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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/11/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 259/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza dell'11/11/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CAMMARINO Parte_1 C.F._1
. e dell'Avv. SCARNECCHIA VELIA (C.F. C.F._2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cammarino, sito in C.F._3
n. 28 ricorrente e
; Controparte_1
; Controparte_2
; Controparte_3 ro tempore; difes_ come in atti. resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto1 depositato il 10/01/2025 ha adito questa A.G. chiedendo Parte_1 condanna della resistente Amminis pagamento della retribuzione professionale docenti, ex art. 7 CCNL 31-8-1999, in ragione del servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il . CP_1
Determinava il quantum in € 1.162,96, avendo lavorato come docente a tempo determinato, nell'anno scolastico 2019/2020 (dall'11.5.2020 al 6.6.2020), nell'anno scolastico 2020/2021, (dal 28.10.2020 al 3.11.2020), nell'anno scolastico 2021/2022 (dal 28.9.2021 al 31.12.2021), per complessivi 129 giorni in ragione di € 174,50 lordi mensili sino al 31.12.2022, nonché di aver lavorato, sempre nell'anno scolastico 2021/2022, (dall'1.1.2022 all'8.1.2022 e dal
1 10.1.2022 al 10.6.2022) per complessivi 160 giorni, in ragione di € 184,50 lordi mensili dal 1.1.2022.
Si costituiva l'Amministrazione non opponendosi alla richiesta nel richiamo alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015/2018; al contempo chiedendo liquidarsi l'indennità proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento prestato.
La causa è stata portata in decisione nella forma prevista dall'articolo 127 ter c.p.c. con note di trattazione.
Osserva
La ricorrente lamenta di non avere percepito, nel tempo durante il quale ha svolto la propria attività di insegnamento in virtù di contratti a tempo determinato (supplenze brevi), la retribuzione professionale docenti, invece riconosciuta ai colleghi di ruolo ed a quelli titolari di supplenze annuali (sino al termine dell'anno scolastico o delle attività scolastiche).
Effettivamente la tesi di parte ricorrente ha trovato riscontro nella Giurisprudenza di merito e, di seguito, in quella di legittimità (tra le altre Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-12-2019, n. 33140; Cass. 20015/2018) che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. Tale disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare
La domanda va pertanto accolta e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire, per il periodo indicato (ed ovviamente anche per quelli successivi nei quali dovesse svolgere ulteriori prestazioni a tempo determinato) la retribuzione professionale nell'importo così come quantificato nell'atto introduttivo, e cioè € 1.162,96.
Il quantum è da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis.
Occorre precisare che il calcolo della Retribuzione Professionale Docenti deve essere effettuato sui giorni e sulle ore di servizio effettivamente prestate, nonché tenendo conto di eventuali assenze suscettibili di detrazione economica attestate in atti.
Parte ricorrente ha debitamente provato di aver lavorato per i giorni e le ore dedotte nel ricorso e i calcoli relativi quantum dabeatur risultano corretti ed esenti da vizi;
pertanto, attesa, tra l'altro, la non contestazione del deve esserle riconosciuto l'importo indicato CP_4 nell'atto introduttivo.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, applicato l'aumento percentuale per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali e con attribuzione ai procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da osì dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla erogazione della retribuzione indicata in motivazione (€ 1.162,96) con riferimento ai periodi durante i quali ha lavorato a tempo determinato come docente, da calcolarsi secondo i valori tabellari contrattuali
2 ratione temporis richiamati in motivazione;
condanna la parte resistente all'erogazione della somma così dovuta con accessori di legge sino al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in r onorari (già applicato l'aumento percentuale del 10% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali) oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge;
con attribuzione.
Foggia, 11/11/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza dell'11/11/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CAMMARINO Parte_1 C.F._1
. e dell'Avv. SCARNECCHIA VELIA (C.F. C.F._2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cammarino, sito in C.F._3
n. 28 ricorrente e
; Controparte_1
; Controparte_2
; Controparte_3 ro tempore; difes_ come in atti. resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto1 depositato il 10/01/2025 ha adito questa A.G. chiedendo Parte_1 condanna della resistente Amminis pagamento della retribuzione professionale docenti, ex art. 7 CCNL 31-8-1999, in ragione del servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il . CP_1
Determinava il quantum in € 1.162,96, avendo lavorato come docente a tempo determinato, nell'anno scolastico 2019/2020 (dall'11.5.2020 al 6.6.2020), nell'anno scolastico 2020/2021, (dal 28.10.2020 al 3.11.2020), nell'anno scolastico 2021/2022 (dal 28.9.2021 al 31.12.2021), per complessivi 129 giorni in ragione di € 174,50 lordi mensili sino al 31.12.2022, nonché di aver lavorato, sempre nell'anno scolastico 2021/2022, (dall'1.1.2022 all'8.1.2022 e dal
1 10.1.2022 al 10.6.2022) per complessivi 160 giorni, in ragione di € 184,50 lordi mensili dal 1.1.2022.
Si costituiva l'Amministrazione non opponendosi alla richiesta nel richiamo alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015/2018; al contempo chiedendo liquidarsi l'indennità proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento prestato.
La causa è stata portata in decisione nella forma prevista dall'articolo 127 ter c.p.c. con note di trattazione.
Osserva
La ricorrente lamenta di non avere percepito, nel tempo durante il quale ha svolto la propria attività di insegnamento in virtù di contratti a tempo determinato (supplenze brevi), la retribuzione professionale docenti, invece riconosciuta ai colleghi di ruolo ed a quelli titolari di supplenze annuali (sino al termine dell'anno scolastico o delle attività scolastiche).
Effettivamente la tesi di parte ricorrente ha trovato riscontro nella Giurisprudenza di merito e, di seguito, in quella di legittimità (tra le altre Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-12-2019, n. 33140; Cass. 20015/2018) che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. Tale disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare
La domanda va pertanto accolta e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire, per il periodo indicato (ed ovviamente anche per quelli successivi nei quali dovesse svolgere ulteriori prestazioni a tempo determinato) la retribuzione professionale nell'importo così come quantificato nell'atto introduttivo, e cioè € 1.162,96.
Il quantum è da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis.
Occorre precisare che il calcolo della Retribuzione Professionale Docenti deve essere effettuato sui giorni e sulle ore di servizio effettivamente prestate, nonché tenendo conto di eventuali assenze suscettibili di detrazione economica attestate in atti.
Parte ricorrente ha debitamente provato di aver lavorato per i giorni e le ore dedotte nel ricorso e i calcoli relativi quantum dabeatur risultano corretti ed esenti da vizi;
pertanto, attesa, tra l'altro, la non contestazione del deve esserle riconosciuto l'importo indicato CP_4 nell'atto introduttivo.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, applicato l'aumento percentuale per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali e con attribuzione ai procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da osì dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla erogazione della retribuzione indicata in motivazione (€ 1.162,96) con riferimento ai periodi durante i quali ha lavorato a tempo determinato come docente, da calcolarsi secondo i valori tabellari contrattuali
2 ratione temporis richiamati in motivazione;
condanna la parte resistente all'erogazione della somma così dovuta con accessori di legge sino al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in r onorari (già applicato l'aumento percentuale del 10% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali) oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge;
con attribuzione.
Foggia, 11/11/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici.