Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 26/07/2023, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2023
N. 01969/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00554/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 554 del 2023 proposto dal Comune di Lesmo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Lucia Tamborino e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti e Alberto Marcovecchio e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Merani e Claudia Maria Cicchetti e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Webuild Italia s.p.a. e Società di Progetto Pedelombarda Nuova s.c.p.a. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Marco Annoni e Leonardo Frattesi e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Condominio Dodici, Condominio via Vico 30, Condominio Aquilone e Condominio Vico degli Ulivi in persona degli amministratori pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Granara e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto dell'Amministratore delegato di Concessioni Autostradali S.p.A., avente ad oggetto “Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse (autostrada Pedemontana Lombarda) – Proroga della dichiarazione di pubblica utilità – CUP F11B06000270007”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 19 gennaio 2023, nonché per l'annullamento di ogni atto presupposto, inerente, conseguente e comunque connesso tra cui, in particolare:
- le note nn. 6456/22 e 6466/22 in data 21.09.2022, con cui il Concessionario ha trasmesso a C.A.L. S.p.A la richiesta di avvio del procedimento di proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
- l'istruttoria disposta da C.A.L. S.p.A. a firma del R.U.P. in data 2.12.2022;
- la nota del Presidente della Regione Lombardia, 12 dicembre 2022, prot. n. A1202212855, di assenso alla proroga della dichiarazione di pubblica utilità dell'Infrastruttura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., della Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., della Webuild Italia s.p.a. e della Società di Progetto Pedelombarda Nuova s.c.p.a.;
Visto l’atto di intervento proposto dal Condominio Dodici, dal Condominio Via Vico 30, dal Condominio Aquilone e dal Condominio Vico degli Ulivi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del 10.1.2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 19 gennaio 2023, la Concessioni Autostradali s.p.a – società partecipata dall’Anas s.p.a. e dalla Infrastrutture Lombarde s.p.a. (società interamente partecipata dalla Regione Lombardia), a cui sono stati trasferiti le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore precedentemente attribuiti all’Anas s.p.a. - ha ulteriormente prorogato di due anni il termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità del “Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse (autostrada Pedemontana Lombarda)”, infrastruttura di interesse strategico nazionale ai sensi della c.d. “legge obiettivo” (legge 21 dicembre 2001, n. 443) e del conseguente decreto di attuazione (d. lgs. 20 agosto 2002, n. 190), inserita nel primo programma delle opere strategiche dal Cipe con la delibera n. 121 del 21 dicembre 2001.
2. Il provvedimento è stato adottato dopo tre precedenti proroghe della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, il cui progetto definitivo è stato approvato con delibera CIPE n. 97/2009, pubblicata in G.U. del 18 febbraio 2010, che fissava il termine di scadenza al 19 gennaio 2017: la prima disposta con la delibera del Cipe n. 1 del 2017 (che ha prorogato il termine al 19 gennaio 2019), la seconda disposta con la delibera del Cipe n. 1 del 2019 (di proroga al 19 gennaio 2021) e la terza adottata con provvedimento della Concessioni Autostradali s.p.a del 15 gennaio 2021 (di proroga al 19 gennaio 2023).
3. Il decreto della Concessioni Autostradali s.p.a del 10.1.2023 viene impugnato dal Comune di Lesmo il quale – affermando, nel ricorso e nelle memorie depositate in giudizio, di essere leso nell’esercizio del proprio potere di programmazione e governo del territorio e, solamente nel corso dell’udienza, di essere, altresì, proprietario di terreni oggetto di esproprio per la realizzazione della tratta C dell’autostrada - ne ha domandato l’annullamento, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, per i seguenti motivi:
I. violazione dei principi di sussidiarietà verticale e di leale collaborazione di cui agli artt. 118 e 120 Cost. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi di partecipazione al procedimento di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 e 14 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 240. Sviamento di potere;
II. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 166, comma 4-bis del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione degli artt. 2 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione. Sviamento di potere. Perplessità;
III. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 166, comma 4-bis del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione. Illogicità e contraddittorietà manifeste. Sviamento di potere. Perplessità;
IV. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8-bis, par. 6, della Direttiva UE/2011/92 Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 165 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del D. Lgs. 20 agosto 2002, n. 190. Violazione del principio di precauzione in materia ambientale. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione. Sviamento di potere. Perplessità.
