Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/05/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 3843/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3843/2024, promossa con ricorso depositato il 25/07/2024 da:
1) Parte_1
Nata a Legnano (MI) il 28/03/1971
cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Teresa Emilia Martino
e
2) Parte_2
Nato a Legnano (MI) il 24/07/1967
cittadino: Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Danila Salina
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Legnano (MI), in data
08/10/1994 (anno 1994 – atto n. 171 – parte II- serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data omologato con decreto del depositato il
□ senza figli
X con i seguenti figli:
nata a [...], il [...], maggiorenne ma non Persona_1 ancora economicamente autosufficiente;
nato a [...] il [...], minorenne;
Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25/07/2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1- disporre l'affido condiviso del figlio minore , con collocamento presso la Pt_3 madre;
in considerazione dell'età del minore (oggi quindicenne), il padre potrà frequentarlo liberamente, anche per pernottamenti e vacanze, accordandosi direttamente con lui;
2- Assegnare la casa familiare alla IG.ra , che vi abiterà con il figlio minore e Parte_4 con la figlia maggiorenne ma non economicamente autonoma;
la IG.ra si farà Pt_4 carico delle spese ordinarie di proprietà dell'immobile, mentre quelle straordinarie saranno suddivise al 50% tra i coniugi;
3-Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario sulle Parte_2 Pt_4 coordinate [...], entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 700,00 (€ 350,00 ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento di e R_
, importo soggetto a rivalutazione annuale, oltre al 50% delle spese Pt_3 straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano. L'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla madre. Si dà atto che il IGnor ha già Parte_2 provveduto ad effettuare la relativa rinuncia nella fase di separazione;
4-Le parti provvederanno al pagamento del 50% ciascuno della rata del mutuo gravante sulla casa familiare;
la relativa rata mensile verrà addebitata sul suo conto corrente intestato alla IG.ra e il IG. provvederà al versamento della propria Pt_4 Parte_2 quota unitamente al versamento del contributo al mantenimento per i figli;
5- Le parti danno reciprocamente atto di aver a seguito del deposito del ricorso introduttivo e a seguito di sentenza dii separazione n. 632/2024 del 03/10/2024 regolato i propri rapporti patrimoniali in relazione alle autovetture Renault Captur tgt.
EW262RR e Renault Modus, tgt. DE047TM nonché in relazione alla suddivisione del
50% del conto corrente e di titoli cointestati accesi presso e Controparte_2 dichiarano di non avere più nulla da pretendere reciprocamente per le suddette causali;
Pag. 2 di 4 6-Il IGnor è proprietario di un'autorimessa sita in San Vittore Olona Parte_2
(MI), Via Edmondo De Amicis censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al
Foglio 4, Mappale 548, Subalterno 701, acquistato in vigenza di matrimonio. Le parti concordano sulla vendita di detto immobile e la IG.ra si obbliga con la Pt_4 sottoscrizione del presente accordo a presenziare - se necessario - al futuro atto di compravendita e ad accettare il prezzo di vendita stabilito dal IGnor Parte_2 rinunciando sin da ora alla propria quota di ricavo che cederà al IG. Parte_2
. Si dà atto che la IGnora ha già asportato i beni di sua esclusiva proprietà dal
[...] Pt_4 predetto immobile.
7-I coniugi, a parte quanto sopra concordato, dichiarano di aver regolato ogni altra questione patrimoniale ed economica, di essere tuttora economicamente autosufficienti e di non avere richieste reciproche di mantenimento a titolo di assegno divorziale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
08/10/1994, in Legnano (MI), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Legnano ((anno 1994 – atto n. 171 – parte II- serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di ConIGlio del _______13.5.2025____.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
Pag. 3 di 4 In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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