Art. 1.
Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, su proposta motivata dalla Giunta camerale interessata, puo' essere disposto che di essa siano chiamati a far parte, oltre i componenti indicati nell' art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 , e nell'articolo unico della legge 12 luglio 1951, n. 560 , anche membri scelti in altri specifici settori economici che rivestano nella circoscrizione camerale particolare importanza.
Nelle Giunte camerali di ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura, avente sede nei capoluoghi di province litoranee, e' chiamato a far parte in ogni caso, un rappresentante della categoria marittima.
Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, su proposta motivata dalla Giunta camerale interessata, puo' essere disposto che di essa siano chiamati a far parte, oltre i componenti indicati nell' art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 , e nell'articolo unico della legge 12 luglio 1951, n. 560 , anche membri scelti in altri specifici settori economici che rivestano nella circoscrizione camerale particolare importanza.
Nelle Giunte camerali di ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura, avente sede nei capoluoghi di province litoranee, e' chiamato a far parte in ogni caso, un rappresentante della categoria marittima.