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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/12/2025, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
15139 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa AN AP Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15139 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente a [...] Parte_1
Nazionale 37/A rappresentato e difeso dall'avv. BAIETTA STEFANO
e
, nata il [...] a [...], residente a [...]
OV (VR) via Due Giugno 115 rappresentata e difesa dall'avv. PEVERADA MAURIZIO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto - scioglimento matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
• Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 18.6.2021 con rito civile nel Comune di Roncoferraro (MN), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roncoferraro, anno 2021, parte 2, serie C, numero 53.
• Ordinare al Comune di Roncoferraro (MN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
• Dichiarare compensate le spese legali. OMOLOGARE le seguenti condizioni
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE
1. Affidamento condiviso della figlia. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori Per_1 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. I genitori si consulteranno sulle questioni più importanti, in particolare quelle concernenti la salute e l'istruzione della figlia, e le relative decisioni saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia. I genitori eserciteranno invece separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con i correlati poteri di legale rappresentanza, nei rispettivi periodi di convivenza con la figlia. Entrambi i coniugi si impegnano a mantenere tra loro un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, assicurando alla figlia cura, educazione ed istruzione e consentendole di mantenere rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Collocazione e modalità di visita del genitore non collocatario. sarà collocata presso la Per_1 madre durante il periodo scolastico e presso il padre durante le vacanze estive (per tali intendendosi il periodo che decorre dal giorno successivo la fine della scuola al giorno precedente l'inizio della stessa).
Fermo restando il superiore regime di collocazione, la residenza della figlia, a seguito della sentenza di divorzio, verrà trasferita in Carpenedolo (BS) via G. Puccini 19 ove si trasferirà anche la madre.
Il genitore non collocatario (ovvero il padre durante il periodo scolastico e la madre durante le vacanze estive) avrà il diritto di vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati oltre a due giorni alla settimana che verranno concordati e definiti dai genitori compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi\ricreativi della minore, e nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi.
La figlia trascorrerà, in via alternata con i genitori: una settimana a Natale o Capodanno;
Per_1 il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
Il compleanno lo trascorrerà anche con il padre. Per_1
I genitori avranno altresì diritto a trascorrere con la figlia un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive\invernali; durante le vacanze estive trascorrerà Per_1 anche un periodo di 15 giorni con i nonni paterni e materni.
I genitori provvederanno in via alternata ad accompagnare la figlia nei trasferimenti da Carpenedolo
a MI e ritorno.
3. Contributo al mantenimento della figlia e spese accessorie. Come convenuto in sede di separazione e qui ribadito i genitori rinunciano reciprocamente a ricevere il contributo di mantenimento per la minore confermando però che l'assegno unico familiare sarà interamente a favore della madre.
Le detrazioni fiscali spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50%.
Entrambi i genitori concorreranno invece, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie\accessorie sostenute nell'interesse della minore così come previste dal protocollo famiglia del 13.12.2024 del Tribunale di Verona e specificatamente:
A) Spese straordinarie mediche secondo i seguenti criteri:
1- da documentare e che non richiedono un preventivo accordo (fermo restando però l'onere del genitore che le sostiene di darne tempestiva informazione all'altro): visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
tickets per prestazioni erogate dal SSN e per medicinali particolari prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
2- da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
B) Spese straordinarie scolastiche anche universitarie secondo i seguenti criteri:
1- da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito delle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
2- da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
C) Spese extrascolastiche straordinarie secondo i seguenti criteri:
1- da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
2- da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Ogni spesa dovrà essere successivamente giustificata documentalmente, salvo le situazioni di urgenza, e quindi corrisposta nella misura del 50% a chi l'abbia correttamente anticipata entro il giorno 20 del mese successivo. Quando i genitori dovranno concordare le spese di cui è necessario il preventivo accordo, quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e\o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo la superiore quota.
RAPPORTI ECONOMICI E PATRIMONIALI DEI CONIUGI
4. I coniugi ribadiscono di essere entrambi economicamente autosufficienti nulla pertanto dovrà
l'uno all'altro a titolo di mantenimento.
• 5. I coniugi, in adempimento agli accordi di separazione e quindi a regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, in data 30.9.2025 hanno provveduto alla vendita del loro immobile sito in
OV (VR) via Due Giugno 115 (già costituente la casa familiare assegnata alla signora in sede di separazione), estinto il mutuo all'epoca acceso per l'acquisto della stessa e Pt_2 regolato i derivanti rapporti patrimoniali tra loro.
6. L'autovettura Renault Arcana targata GR227AG intestata alla signora Parte_2 rimarrà di proprietà esclusiva della stessa ed a suo esclusivo carico sarà ogni spesa e ogni rischio inerente alla circolazione, così come il rimborso del finanziamento in essere.
7. L'autovettura Mercedes Classe A targata FM173VX intestata al signor rimarrà Parte_1 di proprietà esclusiva dello stesso ed a suo esclusivo carico sarà ogni spesa e ogni rischio inerente alla circolazione, così come il rimborso del finanziamento in essere.
8. I risparmi ad oggi depositati nel conto corrente BANCO BPM n 12580 intestato a Parte_1
e restano in esclusiva titolarità e disponibilità della signora Parte_2 Parte_2 che si impegna a tenere indenne il signor da ogni pretesa della Banca per eventuali Parte_1 crediti di quest'ultima regolati nel predetto rapporto. I risparmi ad oggi depositati nel conto corrente
BANCO BPM n. 22986 intestato a restano in sua esclusiva titolarità e disponibilità. Parte_1
9. I coniugi dichiarano di aver provveduto in autonomia e di comune accordo alla divisione dei restanti beni anche di arredo della casa coniugale, risparmi e investimenti comuni e pertanto, fermo quanto sopra specificato, ciascun coniuge rimarrà nella piena proprietà o titolarità di quanto intestato o comunque in suo possesso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso congiunto depositato in data 07/11/2025, e Parte_1 Parte_2
– sul presupposto per cui, in data 18.6.2021, avevano contratto matrimonio secondo il
[...] rito civile trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roncoferraro (MN); dall'unione era nata (19.7.2020); si erano separati consensualmente giusta sentenza di Per_1 separazione consensuale n. 2262/2024, emessa da questo Ufficio in data 15.10.2024 – hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio nonché la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 2/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale omologata con sentenza
2262/2024, emessa da questo Ufficio in data 15.10.2024 e passata in giudicato).
Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta all'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, al suo collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente della figlia.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della minore a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della stessa.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da , nata il [...] Parte_1
a LE (VR) e , nato il [...] a [...]_2
(VR), alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 53, parte II, serie C, anno 2021;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
AN AP
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa AN AP Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15139 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente a [...] Parte_1
Nazionale 37/A rappresentato e difeso dall'avv. BAIETTA STEFANO
e
, nata il [...] a [...], residente a [...]
OV (VR) via Due Giugno 115 rappresentata e difesa dall'avv. PEVERADA MAURIZIO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto - scioglimento matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
• Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 18.6.2021 con rito civile nel Comune di Roncoferraro (MN), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roncoferraro, anno 2021, parte 2, serie C, numero 53.
• Ordinare al Comune di Roncoferraro (MN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
• Dichiarare compensate le spese legali. OMOLOGARE le seguenti condizioni
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE
1. Affidamento condiviso della figlia. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori Per_1 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. I genitori si consulteranno sulle questioni più importanti, in particolare quelle concernenti la salute e l'istruzione della figlia, e le relative decisioni saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia. I genitori eserciteranno invece separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con i correlati poteri di legale rappresentanza, nei rispettivi periodi di convivenza con la figlia. Entrambi i coniugi si impegnano a mantenere tra loro un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, assicurando alla figlia cura, educazione ed istruzione e consentendole di mantenere rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Collocazione e modalità di visita del genitore non collocatario. sarà collocata presso la Per_1 madre durante il periodo scolastico e presso il padre durante le vacanze estive (per tali intendendosi il periodo che decorre dal giorno successivo la fine della scuola al giorno precedente l'inizio della stessa).
Fermo restando il superiore regime di collocazione, la residenza della figlia, a seguito della sentenza di divorzio, verrà trasferita in Carpenedolo (BS) via G. Puccini 19 ove si trasferirà anche la madre.
Il genitore non collocatario (ovvero il padre durante il periodo scolastico e la madre durante le vacanze estive) avrà il diritto di vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati oltre a due giorni alla settimana che verranno concordati e definiti dai genitori compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi\ricreativi della minore, e nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi.
La figlia trascorrerà, in via alternata con i genitori: una settimana a Natale o Capodanno;
Per_1 il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
Il compleanno lo trascorrerà anche con il padre. Per_1
I genitori avranno altresì diritto a trascorrere con la figlia un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive\invernali; durante le vacanze estive trascorrerà Per_1 anche un periodo di 15 giorni con i nonni paterni e materni.