4. Il Condominio Dodici, il Condominio Via Vico 30, il Condominio Aquilone e il Condominio Vico degli Ulivi - situati nel Comune di Lesmo in prossimità delle aree su cui è previsto venga realizzata l’infrastruttura autostradale - hanno proposto atto di intervento, affermando di essere danneggiati dalla realizzazione dell’opera per l’aumento delle emissioni sonore e delle emissioni inquinanti e per il pregiudizio all’ambiente ed al paesaggio circostanti, chiedendo l’annullamento del decreto del 10.1.2023 per i motivi dedotti dal Comune di Lesmo nel proprio ricorso.
5. Si sono costituiti in giudizio:
- la Regione Lombardia, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso;
- la Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a., eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, la tardività del ricorso, l’inammissibilità dell’atto di intervento e chiedendo il rigetto nel merito del ricorso;
- la Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. – società cui l’Anas s.p.a. ha affidato la concessione di costruzione ed esercizio dell’autostrada Pedemontana Lombarda - deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso, l’inammissibilità del ricorso, in quanto le censure si appunterebbero su scelte e valutazioni risalenti alla progettazione preliminare e definitiva dell’opera che non sono state contestate dal Comune ricorrente e per difetto di interesse, e la tardività dell’atto di intervento;
- la Webuild Italia s.p.a. - in proprio e nella qualità di capogruppo del RTI costituito con la Impresa Pizzarotti & C. s.p.a., e la Partecipazioni Italia s.p.a., aggiudicatario della procedura di scelta del contraente generale incaricato della progettazione esecutiva e della realizzazione delle tratte B2 e C - e la Società di Progetto Pedelombarda Nuova s.c.p.a. - società costituita dalle società facenti parte del RTI, ai fini dell’esecuzione dei lavori - chiedendo il rigetto nel merito del ricorso ed eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per acquiescenza agli atti presupposti del procedimento espropriativo mediante i quali sono stati definiti la localizzazione ed il tracciato dell’infrastruttura autostradale e per carenza di legittimazione attiva e l’inammissibilità dell’atto di intervento;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con memoria di mero stile.
6. All’udienza del 14 luglio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti resistenti stante l’infondatezza, nel merito, del ricorso che va dunque respinto.
8. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità della produzione documentale depositata in giudizio dal ricorrente nella mattinata del 14 luglio 2023, data in cui è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso.
Per orientamento consolidato in materia, i termini previsti dall'art. 73 comma 1, cod. proc. amm. per il deposito in giudizio di documenti (fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza) sono perentori: il deposito tardivo di documenti può essere ammesso in via del tutto eccezionale solo ove sussistano i presupposti di cui all'art. 54 comma 1 cod.proc.amm., ossia la difficoltà di produzione nel termine di legge, fattispecie che non ricorre nella presente vicenda (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato sez. VI, 18.7.2016, n.3192).
9. Con il primo motivo viene affermata l’illegittimità della proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità per violazione dei principi costituzionali di sussidiarietà verticale e di leale collaborazione, poiché disposta senza alcun coinvolgimento dell’ente locale, nonostante questi sia inciso dalla realizzazione dell’opera.
10. La censura è infondata.
Le norme che disciplinano il procedimento di proroga non prevedono uno specifico coinvolgimento degli enti locali il cui territorio sia interessato dalla realizzazione dell’opera.
In particolare l’art. 216, d.lgs. n. 50/2016, al comma 27 novies – inserito dall’art. 42, comma 3, d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020 - dispone che “ le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all’esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. […] ”, senza onerare quest’ultimo ad assicurare la specifica garanzia partecipativa invocata dall’amministrazione comunale ricorrente.
