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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1664/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1664/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.03.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 2.07.2024 da rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv.to MARINO CARLO e CAPPIELLO ANNARITA, rappresentata e difesa dall'avv.to D'AGOSTINO
VINCENZO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Casagiove (CE) in data 7.05.2011, dalla cui unione è nata la figlia (il 18.11.2014); Per_1
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale il 23.11.2017, nel procedimento di separazione consensuale, definito con omologa n.2050/2018 del 2.02.2018; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: All'udienza cartolare dell'8.11.2024 il giudice, rilevato che non risultava disciplinato il pernotto della figlia minore con il padre e non erano neppure indicate le ragioni eventuali ostative al predetto pernotto, rinviava all'udienza cartolare del 21.03.2025 onerando le parti a fornire chiarimenti.
All'udienza cartolare del 21.03.2025 le parti rappresentavano quanto segue: rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casagiove (CE) il 7.05.2011 da , nato a [...] il [...], e CAPPIELLO ANNARITA, nata a Parte_1
Caserta l'8.04.1978, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casagiove (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.4, parte II, serie A, anno 2011);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 21.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1664/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.03.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 2.07.2024 da rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv.to MARINO CARLO e CAPPIELLO ANNARITA, rappresentata e difesa dall'avv.to D'AGOSTINO
VINCENZO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Casagiove (CE) in data 7.05.2011, dalla cui unione è nata la figlia (il 18.11.2014); Per_1
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale il 23.11.2017, nel procedimento di separazione consensuale, definito con omologa n.2050/2018 del 2.02.2018; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: All'udienza cartolare dell'8.11.2024 il giudice, rilevato che non risultava disciplinato il pernotto della figlia minore con il padre e non erano neppure indicate le ragioni eventuali ostative al predetto pernotto, rinviava all'udienza cartolare del 21.03.2025 onerando le parti a fornire chiarimenti.
All'udienza cartolare del 21.03.2025 le parti rappresentavano quanto segue: rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casagiove (CE) il 7.05.2011 da , nato a [...] il [...], e CAPPIELLO ANNARITA, nata a Parte_1
Caserta l'8.04.1978, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casagiove (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.4, parte II, serie A, anno 2011);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 21.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio