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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/11/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
RI GR d'RI Presidente
Rita Carosella Consigliere
AR OM ER Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 18/2022 R.G., di appello, avverso la sentenza n. 867/2021, pronunciata dal Tribunale di Campobasso il 21.12.2021 nella causa civile n. 917/2020
R.G., avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c;
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti Nicola
LI e MA NO, con domiciliazione telematica legale;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c e, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall' Avv. PE MU, con domiciliazione telematica legale;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello principale avverso la sentenza n. 867 del Parte_1
21.12.2021, con cui il Tribunale di Campobasso aveva dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di rilascio di immobili in favore di CP_1
, aveva rigettato le altre domande avanzate dal e accolto, per quanto
[...] Parte_1 di ragione, la domanda riconvenzionale avanzata dal . CP_1
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello principale e Controparte_1 proponendo appello incidentale.
1 Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17.1.2024, l'Avv.
PE MU, procuratore di parte appellata, ha dichiarato il decesso del proprio assistito in data 10.8.2023 e, per l'effetto, ha richiesto l'adozione di consequenziali provvedimenti.
È stata quindi dichiarata l'interruzione del processo, con ordinanza del 19.1.2024, ritualmente comunicata in pari data ai procuratori delle parti costituite.
Dalla data di tale comunicazione è decorso il termine di tre mesi, senza che la parte interessata abbia provveduto alla riassunzione del processo.
Deve, pertanto, pronunciarsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 305 c.p.c. per mancata riassunzione nei termini.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite, che, ai sensi dell'art. 310, comma 4
c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando sull'appello principale avverso la sentenza n. 867/2021 pronunciata dal
Tribunale di Campobasso il 21.12.2021, proposto da nei confronti Parte_1 dell'avv. , nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo, così Controparte_1 provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- spese del giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 30.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
AR OM ER RI GR d'RI
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