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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/06/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1178/2022 R.G
REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 11/06/2025 davanti al Giudice dott. RI MA è comparso per l'avv. RO SE, il quale precisa le conclusioni Parte_1 riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, e discute oralmente la causa.
È altresì presente l'appellante. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura in assenza delle parti, la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1178 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SE RO;
- Appellante - contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
- Appellato, contumace -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1027/2021 pubblicata il 30.07.2021, non notificata, il Giudice di Pace di
Velletri ha respinto l'opposizione proposta da avverso il verbale di Parte_1 accertamento di violazione del codice della strada n. 187550330 del 30.04.2020 per violazione dell'art. 193, commi 2 e 4-bis c.d.s., rideterminando la sanzione nel minimo edittale.
L'opponente aveva dedotto la propria assenza di responsabilità e comunque la mancanza dell'elemento soggettivo della violazione, allegando: (i) di aver stipulato la polizza assicurativa per la r.c.a. presso l'agenzia del proprio assicuratore;
(ii) di aver regolarmente pagato il premio di 409 € a mani di questo;
(iii) di aver da lui ricevuto la polizza quietanzata con scadenza 5.12.2020; (iv) di aver scoperto solo in occasione del controllo effettuato dai pagina 1 di 4 Carabinieri di Velletri che in realtà la vettura era priva di assicurazione e la polizza era contraffatta.
A sostegno della decisione il Giudice di Pace ha osservato:
- che solo un errore inevitabile o l'impossibilità di muovere un qualsiasi rimprovero integra la buona fede dell'autore della violazione amministrativa;
- che nel caso di specie non è stato documentato il versamento del premio al terzo tramite strumento tracciabile;
dalla stessa denuncia sporta dall'opponente risulta che la polizza è stata restituita senza scontrino attestante l'avvenuto pagamento del premio;
l'attestazione prodotta in giudizio è stata redatta da un consulente assicurativo (non da un agente) e le date della polizza discussa risultano modificate ad un esame visivo;
- che tali circostanze avrebbero dovuto indurre la ricorrente a verificare l'effettiva conclusione del contratto di assicurazione (anche per la mancata consegna dello scontrino di pagamento), e quindi non è possibile affermare che l'errore fosse inevitabile.
2. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza chiedendo, in Parte_1 riforma di questa, l'annullamento del verbale oggetto di impugnazione e della sanzione accessoria ad esso connessa.
Al riguardo ha dedotto che il versamento del premio avviene sovente con danaro contante, non essendo obbligatorio l'utilizzo di strumenti tracciabili, e la prova dell'avvenuto pagamento non è data dalla consegna o meno di uno scontrino bensì dalla consegna della polizza, del certificato e del contrassegno, che assumono valore di quietanza;
che ai sensi dell'art. 118 del codice delle assicurazioni private il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione;
che il sig. è iscritto nel Registro Unico degli Intermediari (RUI) CP_2 tenuto dall'IVASS con tessera e pertanto ben poteva esercitare l'attività NumeroD_1 assicurativa;
che le modifiche apportate alle date riportate in polizza sono state riscontrate dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha redatto la querela da lei sporta, il quale confrontando la polizza in questione con quella relativa all'anno precedente ha riscontrato che quella rivelatasi falsa appariva una copia con identica numerazione di quella per il periodo 2018-2019 e differiva da quest'ultima solo per il periodo di copertura (indicato dal
5.12.2019 sino al 5.12.2020), ma ad una analisi visiva non evidenziava alcuna contraffazione.
2.1. La è rimasta contumace. Controparte_1
pagina 2 di 4 2.2. In corso di causa l'appellante ha depositato, quale documento sopravvenuto, la sentenza del Tribunale di Latina n. 3021/2024 del 4.12.2024, con la quale è CP_2 stato condannato per il reato di truffa ai danni dell'appellante stessa.
3. Dai documenti prodotti nel giudizio di primo grado risulta che per il precedente periodo
5.12.2018 – 5.12.2019 l'appellante aveva stipulato la polizza assicurativa con la compagnia presso l'intermediario che per il periodo 5.12.2019 – CP_3 CP_2
5.12.2020 essa si è nuovamente recata presso l'ufficio di il quale ricevuto da lei il CP_2 pagamento del premio di 409 € le ha rilasciato la quietanza di pagamento, la polizza e il certificato assicurativo;
che è regolarmente iscritto al Registro unico degli CP_4 intermediari gestito dall'IVASS, e all'indomani dell'accertamento della violazione ha emesso a nome dell'appellante una nuova e regolare polizza . CP_3
I documenti contrattuali consegnati all'appellante e oggetto di causa sono in tutto identici a quelli dell'anno precedente, dei quali recano lo stesso numero;
l'unica differenza consiste nell'indicazione del periodo di copertura assicurativa, che però non reca visibili segni esteriori di alterazione o di contraffazione.
4. Per giurisprudenza costante, «Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa» (Cass. Sez. 6,
18/06/2020, n. 11777, Rv. 658212 - 01). Del resto, «In tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva» (Cass. Sez. 2, 19/06/2020, n.
11977, Rv. 658272 - 01).
Ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie.
L'appellante ha infatti allegato di aver in quell'occasione corrisposto il premio in contanti, come ben è possibile, e in ogni caso la mancata consegna dello scontrino relativo al pagamento con carta di credito non è di per sé elemento tale da indurre il soggetto che stipula il contratto a nutrire dubbi circa il buon fine dell'operazione, una volta che gli sia stata rilasciata l'apposita quietanza. L'appellante poi, come si è detto, si è rivolta ad un intermediario abilitato presso il quale aveva in precedenza validamente stipulato una pagina 3 di 4 polizza, e quindi è del tutto comprensibile che essa facesse affidamento sulla correttezza dell'operato del professionista. I documenti a lei consegnati, inoltre, non recano evidenti segni di alterazione materiale.
Anche facendo uso del grado di diligenza concretamente esigibile, quindi, Parte_1
– come qualunque altra persona di media avvedutezza – non aveva alcun motivo per
[...] effettuare una più approfondita verifica e confrontare i documenti “incriminati” con quelli a ei rilasciati l'anno precedente, alla ricerca di eventuali anomalie.
Non può quindi esserle mosso alcun rimprovero per la mancata copertura assicurativa del veicolo. L'appello deve pertanto essere accolto.
5. Le spese del doppio grado di giudizio devono essere compensate, dal momento che gli accertatori non potevano che prendere atto della oggettiva mancanza di copertura assicurativa del veicolo e adottare i conseguenti provvedimenti, che per essi costituivano un atto dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in totale riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 187550330 del 30.04.2020 e le sanzioni accessorie con questo irrogate;
2) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Il Giudice
RI MA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 11/06/2025 davanti al Giudice dott. RI MA è comparso per l'avv. RO SE, il quale precisa le conclusioni Parte_1 riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, e discute oralmente la causa.
È altresì presente l'appellante. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura in assenza delle parti, la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1178 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SE RO;
- Appellante - contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
- Appellato, contumace -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1027/2021 pubblicata il 30.07.2021, non notificata, il Giudice di Pace di
Velletri ha respinto l'opposizione proposta da avverso il verbale di Parte_1 accertamento di violazione del codice della strada n. 187550330 del 30.04.2020 per violazione dell'art. 193, commi 2 e 4-bis c.d.s., rideterminando la sanzione nel minimo edittale.
L'opponente aveva dedotto la propria assenza di responsabilità e comunque la mancanza dell'elemento soggettivo della violazione, allegando: (i) di aver stipulato la polizza assicurativa per la r.c.a. presso l'agenzia del proprio assicuratore;
(ii) di aver regolarmente pagato il premio di 409 € a mani di questo;
(iii) di aver da lui ricevuto la polizza quietanzata con scadenza 5.12.2020; (iv) di aver scoperto solo in occasione del controllo effettuato dai pagina 1 di 4 Carabinieri di Velletri che in realtà la vettura era priva di assicurazione e la polizza era contraffatta.
A sostegno della decisione il Giudice di Pace ha osservato:
- che solo un errore inevitabile o l'impossibilità di muovere un qualsiasi rimprovero integra la buona fede dell'autore della violazione amministrativa;
- che nel caso di specie non è stato documentato il versamento del premio al terzo tramite strumento tracciabile;
dalla stessa denuncia sporta dall'opponente risulta che la polizza è stata restituita senza scontrino attestante l'avvenuto pagamento del premio;
l'attestazione prodotta in giudizio è stata redatta da un consulente assicurativo (non da un agente) e le date della polizza discussa risultano modificate ad un esame visivo;
- che tali circostanze avrebbero dovuto indurre la ricorrente a verificare l'effettiva conclusione del contratto di assicurazione (anche per la mancata consegna dello scontrino di pagamento), e quindi non è possibile affermare che l'errore fosse inevitabile.
2. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza chiedendo, in Parte_1 riforma di questa, l'annullamento del verbale oggetto di impugnazione e della sanzione accessoria ad esso connessa.
Al riguardo ha dedotto che il versamento del premio avviene sovente con danaro contante, non essendo obbligatorio l'utilizzo di strumenti tracciabili, e la prova dell'avvenuto pagamento non è data dalla consegna o meno di uno scontrino bensì dalla consegna della polizza, del certificato e del contrassegno, che assumono valore di quietanza;
che ai sensi dell'art. 118 del codice delle assicurazioni private il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione;
che il sig. è iscritto nel Registro Unico degli Intermediari (RUI) CP_2 tenuto dall'IVASS con tessera e pertanto ben poteva esercitare l'attività NumeroD_1 assicurativa;
che le modifiche apportate alle date riportate in polizza sono state riscontrate dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha redatto la querela da lei sporta, il quale confrontando la polizza in questione con quella relativa all'anno precedente ha riscontrato che quella rivelatasi falsa appariva una copia con identica numerazione di quella per il periodo 2018-2019 e differiva da quest'ultima solo per il periodo di copertura (indicato dal
5.12.2019 sino al 5.12.2020), ma ad una analisi visiva non evidenziava alcuna contraffazione.
2.1. La è rimasta contumace. Controparte_1
pagina 2 di 4 2.2. In corso di causa l'appellante ha depositato, quale documento sopravvenuto, la sentenza del Tribunale di Latina n. 3021/2024 del 4.12.2024, con la quale è CP_2 stato condannato per il reato di truffa ai danni dell'appellante stessa.
3. Dai documenti prodotti nel giudizio di primo grado risulta che per il precedente periodo
5.12.2018 – 5.12.2019 l'appellante aveva stipulato la polizza assicurativa con la compagnia presso l'intermediario che per il periodo 5.12.2019 – CP_3 CP_2
5.12.2020 essa si è nuovamente recata presso l'ufficio di il quale ricevuto da lei il CP_2 pagamento del premio di 409 € le ha rilasciato la quietanza di pagamento, la polizza e il certificato assicurativo;
che è regolarmente iscritto al Registro unico degli CP_4 intermediari gestito dall'IVASS, e all'indomani dell'accertamento della violazione ha emesso a nome dell'appellante una nuova e regolare polizza . CP_3
I documenti contrattuali consegnati all'appellante e oggetto di causa sono in tutto identici a quelli dell'anno precedente, dei quali recano lo stesso numero;
l'unica differenza consiste nell'indicazione del periodo di copertura assicurativa, che però non reca visibili segni esteriori di alterazione o di contraffazione.
4. Per giurisprudenza costante, «Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa» (Cass. Sez. 6,
18/06/2020, n. 11777, Rv. 658212 - 01). Del resto, «In tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva» (Cass. Sez. 2, 19/06/2020, n.
11977, Rv. 658272 - 01).
Ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie.
L'appellante ha infatti allegato di aver in quell'occasione corrisposto il premio in contanti, come ben è possibile, e in ogni caso la mancata consegna dello scontrino relativo al pagamento con carta di credito non è di per sé elemento tale da indurre il soggetto che stipula il contratto a nutrire dubbi circa il buon fine dell'operazione, una volta che gli sia stata rilasciata l'apposita quietanza. L'appellante poi, come si è detto, si è rivolta ad un intermediario abilitato presso il quale aveva in precedenza validamente stipulato una pagina 3 di 4 polizza, e quindi è del tutto comprensibile che essa facesse affidamento sulla correttezza dell'operato del professionista. I documenti a lei consegnati, inoltre, non recano evidenti segni di alterazione materiale.
Anche facendo uso del grado di diligenza concretamente esigibile, quindi, Parte_1
– come qualunque altra persona di media avvedutezza – non aveva alcun motivo per
[...] effettuare una più approfondita verifica e confrontare i documenti “incriminati” con quelli a ei rilasciati l'anno precedente, alla ricerca di eventuali anomalie.
Non può quindi esserle mosso alcun rimprovero per la mancata copertura assicurativa del veicolo. L'appello deve pertanto essere accolto.
5. Le spese del doppio grado di giudizio devono essere compensate, dal momento che gli accertatori non potevano che prendere atto della oggettiva mancanza di copertura assicurativa del veicolo e adottare i conseguenti provvedimenti, che per essi costituivano un atto dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in totale riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 187550330 del 30.04.2020 e le sanzioni accessorie con questo irrogate;
2) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Il Giudice
RI MA
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