il giorno 28/11/1903. Dal matrimonio, nasceva a GA (Santa Fe) in Argentina il 25/01/1910, la figlia degli avi (cfr. docc. 020-023); Parte_7
- che la sig.ra in data 24/04/1937 si sposava con il sig. Parte_7
presso GA (Santa Fe) in Argentina, dalla cui relazione, Persona_8
nasceva a , il ricorrente, il sig. , nato in [...] Per_9 Parte_1
29/09/1945 (cfr. docc. 024 e 025);
- che il sig. si univa in matrimonio presso PA (Buenos Parte_1
Aires) in Argentina, con la sig.ra anch'essa ricorrente, nata Parte_2
a ZA (Buenos Aires) in Argentina il 05/05/1954. Dal matrimonio nascevano i
2 ricorrenti: in data 01/11/1974, il sig. , nato a [...] Parte_1
(Neuquen) in Argentina;
in data 05/11/1976, , nata a Parte_3
Cutral-Cò (Neuquen) in Argentina e;
infine, in data 15/07/1992 Parte_4
(cfr. docc. 026, 027, 028, 030 e 033);
[...]
- che il ricorrente contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_1
e dalla loro relazione nascevano i ricorrenti: Controparte_1 Per_1
nata a [...] il giorno 28/05/2007; nata a [...] il
[...] Persona_2
18/11/2009 e , nato a [...] in data [...] (cfr. 029, 034, Persona_3
035 e 036);
- che la ricorrente si univa in matrimonio con il sig. Parte_3
in data 06/04/2000, unione poi scioltasi dopo la sentenza di Controparte_5
divorzio. Dal matrimonio tra i due nasceva la ricorrente, , Parte_6
nata a [...] il [...] (cfr. 031, 032 e 037);
- che dal secondo matrimonio della ricorrente con il Parte_3
sig. nasceva la minore , nata Villa Carlos Paz Controparte_2 Persona_4
(Cordoba) in data 25/07/2011 (cfr. docc. 038);
- che dall'unione coniugale tra il sig. e Parte_4 Controparte_3 nasceva l'ultimo degli odierni ricorrenti, il minore , nato a [...], Parte_5
in data 22/01/2022 (cfr. docc. 039).
Il non costituiva in giudizio. Controparte_4
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_6
non comparso.
All'esito dello scambio di note scritte, disposto in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L.
206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo
3 riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...].
3. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i quali fanno derivare il proprio diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo per linea materna
(o ), nato ad [...] il [...] (v. documenti in atti), gli Persona_5 Persona_6
stessi sostengono che la cittadinanza gli è dunque stata trasmessa attraverso la figlia degli avi, la sig.ra Parte_7
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
In diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano.
Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della
4 cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912
è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra
l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n.
87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre
5 non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di
Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore
i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”.
In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del
1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del
2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che
l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli,
6 determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio
1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis.
4. Nella specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo per linea materna
(o ) era cittadino italiano, in quanto nato in [...] nel Persona_5 Persona_6
1865 e successivamente trasferitosi e coniugatosi in Argentina e dalla circostanza che la figlia di tale antenato era donna che ha perso per la legge in vigore Parte_7 all'epoca la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero e non avrebbe in ogni caso potuto trasmetterla in quanto donna.
In applicazione dei principi di diritto appena enunciati (Corte Cost. n.87/1975 e n.30/1983 e
Sent Cass SSUU n. 4466/2009), ovvero che “lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” e tenuto conto che, nelle ipotesi di perdita della cittadinanza da parte della donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del 1/1/1948, lo stato di cittadinanza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, si deve verificare se i discendenti del sig. (o Persona_5 [...]
) abbiano diritto alla cittadinanza italiana. Per_6
Orbene, è documentato che nato ad [...] e cittadino italiano, una Persona_5
volta trasferitosi in Argentina, ha sposato , cittadina spagnola e insieme hanno Persona_7
avuto una figlia, nata in [...] il [...], la quale, sposatasi Parte_7
con , argentino, dava poi alla luce, il 29/09/1945 , Persona_8 Parte_1 ricorrente più longevo, sposatosi a sua volta con anch'essa ricorrente. Parte_2
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai Persona_5
rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dal doc. 022 (prodotto in data
7 27/06/2024) si evince che non si trova nel registro dei cittadini Persona_5
argentini nativi o per scelta o naturalizzati.
La figlia di (nonché madre del ricorrente , Persona_5 Parte_1
nato il [...]) nasceva, come si è detto, il 25/01/1910, ossia Parte_7 dopo l'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912.
Ella, sposando un cittadino argentino, avrebbe perso per legge la cittadinanza italiana: sul punto occorre infatti rilevare che l'art. 10 della legge 555 del 1912 prevedeva che “la donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”.
Come è evidente ad una prima lettura della disciplina, la legge sulla cittadinanza del 1912 ha derivato le sue statuizioni proprio dal codice civile previgente, ove erano sanciti i principi (già in precedenza più volte richiamati e dichiarati illegittimi dalla Consulta) della trasmissione della cittadinanza per via paterna e della perdita automatica, per la donna, della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero.
Ebbene, trattandosi di normative di fatto identiche tra loro, questo Giudice ritiene che, positivamente introdotto all'esito delle pronunce citate della Corte Costituzionale e delle
Sezioni Unite della Corte di legittimità, il principio secondo cui ha diritto al riconoscimento
(rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 e nella vigenza di una normativa discriminatoria (quale quella sia del 1912 che del previgente codice civile del 1865) e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis, non possa che darsi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa antecedente al 1912.
È, infatti, in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, e tale volontà va preservata nei confronti dei discendenti della donna che, in vita, non ha potuto scegliere a causa di una normativa discriminatoria e dichiarata illegittima.
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto ricorso con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana.
5. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite dal momento che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, nonché considerato il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
, nato in [...] in data [...],
[...] Parte_2
, nata in [...] in data [...],
[...] Parte_1
, nato in [...] in data [...], , nata in
[...] Persona_1
Argentina in data 28/05/2007, , nata in Argentina in [...] Persona_2
18/11/2009 e nato in [...] in data [...], Persona_3
, nata in [...] in data [...] Parte_3
, nata in [...] in data [...], Persona_4 [...]
, nato in [...] in data [...] Parte_4 Parte_5
nato in [...] in data [...], e nata in Parte_6
Argentina in data 29/09/2000, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana;
− ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_4
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
− compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 21/03/2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
9