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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1021/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Rosanna Scarano Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1021/2020 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GALASSO ALDO ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_2 Parte_3 C.F._1 STEFANONI ALFREDO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE ROBERTIS Controparte_1 C.F._2 RO C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NEGRO EMILIO CP_2 C.F._3 APPELLATO
IN PUNTO A: Appello avverso sentenza n. 644/2020, emessa dal Tribunale di Modena e pubblicata il
03.06.2020.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 1.10.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 2 febbraio 2017 il signor conveniva innanzi al Tribunale di CP_2
Modena il proprietaria del terrazzo sovrastante Controparte_3
l'appartamento dell'attore, chiedendo la condanna all'esecuzione dei lavori ed interventi necessari per pagina 1 di 10 la cessazione ed eliminazione del fenomeno di infiltrazioni e per il ripristino della piena funzionalità e salubrità dell'appartamento attoreo. In via solidale chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e/o subendi per la inutilizzabilità e o incommerciabilità dell'appartamento dal 19 luglio 2016 fino alla ultimazione dei lavori, conclusi a fine aprile 2017, danni quantificati in € 750,00 al mese per il periodo considerato.
In particolare l'attore esponeva di avere comunicato il fenomeno delle infiltrazioni all'amministratore del Condominio il quale inizialmente aveva risposto che a suo avviso si trattava di macchie secche e, pertanto, risalenti nel tempo. Successivamente il ripetutamente sollecitava interventi in quanto CP_2 gli episodi di infiltrazione erano ricorrenti e l'amministratore non aveva provveduto.
Si costituiva il che negava la sua titolarità dal lato passivo della pretesa Parte_1 risarcitoria sostenendo che pur se la terrazza ha anche funzione di copertura, la proprietà esclusiva di essa è in capo a Precisava il che la responsabilità Controparte_3 Parte_1 CP_4 doveva sussistere per le sole spese di eliminazione e ripristino.
La signora si costituiva contestando tutto quanto ex adverso dedotto in quanto Controparte_3 infondato in fatto e in diritto e non provato. Formulava inoltre la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo proprietario quale corresponsabile nella Controparte_1 causazione dell'evento dannoso.
Alla prima udienza di trattazione l'attore dava atto che il aveva eseguito gli interventi di Parte_1 sistemazione dell'infiltrazione e poi il ripristino interno e la tinteggiatura dell'appartamento.
Conseguentemente il protrarsi del contenzioso riguardava i danni subiti e il rimborso delle spese sostenute per la causa e la mediazione.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato nei confronti del quale l'attore Controparte_1 [...]
sin dal primo grado, non ha mai avanzato alcuna domanda risarcitoria. CP_2
La causa veniva istruita con prove testimoniali e CTU a mezzo del consulente Geom. il quale Per_1 redigeva propria relazione.
Con sentenza n. 644/2020 il Tribunale di Modena così decideva:” “..a) condanna il Parte_1
a dare a a titolo di risarcimento dei danni, la somma di denaro di
[...] CP_2
2.200,00 euro aumentata di interessi al saggio legale dal giorno di pubblicazione della sentenza al giorno del pagamento;
b) condanna a dare a a titolo di risarcimento dei Controparte_3 CP_2 danni, la somma di denaro di 1.100,00 euro aumentata di interessi al saggio legale dal giorno di pubblicazione della sentenza al giorno del pagamento;
pagina 2 di 10 c) condanna il a rimborsare i due terzi e a Parte_1 Controparte_3 rimborsare un terzo delle spese processuali da sostenute e dovute, quelle di CP_2 consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a danno del primo nella misura di due terzi, della seconda nella misura di un terzo;
d)liquida per l'intero le spese processuali a oggi sostenute e dovute in 1.322,28 euro di esborsi compresi contributo unificato e costo di consulenza tecnica d'ufficio e in 3.460,00 euro di compenso, oltre spese generali e accessori di legge;
e) rigetta le domande di relative a Controparte_3 Controparte_1
f) compensa un mezzo, e condanna a rimborsare a Controparte_3 Controparte_1
l'altro mezzo, delle spese processuali da lui sostenute e dovute, quelle di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a danno del nella misura di due terzi e di Parte_1 [...] nella misura di un terzo;
Controparte_3
g) liquida per l'intero le spese processuali a oggi sostenute e dovute in 213,50 euro di esborsi e in
4.400,00 euro di compenso, oltre spese generali e accessori di legge;
h) rigetta le contrarie e diverse domande o eccezioni.”
Avverso la suddetta decisione proponeva appello il (RG N. 1021/2020) Parte_1 censurando la sentenza sui capi a), c) et d) – per : violazione dell'art. 115 cpc;
contraddittoria ed erronea motivazione sull'an debeatur; concorso di fatto colposo dell'appellato ; CP_2 mancanza di responsabilità del per carenza di legittimazione passiva. Parte_1
Proponeva altresì appello (RG N. 1176/2020) censurando i capi b), d), e) ed f) Controparte_3 della sentenza – sostenendo esservi violazione dell'art. 115 cpc, omessa, contraddittoria ed erronea valutazione delle prove acquisite in relazione al capo b), e vizio di ultra petizione in relazione alla erronea ed illogica qualificazione giuridica della chiamata del terzo corresponsabile e Controparte_1 conseguente condanna alle spese.
La proponeva altresì istanza a sensi dell'art. 283 cpc e richiesta di riunione all'appello CP_3 notificato dal rubricato al n. 1021/2020 RG della Corte di Appello di Bologna. Parte_1
Si costituiva il in entrambe i procedimenti chiedendo il rigetto degli appelli perché CP_2 infondati.
Si costituiva nei giudizi di appello chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato. Controparte_1
Gli appelli venivano riuniti con ordinanza del 6.7.2021 in cui si rinviava la causa all'udienza del 30-5-
2023 per precisazione delle conclusioni. All'udienza del 1.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli riuniti sono infondati.
In via preliminare si esamina il motivo di appello con cui il eccepisce la sua Parte_1 carenza di legittimazione passiva.
Il motivo è infondato.
Il Collegio condivide la motivazione del primo giudice che ha recepito e condiviso le conclusioni del
CTU secondo cui le infiltrazioni lamentate dal signor erano riconducibili alle guaine di CP_2 impermeabilizzazione e agli scarichi a pavimento, e cioè alle terrazze nella loro funzione di copertura/protezione dei piani sottostanti. Tale funzione delle terrazze ha carattere condominiale con conseguente responsabilità del , anche sulla base dei principi di Cass. SS.UU n. Parte_1
9449/2016, poi ribaditi da Cass.3239/2017, richiamati nella sentenza impugnata.
Questa sul punto la motivazione del Tribunale: “Per quel che concerne la responsabilità condominiale,
è da mettere in evidenza che la nota pronuncia della Corte di cassazione a sezioni unite (Cass. n.
9449/16) è andata di contrario avviso, fra l'altro, rispetto alle decisioni anteriori della medesima
Corte con le quali era stato affermato che responsabilità da danni a terzi (anche singoli condomini) ricadrebbe soltanto sul proprietario della terrazza e nemmeno in via concorrente sul condominio
(Cass. nn. 9084/10 e 15300/13).
Più recente giurisprudenza di legittimità, poi, ha ribadito che, indipendentemente dalla proprietà della terrazza, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante provenienti da essa rispondono sia il proprietario sia il condominio, concorso da risolvere secondo i criteri di cui all'art. 1126 cod.civ. salva rigorosa prova contraria di particolare imputabilità soggettiva dei danni (motivazione di Cass.
n. 3239/17)”. (sent. impugnata pag.2/3)
In senso conforme si citano le più recenti decisioni Cass. n. 512/2022 e Cass. 35316/2021 che confermano il principio.
* * * *
Con altro motivo di appello il censura la decisone impugnata per violazione dell'art. 115 Parte_1 cpc in relazione all'an debeatur, al danno in re ipsa, all'asserito concorso del fatto colposo dell'appellato , al quantum debeatur. CP_2
Analoga censura viene proposta dall'appellante che censurava la decisione per Controparte_3 violazione dell'art. 115 cpc, omessa, contraddittoria ed erronea valutazione delle prove acquisite in relazione al capo b).
pagina 4 di 10 I due motivi di gravame, proposti nei separati appelli sia dal che dalla vanno Parte_1 CP_3 esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi ed attinenti all'attività istruttoria espletata in primo grado.
I motivi di gravame connessi sono infondati.
La sentenza appellata ha liquidato in favore di un danno di euro 3.300,00, considerato CP_2 un pregiudizio subito per il periodo temporale di sei mesi, in luogo del periodo più lungo chiesto dal con la domanda giudiziale. CP_2
Il Collegio condivide la motivazione della sentenza appellata che ha aderito al principio pienamente condivisibile secondo il quale “ E' da escludere che al proprietario dell'appartamento danneggiato possa essere negato un qualsiasi risarcimento, giacché, seppure giudicate dal consulente tecnico non significative e non confermate da testimoni in circostanze specifiche, le riduzioni di pieno godimento e piena disponibilità sono da ritenere danni “in re ipsa”: finché presenti infiltrazioni e segni di esse impossibili, per nozioni di comune esperienza, uso diretto al meglio o cessioni a terzi al meglio.
Tuttavia, il ha provato, per iscritto e con testimonianze, che dal 6 Parte_1 settembre 2016 a mezzo di posta elettronica offrì tecnico da contattare allo scopo di preparare le opere di eliminazione e ripristino, poi successivamente di nuovo a mezzo di posta elettronica, senza avere risposta utile almeno sino alla metà del dicembre 2016; non ha puntualmente dimostrato il perdurare del silenzio di ltre quel torno di tempo. CP_2
Se tale silenzio è da riguardare come giustificato all'incirca per i primi due mesi, tenuto conto del periodo estivo e del diritto a previe valutazioni autonome del danneggiato sull'accaduto, non così per
l'ulteriore silenzio nei due mesi posteriori, attesi il dovere generale di cooperazione del creditore all'adempimento e il carattere in concreto della cooperazione richiesta, che non importava attività gravose o eccezionali, né pregiudizievoli alla prova dei danni o all'azione risarcitoria sotto diversi profili.
