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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/08/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2283/2024, promossa da:
, con l'avv. POSILLICO GIANNA, Parte_1
ATTORE/I contro
, con l'avv. MAGLI MASSIMO, Controparte_1
CONVENUTO/I
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art 281 sexies cpc comma 3, all'esito dell'udienza cartolare con termine per note entro il 28.07.2025, viste le note di udienza depositate in atti dalle
Parti costituite nel termine concesso ex art 127 ter cpc.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note di udienza depositate nel termine concesso ex art 127 ter cpc
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- il Sig faceva notificare all'intestato Condominio atto di citazione ove chiedeva Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per la causali di cui in narrativa, esaminati i documenti prodotti ed espletate le prove istruttorie e gli accertamenti ulteriori che riterrà utili, a) ritenere e dichiarare il convenuto responsabile dei danni in premessa indicati;
b) per l'effetto, dichiarare il CP_1 convenuto tenuto al pagamento della somma di Euro 32.500, o a quella somma minore o maggiore che dovesse risultare dall'istruttoria anche a mezzo nominando CTU, in favore dell'attore, per le pagina 1 di 3 causali di cui alla premessa, e c) conseguentemente, condannare lo stesso al pagamento della somma di Euro 32.500 o a quella somma minore o maggiore che dovesse risultare dall'istruttoria anche a mezzo nominando CTU oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
d) con condanna del convenuto, al pagamento delle spese e compensi di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
” deducendo di aver subito danni nel garage/deposito di proprietà del Sig per la presenza di umidità e per Parte_2 allagamento dovuto ad una rottura di un tubo di proprietà del convenuto, avvenuto CP_1 tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022;
- si costituiva in giudizio il convenuto eccependo preliminarmente il difetto di CP_1 legittimazione attiva, sia sostanziale che processuale, dell'attore Signor non in Parte_1 proprio, ma nella sua qualità di tutore del Signor e contestando, altresì, la Parte_2 fondatezza delle pretese attore. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Prato:
- respingere tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto e per i motivi tutti di cui al presente atto;
- condannare al controparte alla refusione integrale delle spese processuali oltre alle spese occorse per il procedimento di mediazione da liquidarsi anche atteso che
l'atto di citazione ex adverso notificato non è stato redatto secondo quanto disposto dal Decreto
n.110 del 07.08.2023”;
- che in sede di verifiche preliminari ex art 171 bis cpc, il Giudice rilevava che non risultavano depositate le necessarie autorizzazioni del GT al tutore per l'introduzione del presente giudizio e conseguentemente, ai sensi dell'art. 171 bis, co. 2, c.p.c. e l'art 182 comma 1 e comma 2 cpc, concedeva termine perentorio a parte attrice per depositare le necessarie autorizzazioni del GT ex art 374 cc e valida procura alle liti;
- che all'esito del mutamento del rito da ordinario a semplificato ex art 281 decies cpc, in sede di memorie autorizzate, parte convenuta rilevava il difetto di deposito di valida procura alle liti nel termine perentorio concesso dal Giudice;
- che all'esito dell'udienza del 14.07.2025, il Giudice, fissava udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art 281 sexies cpc con termine per il deposito di note scritte di udienza;
Considerato che: parte attrice non depositava valida procura alla liti nel termine perentorio concesso dal Giudice ai sensi dell'art 182 cpc come novellato dalla riforma Cartabia, secondo cui al comma 2: “Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di
pagina 2 di 3 autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.”; che pertanto, occorre procedere con la declaratoria di improcedibilità del presente giudizio;
che in ordine alle spese di lite va fatta applicazione dei principi posti dagli articoli 91 e 92 cpc e, quindi, innanzitutto, il criterio della soccombenza, limitatamente - però - alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'improcedibilità del giudizio, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase precedente al giudizio rispetto alla quale non può configurarsi soccombenza, non addivenendosi, in questa sede, ad una decisione nel merito;
che le spese del presente giudizio, come sopra precisato, vanno a carico di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo;
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il giudizio improcedibile;
- pone a carico di parte attrice il pagamento delle spese di lite a favore di parte convenuta liquidate in €1753,00 per compensi oltre spese generali I.V.A., C.P.A.
Prato, 26/08/2025 .
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Bartoloni Saint Omer
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2283/2024, promossa da:
, con l'avv. POSILLICO GIANNA, Parte_1
ATTORE/I contro
, con l'avv. MAGLI MASSIMO, Controparte_1
CONVENUTO/I
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art 281 sexies cpc comma 3, all'esito dell'udienza cartolare con termine per note entro il 28.07.2025, viste le note di udienza depositate in atti dalle
Parti costituite nel termine concesso ex art 127 ter cpc.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note di udienza depositate nel termine concesso ex art 127 ter cpc
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- il Sig faceva notificare all'intestato Condominio atto di citazione ove chiedeva Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per la causali di cui in narrativa, esaminati i documenti prodotti ed espletate le prove istruttorie e gli accertamenti ulteriori che riterrà utili, a) ritenere e dichiarare il convenuto responsabile dei danni in premessa indicati;
b) per l'effetto, dichiarare il CP_1 convenuto tenuto al pagamento della somma di Euro 32.500, o a quella somma minore o maggiore che dovesse risultare dall'istruttoria anche a mezzo nominando CTU, in favore dell'attore, per le pagina 1 di 3 causali di cui alla premessa, e c) conseguentemente, condannare lo stesso al pagamento della somma di Euro 32.500 o a quella somma minore o maggiore che dovesse risultare dall'istruttoria anche a mezzo nominando CTU oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
d) con condanna del convenuto, al pagamento delle spese e compensi di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
” deducendo di aver subito danni nel garage/deposito di proprietà del Sig per la presenza di umidità e per Parte_2 allagamento dovuto ad una rottura di un tubo di proprietà del convenuto, avvenuto CP_1 tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022;
- si costituiva in giudizio il convenuto eccependo preliminarmente il difetto di CP_1 legittimazione attiva, sia sostanziale che processuale, dell'attore Signor non in Parte_1 proprio, ma nella sua qualità di tutore del Signor e contestando, altresì, la Parte_2 fondatezza delle pretese attore. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Prato:
- respingere tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto e per i motivi tutti di cui al presente atto;
- condannare al controparte alla refusione integrale delle spese processuali oltre alle spese occorse per il procedimento di mediazione da liquidarsi anche atteso che
l'atto di citazione ex adverso notificato non è stato redatto secondo quanto disposto dal Decreto
n.110 del 07.08.2023”;
- che in sede di verifiche preliminari ex art 171 bis cpc, il Giudice rilevava che non risultavano depositate le necessarie autorizzazioni del GT al tutore per l'introduzione del presente giudizio e conseguentemente, ai sensi dell'art. 171 bis, co. 2, c.p.c. e l'art 182 comma 1 e comma 2 cpc, concedeva termine perentorio a parte attrice per depositare le necessarie autorizzazioni del GT ex art 374 cc e valida procura alle liti;
- che all'esito del mutamento del rito da ordinario a semplificato ex art 281 decies cpc, in sede di memorie autorizzate, parte convenuta rilevava il difetto di deposito di valida procura alle liti nel termine perentorio concesso dal Giudice;
- che all'esito dell'udienza del 14.07.2025, il Giudice, fissava udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art 281 sexies cpc con termine per il deposito di note scritte di udienza;
Considerato che: parte attrice non depositava valida procura alla liti nel termine perentorio concesso dal Giudice ai sensi dell'art 182 cpc come novellato dalla riforma Cartabia, secondo cui al comma 2: “Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di
pagina 2 di 3 autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.”; che pertanto, occorre procedere con la declaratoria di improcedibilità del presente giudizio;
che in ordine alle spese di lite va fatta applicazione dei principi posti dagli articoli 91 e 92 cpc e, quindi, innanzitutto, il criterio della soccombenza, limitatamente - però - alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'improcedibilità del giudizio, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase precedente al giudizio rispetto alla quale non può configurarsi soccombenza, non addivenendosi, in questa sede, ad una decisione nel merito;
che le spese del presente giudizio, come sopra precisato, vanno a carico di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo;
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il giudizio improcedibile;
- pone a carico di parte attrice il pagamento delle spese di lite a favore di parte convenuta liquidate in €1753,00 per compensi oltre spese generali I.V.A., C.P.A.
Prato, 26/08/2025 .
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Bartoloni Saint Omer
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