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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1731/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di Rimini
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 10.04.2025 alle ore 10:09 dinanzi al Dott. Miele sono comparsi:
Per l'avv. Roberto Iacovacci oggi sostituito dall'Avv. Giuliano Lelli Mami Parte_1
Per nessuno compare;
Controparte_1
Il Giudice invita la parte presente a discutere la causa
L'Avv. Lelli si riporta agli atti;
L'Avv. Lelli rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza;
Dopo la discussione il Giudice alle ore 14:49 entra in aula e pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. che di seguito si riporta
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 1 di 10
N. R.G. 1731/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale d'udienza del 10 aprile 2025 che precede e della discussione orale della causa, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1731/2024 tra:
(C.F. ) in persona del Prefetto Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, legalmente rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato (C.F. – PEC: C.F._1
, nei cui uffici è domiciliato in Bologna, alla via Alfredo Testoni n. 6, Email_1 giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
LA , in Controparte_3 persona del Legale Rapp.te p.t., Sig. (C.F.: ), nato a Controparte_3 CodiceFiscale_2
Terracina (LT), il 19.10.1966, con sede in Terracina (LT), P.zza della Repubblica, 20, n.q., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Iacovacci (C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_3
Studio del medesimo in Latina (LT), Via Cicerone, 90, PEC: giusta procura Email_2 in atti;
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 10 aprile 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
pagina 2 di 10 AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 203/2024 pubblicata il 26.03.2024 – R.G. n. 392/24.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L' ha proposto appello avverso la sentenza n. 203/2024 Controparte_2 pubblicata il 26.03.2024 – R.G. n. 392/24 con cui il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione, annullando il provvedimento impugnato.
In primo luogo, l'appellante ha dedotto quale motivo di gravame “la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 203 e 204 C.d.s.”, contestando la pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui ha così motivato “…come previsto dagli artt. 203 e 204 C.d.S., e come tale eventuale rispetto non sia stato nemmeno dedotto nell'ordinanza ingiunzione contestata. Il rispetto e l'adempimento di tali prescrizioni normative appare necessariamente indefettibile in una ordinanza di ingiunzione come quella opposta che, nel caso di specie, ne risulta, viceversa, carente;
la
di nell'atto opposto non risulta, infatti, aver indicato e dato prova del rispetto dei termini perentori nei quali CP_1 CP_1 si deve sviluppare e si sarebbe dovuto sviluppare, in ipotesi, il procedimento”. Sul punto l'appellante ha evidenziato che il Giudice di primo grado ha errato nel qualificare quali termini perentori i singoli termini endoprocedimentali di cui agli artt. 203-204 C.d.s., in quanto, ai fini della tempestività dell'emissione della ordinanza conta il cumulo di tutti questi termini, “con ciò significando che, anche laddove uno dei predetti termini non venga rispettato, l'ordinanza sarà comunque tempestiva purché emessa entro la data risultante dal cumulo di tutti i termini”.
Ha ulteriormente dedotto la appellante che costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale, “al fine di stabilire la tempestività dell'ordinanza Prefettizia, l'art. 204 comma 1 bis del Codice della Strada impone di guardare non al decorso dei singoli termini, bensì al cumulo degli stessi”.
Infine, l'appellata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., ha richiamato tutte le difese ed eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado già in atti.
Si è regolarmente costituita in giudizio la Controparte_3
la quale ha contestato quanto ex adverso dedotto. In particolare, la appellata ha eccepito che
[...]
l' non ha fornito prova del rispetto dei termini di cui agli artt. 203 e 204 C.d.s., termini Controparte_2 che, come correttamente rilevato dal Giudice di Pace, hanno natura perentoria e la cui violazione determina la invalidità dei conseguenti atti.
In secondo luogo, l'appellata ha eccepito l'illegittimo utilizzo dell'autovelox per insussistenza delle prescritte omologazioni e verifiche di funzionalità, così come stabilito dalla pronuncia della Consulta n.
113/2015 (profilo sul quale il Giudice di Prime curo non si è pronunciato). Sul punto la società ha evidenziato che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, a seguito della Sentenza della Corte Costituzione del 2015, devono essere dotate di valida omologazione, oltre che essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità. Gli organi di polizia che le utilizzano sono tenuti a rispettare le modalità di installazione e di impiego previste dai relativi manuali d'uso. Più nel pagina 3 di 10 dettaglio, la appellata ha precisato che difetta la produzione di controparte di un certificato di funzionalità corredato dal report dei passaggi e delle omologazioni di legge. Pertanto, a detta dell'ente appellato, la mancanza del certificato di funzionalità incide sulla legittimità del verbale oggetto di contestazione, non potendosi attribuire alcun rilievo al certificato di taratura depositato in atti e dovendosi ribadire la distinzione presente tra omologazione e approvazione, costituendo la omologazione la procedura amministrativa atta a certificare la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento da utilizzare, così come recentemente ribadito anche dalla giurisprudenza di Cassazione.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza del 17 ottobre 2024, il Giudice ha fissato udienza di discussione. All'udienza del 10 aprile 2025 il Giudice ha invitato la parte presente a discutere la lite e sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente sentenza.
In verità, occorre, anzitutto, procedere - prima di esaminare la censura - ad una premessa sistematica sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
Orbene, l'oggetto di siffatto giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della
P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire dal punto di vista sostanziale la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta, come accade un po' nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. n. 3837/2001, n. 3837;
Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n.
20930/2009; Cass. n. 5122/2011). pagina 4 di 10 In proposito è opportuno ribadire che, mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.
Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al
Giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto, ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 - recitano: “il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”).
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe, ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore, sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria.
Ciò posto in punto a svolgimento del processo, e venendo ora al merito si osserva quanto segue.
SUL PRIMO MOTIVO DI GRAVAME (VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 203-204
C.D.S.)
Parte appellante ha dedotto che è errata la pronuncia del Giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto assorbente quale motivo di gravame la mancata prova del rispetto dei termini ex artt. 203 e 204
c.p.c. In particolare, l' ha argomentato di aver depositato documentazione dalla quale è Controparte_2 evincibile il rispetto dei termini di legge: “il Prefetto adottava l'Ordinanza-ingiunzione in data 30 novembre 2023 (e quindi a 149 giorni dall'introduzione del ricorso, a fronte dei 210 previsti sub art. 204/1-bis C.d.S.); il provvedimento era notificato alla in data 6 febbraio 2024 (e quindi a 68 giorni dall'adozione, a fronte dei 150 Parte_1 giorni previsti concessi ex art. 204/2 C.d.S. per la notifica) come si evince dalla documentazione prodotta in primo grado dal ricorrente”.
pagina 5 di 10 In punto di diritto, giova evidenziare che l'art. 203 C.d.s., rubricato “Ricorso al prefetto”, prevede che
“il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso”. Sempre sul piano normativo l'art. 204, comma 1 bis, C.d.s. prevede che i “termini di cui ai commi 1-bis
e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto”.
In ordine alla interpretazione delle norme sopra citate, si evidenzia che il senso della cumulabilità dei due termini è quello di consentire all'amministrazione di usufruire del tempo massimo previsto dalla somma (cumulo) delle due scansioni operative, 60 giorni per la raccolta dati e le deduzioni degli accertatori e 120 per la decisione prefettizia. Invero, il riferimento (plurale) alla perentorietà dei termini potrebbe far pensare che il termine concesso per l'emissione dell'ordinanza, decorrente dal momento nel quale il prefetto abbia ricevuto la trasmissione del ricorso e degli atti relativi dall'ufficio accertatore della violazione, non possa comunque superare i 120 giorni. Tale interpretazione, tuttavia, toglierebbe significato alla cumulabilità espressamente prevista dalla nuova disposizione. Va quindi ritenuto che la perentorietà sia stata affermata nel comma 1 bis per chiarire e confermare che il procedimento irrogatorio di sanzioni amministrative è in questa materia scandito da termini aventi natura perentoria, diversamente da quanto abitualmente avviene nei procedimenti sanzionatori, ma nel contempo consentendo di assorbire l'eventuale superamento di tempi dell'uno o dell'altra attività che compongono questo speciale procedimento in un unico termine cumulato - e perentorio - che risulta dal cumulo dei due termini (Cassazione civile, sez. II, 09.06.2009, n. 13303).
Ritiene il presente Tribunale che la interpretazione data dalla giurisprudenza di Cassazione della normativa sopra citata sia corretta, in quanto è la sola che consente di attribuire significato al concetto di cumulabilità dei termini che verrebbe altrimenti svuotato nel caso in cui si ritenesse che tutti i termini di cui agli artt. 203 e 204 C.d.s. abbiano natura perentoria. D'altronde, lo stesso inciso “si cumulano ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione” depone a favore della tesi sopra citata, in quanto l'ordinanza adottata entro il termine finale che scaturisce dal cumulo dei termini intermedi è qualificabile quale tempestiva.
Calando i principi sopraenunciati nel caso di specie, si evidenzia che l'odierna appellata in data 4 luglio
2023 ha proposto ricorso al prefetto ex art 203 C.d.s., come è provato dal timbro apposto sulla copia del ricorso depositata in atti, e in data 30.11.2023 è stata emessa l'ordinanza prot. 00088033 di rigetto del ricorso innanzi al Prefetto, la quale è stata notificata alla appellata in data 6.02.2024. pagina 6 di 10 Orbene, in conformità a quanto sopra enunciato, ossia alla operatività della regola del cumulo dei termini di cui agli artt. 203 e 204 C.d.s., ritiene il presente Tribunale che sia la adozione della ordinanza prefettizia sia la notifica sono state effettuate entro i termini. Da ciò consegue l'accoglimento del primo motivo di gravame proposto dall' essendo erronea la pronuncia Parte_2 del Giudice di Pace nella parte in cui ha accolto il ricorso sull'assunto che dalla documentazione depositata in atti non emergesse il rispetto dei termini di cui agli artt. 203 e 204 C.d.s.
SULLA ILLEGITTIMITÀ DELL'UTILIZZO DELL'AUTOVELOX PER INSUSSISTENZA DELLE
PRESCRITTE OMOLOGAZIONI E DELLE VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ
Parte appellata ha reiterato l'eccezione già sollevata in sede di primo grado, relativa al mancato rispetto da parte dell'ente dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale con la sentenza n.
113/2015. Ha motivato l'appellata che la Consulta ha affermato che “le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere dotate di valida omologazione oltre che essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità. Gli organi di polizia che le utilizzano sono tenuti a rispettare le modalità di installazione
e di impiego previste dai relativi manuali d'uso”. Infine, l'appellata ha altresì dedotto che in ogni caso difetta la documentazione attestante la omologazione della strumentazione utilizzata per effettuare l'accertamento di cui è causa (“E' bene far notare come il TUTOR de quo risulti sprovvisto di decreto di omologazione ai sensi dell'art. 111
D.P.R. 16 Settembre 1996 n. 610 e
per questi motivi
non poteva essere prodotto, commercializzato, distribuito, installato e messo in funzione”).
Parte appellante, sul punto, ha fatto rinvio alle deduzioni rese in sede di comparsa di costituzione e risposta e nel corso dell'udienza del 17 ottobre 2024 ha precisato che “la sentenza appellata è stata emanata prima che venisse pubblicata sentenza n. 10505/2024 ed inoltre il Tribunale di Pescara n. 139/2024 ha emanato sentenza nella quale vi è una attenta disamina tra omologazione e approvazione giungendo alla conclusione che i due termini hanno natura equipollente”.
In punto di diritto osserva il Tribunale che la Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l'incostituzionalità del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Ne consegue che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass. n. 533 del 2018).
Dunque, la sentenza richiamata, emessa per superare il “diritto vivente” di matrice pretoria, rende doverosa la periodica taratura e verifica del corretto funzionamento per tutti gli apparecchi destinati alla rilevazione della velocità.
La giurisprudenza successiva ha affermato che “…per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Corte Cost. n. 113 del 2015), tutte le apparecchiature di misurazione pagina 7 di 10 della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità…” (Cass., n.
9645/2016; n. 25125/2015; Trib. Bari 10.1.2017).
Per il vero, già la sentenza della Corte Costituzionale n. 277/2007, pur avendo respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 Codice della Strada per erronea indicazione, da parte del giudice rimettente, del tertium comparationis (il giudice rimettente aveva individuato la norma violata in un decreto ministeriale non specificamente applicabile agli strumenti di rilevazione della velocità utilizzati per la contestazione delle infrazioni al codice della strada) aveva sostanzialmente affermato la necessità della taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocità ai fini della validità dell'accertamento, in relazione alla L. n. 273 del 1991 che istituisce e regola il sistema nazionale di taratura.
Sebbene nessuna norma della suddetta legge preveda l'obbligo di revisione periodica della taratura e del funzionamento dell'apparecchiature di rilevazione delle velocità, in quanto lo scopo della legge suddetta è quello di “…regolare l'organizzazione istituzionale del sistema di taratura in sé e non le modalità di controllo delle singole apparecchiature…” (C. Cost. n. 113 del 2015), a seguito della sentenza additiva del Giudice delle Leggi tale obbligo sussiste e in ragione del sistema nazionale di taratura vigente nel nostro ordinamento, la revisione periodica deve essere necessariamente affidata a soggetti accreditati.