Comunque quest’ultima, al pari di ogni altro soggetto interessato, ben avrebbe potuto presentare osservazioni nel corso del procedimento che ha portato all’adozione del provvedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità del cui avvio è stato pubblicato avviso su tre quotidiani (il «Corriere della Sera» edizione nazionale, «Il Giornale» edizione Lombardia e «Corriere della Sera» edizione regionale), oltre che sul sito della APL s.p.a. (doc. 30 della APL s.p.a.).
11. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 166, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ratione temporis applicabile alla fattispecie.
Ad avviso del ricorrente, questa disposizione prevedrebbe che il termine massimo di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità relativa alle grandi opere infrastrutturali strategiche debba essere contenuto entro nove anni, di cui sette di efficacia ordinaria ed altri due anni, eventuali, di proroga.
Nel caso di specie, dall’approvazione del progetto definitivo, avvenuta con delibera del Cipe n. 97/2009 pubblicata in G.U. del 18 febbraio 2010, ha iniziato a decorrere il termine di efficacia della declaratoria di pubblica utilità, i cui primi sette anni sono scaduti nell’anno 2017. La delibera CIPE n.1/2017 ha disposto la proroga biennale di tale termine, posticipandone la scadenza al 2019. A tale ultima data, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera avrebbe perso definitivamente ogni efficacia e non avrebbe potuto costituire oggetto di ulteriori proroghe: tuttavia, sono intervenute ancora la delibera del Cipe 1/2019, che ha disposto un’ulteriore proroga per altri due anni ed il decreto della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in data 15 gennaio 2021, di ulteriore proroga di due anni.
12. Il terzo motivo attiene alla sussistenza dei presupposti di forza maggiore previsti all’art. 166, comma 4-bis, d.lgs. n. 163/2006 per la proroga dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Ad avviso del ricorrente, il quarto atto di proroga sarebbe fondato su ragioni identiche rispetto a quelle su cui erano basati i precedenti provvedimenti ed i motivi addotti non costituirebbero evenienze eccezionali ed imprevedibili o, comunque, estranee alla sfera di controllo del concessionario; in particolare:
- non varrebbe a giustificare la proroga il ritardo nell’approvazione del II atto aggiuntivo alla convenzione poiché, oltre ad aver costituito giustificazione di un precedente atto di proroga, l’indizione delle procedure aperte di scelta del contraente generale e del soggetto finanziatore avrebbe potuto essere disposta antecedentemente all’approvazione dell’atto aggiuntivo, al pari degli espropri e non potrebbe influenzare la realizzazione dell’opera che avrebbe dovuto essere realizzata anche in assenza di tale atto aggiuntivo;
- il diffondersi della pandemia da Covid-19 avrebbe, tutt’al più, potuto giustificare la proroga dei termini la cui scadenza era prevista nel 2021 ma non di quelli con scadenza nel 2023, comprensivi di un biennio (2021 e 2022) in cui il virus non avrebbe causato né limitazioni né ritardi ai procedimenti amministrativi;
- non rileverebbero le ragioni connesse al contenzioso instaurato da un concorrente avverso gli atti di aggiudicazione delle procedure indette per l’individuazione del contraente generale per la redazione della progettazione esecutiva e la successiva realizzazione dell’opera: il contenzioso afferente alle procedure di gara sarebbe fisiologico e prevedibile, a maggior ragione ove, come nella fattispecie, non sia intervenuta una pronuncia cautelare che abbia sospeso l’esecutività degli atti di aggiudicazione;
- l’esigenza di “preservare la legittimità delle occupazioni attualmente in essere” potrebbe essere addotta solo all’adozione di un atto di proroga che rispettasse i termini – di sette anni, prorogabili a nove - di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità previsti all’art. 166, comma 4-bis, d.lgs. n. 163/2006.
13. Le censure – che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse – sono infondate.
13.1 Con riferimento alle infrastrutture di interesse strategico nazionale, l’articolo 166, comma 4 bis, d.lgs. n. 163 del 2006 deroga alle previsioni dettate dal d.P.R. n. 327/2001 prevedendo che “ il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del Cipe che approva il progetto definitivo dell’opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il Cipe può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell’articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n 327 ”.