Da calcolare quindi la misura dei danni sulla base di sei mesi di perdite e oneri proprietari , valendo il principio di autoresponsabilità (Cass. nn. 3957/96 e 10641/02), con valutazione massimamente prudenziale, qui da richiamare il giudizio di non influenza significativa formulato dal consulente tecnico di ufficio e l'assenza di dimostrazione di circostanze specifiche rilevanti, si liquidano 3.300,00 euro all'attualità compresi interessi compensativi.”(sent. impugnata pag. 2).
Sul punto si è espressa la Cassazione con la recente sentenza n. 21835/2020 secondo la quale nella ipotesi di infiltrazioni di acqua il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del proprio bene può definirsi in re ipsa, quale normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene e dalla impossibilità di conseguire integralmente l'utilità da esso ricavabile. “ 3.2.- Questa Corte ha pagina 5 di 10 affermato che, nella ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui [id est infiltrazioni di acqua derivanti da parte comune di edificio condominiale, come nella specie] il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con
l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione (Cass. n. 25898 del 2016; cfr. Cass., sez. un. , n. 15238 del 2008).
Da tale pronuncia si trae il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui (così come nel caso di occupazione illegittima di immobile, ovvero di limitazione abusiva dell'esercizio del diritto di proprietà) il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla mancata libera disponibilità del bene, e dalla impossibilità di conseguire integralmente l'utilità da esso ricavabile (ex plurimis,
Cass. n. 21239 del 2018; Cassa n. 20545 del 2018; Cass. n. 12630 del 2019; Cass. n. 20708 del
2019)” (Cass. sent. n. 21835/2020; nello stesso senso Cass. n. 21239 del 2018; Cass. n. 20545 del
2018; Cass. n. 12630 del 2019; Cass. n. 20708 del 2019; Cass.10870/2016).
Analogo principio è stato affermato da Cass. 33439/2019 secondo la quale “ La compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale - sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato”. ( Cass. 33439/2019).
Lo stesso nel corso del procedimento afferma di aver potuto vendere il proprio immobile solo CP_2 dopo le riparazioni ed i ripristini e dopo il deposito della sentenza impugnata.
In relazione al quantum liquidato dal Giudice, vi è la prova documentale ( doc. 14 ) del canone di locazione dell'immobile arredato prima del verificarsi delle infiltrazioni ( dal 3 ottobre 2005 fino al 2 ottobre 2009 l'appartamento era stato locato arredato ad un canone di locazione pari ad Euro 8.640,00- ad anno, e cioè Euro 720,00 al mese, oltre ISTAT, oltre spese condominiali a carico del conduttore ), e pagina 6 di 10 vi è la somma indicata dal CTU quale valore locativo pari ad € 600,00 al mese essendo l'appartamento arredato.
Il Collegio, dagli atti e documenti di causa rileva che in ogni caso l'appellato ha fornito prova, anche documentale, del nesso causale fra infiltrazioni e danno subito.
Risulta documentalmente - le varie mail, doc. 1, 2, 3, e 16, 17 e 18 del fascicolo di primo grado – che il ha chiesto più volte al Condominio di eseguire lavori, comunicando già nel settembre e ottobre CP_2
2016 i danni per il ritardo nella eliminazione del problema.
Dalla lettura di tali documenti, che non sono stati contestati, risultano sia il persistere delle infiltrazioni, sia i ripetuti solleciti del affinché l'amministratore si attivasse celermente in modo risolutivo, e CP_2 non con semplice ritinteggiatura.
Risulta anche che il Sig. aveva sospeso gli incarichi alle agenzie prima delle risoluzione dei CP_2 problemi lamentati (mail del 22.09.2016, doc. 2, e le successive mail del 11.10.2016 e 13.10.2016 e
25.11.2016, doc. 3).
Anche i testimoni ascoltati hanno affermato l'interesse del a dare una destinazione economica al CP_2 proprio bene: il teste ha affermato di avere visto nel corso degli anni 2017, 2018 persone Tes_1 andare a visitare l'appartamento la teste che ha parlato di sette, otto, dieci accessi con CP_2 Tes_2 persone interessate e di una macchia di umidità molto evidente nel corso di visite successive alla prima;
la teste che ha riconosciuto di avere visto la macchia di umidità, di avere detto che ciò poteva Tes_3 incidere sulle intenzioni degli acquirenti, ed ha confermato che vi fu un periodo nel quale il CP_2 sospese le visite in attesa della soluzione del problema della macchia di umidità, scelta sulla quale la agenzia fu d'accordo.
* * * * *
Con altro motivo di gravame censura la decisione impugnata per vizio di ultra Controparte_3 petizione in relazione alla erronea ed illogica qualificazione giuridica della chiamata del terzo corresponsabile . Il gravame è rivolto alla sentenza nella parte in cui ha così motivato: Controparte_1
“Condannata dunque al risarcimento di un terzo dei danni, ai sensi Controparte_3 dell'art. 2055 cod.civ., si tratta di esaminare l'esistenza o no di domanda sua di regresso nei confronti di al proposito, in primo luogo è da rimarcare che nella comparsa di risposta la Controparte_1 chiamata in causa è chiesta in modo incongruo invocando i principi del litisconsorzio necessario, certamente incompatibili con una chiamata in regresso, né vi si parla di “manleva”. In secondo luogo, vero è che le conclusioni sono state precisate in via subordinata da CP_3 nel senso che siano “accertate e dichiarate le responsabilità concorrenti”, ma chiedendo
[...] condanna “al pagamento dei danni subiti dall'attore in proporzione della sola accertata percentuale pagina 7 di 10 di responsabilità a carico della stessa”; formula tipicamente idonea a situazione di chiamata in causa di terzo (parzialmente) responsabile.
Nemmeno nell'unico scritto conclusionale si parla di regresso e “manleva”, né viene spesa parola sul titolo della chiamata in causa, o presa posizione sulla negata estensione delle domande, o adombrata condanna di nei confronti della chiamante e chiarito il significato della Controparte_1 modificazione delle conclusioni;
ne deriva che qualsiasi limitazione della responsabilità è impedita dalla non operante estensione automatica delle domande di ( sent. impugnata pag. CP_2
3).
Il Collegio, condividendo sul punto la sentenza impugnata, rileva che l'appellato ha CP_2 sempre espressamente dichiarato di non voler estendere la propria domanda nei confronti del terzo chiamato , da ciò consegue che non si verifica l'automatica estensione della domanda Controparte_1 dell'attore al terzo responsabile o corresponsabile chiamato in causa, non essendoci espressa volontà dell'attore.
La Suprema Corte già più volte si è espressa sul punto con le sentenze in atti (Cass. Civ. n. 998 del
16.01.2009, Cass. Civ. n. 8411 del 27.04.2016, Cass. Civ. n. 30601 del 27.11.2018 e Cass. Civ. n. 7930 del 20.03.2023).
Pur avendo il Giudice, alla luce dell'istruttoria effettuata, ritenuto che le infiltrazioni d'acqua provenissero in parte anche dalla terrazza a livello di , non ha potuto condannare anche Controparte_1 quest'ultimo a rifondere pro quota i danni all'attore , in quanto quest'ultimo ha nel CP_2 corso del giudizio di primo grado ripetutamente escluso che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato, così negando la legittimazione processuale passiva del soggetto sopravvenuto.
Inoltre dagli atti di causa emerge che la stessa difesa di non ha mai svolto nei Controparte_3 confronti di un'azione di regresso e/o di manleva. Controparte_1
Anzi, la medesima difesa in fase di appello conferma e ribadisce di non avere mai svolto azione di regresso e/o di manleva (testualmente a pag. 14 dell'atto di citazione in appello: “nessuna domanda di regresso o di manleva avrebbe dovuto essere formulata dalla scrivente difesa, posto che, lo si ribadisce, la chiamata in causa del terzo da parte della è stata determinata dalla CP_1 CP_3 corresponsabilità per i fatti dedotti nel giudizio di entrambi i proprietari delle terrazze di livello ubicate nel Condominio”).
La sentenza appellata, quindi, non è né contraddittoria né illogica in quanto si è rigorosamente attenuta ai principi stabiliti dalla Suprema Corte nelle summenzionate sentenze.
***** pagina 8 di 10 Con altro motivo di appello impugna i capi della sentenza relativi ai rapporti Controparte_3
– in punto spese. CP_3 CP_1
Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che con riferimento alla condanna di a rifondere a Controparte_3 CP_1
il 50% delle spese processuali, questa statuizione non è illogica e/o viziata da ultra-petizione
[...] come erroneamente sostenuto dall'appellante.
Quanto stabilito dal Giudice di prime cure, infatti, è del tutto in linea col principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., secondo il quale gravano sulla parte soccombente le spese di lite e non possono nutrirsi dubbi sul fatto che sia rimasta soccombente, in quanto la sua Controparte_3 domanda non è stata accolta, sia pur in ragione della scelta processuale di che ha CP_2 espressamente dichiarato di non voler estendere la propria domanda nei confronti del terzo chiamato
. Controparte_1
Nel giudizio di primo grado la convenuta chiamando in causa si Controparte_3 Controparte_1
è assunta il rischio che l'attore decidesse di non voler estendere a costui le sue CP_2 domande, così come il su citato orientamento giurisprudenziale univoco della Suprema Corte consente di fare. Conseguentemente a seguito dell'esclusiva iniziativa di il terzo chiamato Controparte_3
ha dovuto partecipare inutilmente al giudizio e, pertanto, chi lo ha chiamato in causa Controparte_1 deve rifondergli le spese per questo sopportate.
*******
Conclusivamente, per tutti i suddetti motivi, gli appelli riuniti vanno rigettati.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3.966,00 per ciascuna parte appellante ai sensi del D.M. 147/2022, per tre fasi di giudizio, esclusa istruttoria, tenuto conto dei compensi medi relativi alla fascia di valore indicata in atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta gli appelli riuniti;
II – condanna il e alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_3 CP_2 delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.966,00 per ciascuna parte, oltre al 15% di
[...] spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III - condanna alla refusione in favore di delle spese di lite del Controparte_3 Controparte_1 presente grado, che liquida in € 3.966,00, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge. pagina 9 di 10 IV- sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, ove dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosanna Scarano dott. Antonella Allegra
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Rosanna Scarano Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1021/2020 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GALASSO ALDO ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_2 Parte_3 C.F._1 STEFANONI ALFREDO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE ROBERTIS Controparte_1 C.F._2 RO C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NEGRO EMILIO CP_2 C.F._3 APPELLATO
IN PUNTO A: Appello avverso sentenza n. 644/2020, emessa dal Tribunale di Modena e pubblicata il
03.06.2020.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 1.10.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 2 febbraio 2017 il signor conveniva innanzi al Tribunale di CP_2
Modena il proprietaria del terrazzo sovrastante Controparte_3
l'appartamento dell'attore, chiedendo la condanna all'esecuzione dei lavori ed interventi necessari per pagina 1 di 10 la cessazione ed eliminazione del fenomeno di infiltrazioni e per il ripristino della piena funzionalità e salubrità dell'appartamento attoreo. In via solidale chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e/o subendi per la inutilizzabilità e o incommerciabilità dell'appartamento dal 19 luglio 2016 fino alla ultimazione dei lavori, conclusi a fine aprile 2017, danni quantificati in € 750,00 al mese per il periodo considerato.
In particolare l'attore esponeva di avere comunicato il fenomeno delle infiltrazioni all'amministratore del Condominio il quale inizialmente aveva risposto che a suo avviso si trattava di macchie secche e, pertanto, risalenti nel tempo. Successivamente il ripetutamente sollecitava interventi in quanto CP_2 gli episodi di infiltrazione erano ricorrenti e l'amministratore non aveva provveduto.
Si costituiva il che negava la sua titolarità dal lato passivo della pretesa Parte_1 risarcitoria sostenendo che pur se la terrazza ha anche funzione di copertura, la proprietà esclusiva di essa è in capo a Precisava il che la responsabilità Controparte_3 Parte_1 CP_4 doveva sussistere per le sole spese di eliminazione e ripristino.
La signora si costituiva contestando tutto quanto ex adverso dedotto in quanto Controparte_3 infondato in fatto e in diritto e non provato. Formulava inoltre la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo proprietario quale corresponsabile nella Controparte_1 causazione dell'evento dannoso.
Alla prima udienza di trattazione l'attore dava atto che il aveva eseguito gli interventi di Parte_1 sistemazione dell'infiltrazione e poi il ripristino interno e la tinteggiatura dell'appartamento.
Conseguentemente il protrarsi del contenzioso riguardava i danni subiti e il rimborso delle spese sostenute per la causa e la mediazione.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato nei confronti del quale l'attore Controparte_1 [...]
sin dal primo grado, non ha mai avanzato alcuna domanda risarcitoria. CP_2
La causa veniva istruita con prove testimoniali e CTU a mezzo del consulente Geom. il quale Per_1 redigeva propria relazione.
Con sentenza n. 644/2020 il Tribunale di Modena così decideva:” “..a) condanna il Parte_1
a dare a a titolo di risarcimento dei danni, la somma di denaro di
[...] CP_2
2.200,00 euro aumentata di interessi al saggio legale dal giorno di pubblicazione della sentenza al giorno del pagamento;
b) condanna a dare a a titolo di risarcimento dei Controparte_3 CP_2 danni, la somma di denaro di 1.100,00 euro aumentata di interessi al saggio legale dal giorno di pubblicazione della sentenza al giorno del pagamento;
pagina 2 di 10 c) condanna il a rimborsare i due terzi e a Parte_1 Controparte_3 rimborsare un terzo delle spese processuali da sostenute e dovute, quelle di CP_2 consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a danno del primo nella misura di due terzi, della seconda nella misura di un terzo;
d)liquida per l'intero le spese processuali a oggi sostenute e dovute in 1.322,28 euro di esborsi compresi contributo unificato e costo di consulenza tecnica d'ufficio e in 3.460,00 euro di compenso, oltre spese generali e accessori di legge;
e) rigetta le domande di relative a Controparte_3 Controparte_1
f) compensa un mezzo, e condanna a rimborsare a Controparte_3 Controparte_1
l'altro mezzo, delle spese processuali da lui sostenute e dovute, quelle di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a danno del nella misura di due terzi e di Parte_1 [...] nella misura di un terzo;
Controparte_3
g) liquida per l'intero le spese processuali a oggi sostenute e dovute in 213,50 euro di esborsi e in
4.400,00 euro di compenso, oltre spese generali e accessori di legge;
h) rigetta le contrarie e diverse domande o eccezioni.”
Avverso la suddetta decisione proponeva appello il (RG N. 1021/2020) Parte_1 censurando la sentenza sui capi a), c) et d) – per : violazione dell'art. 115 cpc;
contraddittoria ed erronea motivazione sull'an debeatur; concorso di fatto colposo dell'appellato ; CP_2 mancanza di responsabilità del per carenza di legittimazione passiva. Parte_1
Proponeva altresì appello (RG N. 1176/2020) censurando i capi b), d), e) ed f) Controparte_3 della sentenza – sostenendo esservi violazione dell'art. 115 cpc, omessa, contraddittoria ed erronea valutazione delle prove acquisite in relazione al capo b), e vizio di ultra petizione in relazione alla erronea ed illogica qualificazione giuridica della chiamata del terzo corresponsabile e Controparte_1 conseguente condanna alle spese.
La proponeva altresì istanza a sensi dell'art. 283 cpc e richiesta di riunione all'appello CP_3 notificato dal rubricato al n. 1021/2020 RG della Corte di Appello di Bologna. Parte_1
Si costituiva il in entrambe i procedimenti chiedendo il rigetto degli appelli perché CP_2 infondati.
Si costituiva nei giudizi di appello chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato. Controparte_1
Gli appelli venivano riuniti con ordinanza del 6.7.2021 in cui si rinviava la causa all'udienza del 30-5-
2023 per precisazione delle conclusioni. All'udienza del 1.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli riuniti sono infondati.
In via preliminare si esamina il motivo di appello con cui il eccepisce la sua Parte_1 carenza di legittimazione passiva.
Il motivo è infondato.
Il Collegio condivide la motivazione del primo giudice che ha recepito e condiviso le conclusioni del
CTU secondo cui le infiltrazioni lamentate dal signor erano riconducibili alle guaine di CP_2 impermeabilizzazione e agli scarichi a pavimento, e cioè alle terrazze nella loro funzione di copertura/protezione dei piani sottostanti. Tale funzione delle terrazze ha carattere condominiale con conseguente responsabilità del , anche sulla base dei principi di Cass. SS.UU n. Parte_1
9449/2016, poi ribaditi da Cass.3239/2017, richiamati nella sentenza impugnata.
Questa sul punto la motivazione del Tribunale: “Per quel che concerne la responsabilità condominiale,
è da mettere in evidenza che la nota pronuncia della Corte di cassazione a sezioni unite (Cass. n.
9449/16) è andata di contrario avviso, fra l'altro, rispetto alle decisioni anteriori della medesima
Corte con le quali era stato affermato che responsabilità da danni a terzi (anche singoli condomini) ricadrebbe soltanto sul proprietario della terrazza e nemmeno in via concorrente sul condominio
(Cass. nn. 9084/10 e 15300/13).
Più recente giurisprudenza di legittimità, poi, ha ribadito che, indipendentemente dalla proprietà della terrazza, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante provenienti da essa rispondono sia il proprietario sia il condominio, concorso da risolvere secondo i criteri di cui all'art. 1126 cod.civ. salva rigorosa prova contraria di particolare imputabilità soggettiva dei danni (motivazione di Cass.
n. 3239/17)”. (sent. impugnata pag.2/3)
In senso conforme si citano le più recenti decisioni Cass. n. 512/2022 e Cass. 35316/2021 che confermano il principio.
* * * *
Con altro motivo di appello il censura la decisone impugnata per violazione dell'art. 115 Parte_1 cpc in relazione all'an debeatur, al danno in re ipsa, all'asserito concorso del fatto colposo dell'appellato , al quantum debeatur. CP_2
Analoga censura viene proposta dall'appellante che censurava la decisione per Controparte_3 violazione dell'art. 115 cpc, omessa, contraddittoria ed erronea valutazione delle prove acquisite in relazione al capo b).
pagina 4 di 10 I due motivi di gravame, proposti nei separati appelli sia dal che dalla vanno Parte_1 CP_3 esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi ed attinenti all'attività istruttoria espletata in primo grado.
I motivi di gravame connessi sono infondati.
La sentenza appellata ha liquidato in favore di un danno di euro 3.300,00, considerato CP_2 un pregiudizio subito per il periodo temporale di sei mesi, in luogo del periodo più lungo chiesto dal con la domanda giudiziale. CP_2
Il Collegio condivide la motivazione della sentenza appellata che ha aderito al principio pienamente condivisibile secondo il quale “ E' da escludere che al proprietario dell'appartamento danneggiato possa essere negato un qualsiasi risarcimento, giacché, seppure giudicate dal consulente tecnico non significative e non confermate da testimoni in circostanze specifiche, le riduzioni di pieno godimento e piena disponibilità sono da ritenere danni “in re ipsa”: finché presenti infiltrazioni e segni di esse impossibili, per nozioni di comune esperienza, uso diretto al meglio o cessioni a terzi al meglio.
Tuttavia, il ha provato, per iscritto e con testimonianze, che dal 6 Parte_1 settembre 2016 a mezzo di posta elettronica offrì tecnico da contattare allo scopo di preparare le opere di eliminazione e ripristino, poi successivamente di nuovo a mezzo di posta elettronica, senza avere risposta utile almeno sino alla metà del dicembre 2016; non ha puntualmente dimostrato il perdurare del silenzio di ltre quel torno di tempo. CP_2
Se tale silenzio è da riguardare come giustificato all'incirca per i primi due mesi, tenuto conto del periodo estivo e del diritto a previe valutazioni autonome del danneggiato sull'accaduto, non così per
l'ulteriore silenzio nei due mesi posteriori, attesi il dovere generale di cooperazione del creditore all'adempimento e il carattere in concreto della cooperazione richiesta, che non importava attività gravose o eccezionali, né pregiudizievoli alla prova dei danni o all'azione risarcitoria sotto diversi profili.
Da calcolare quindi la misura dei danni sulla base di sei mesi di perdite e oneri proprietari , valendo il principio di autoresponsabilità (Cass. nn. 3957/96 e 10641/02), con valutazione massimamente prudenziale, qui da richiamare il giudizio di non influenza significativa formulato dal consulente tecnico di ufficio e l'assenza di dimostrazione di circostanze specifiche rilevanti, si liquidano 3.300,00 euro all'attualità compresi interessi compensativi.”(sent. impugnata pag. 2).
Sul punto si è espressa la Cassazione con la recente sentenza n. 21835/2020 secondo la quale nella ipotesi di infiltrazioni di acqua il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del proprio bene può definirsi in re ipsa, quale normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene e dalla impossibilità di conseguire integralmente l'utilità da esso ricavabile. “ 3.2.- Questa Corte ha pagina 5 di 10 affermato che, nella ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui [id est infiltrazioni di acqua derivanti da parte comune di edificio condominiale, come nella specie] il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con
l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione (Cass. n. 25898 del 2016; cfr. Cass., sez. un. , n. 15238 del 2008).
Da tale pronuncia si trae il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui (così come nel caso di occupazione illegittima di immobile, ovvero di limitazione abusiva dell'esercizio del diritto di proprietà) il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla mancata libera disponibilità del bene, e dalla impossibilità di conseguire integralmente l'utilità da esso ricavabile (ex plurimis,
Cass. n. 21239 del 2018; Cassa n. 20545 del 2018; Cass. n. 12630 del 2019; Cass. n. 20708 del
2019)” (Cass. sent. n. 21835/2020; nello stesso senso Cass. n. 21239 del 2018; Cass. n. 20545 del
2018; Cass. n. 12630 del 2019; Cass. n. 20708 del 2019; Cass.10870/2016).
Analogo principio è stato affermato da Cass. 33439/2019 secondo la quale “ La compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale - sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato”. ( Cass. 33439/2019).
Lo stesso nel corso del procedimento afferma di aver potuto vendere il proprio immobile solo CP_2 dopo le riparazioni ed i ripristini e dopo il deposito della sentenza impugnata.
In relazione al quantum liquidato dal Giudice, vi è la prova documentale ( doc. 14 ) del canone di locazione dell'immobile arredato prima del verificarsi delle infiltrazioni ( dal 3 ottobre 2005 fino al 2 ottobre 2009 l'appartamento era stato locato arredato ad un canone di locazione pari ad Euro 8.640,00- ad anno, e cioè Euro 720,00 al mese, oltre ISTAT, oltre spese condominiali a carico del conduttore ), e pagina 6 di 10 vi è la somma indicata dal CTU quale valore locativo pari ad € 600,00 al mese essendo l'appartamento arredato.
Il Collegio, dagli atti e documenti di causa rileva che in ogni caso l'appellato ha fornito prova, anche documentale, del nesso causale fra infiltrazioni e danno subito.
Risulta documentalmente - le varie mail, doc. 1, 2, 3, e 16, 17 e 18 del fascicolo di primo grado – che il ha chiesto più volte al Condominio di eseguire lavori, comunicando già nel settembre e ottobre CP_2
2016 i danni per il ritardo nella eliminazione del problema.
Dalla lettura di tali documenti, che non sono stati contestati, risultano sia il persistere delle infiltrazioni, sia i ripetuti solleciti del affinché l'amministratore si attivasse celermente in modo risolutivo, e CP_2 non con semplice ritinteggiatura.
Risulta anche che il Sig. aveva sospeso gli incarichi alle agenzie prima delle risoluzione dei CP_2 problemi lamentati (mail del 22.09.2016, doc. 2, e le successive mail del 11.10.2016 e 13.10.2016 e
25.11.2016, doc. 3).
Anche i testimoni ascoltati hanno affermato l'interesse del a dare una destinazione economica al CP_2 proprio bene: il teste ha affermato di avere visto nel corso degli anni 2017, 2018 persone Tes_1 andare a visitare l'appartamento la teste che ha parlato di sette, otto, dieci accessi con CP_2 Tes_2 persone interessate e di una macchia di umidità molto evidente nel corso di visite successive alla prima;
la teste che ha riconosciuto di avere visto la macchia di umidità, di avere detto che ciò poteva Tes_3 incidere sulle intenzioni degli acquirenti, ed ha confermato che vi fu un periodo nel quale il CP_2 sospese le visite in attesa della soluzione del problema della macchia di umidità, scelta sulla quale la agenzia fu d'accordo.
* * * * *
Con altro motivo di gravame censura la decisione impugnata per vizio di ultra Controparte_3 petizione in relazione alla erronea ed illogica qualificazione giuridica della chiamata del terzo corresponsabile . Il gravame è rivolto alla sentenza nella parte in cui ha così motivato: Controparte_1
“Condannata dunque al risarcimento di un terzo dei danni, ai sensi Controparte_3 dell'art. 2055 cod.civ., si tratta di esaminare l'esistenza o no di domanda sua di regresso nei confronti di al proposito, in primo luogo è da rimarcare che nella comparsa di risposta la Controparte_1 chiamata in causa è chiesta in modo incongruo invocando i principi del litisconsorzio necessario, certamente incompatibili con una chiamata in regresso, né vi si parla di “manleva”. In secondo luogo, vero è che le conclusioni sono state precisate in via subordinata da CP_3 nel senso che siano “accertate e dichiarate le responsabilità concorrenti”, ma chiedendo
[...] condanna “al pagamento dei danni subiti dall'attore in proporzione della sola accertata percentuale pagina 7 di 10 di responsabilità a carico della stessa”; formula tipicamente idonea a situazione di chiamata in causa di terzo (parzialmente) responsabile.
Nemmeno nell'unico scritto conclusionale si parla di regresso e “manleva”, né viene spesa parola sul titolo della chiamata in causa, o presa posizione sulla negata estensione delle domande, o adombrata condanna di nei confronti della chiamante e chiarito il significato della Controparte_1 modificazione delle conclusioni;
ne deriva che qualsiasi limitazione della responsabilità è impedita dalla non operante estensione automatica delle domande di ( sent. impugnata pag. CP_2
3).
Il Collegio, condividendo sul punto la sentenza impugnata, rileva che l'appellato ha CP_2 sempre espressamente dichiarato di non voler estendere la propria domanda nei confronti del terzo chiamato , da ciò consegue che non si verifica l'automatica estensione della domanda Controparte_1 dell'attore al terzo responsabile o corresponsabile chiamato in causa, non essendoci espressa volontà dell'attore.
La Suprema Corte già più volte si è espressa sul punto con le sentenze in atti (Cass. Civ. n. 998 del
16.01.2009, Cass. Civ. n. 8411 del 27.04.2016, Cass. Civ. n. 30601 del 27.11.2018 e Cass. Civ. n. 7930 del 20.03.2023).
Pur avendo il Giudice, alla luce dell'istruttoria effettuata, ritenuto che le infiltrazioni d'acqua provenissero in parte anche dalla terrazza a livello di , non ha potuto condannare anche Controparte_1 quest'ultimo a rifondere pro quota i danni all'attore , in quanto quest'ultimo ha nel CP_2 corso del giudizio di primo grado ripetutamente escluso che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato, così negando la legittimazione processuale passiva del soggetto sopravvenuto.
Inoltre dagli atti di causa emerge che la stessa difesa di non ha mai svolto nei Controparte_3 confronti di un'azione di regresso e/o di manleva. Controparte_1
Anzi, la medesima difesa in fase di appello conferma e ribadisce di non avere mai svolto azione di regresso e/o di manleva (testualmente a pag. 14 dell'atto di citazione in appello: “nessuna domanda di regresso o di manleva avrebbe dovuto essere formulata dalla scrivente difesa, posto che, lo si ribadisce, la chiamata in causa del terzo da parte della è stata determinata dalla CP_1 CP_3 corresponsabilità per i fatti dedotti nel giudizio di entrambi i proprietari delle terrazze di livello ubicate nel Condominio”).
La sentenza appellata, quindi, non è né contraddittoria né illogica in quanto si è rigorosamente attenuta ai principi stabiliti dalla Suprema Corte nelle summenzionate sentenze.
***** pagina 8 di 10 Con altro motivo di appello impugna i capi della sentenza relativi ai rapporti Controparte_3
– in punto spese. CP_3 CP_1
Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che con riferimento alla condanna di a rifondere a Controparte_3 CP_1
il 50% delle spese processuali, questa statuizione non è illogica e/o viziata da ultra-petizione
[...] come erroneamente sostenuto dall'appellante.
Quanto stabilito dal Giudice di prime cure, infatti, è del tutto in linea col principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., secondo il quale gravano sulla parte soccombente le spese di lite e non possono nutrirsi dubbi sul fatto che sia rimasta soccombente, in quanto la sua Controparte_3 domanda non è stata accolta, sia pur in ragione della scelta processuale di che ha CP_2 espressamente dichiarato di non voler estendere la propria domanda nei confronti del terzo chiamato
. Controparte_1
Nel giudizio di primo grado la convenuta chiamando in causa si Controparte_3 Controparte_1
è assunta il rischio che l'attore decidesse di non voler estendere a costui le sue CP_2 domande, così come il su citato orientamento giurisprudenziale univoco della Suprema Corte consente di fare. Conseguentemente a seguito dell'esclusiva iniziativa di il terzo chiamato Controparte_3
ha dovuto partecipare inutilmente al giudizio e, pertanto, chi lo ha chiamato in causa Controparte_1 deve rifondergli le spese per questo sopportate.
*******
Conclusivamente, per tutti i suddetti motivi, gli appelli riuniti vanno rigettati.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3.966,00 per ciascuna parte appellante ai sensi del D.M. 147/2022, per tre fasi di giudizio, esclusa istruttoria, tenuto conto dei compensi medi relativi alla fascia di valore indicata in atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta gli appelli riuniti;
II – condanna il e alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_3 CP_2 delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.966,00 per ciascuna parte, oltre al 15% di
[...] spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III - condanna alla refusione in favore di delle spese di lite del Controparte_3 Controparte_1 presente grado, che liquida in € 3.966,00, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge. pagina 9 di 10 IV- sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, ove dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosanna Scarano dott. Antonella Allegra
pagina 10 di 10