I genitori provvederanno in via alternata ad accompagnare la figlia nei trasferimenti da Carpenedolo
a MI e ritorno.
3. Contributo al mantenimento della figlia e spese accessorie. Come convenuto in sede di separazione e qui ribadito i genitori rinunciano reciprocamente a ricevere il contributo di mantenimento per la minore confermando però che l'assegno unico familiare sarà interamente a favore della madre.
Le detrazioni fiscali spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50%.
Entrambi i genitori concorreranno invece, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie\accessorie sostenute nell'interesse della minore così come previste dal protocollo famiglia del 13.12.2024 del Tribunale di Verona e specificatamente:
A) Spese straordinarie mediche secondo i seguenti criteri:
1- da documentare e che non richiedono un preventivo accordo (fermo restando però l'onere del genitore che le sostiene di darne tempestiva informazione all'altro): visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
tickets per prestazioni erogate dal SSN e per medicinali particolari prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
2- da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
B) Spese straordinarie scolastiche anche universitarie secondo i seguenti criteri:
1- da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito delle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
2- da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
C) Spese extrascolastiche straordinarie secondo i seguenti criteri:
1- da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
2- da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Ogni spesa dovrà essere successivamente giustificata documentalmente, salvo le situazioni di urgenza, e quindi corrisposta nella misura del 50% a chi l'abbia correttamente anticipata entro il giorno 20 del mese successivo. Quando i genitori dovranno concordare le spese di cui è necessario il preventivo accordo, quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e\o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo la superiore quota.
RAPPORTI ECONOMICI E PATRIMONIALI DEI CONIUGI
4. I coniugi ribadiscono di essere entrambi economicamente autosufficienti nulla pertanto dovrà
l'uno all'altro a titolo di mantenimento.
• 5. I coniugi, in adempimento agli accordi di separazione e quindi a regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, in data 30.9.2025 hanno provveduto alla vendita del loro immobile sito in
OV (VR) via Due Giugno 115 (già costituente la casa familiare assegnata alla signora in sede di separazione), estinto il mutuo all'epoca acceso per l'acquisto della stessa e Pt_2 regolato i derivanti rapporti patrimoniali tra loro.
6. L'autovettura Renault Arcana targata GR227AG intestata alla signora Parte_2 rimarrà di proprietà esclusiva della stessa ed a suo esclusivo carico sarà ogni spesa e ogni rischio inerente alla circolazione, così come il rimborso del finanziamento in essere.
7. L'autovettura Mercedes Classe A targata FM173VX intestata al signor rimarrà Parte_1 di proprietà esclusiva dello stesso ed a suo esclusivo carico sarà ogni spesa e ogni rischio inerente alla circolazione, così come il rimborso del finanziamento in essere.
8. I risparmi ad oggi depositati nel conto corrente BANCO BPM n 12580 intestato a Parte_1
e restano in esclusiva titolarità e disponibilità della signora Parte_2 Parte_2 che si impegna a tenere indenne il signor da ogni pretesa della Banca per eventuali Parte_1 crediti di quest'ultima regolati nel predetto rapporto. I risparmi ad oggi depositati nel conto corrente
BANCO BPM n. 22986 intestato a restano in sua esclusiva titolarità e disponibilità. Parte_1
9. I coniugi dichiarano di aver provveduto in autonomia e di comune accordo alla divisione dei restanti beni anche di arredo della casa coniugale, risparmi e investimenti comuni e pertanto, fermo quanto sopra specificato, ciascun coniuge rimarrà nella piena proprietà o titolarità di quanto intestato o comunque in suo possesso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso congiunto depositato in data 07/11/2025, e Parte_1 Parte_2
– sul presupposto per cui, in data 18.6.2021, avevano contratto matrimonio secondo il
[...] rito civile trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roncoferraro (MN); dall'unione era nata (19.7.2020); si erano separati consensualmente giusta sentenza di Per_1 separazione consensuale n. 2262/2024, emessa da questo Ufficio in data 15.10.2024 – hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio nonché la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 2/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale omologata con sentenza
2262/2024, emessa da questo Ufficio in data 15.10.2024 e passata in giudicato).
Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta all'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, al suo collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente della figlia.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della minore a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della stessa.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da , nata il [...] Parte_1
a LE (VR) e , nato il [...] a [...]_2
(VR), alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 53, parte II, serie C, anno 2021;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
AN AP
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra