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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/11/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5662/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RD BO Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/12/2024 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ILARIA Parte_1 C.F._1
VENUTA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pontedera (PI), via Aurelio Saffi n. 7, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
UL TT ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Beato Angelico n. 31, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
- Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge n. 54 del 08 febbraio 2006, il figlio minore sarà affidato a entrambi i genitori con l'impegno da parte di entrambi di educarlo e Per_1 istruirlo;
- Le decisioni educative riguardanti il figlio minore di ordinaria amministrazione verranno assunte da ciascun genitore disgiuntamente, mentre quelle di straordinaria amministrazione (in particolare quelle di ordine medico, scolastiche, religiose, sportive, di tempo libero e sociali) saranno assunte dai genitori di comune accordo;
- La casa familiare sita in Camaiore (LU), località Capezzano Pianore, alla Via Savoia n. 16/A, di
1 proprietà del IG. rimarrà nella disponibilità dello stesso, mentre la IG.ra Parte_1 Parte_2
trasferirà la propria residenza in Camaiore (LU), località Capezzano Pianore, via
[...]
Acquarella n. 37, ove anche il figlio avrà la propria residenza ed il domicilio prevalente;
Per_1
- Il figlio trascorrerà i giorni dal Lunedì al Venerdì con la madre, ad eccezione del Martedì Per_1
(ovvero di un altro giorno, se scelto concordemente tra i genitori) che starà con il padre dalle ore 16.30, ossia da quando questi lo andrà a prendere a catechismo, sino alla sera del giorno successivo, cioè del Mercoledì (ovvero di un altro giorno conseguente al primo, se scelto concordemente tra i genitori) quando lo riporterà a casa della madre, in orario dopo cena, occupandosi, durante l'intero periodo, di portarlo a scuola e riprenderlo da scuola;
- Inoltre il figlio trascorrerà i fine settimana in modalità alternata tra i genitori e Per_1 segnatamente nei fine settimana assegnati alla madre, questa lo avrà con sé dalle ore 14.00 del sabato sino alla domenica sera in orario dopo cena, mentre nei fine settimana assegnati al padre, questi lo avrà con sé dalle ore 14.00 del sabato sino al lunedì mattina all'ingresso a scuola (ed in assenza di scuola lo terrà sino alle 12.00);
- In caso di malattia del figlio ciascun genitore avrà diritto di andare a fare visita a presso Per_1
l'abitazione in cui lo stesso si trova, previo accordo telefonico con l'altro genitore. Nel caso in cui la malattia del figlio renda impossibile l'osservanza dei giorni stabiliti per ciascun genitore, i giorni stabiliti saranno recuperati nella settimana successiva a quella di guarigione del figlio;
- Nel caso in cui per sopravvenuti impegni lavorativi, o di altro genere, il genitore che dovrebbe avere con sé sia a ciò impossibilitato per tutto il tempo o anche parte di esso, dovrà Per_1 preliminarmente chiedere la disponibilità all'altro genitore e solo in caso di diniego da parte di questi, potrà affidarlo ai nonni, parenti e/o baby sitter;
- Ad anni alterni, il figlio trascorrerà le festività religiose con uno dei due genitori iniziando Per_1 da Natale 2024 con la madre, Santo TE con il Padre, Capodanno 2025 con la madre, Epifania 2025 con il padre, Pasqua 2025 con il padre, Lunedì dell'Angelo 2025 con la madre, il 1 giugno 2025, giorno in cui riceverà il sacramento della prima comunione, dopo il rito la madre lo avrà Per_1 con sé per il pranzo e il padre la sera per la cena fino all'indomani;
- Durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio un periodo di 7 (sette) giorni continuativi. I rispettivi periodi di vacanze dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno, con la previsione che ciascun genitore avrà priorità di scelta nelle date ad anni alterni con inizio nell'estate 2025 a favore del padre;
- I coniugi si scambieranno reciproche informazioni circa eventuali nuovi recapiti telefonici ed indirizzi personali, eventuali accadimenti quali malattie e incidenti che coinvolgano il figlio minore, eventi straordinari, luoghi in cui si recheranno con il figlio minore (se fuori regione);
- Il IG. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Parte_1 Per_1 di Euro 500,00 (diconsi Euro cinquecento//00), rivalutabile annualmente in base agli indici forniti dall'I.S.T.A.T.; somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese di riferimento, a decorrere dal mese di Dicembre 2024;
- Le c.d. “spese extra assegno” relative al figlio minore saranno ripartite tra i coniugi al 50% ad eccezione, per tutto il primo anno dalla omologa della separazione, cioè per tutto l'anno 2025, delle seguenti spese mediche: visite e spese oculistiche, acquisto periodico di vitamina C, acquisto periodico di farmaco antinfluenzale, visite e controlli dentistici (ad eccezione di eventuali nuovi impianti di ortodonzia), che saranno sostenute integralmente dal IG. così come saranno ad Parte_1 integrale carico del padre le prime tre sedute dallo psicologo infantile alle quali il figlio si Per_1
2 dovrà sottoporre per superare il difficile momento che si trova ad affrontare;
- In merito alle spese straordinarie che verranno ripartite equamente tra i genitori secondo le condizioni di cui al punto che precede e da affrontarsi nell'interesse del figlio per la sua educazione, istruzione, salute, attività sportive, artistiche, ludiche e ricreative, viene espressamente previsto dalle parti che, in caso di loro anticipazione da parte di uno dei genitori, dovranno essere immediatamente rimborsate dell'altro, in ragione della metà, a semplice richiesta e previa esibizione dei documenti giustificativi attestanti tali esborsi se di importo inferiore ad Euro 75,00, mentre se trattasi di esborsi di importo superiore ad Euro 75,00 tali spese dovranno essere previamente concordate per iscritto tra i coniugi, per ottenerne il rimborso, fatte salve le ipotesi di necessarietà ed urgenza delle stesse;
- Il IG. trasferirà alla IG.ra la proprietà del veicolo Mini Parte_1 Parte_2
Cooper One, targato EX929LJ n. WMWZA31080WS81124, sostenendone le relative spese. I Pt_3 ricorrenti convengono sin d'ora che se il passaggio di proprietà non avverrà entro 60 giorni dalla omologa della separazione, come da normativa vigente in materia, per causa imputabile alla IG.ra
, dette spese saranno dalla stessa sostenute integralmente;
Parte_2
- Il IG. verserà, entro e non oltre il giorno 15.12.2024, ed a titolo di contributo di Parte_1 mantenimento una tantum alla IG.ra , l'importo di Euro 1.000,00 (diconsi Euro Parte_2 mille//00);
- I sigg.ri e esprimono e prestano reciproco assenso/consenso Parte_1 Parte_2 al rilascio dei rispettivi passaporti ed altri documenti personali validi per l'espatrio;
- Le spese del presente procedimento rimarranno compensate;
- La IG.ra rinuncia a qualsiasi somma a titolo di assegno divorzile». Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) l'8/10/2006, dal quale è nato il figlio
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di Per_1 separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 130/2025 del 12/2/2025, pubblicata l'11/3/2025 e passata in giudicato in data 20/10/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 5/11/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi
3 all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Pietrasanta (LU) in data 8/10/2006, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 100, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2006; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 5/11/2025.
Il Presidente estensore
RD BO
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RD BO Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/12/2024 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ILARIA Parte_1 C.F._1
VENUTA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pontedera (PI), via Aurelio Saffi n. 7, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
UL TT ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Beato Angelico n. 31, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
- Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge n. 54 del 08 febbraio 2006, il figlio minore sarà affidato a entrambi i genitori con l'impegno da parte di entrambi di educarlo e Per_1 istruirlo;
- Le decisioni educative riguardanti il figlio minore di ordinaria amministrazione verranno assunte da ciascun genitore disgiuntamente, mentre quelle di straordinaria amministrazione (in particolare quelle di ordine medico, scolastiche, religiose, sportive, di tempo libero e sociali) saranno assunte dai genitori di comune accordo;
- La casa familiare sita in Camaiore (LU), località Capezzano Pianore, alla Via Savoia n. 16/A, di
1 proprietà del IG. rimarrà nella disponibilità dello stesso, mentre la IG.ra Parte_1 Parte_2
trasferirà la propria residenza in Camaiore (LU), località Capezzano Pianore, via
[...]
Acquarella n. 37, ove anche il figlio avrà la propria residenza ed il domicilio prevalente;
Per_1
- Il figlio trascorrerà i giorni dal Lunedì al Venerdì con la madre, ad eccezione del Martedì Per_1
(ovvero di un altro giorno, se scelto concordemente tra i genitori) che starà con il padre dalle ore 16.30, ossia da quando questi lo andrà a prendere a catechismo, sino alla sera del giorno successivo, cioè del Mercoledì (ovvero di un altro giorno conseguente al primo, se scelto concordemente tra i genitori) quando lo riporterà a casa della madre, in orario dopo cena, occupandosi, durante l'intero periodo, di portarlo a scuola e riprenderlo da scuola;
- Inoltre il figlio trascorrerà i fine settimana in modalità alternata tra i genitori e Per_1 segnatamente nei fine settimana assegnati alla madre, questa lo avrà con sé dalle ore 14.00 del sabato sino alla domenica sera in orario dopo cena, mentre nei fine settimana assegnati al padre, questi lo avrà con sé dalle ore 14.00 del sabato sino al lunedì mattina all'ingresso a scuola (ed in assenza di scuola lo terrà sino alle 12.00);
- In caso di malattia del figlio ciascun genitore avrà diritto di andare a fare visita a presso Per_1
l'abitazione in cui lo stesso si trova, previo accordo telefonico con l'altro genitore. Nel caso in cui la malattia del figlio renda impossibile l'osservanza dei giorni stabiliti per ciascun genitore, i giorni stabiliti saranno recuperati nella settimana successiva a quella di guarigione del figlio;
- Nel caso in cui per sopravvenuti impegni lavorativi, o di altro genere, il genitore che dovrebbe avere con sé sia a ciò impossibilitato per tutto il tempo o anche parte di esso, dovrà Per_1 preliminarmente chiedere la disponibilità all'altro genitore e solo in caso di diniego da parte di questi, potrà affidarlo ai nonni, parenti e/o baby sitter;
- Ad anni alterni, il figlio trascorrerà le festività religiose con uno dei due genitori iniziando Per_1 da Natale 2024 con la madre, Santo TE con il Padre, Capodanno 2025 con la madre, Epifania 2025 con il padre, Pasqua 2025 con il padre, Lunedì dell'Angelo 2025 con la madre, il 1 giugno 2025, giorno in cui riceverà il sacramento della prima comunione, dopo il rito la madre lo avrà Per_1 con sé per il pranzo e il padre la sera per la cena fino all'indomani;
- Durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio un periodo di 7 (sette) giorni continuativi. I rispettivi periodi di vacanze dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno, con la previsione che ciascun genitore avrà priorità di scelta nelle date ad anni alterni con inizio nell'estate 2025 a favore del padre;
- I coniugi si scambieranno reciproche informazioni circa eventuali nuovi recapiti telefonici ed indirizzi personali, eventuali accadimenti quali malattie e incidenti che coinvolgano il figlio minore, eventi straordinari, luoghi in cui si recheranno con il figlio minore (se fuori regione);
- Il IG. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Parte_1 Per_1 di Euro 500,00 (diconsi Euro cinquecento//00), rivalutabile annualmente in base agli indici forniti dall'I.S.T.A.T.; somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese di riferimento, a decorrere dal mese di Dicembre 2024;
- Le c.d. “spese extra assegno” relative al figlio minore saranno ripartite tra i coniugi al 50% ad eccezione, per tutto il primo anno dalla omologa della separazione, cioè per tutto l'anno 2025, delle seguenti spese mediche: visite e spese oculistiche, acquisto periodico di vitamina C, acquisto periodico di farmaco antinfluenzale, visite e controlli dentistici (ad eccezione di eventuali nuovi impianti di ortodonzia), che saranno sostenute integralmente dal IG. così come saranno ad Parte_1 integrale carico del padre le prime tre sedute dallo psicologo infantile alle quali il figlio si Per_1
2 dovrà sottoporre per superare il difficile momento che si trova ad affrontare;
- In merito alle spese straordinarie che verranno ripartite equamente tra i genitori secondo le condizioni di cui al punto che precede e da affrontarsi nell'interesse del figlio per la sua educazione, istruzione, salute, attività sportive, artistiche, ludiche e ricreative, viene espressamente previsto dalle parti che, in caso di loro anticipazione da parte di uno dei genitori, dovranno essere immediatamente rimborsate dell'altro, in ragione della metà, a semplice richiesta e previa esibizione dei documenti giustificativi attestanti tali esborsi se di importo inferiore ad Euro 75,00, mentre se trattasi di esborsi di importo superiore ad Euro 75,00 tali spese dovranno essere previamente concordate per iscritto tra i coniugi, per ottenerne il rimborso, fatte salve le ipotesi di necessarietà ed urgenza delle stesse;
- Il IG. trasferirà alla IG.ra la proprietà del veicolo Mini Parte_1 Parte_2
Cooper One, targato EX929LJ n. WMWZA31080WS81124, sostenendone le relative spese. I Pt_3 ricorrenti convengono sin d'ora che se il passaggio di proprietà non avverrà entro 60 giorni dalla omologa della separazione, come da normativa vigente in materia, per causa imputabile alla IG.ra
, dette spese saranno dalla stessa sostenute integralmente;
Parte_2
- Il IG. verserà, entro e non oltre il giorno 15.12.2024, ed a titolo di contributo di Parte_1 mantenimento una tantum alla IG.ra , l'importo di Euro 1.000,00 (diconsi Euro Parte_2 mille//00);
- I sigg.ri e esprimono e prestano reciproco assenso/consenso Parte_1 Parte_2 al rilascio dei rispettivi passaporti ed altri documenti personali validi per l'espatrio;
- Le spese del presente procedimento rimarranno compensate;
- La IG.ra rinuncia a qualsiasi somma a titolo di assegno divorzile». Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) l'8/10/2006, dal quale è nato il figlio
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di Per_1 separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 130/2025 del 12/2/2025, pubblicata l'11/3/2025 e passata in giudicato in data 20/10/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 5/11/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi
3 all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Pietrasanta (LU) in data 8/10/2006, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 100, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2006; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 5/11/2025.
Il Presidente estensore
RD BO
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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