13.2 Il Collegio non condivide l’interpretazione, prospettata dal ricorrente, secondo cui questa norma prevedrebbe un termine massimo di nove anni e non consentirebbe proroghe ulteriori rispetto alla prima.
13.3 La norma prevede due soli termini: quello di sette anni, entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio, e quello non superiore a due anni, di durata della proroga.
La disposizione non pone dunque un limite al numero delle proroghe, che possono essere pertanto superiori a una, a condizione che siano adottate “ per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni ” e che della sussistenza di tale presupposto sia data adeguata e puntuale motivazione.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 943/2022, invocata nel ricorso, non giova al ricorrente: ad avviso del Collegio il giudice d’appello, affermando che “non solo la complessità del procedimento espropriativo può dipendere da molti fattori e le proroghe possono essere anche plurime, purché non si superino i limiti temporali stabiliti dalla legge”, non ha inteso aderire all’orientamento prospettato nel ricorso, avendo piuttosto ammesso proroghe successive alla prima, nel rispetto del termine massimo di due anni previsto, per la singola proroga, dall’art. 166 (cfr. altresì Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 601/2022; Tar Lombardia, Milano, sent. n. 1034/2020).
13.4 Anche con riferimento alla previsione dettata, in via generale, dal d.P.R. n. 327/2001, all’art. 13 comma 5, nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 17/2022, convertito in l. n. 34/2022, analoga, in questa parte, all’art. 166, c. 4 bis, d.lgs. n. 163/2006, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “ detto disposto normativo fissa il termine massimo della singola proroga, ma non esclude affatto che, nella ricorrenza dei relativi presupposti, possa esservi anche una seconda proroga ” (Tar Campania, Napoli, sez. V, sent. n. 289/2022).
In particolare il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3618/2018, ha sostenuto che “ la norma pone l’accento sui «casi di forza maggiore» e di «altre comprovate ragioni». Gli uni sono i fatti sopravvenuti all’inizio della procedura ablatoria, ma indipendenti dalla volontà della P.A. espropriante e, comunque, da essa non prevedibili secondo criteri di ordinaria diligenza. Le altre devono risultare da idonea motivazione giustificatrice della disposta proroga, ma non devono essere per forza rappresentate da ipotesi imprevedibili. […]
Ebbene, sono appunto queste vicende, da interpretare in senso rigoroso, che danno il senso preciso non solo dell’an, ma pure del quantum della proroga ammissibile.
I citati presupposti, come servono ad impedire che la mera inerzia sia adoperata per allungare senza limiti la procedura ablatoria, così manifestano pure il tempo effettivamente occorrente per superare le criticità di quest’ultima. Il legislatore certo ha fornito così una valutazione di massima sul periodo di tempo che si presume sufficiente a riportare la procedura nel suo iter fisiologico, indicato di regola in un biennio. Ma non ha pure vietato in modo espresso la reiterazione della proroga, ove a tal fisiologia non si possa pervenire, se sostenuta da una congrua motivazione sulla sussistenza di uno o più dei presupposti, entro il termine stimato (inferiore al biennio) o di legge.
Soltanto questo è il significato ritraibile dalla natura decadenziale (non perentoria, ché tal concetto afferisce al diritto processuale) del termine per la definizione del procedimento ablatorio, incappando nella decadenza non il caso fortuito o dipendente da fatto altrui non rimediabile, bensì l’inerzia colpevole della P.A. procedente.
Donde l’estraneità di un divieto di reiterazione al regime della proroga poiché essa, qualunque sia il termine che la P.A. ha adoperato in concreto per concludere il procedimento, resta sempre ancorata, nei propri presupposti legittimanti, solo alla specificità del singolo caso. Non v’è né un dato testuale, né uno funzionale in virtù del quale detta proroga debba esser assentita una ed una volta sola, ché, se così fosse stato, il legislatore ben avrebbe potuto formulare la norma con questa o una simile dicitura. Ma quando ciò accadde (come nel caso della rigida determinazione del termine quinquennale ex art. 20 della l. 22 ottobre 1971 n. 865), più e più volte, lo ricordano gli stessi appellanti incidentali, il legislatore dovette intervenire per superare appunto i problemi derivanti da tale rigidità, ora risolti in via definitiva grazie al citato art. 13, c. 5.
Tale norma costituisce così un soddisfacente punto di equilibrio tra due esigenze in tensione tra loro, la rapida efficacia dell’espropriazione per p.u. e l’assenza di perpetui vincoli preordinati all’esproprio sulla proprietà privata, prevalendo questa su quella solo per l’inerzia o l’illegittimo comportamento della P.A. espropriante ” (Cons. Stato, Sez. IV, 11/08/2016, sent. n. 3618 che, come sottolineato dalla difesa della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a., ha riformato la sentenza del Tar Piemonte n. 593/2015, invocata nel ricorso).
Anche la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibili plurime proroghe, affermando che “ qualora il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di un'opera sia stato prorogato tempestivamente dall'autorità espropriante prima della scadenza, anche ripetutamente, la dichiarazione resta efficace e il decreto di esproprio è quindi valido, se emesso prima dell'ultima scadenza; ne consegue che, non essendo configurabile alcuna carenza del potere amministrativo (né in astratto, né in concreto), è legittima l'attività manipolativa del bene del privato compiuta nel complessivo periodo di efficacia della dichiarazione ” (Cassazione civile sez. un., 12/04/2021, n.9543; sez. I, 18/07/2019, n. 19469).
13.5 L’interpretazione dell’art. 166 comma 4 bis del d.lgs. n. 163 del 2006, che delinea la proroga della dichiarazione di pubblica utilità come un istituto di carattere eccezionale, giustificato dal sussistere di casi di forza maggiore o di giustificate ragioni, indipendenti dalla volontà dell’ente espropriante, e da una puntuale motivazione da parte dell’amministrazione, realizza un equo contemperamento tra le contrapposte esigenze, pubbliche e private, e consente di affermare la manifesta infondatezza dei dubbi di incostituzionalità della norma - per violazione degli artt. 42, 117 c. 3 e 4 e 118 Cost. - sollevati dal difensore del ricorrente nel corso dell’udienza.
13.6 Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, la decisione di prorogare - per la quarta volta - la dichiarazione di pubblica utilità sia stata supportata da una adeguata motivazione e non sia affetta dai vizi dedotti.
13.7 La circostanza che la ritardata approvazione del secondo atto aggiuntivo alla convenzione unica fosse stata già addotta a giustificazione della precedente proroga – legittimamente, come affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 943/2022 – non vizia di per sé il provvedimento, a fronte di un ritardo i cui effetti si sono protratti anche nel successivo biennio 2021-2022.
Nel decreto impugnato vengono, invero, indicate le ripercussioni che la ritardata approvazione dell’atto aggiuntivo ha avuto anche in tale periodo con riferimento alla possibilità per il concessionario di indire le due procedure aperte finalizzate alla individuazione del soggetto finanziatore delle tratte B2 e C e alla individuazione del contraente generale per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle medesime tratte.
Al riguardo, il ricorrente si è limitato ad asserire che le due procedure potessero, invece, essere indette in un momento antecedente all’approvazione dell’atto aggiuntivo, senza motivare questa affermazione e senza supportarla con il benché minimo principio di prova.
13.8 Il provvedimento non è viziato neppure nella parte in cui richiama, a giustificazione della proroga, i ritardi causati dalla diffusione della pandemia da Covid 19 allo svolgimento delle procedure per la individuazione del soggetto finanziatore delle tratte B2 e C e per l’individuazione del contraente generale per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle medesime tratte e alle attività di progettazione e realizzazione di cui al progetto locale n. 12, nel Comune di Lazzate.
Non può invero condividersi quanto affermato dal ricorrente circa la rilevanza della pandemia per giustificare la proroga unicamente di termini che scadevano nell’anno 2021: le conseguenze del diffondersi dell’eccezionale ed imprevedibile evento pandemico si sono protratte anche nel biennio 2021-2022, tant’è vero che lo stato di emergenza per rischio sanitario ha avuto termine solamente il 1° aprile 2022.
13.9 Il ricorrente ha poi contestato il carattere di evento eccezionale ed imprevedibile della ragione posta a giustificazione della proroga legata al contenzioso instaurato dal secondo classificato nella procedura di scelta del contraente generale: ha tuttavia trascurato di considerare che l’art. 166 comma 4 bis del d.lgs. n. 163 del 2006 consente la proroga della dichiarazione di pubblica utilità, oltre che nei casi di forza maggiore, anche per “ altre giustificate ragioni ”, non necessariamente imprevedibili, purché non dipendenti dalla volontà della p.a.: l’incidenza del giudizio in questione - la cui complessità è evincibile dalla lettura della sentenza del Tar Lombardia, Milano n. 2326/2022 - sull’avvio delle procedure espropriative delle tratte B2 e C non può essere esclusa solo per il rigetto delle istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati (con ordinanze del Tar n. 375/2022, del Consiglio di Stato n. 1957/2022, del Tar n. 615/2022 e del Consiglio di Stato n. 3185/2022).
In considerazione delle notevoli dimensioni dell’opera, che prevede un collegamento autostradale di 77 km e 48 km di opere connesse, e della circostanza che essa è già stata parzialmente realizzata (nelle tratte A e B1), deve, quindi, ritenersi che le ragioni addotte nel provvedimento costituiscano una motivazione sufficiente a giustificare il ricorso alla proroga.
14. Con il quarto motivo viene dedotto che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto prorogano l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di un’opera il cui progetto è stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale nel 2006 e, quindi, da oltre diciassette anni: le risultanze della VIA non sarebbero più attuali a fronte di un diverso contesto territoriale ed ambientale.
15. La censura è inammissibile nella misura in cui mira a contestare la legittimità degli atti presupposti di approvazione dei progetti dell’infrastruttura e relativa valutazione di impatto ambientale, che non costituiscono oggetto del presente giudizio, e infondata nella misura in cui censura il provvedimento impugnato in questa sede, con cui la Concessioni Autostradali s.p.a ha unicamente prorogato i termini previsti per l’adozione dei decreti di esproprio mentre non ha effettuato alcuna valutazione inerente il progetto e assunto decisioni al riguardo.
Non si può, neppure, affermare che la Concessioni Autostradali s.p.a. fosse tenuta a rinnovare la valutazione di impatto ambientale in occasione della proroga della dichiarazione di pubblica utilità in forza delle norme invocate dal ricorrente in quanto:
- l’art. 8-bis della Direttiva 2011/92/UE al paragrafo 6 - ai sensi del quale “ al momento di adottare una decisione in merito alla concessione dell'autorizzazione, l'autorità competente si accerta che la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g, punto iv), o qualsiasi decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sia ancora attuale. A tale fine gli Stati membri possono fissare un termine per la validità della conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), o di qualsiasi delle decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo ” – richiede che l’accertamento dell’attualità della valutazione di impatto ambientale avvenga “ al momento di adottare una decisione in merito alla concessione dell'autorizzazione ”;
- l’art. 26, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 richiede il provvedimento di VIA con riferimento agli atti autorizzatori e, in generale ai titoli abilitativi alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, quale non è l’atto oggetto del presente giudizio;
- l’art. 165, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e l’art. 3 d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190 disciplinano la procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti preliminari delle infrastrutture.
Per queste ragioni non è meritevole di accoglimento l’istanza, formulata dal difensore del ricorrente nel corso dell’udienza, di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea affinché si pronunci sulla corretta interpretazione dell’art. 8 bis della direttiva 2011/92/UE - che disciplina l’ “autorizzazione” dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull’ambiente, intendendo con ciò “ la decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso ” – e sul contrasto con esso e con il principio di precauzione di una norma, l’art. 166, c. 4 bis, d.lgs. n. 163/2006, che non disciplina l’autorizzazione dei progetti ma la procedura espropriativa e, in particolare, il termine entro cui può essere emanato il decreto di esproprio.
16. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
17. La complessità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore
Silvia Torraca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Cattaneo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO