Sentenza breve 22 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 22/07/2022, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/07/2022
N. 01259/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00762/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 762 del 2022, proposto da
A.S.D. Olimpia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Vozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Direzione Commissariato della Marina Militare di Taranto Maricommi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Associazione Circolo Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa tutela cautelare,
dell'atto dispositivo n. 1397 del 25.05.2022 della Direzione di Commissariato M.M. Taranto, comunicato solo nei suoi estremi con nota prot. n. 33744 in data 26.05.2022, per il cui tramite l'intimata Amministrazione affidava in concessione alla controinteressata Associazione Circolo Difesa i “servizi relativi allo stabilimento balneare Arenile del C.R.D.D. di Taranto, sito in Taranto, Località San Vito, Viale del Tramonto” (CIG 8769780B63);
- della stessa nota prot. n. 33744, notificata in data 26.05.2022, con cui si comunicava alla controinteressata Associazione Circolo Difesa i “servizi relativi allo stabilimento balneare Arenile del C.R.D.D. di Taranto, sito in Taranto, Località San Vito, Viale del Tramonto” (CIG 8769780B63);
- di tutti i verbali di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dei “servizi relativi allo stabilimento balneare Arenile del C.R.D.D. di Taranto, sito in Taranto, Località San Vito, Viale del Tramonto” (CIG 8769780B63) e, in particolar modo, del P.V. n. 17 del 28.01.2022, del P.V. n. 35 del 07.02.2022, del P.V. n. 376 del 20.05.2022, del P.V. n. 383 del 24.05.2022;
- della proposta di aggiudicazione adottata in favore della controinteressata Associazione Circolo Difesa, per l’affidamento, in regime di concessione, dei “servizi relativi allo stabilimento balneare Arenile del C.R.D.D. di Taranto, sito in Taranto, Località San Vito, Viale del Tramonto” (CIG 8769780B63);
NONCHÉ OVE NECESSARIO E PER QUANTO DI INTERESSE
- del bando di gara relativo alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dei “servizi relativi allo stabilimento balneare Arenile del C.R.D.D. di Taranto, sito in Taranto, Località San Vito, Viale del Tramonto” (CIG 8769780B63);
- del disciplinare di gara relativo alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dei “servizi relativi allo stabilimento balneare Arenile del C.R.D.D. di Taranto, sito in Taranto, Località San Vito, Viale del Tramonto” (CIG 8769780B63);
- della scheda tecnica relativo alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dei “servizi relativi allo stabilimento balneare Arenile del C.R.D.D. di Taranto, sito in Taranto, Località San Vito, Viale del Tramonto” (CIG 8769780B63);
- di tutti gli allegati richiamati dagli atti indittivi relativi alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dei “servizi relativi allo stabilimento balneare Arenile del C.R.D.D. di Taranto, sito in Taranto, Località San Vito, Viale del Tramonto” (CIG 8769780B63);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Nonchè per il subentro nell’aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato, e, in via subordinata, per il risarcimento per equivalente monetario ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 del c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Direzione Commissariato della Marina Militare di Taranto Maricommi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to M. Crisci, in sostituzione dell'avv.to M. Vozza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO E DIRITTO
1. - La A.S.D. ricorrente (seconda classificata con punti 73,04) impugna l’atto dispositivo n. 1397 del 25/05/2022 della Direzione di Commissariato della Marina Militare di Taranto Maricommi, comunicato con nota prot. n. 33744 in data 26.05.2022, di affidamento in concessione alla controinteressata Associazione Circolo Difesa (prima classificata con punti 78,33) dei “servizi relativi allo stabilimento balneare Arenile del C.R.D.D. di Taranto, sito in Taranto, Località San Vito, Viale del Tramonto” (CIG 8769780B63), la nota di comunicazione predetta, tutti i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione, nonché, ove necessario e per quanto di interesse, il bando di gara, il disciplinare di gara, la scheda tecnica, tutti gli allegati richiamati dagli atti indittivi relativi alla procedura ad evidenza pubblica per cui è causa e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Chiede, altresì, il subentro nell’aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato, e, ancorché in via subordinata, il risarcimento per equivalente monetario ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 del c.p.a..
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 28 D. LGS. 50/2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 30 D. LGS. 50/2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 83 D. LGS. 50/2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 97 D. LGS. 50/2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 1 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90. VIOLAZIONE DELLE NORME SUL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. PERPLESSITÀ. CONTRADDITTORIETÀ. ILLOGICITÀ. IRRAGIONEVOLEZZA. SVIAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. CARENZA DI ISTRUTTORIA. MOTIVAZIONE INCONGRUA, INSUFFICIENTE E/O CONTRADDITTORIA.
2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 28 D. LGS. 50/2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 30 D. LGS. 50/2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 83 D. LGS. 50/2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 97 D. LGS. 50/2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 1 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90. VIOLAZIONE DELLE NORME SUL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. PERPLESSITÀ. CONTRADDITTORIETÀ. ILLOGICITÀ. IRRAGIONEVOLEZZA. SVIAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. CARENZA DI ISTRUTTORIA. MOTIVAZIONE INCONGRUA, INSUFFICIENTE E/O CONTRADDITTORIA.
Il 30/06/2022, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un breve atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Con atto di rinuncia ex art. 84 c.p.a., notificato alle parti resistenti e depositato in giudizio il 06/07/2022, la A.S.D. ricorrente ha dichiarato “ di rinunciare al ricorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 1, c.p.a. ”, chiedendo di “ dichiarare estinto il presente giudizio, compensando le spese tra le parti in ragione, tra le altre cose, della tempestiva comunicazione della presente rinuncia ”.
Non si è costituita in giudizio l’Associazione controinteressata intimata.
Alla Camera di Consiglio del 19/07/2022 fissata per l’esame dell’istanza cautelare incidentale proposta dalla parte ricorrente, dopo l’avviso del Tribunale alle parti presenti della possibile definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il presente giudizio va dichiarato estinto per rinunzia, ai sensi degli artt. 35, secondo comma, lettera c), e 84 c.p.a..
Osserva, infatti, il Collegio che la A.S.D. ricorrente, con apposito atto ritualmente notificato alle controparti e depositato presso la Segreteria di questo Tribunale il 06/07/2022, ha dichiarato “ di rinunciare al ricorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 1, c.p.a. ”, chiedendo di “ dichiarare estinto il presente giudizio, compensando le spese tra le parti in ragione, tra le altre cose, della tempestiva comunicazione della presente rinuncia ”, sicché - non essendosi opposta la parte resistente costituita in giudizio - il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, ai sensi degli art. 35, secondo comma, lettera c), e 84 c.p.a..
3. - Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, ai sensi dell’art. 84, secondo comma, ultimo capoverso, c.p.a., anche avuto riguardo alla tempestiva comunicazione della rinuncia di parte ricorrente e alla mancata opposizione della parte resistente costituita in giudizio (che, peraltro, non ha insistito per la condanna alle spese processuali).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO