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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/05/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 137/2025
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 137/2025
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 27 maggio 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per R+V l'avv. DE SANTIS ALESSANDRO oggi sostituito Parte_1 dall'avv. GENERALI NADINE.
Per nessuno. Controparte_1
L'avv. Generali precisa le conclusioni come da atto introduttivo del giudizio.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 137/2025 promossa da:
R+V (C.F. ), in persona dei suoi legali Parte_1 P.IVA_1
rappresentati pro tempore, con sede legale in Raiffeisenplatz n. 1, cap 65189 Wiesbaden (Germania), rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO DE SANTIS del Foro di Roma (c.f.
) e dall'avv. CLAUDIA BERNARDINI del foro di Roma e Colonia (c.f. C.F._1
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Alessandro De C.F._2
Santis in Roma, via Calpurnio Fiamma 53, cap 00175 Roma;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato il [...] in [...] Controparte_1 C.F._3
(BG), residente in [...] in Vailate (CR);
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. , in persona dei suoi legali Controparte_2
rappresentati pro tempore, ha convenuto in giudizio chiedendo accogliersi le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, deduzione od eccezione: - accertato l'inadempimento del sig. (C.F. ) Controparte_1 C.F._3
per il mancato pagamento del saldo del prezzo delle vendite di cui in premessa, documentate in atti e portate dalle fatture emesse dalla società cedente il credito, condannare lo stesso Controparte_1
(C.F. ) al pagamento, in favore della cessionaria del credito
[...] C.F._3 [...]
, dell'importo di euro 29.988,54 oltre interessi corrispettivi di mora al Controparte_2
pagina 2 di 4 saggio degli interessi legali pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con decorrenza dalle singole consegne documentate in atti al giorno 30 marzo 2022 ed al giorno 14/06/2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite,”.
Non si è costituito in giudizio il resistente, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Rigettate le richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 27/5/2025, le parti costituite hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e, all'esito della discussione orale, come da verbale allegato, il
Giudice pronunciato la presente decisione.
Il ricorso promosso da merita accoglimento, per le ragioni che Controparte_2
seguono.
Parte ricorrente ha infatti dedotto e dimostrato l'avvenuta cessione in suo favore del credito vantato nei confronti del resistente da Holzwerk Baur Gmbh, a seguito del pagamento dell'indennizzo per perdita commerciale (doc. 4), producendo la dichiarazione di quest'ultima società (doc. 3).
Ancora, ha dimostrato che la cedente ha ottemperato alla propria prestazione di consegna della merce
(doc. 4-5-6-7-8-9, tra cui i DDT sottoscritti dal resistnente), allegando l'inadempimento di CP_1
Di contro, il resistente (non costituitosi) non ha adempiuto all'onere della prova a sé spettante, ovvero la dimostrazione di aver adempiuto la suddetta prestazione (pagamento della merce). Anzi, la ricorrente ha prodotto corrispondenza via PEC che si sostanzia in un riconoscimento del debito (doc. 11).
Invero, secondo l'insegnamento ormai granitico della giurisprudenza (v. Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre
2001, n. 13533), in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
pagina 3 di 4 Il resistente deve quindi essere condannato al pagamento della somma di euro 29.988,54 oltre interessi corrispettivi di mora al saggio degli interessi legali pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con decorrenza dalle singole consegne documentate in atti al giorno 30 marzo 2022 ed al giorno 14/06/2022.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 137/2025 R.G., così dispone:
In accoglimento del ricorso proposto da , CONDANNA Controparte_2 [...]
a pagare a favore di parte ricorrente la somma di euro 29.988,54 oltre interessi Controparte_1
corrispettivi di mora al saggio degli interessi legali pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con decorrenza dalle singole consegne documentate in atti al giorno 30 marzo 2022 ed al giorno 14/06/2022.
CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in euro
545,00 per spese vive ed in euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 27 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 137/2025
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 27 maggio 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per R+V l'avv. DE SANTIS ALESSANDRO oggi sostituito Parte_1 dall'avv. GENERALI NADINE.
Per nessuno. Controparte_1
L'avv. Generali precisa le conclusioni come da atto introduttivo del giudizio.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 137/2025 promossa da:
R+V (C.F. ), in persona dei suoi legali Parte_1 P.IVA_1
rappresentati pro tempore, con sede legale in Raiffeisenplatz n. 1, cap 65189 Wiesbaden (Germania), rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO DE SANTIS del Foro di Roma (c.f.
) e dall'avv. CLAUDIA BERNARDINI del foro di Roma e Colonia (c.f. C.F._1
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Alessandro De C.F._2
Santis in Roma, via Calpurnio Fiamma 53, cap 00175 Roma;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato il [...] in [...] Controparte_1 C.F._3
(BG), residente in [...] in Vailate (CR);
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. , in persona dei suoi legali Controparte_2
rappresentati pro tempore, ha convenuto in giudizio chiedendo accogliersi le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, deduzione od eccezione: - accertato l'inadempimento del sig. (C.F. ) Controparte_1 C.F._3
per il mancato pagamento del saldo del prezzo delle vendite di cui in premessa, documentate in atti e portate dalle fatture emesse dalla società cedente il credito, condannare lo stesso Controparte_1
(C.F. ) al pagamento, in favore della cessionaria del credito
[...] C.F._3 [...]
, dell'importo di euro 29.988,54 oltre interessi corrispettivi di mora al Controparte_2
pagina 2 di 4 saggio degli interessi legali pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con decorrenza dalle singole consegne documentate in atti al giorno 30 marzo 2022 ed al giorno 14/06/2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite,”.
Non si è costituito in giudizio il resistente, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Rigettate le richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 27/5/2025, le parti costituite hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e, all'esito della discussione orale, come da verbale allegato, il
Giudice pronunciato la presente decisione.
Il ricorso promosso da merita accoglimento, per le ragioni che Controparte_2
seguono.
Parte ricorrente ha infatti dedotto e dimostrato l'avvenuta cessione in suo favore del credito vantato nei confronti del resistente da Holzwerk Baur Gmbh, a seguito del pagamento dell'indennizzo per perdita commerciale (doc. 4), producendo la dichiarazione di quest'ultima società (doc. 3).
Ancora, ha dimostrato che la cedente ha ottemperato alla propria prestazione di consegna della merce
(doc. 4-5-6-7-8-9, tra cui i DDT sottoscritti dal resistnente), allegando l'inadempimento di CP_1
Di contro, il resistente (non costituitosi) non ha adempiuto all'onere della prova a sé spettante, ovvero la dimostrazione di aver adempiuto la suddetta prestazione (pagamento della merce). Anzi, la ricorrente ha prodotto corrispondenza via PEC che si sostanzia in un riconoscimento del debito (doc. 11).
Invero, secondo l'insegnamento ormai granitico della giurisprudenza (v. Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre
2001, n. 13533), in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
pagina 3 di 4 Il resistente deve quindi essere condannato al pagamento della somma di euro 29.988,54 oltre interessi corrispettivi di mora al saggio degli interessi legali pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con decorrenza dalle singole consegne documentate in atti al giorno 30 marzo 2022 ed al giorno 14/06/2022.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 137/2025 R.G., così dispone:
In accoglimento del ricorso proposto da , CONDANNA Controparte_2 [...]
a pagare a favore di parte ricorrente la somma di euro 29.988,54 oltre interessi Controparte_1
corrispettivi di mora al saggio degli interessi legali pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con decorrenza dalle singole consegne documentate in atti al giorno 30 marzo 2022 ed al giorno 14/06/2022.
CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in euro
545,00 per spese vive ed in euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 27 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 4 di 4