Sicché, deve farsi applicazione del principio di diritto per cui – alla stregua della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 45 C.d.S., comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura – il citato art. 45 C.d.S., comma 6, come integrato dalla pronuncia della Corte costituzionale, e certamente applicabile alla presente fattispecie1, prescrive la verifica periodica della funzionalità di tutte le apparecchiature di misurazione della velocità e la loro taratura, di talché, qualora venga contestata l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio sia stato o meno sottoposto alle suddette verifiche di funzionalità e taratura (Cass. 533/18;
Cass. 14543/16; Cass. 9972/16; Cass. 9645/16; Cass. 25125/15; Cass. Sez.
6-2 Ordinanza n. 533 dell'11.01.2018)
Da ciò consegue che non può che ritenersi esistente un precipuo onere probatorio in ordine alla perdurante funzionalità dell'apparecchiatura e che, poiché la prova del corretto funzionamento 1 Per il vero, è pacifico che la caducazione operata per effetto della declaratoria d'incostituzionalità priva ab origine di vigenza giuridica la norma investita dalla pronuncia, con il solo limite dei cd. rapporti esauriti, con tale sintagma dovendosi intendere quei rapporti non più suscettibili di mutazioni;
sul punto la giurisprudenza della S.C. è univoca, avendo ripetutamente chiarito che la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, nella parte in cui stabilisce che “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”, deve essere interpretato nel senso che la decisione dichiarativa di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato (Sez. 3, n. 1661, 27/1/2005, Rv. 578790; conf., ex multis, Cass. nn. 1273/2014, 19720/2013, 5146/2011, 2280/2007, 4549/2006, 11604/2005; di recente, Cass. civ. sez. II, 05/12/2019, n.31854. pagina 8 di 10 dell'apparato di rilevazione a distanza, e quindi dell'esistenza dell'omologazione iniziale e delle tarature periodiche di quest'ultimo, rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, tale onere probatorio sia a carico dell'Amministrazione, e va verificato anche in difetto di specifica richiesta del ricorrente, essendo a tal fine sufficiente la semplice contestazione dello scorretto funzionamento, ovvero della mancata prova del corretto funzionamento, dello strumento medesimo.
Né detta prova può essere fornita con altri mezzi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11.05.2016,), ed in particolare mediante il ricorso alle dichiarazioni degli agenti addetti all'apparato di rilevamento a distanza, posto che una mera percezione sensoriale non può validamente sostituire la prova scientifica fornita dalla taratura dello strumento, né ad essa - stante la sua natura meramente soggettiva - può essere attribuita la fede privilegiata che assiste invece i fatti direttamente compiuti o verificati, nella loro effettiva esistenza e consistenza, dal pubblico ufficiale (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13.12.2018, Cass. civ., sez. II,
14.11.2019, n. 29564).
Sempre in materia di omologazione si segnala la recente pronuncia della Corte di Cassazione con la quale ha evidenziato che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità,
è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 , trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione ( d.P.R. n. 495 del 1992 ), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (Cassazione civile, sez. II, 18.04.2024, n. 10505). La Cassazione con la citata pronuncia ha precisato che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Approvazione e omologazione, quindi, sono attività distinte poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
Sempre la giurisprudenza di Cassazione ha sottolineato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il Giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi - si badi - che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento
(Cass. Civ., 6 febbraio 2024 n. 3335).
pagina 9 di 10 Orbene, facendo applicazione dei principi sopra menzionati nel caso di specie, emerge che parte appellante ha depositato in atti “Verbale di verifica di funzionalità per dispositivi operanti in modalità istantanea”, dal quale è risultato che “il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante
l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 Giugno 2017”.
Sempre parte appellante ha allegato il certificato di taratura della strumentazione utilizzata per l'accertamento della infrazione effettuato dalla ditta e, da ultimo, “Dichiarazione di Parte_3 conformità” rilasciata dalla medesima ditta.
Tuttavia, dall'esame degli atti difetta la prova di documentazione attestante la omologazione della apparecchiatura con la quale è stato compiuto l'accertamento. Da tale circostanza consegue, in applicazione dell'orientamento fatto proprio dalla più recente giurisprudenza di Cassazione, la illegittimità dell'accertamento effettuato e la conseguente invalidità del verbale oggetto del presente giudizio.
L'accoglimento di detto motivo di gravame determina l'assorbimento dei restanti capi di impugnazione.
SULLE SPESE LEGALI
Poiché il provvedimento viene confermato con una diversa motivazione rispetto a quanto argomentato con la sentenza impugnata, ritiene il presente Tribunale che le spese di tale grado di giudizio debbano essere interamente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
➢ Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di n. CP_1
203/2024 pubblicata il 26.03.2024 – R.G. n. 392/24.
➢ Compensa le spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti.
Rimini, 10.04.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di Rimini
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 10.04.2025 alle ore 10:09 dinanzi al Dott. Miele sono comparsi:
Per l'avv. Roberto Iacovacci oggi sostituito dall'Avv. Giuliano Lelli Mami Parte_1
Per nessuno compare;
Controparte_1
Il Giudice invita la parte presente a discutere la causa
L'Avv. Lelli si riporta agli atti;
L'Avv. Lelli rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza;
Dopo la discussione il Giudice alle ore 14:49 entra in aula e pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. che di seguito si riporta
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 1 di 10
N. R.G. 1731/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale d'udienza del 10 aprile 2025 che precede e della discussione orale della causa, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1731/2024 tra:
(C.F. ) in persona del Prefetto Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, legalmente rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato (C.F. – PEC: C.F._1
, nei cui uffici è domiciliato in Bologna, alla via Alfredo Testoni n. 6, Email_1 giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
LA , in Controparte_3 persona del Legale Rapp.te p.t., Sig. (C.F.: ), nato a Controparte_3 CodiceFiscale_2
Terracina (LT), il 19.10.1966, con sede in Terracina (LT), P.zza della Repubblica, 20, n.q., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Iacovacci (C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_3
Studio del medesimo in Latina (LT), Via Cicerone, 90, PEC: giusta procura Email_2 in atti;
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 10 aprile 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
pagina 2 di 10 AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 203/2024 pubblicata il 26.03.2024 – R.G. n. 392/24.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L' ha proposto appello avverso la sentenza n. 203/2024 Controparte_2 pubblicata il 26.03.2024 – R.G. n. 392/24 con cui il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione, annullando il provvedimento impugnato.
In primo luogo, l'appellante ha dedotto quale motivo di gravame “la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 203 e 204 C.d.s.”, contestando la pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui ha così motivato “…come previsto dagli artt. 203 e 204 C.d.S., e come tale eventuale rispetto non sia stato nemmeno dedotto nell'ordinanza ingiunzione contestata. Il rispetto e l'adempimento di tali prescrizioni normative appare necessariamente indefettibile in una ordinanza di ingiunzione come quella opposta che, nel caso di specie, ne risulta, viceversa, carente;
la
di nell'atto opposto non risulta, infatti, aver indicato e dato prova del rispetto dei termini perentori nei quali CP_1 CP_1 si deve sviluppare e si sarebbe dovuto sviluppare, in ipotesi, il procedimento”. Sul punto l'appellante ha evidenziato che il Giudice di primo grado ha errato nel qualificare quali termini perentori i singoli termini endoprocedimentali di cui agli artt. 203-204 C.d.s., in quanto, ai fini della tempestività dell'emissione della ordinanza conta il cumulo di tutti questi termini, “con ciò significando che, anche laddove uno dei predetti termini non venga rispettato, l'ordinanza sarà comunque tempestiva purché emessa entro la data risultante dal cumulo di tutti i termini”.
Ha ulteriormente dedotto la appellante che costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale, “al fine di stabilire la tempestività dell'ordinanza Prefettizia, l'art. 204 comma 1 bis del Codice della Strada impone di guardare non al decorso dei singoli termini, bensì al cumulo degli stessi”.
Infine, l'appellata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., ha richiamato tutte le difese ed eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado già in atti.
Si è regolarmente costituita in giudizio la Controparte_3
la quale ha contestato quanto ex adverso dedotto. In particolare, la appellata ha eccepito che
[...]
l' non ha fornito prova del rispetto dei termini di cui agli artt. 203 e 204 C.d.s., termini Controparte_2 che, come correttamente rilevato dal Giudice di Pace, hanno natura perentoria e la cui violazione determina la invalidità dei conseguenti atti.
In secondo luogo, l'appellata ha eccepito l'illegittimo utilizzo dell'autovelox per insussistenza delle prescritte omologazioni e verifiche di funzionalità, così come stabilito dalla pronuncia della Consulta n.
113/2015 (profilo sul quale il Giudice di Prime curo non si è pronunciato). Sul punto la società ha evidenziato che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, a seguito della Sentenza della Corte Costituzione del 2015, devono essere dotate di valida omologazione, oltre che essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità. Gli organi di polizia che le utilizzano sono tenuti a rispettare le modalità di installazione e di impiego previste dai relativi manuali d'uso. Più nel pagina 3 di 10 dettaglio, la appellata ha precisato che difetta la produzione di controparte di un certificato di funzionalità corredato dal report dei passaggi e delle omologazioni di legge. Pertanto, a detta dell'ente appellato, la mancanza del certificato di funzionalità incide sulla legittimità del verbale oggetto di contestazione, non potendosi attribuire alcun rilievo al certificato di taratura depositato in atti e dovendosi ribadire la distinzione presente tra omologazione e approvazione, costituendo la omologazione la procedura amministrativa atta a certificare la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento da utilizzare, così come recentemente ribadito anche dalla giurisprudenza di Cassazione.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza del 17 ottobre 2024, il Giudice ha fissato udienza di discussione. All'udienza del 10 aprile 2025 il Giudice ha invitato la parte presente a discutere la lite e sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente sentenza.
In verità, occorre, anzitutto, procedere - prima di esaminare la censura - ad una premessa sistematica sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
Orbene, l'oggetto di siffatto giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della
P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire dal punto di vista sostanziale la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta, come accade un po' nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. n. 3837/2001, n. 3837;
Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n.
20930/2009; Cass. n. 5122/2011). pagina 4 di 10 In proposito è opportuno ribadire che, mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.
Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al
Giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto, ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 - recitano: “il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”).
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe, ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore, sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria.
Ciò posto in punto a svolgimento del processo, e venendo ora al merito si osserva quanto segue.
SUL PRIMO MOTIVO DI GRAVAME (VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 203-204
C.D.S.)
Parte appellante ha dedotto che è errata la pronuncia del Giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto assorbente quale motivo di gravame la mancata prova del rispetto dei termini ex artt. 203 e 204
c.p.c. In particolare, l' ha argomentato di aver depositato documentazione dalla quale è Controparte_2 evincibile il rispetto dei termini di legge: “il Prefetto adottava l'Ordinanza-ingiunzione in data 30 novembre 2023 (e quindi a 149 giorni dall'introduzione del ricorso, a fronte dei 210 previsti sub art. 204/1-bis C.d.S.); il provvedimento era notificato alla in data 6 febbraio 2024 (e quindi a 68 giorni dall'adozione, a fronte dei 150 Parte_1 giorni previsti concessi ex art. 204/2 C.d.S. per la notifica) come si evince dalla documentazione prodotta in primo grado dal ricorrente”.
pagina 5 di 10 In punto di diritto, giova evidenziare che l'art. 203 C.d.s., rubricato “Ricorso al prefetto”, prevede che
“il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso”. Sempre sul piano normativo l'art. 204, comma 1 bis, C.d.s. prevede che i “termini di cui ai commi 1-bis
e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto”.
In ordine alla interpretazione delle norme sopra citate, si evidenzia che il senso della cumulabilità dei due termini è quello di consentire all'amministrazione di usufruire del tempo massimo previsto dalla somma (cumulo) delle due scansioni operative, 60 giorni per la raccolta dati e le deduzioni degli accertatori e 120 per la decisione prefettizia. Invero, il riferimento (plurale) alla perentorietà dei termini potrebbe far pensare che il termine concesso per l'emissione dell'ordinanza, decorrente dal momento nel quale il prefetto abbia ricevuto la trasmissione del ricorso e degli atti relativi dall'ufficio accertatore della violazione, non possa comunque superare i 120 giorni. Tale interpretazione, tuttavia, toglierebbe significato alla cumulabilità espressamente prevista dalla nuova disposizione. Va quindi ritenuto che la perentorietà sia stata affermata nel comma 1 bis per chiarire e confermare che il procedimento irrogatorio di sanzioni amministrative è in questa materia scandito da termini aventi natura perentoria, diversamente da quanto abitualmente avviene nei procedimenti sanzionatori, ma nel contempo consentendo di assorbire l'eventuale superamento di tempi dell'uno o dell'altra attività che compongono questo speciale procedimento in un unico termine cumulato - e perentorio - che risulta dal cumulo dei due termini (Cassazione civile, sez. II, 09.06.2009, n. 13303).
Ritiene il presente Tribunale che la interpretazione data dalla giurisprudenza di Cassazione della normativa sopra citata sia corretta, in quanto è la sola che consente di attribuire significato al concetto di cumulabilità dei termini che verrebbe altrimenti svuotato nel caso in cui si ritenesse che tutti i termini di cui agli artt. 203 e 204 C.d.s. abbiano natura perentoria. D'altronde, lo stesso inciso “si cumulano ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione” depone a favore della tesi sopra citata, in quanto l'ordinanza adottata entro il termine finale che scaturisce dal cumulo dei termini intermedi è qualificabile quale tempestiva.
Calando i principi sopraenunciati nel caso di specie, si evidenzia che l'odierna appellata in data 4 luglio
2023 ha proposto ricorso al prefetto ex art 203 C.d.s., come è provato dal timbro apposto sulla copia del ricorso depositata in atti, e in data 30.11.2023 è stata emessa l'ordinanza prot. 00088033 di rigetto del ricorso innanzi al Prefetto, la quale è stata notificata alla appellata in data 6.02.2024. pagina 6 di 10 Orbene, in conformità a quanto sopra enunciato, ossia alla operatività della regola del cumulo dei termini di cui agli artt. 203 e 204 C.d.s., ritiene il presente Tribunale che sia la adozione della ordinanza prefettizia sia la notifica sono state effettuate entro i termini. Da ciò consegue l'accoglimento del primo motivo di gravame proposto dall' essendo erronea la pronuncia Parte_2 del Giudice di Pace nella parte in cui ha accolto il ricorso sull'assunto che dalla documentazione depositata in atti non emergesse il rispetto dei termini di cui agli artt. 203 e 204 C.d.s.
SULLA ILLEGITTIMITÀ DELL'UTILIZZO DELL'AUTOVELOX PER INSUSSISTENZA DELLE
PRESCRITTE OMOLOGAZIONI E DELLE VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ
Parte appellata ha reiterato l'eccezione già sollevata in sede di primo grado, relativa al mancato rispetto da parte dell'ente dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale con la sentenza n.
113/2015. Ha motivato l'appellata che la Consulta ha affermato che “le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere dotate di valida omologazione oltre che essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità. Gli organi di polizia che le utilizzano sono tenuti a rispettare le modalità di installazione
e di impiego previste dai relativi manuali d'uso”. Infine, l'appellata ha altresì dedotto che in ogni caso difetta la documentazione attestante la omologazione della strumentazione utilizzata per effettuare l'accertamento di cui è causa (“E' bene far notare come il TUTOR de quo risulti sprovvisto di decreto di omologazione ai sensi dell'art. 111
D.P.R. 16 Settembre 1996 n. 610 e
per questi motivi
non poteva essere prodotto, commercializzato, distribuito, installato e messo in funzione”).
Parte appellante, sul punto, ha fatto rinvio alle deduzioni rese in sede di comparsa di costituzione e risposta e nel corso dell'udienza del 17 ottobre 2024 ha precisato che “la sentenza appellata è stata emanata prima che venisse pubblicata sentenza n. 10505/2024 ed inoltre il Tribunale di Pescara n. 139/2024 ha emanato sentenza nella quale vi è una attenta disamina tra omologazione e approvazione giungendo alla conclusione che i due termini hanno natura equipollente”.
In punto di diritto osserva il Tribunale che la Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l'incostituzionalità del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Ne consegue che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass. n. 533 del 2018).
Dunque, la sentenza richiamata, emessa per superare il “diritto vivente” di matrice pretoria, rende doverosa la periodica taratura e verifica del corretto funzionamento per tutti gli apparecchi destinati alla rilevazione della velocità.
La giurisprudenza successiva ha affermato che “…per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Corte Cost. n. 113 del 2015), tutte le apparecchiature di misurazione pagina 7 di 10 della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità…” (Cass., n.
9645/2016; n. 25125/2015; Trib. Bari 10.1.2017).
Per il vero, già la sentenza della Corte Costituzionale n. 277/2007, pur avendo respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 Codice della Strada per erronea indicazione, da parte del giudice rimettente, del tertium comparationis (il giudice rimettente aveva individuato la norma violata in un decreto ministeriale non specificamente applicabile agli strumenti di rilevazione della velocità utilizzati per la contestazione delle infrazioni al codice della strada) aveva sostanzialmente affermato la necessità della taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocità ai fini della validità dell'accertamento, in relazione alla L. n. 273 del 1991 che istituisce e regola il sistema nazionale di taratura.
Sebbene nessuna norma della suddetta legge preveda l'obbligo di revisione periodica della taratura e del funzionamento dell'apparecchiature di rilevazione delle velocità, in quanto lo scopo della legge suddetta è quello di “…regolare l'organizzazione istituzionale del sistema di taratura in sé e non le modalità di controllo delle singole apparecchiature…” (C. Cost. n. 113 del 2015), a seguito della sentenza additiva del Giudice delle Leggi tale obbligo sussiste e in ragione del sistema nazionale di taratura vigente nel nostro ordinamento, la revisione periodica deve essere necessariamente affidata a soggetti accreditati.
Sicché, deve farsi applicazione del principio di diritto per cui – alla stregua della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 45 C.d.S., comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura – il citato art. 45 C.d.S., comma 6, come integrato dalla pronuncia della Corte costituzionale, e certamente applicabile alla presente fattispecie1, prescrive la verifica periodica della funzionalità di tutte le apparecchiature di misurazione della velocità e la loro taratura, di talché, qualora venga contestata l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio sia stato o meno sottoposto alle suddette verifiche di funzionalità e taratura (Cass. 533/18;
Cass. 14543/16; Cass. 9972/16; Cass. 9645/16; Cass. 25125/15; Cass. Sez.
6-2 Ordinanza n. 533 dell'11.01.2018)
Da ciò consegue che non può che ritenersi esistente un precipuo onere probatorio in ordine alla perdurante funzionalità dell'apparecchiatura e che, poiché la prova del corretto funzionamento 1 Per il vero, è pacifico che la caducazione operata per effetto della declaratoria d'incostituzionalità priva ab origine di vigenza giuridica la norma investita dalla pronuncia, con il solo limite dei cd. rapporti esauriti, con tale sintagma dovendosi intendere quei rapporti non più suscettibili di mutazioni;
sul punto la giurisprudenza della S.C. è univoca, avendo ripetutamente chiarito che la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, nella parte in cui stabilisce che “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”, deve essere interpretato nel senso che la decisione dichiarativa di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato (Sez. 3, n. 1661, 27/1/2005, Rv. 578790; conf., ex multis, Cass. nn. 1273/2014, 19720/2013, 5146/2011, 2280/2007, 4549/2006, 11604/2005; di recente, Cass. civ. sez. II, 05/12/2019, n.31854. pagina 8 di 10 dell'apparato di rilevazione a distanza, e quindi dell'esistenza dell'omologazione iniziale e delle tarature periodiche di quest'ultimo, rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, tale onere probatorio sia a carico dell'Amministrazione, e va verificato anche in difetto di specifica richiesta del ricorrente, essendo a tal fine sufficiente la semplice contestazione dello scorretto funzionamento, ovvero della mancata prova del corretto funzionamento, dello strumento medesimo.
Né detta prova può essere fornita con altri mezzi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11.05.2016,), ed in particolare mediante il ricorso alle dichiarazioni degli agenti addetti all'apparato di rilevamento a distanza, posto che una mera percezione sensoriale non può validamente sostituire la prova scientifica fornita dalla taratura dello strumento, né ad essa - stante la sua natura meramente soggettiva - può essere attribuita la fede privilegiata che assiste invece i fatti direttamente compiuti o verificati, nella loro effettiva esistenza e consistenza, dal pubblico ufficiale (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13.12.2018, Cass. civ., sez. II,
14.11.2019, n. 29564).
Sempre in materia di omologazione si segnala la recente pronuncia della Corte di Cassazione con la quale ha evidenziato che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità,
è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 , trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione ( d.P.R. n. 495 del 1992 ), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (Cassazione civile, sez. II, 18.04.2024, n. 10505). La Cassazione con la citata pronuncia ha precisato che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Approvazione e omologazione, quindi, sono attività distinte poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
Sempre la giurisprudenza di Cassazione ha sottolineato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il Giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi - si badi - che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento
(Cass. Civ., 6 febbraio 2024 n. 3335).
pagina 9 di 10 Orbene, facendo applicazione dei principi sopra menzionati nel caso di specie, emerge che parte appellante ha depositato in atti “Verbale di verifica di funzionalità per dispositivi operanti in modalità istantanea”, dal quale è risultato che “il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante
l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 Giugno 2017”.
Sempre parte appellante ha allegato il certificato di taratura della strumentazione utilizzata per l'accertamento della infrazione effettuato dalla ditta e, da ultimo, “Dichiarazione di Parte_3 conformità” rilasciata dalla medesima ditta.
Tuttavia, dall'esame degli atti difetta la prova di documentazione attestante la omologazione della apparecchiatura con la quale è stato compiuto l'accertamento. Da tale circostanza consegue, in applicazione dell'orientamento fatto proprio dalla più recente giurisprudenza di Cassazione, la illegittimità dell'accertamento effettuato e la conseguente invalidità del verbale oggetto del presente giudizio.
L'accoglimento di detto motivo di gravame determina l'assorbimento dei restanti capi di impugnazione.
SULLE SPESE LEGALI
Poiché il provvedimento viene confermato con una diversa motivazione rispetto a quanto argomentato con la sentenza impugnata, ritiene il presente Tribunale che le spese di tale grado di giudizio debbano essere interamente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
➢ Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di n. CP_1
203/2024 pubblicata il 26.03.2024 – R.G. n. 392/24.
➢ Compensa le spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti.
Rimini, 10.04.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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