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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 09/04/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'odierna udienza del 09.04.2025, svolta la discussione, all'esito della camera di consiglio, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura in aula del dispositivo con motivazione contestuale, in assenza delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n. R.G. 119/2025
TRA
P.IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. F. D'Angelantonio
(C.F.: ). C.F._1
Ricorrente/opponente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. A. Ortolani C.F.: ( C.F._3
Resistente/Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.02.2025, la parte ricorrente/opponente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio – resistente/opposto - al fine di Controparte_1
proporre opposizione all'atto di precetto da quest'ultimo notificatole in data
05.02.2025, a mezzo del quale le è stato intimato il pagamento della somma di €
20.787,00.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che il credito vantato da parte opposta non sarebbe dovuto, in quanto rintracciante la sua causale giustificativa nella posta risarcitoria che la società opponente, giusta accordo transattivo del 23.12.2020, si era obbligata a corrispondere a titolo di risarcimento del danno all'immagine del lavoratore, pregiudizio che, in quanto futuro e non ancora concretizzatosi nella sfera giuridica dell'avente diritto, non sarebbe connesso alla perdita attuale o futura di redditi o indennità comunque originatesi dal rapporto lavorativo, di talché il credito medesimo risulterebbe da legge soggetto a tassazione, con la diretta conseguenza che la somma già corrisposta dalla società datrice di lavoro, proprio in quanto effettuata al netto delle ritenute dovute a titolo fiscale, sarebbe già stata idonea a saldare il debito, così come risultante dal predetto accordo transattivo. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
nel merito, accertare e dichiarare che il creditore istante non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente”.
Costituitasi in giudizio, parte resistente/opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Pag. 2 di 7 Il petitum del giudizio, tenuto conto di quanto dedotto ed articolato dalle parti e, quindi del thema decidendum che ne è stato così perimetrato, richiede di vagliare la soggezione ad imposizione tributaria delle somme in contestazione, ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico per verificare se dette somme debbano essere corrisposte al lordo (come sostenuto da parte resistente/opposta) oppure al netto (come sostenuto da parte ricorrente/opponente) delle ritenute fiscali.
A tal riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento formatosi in merito nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, posto che le voci di danno risarcibile previste dall'articolo 1223 c.c. sono la "perdita" (cd. danno emergente) e il "mancato guadagno" (cd. lucro cessante), in tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, e quindi un lucro cessante, mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa, costituente danno emergente, nel senso che tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e, quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta (ex multis Cass. n. 3582/2003; Cass. n. 20482/2013; Cass. n.
10244/2017; Cass. n. 5108/2019; Cass. n. 14329/2022 Cass. n. 8615/2023). Alla luce di tali considerazioni, è stata esclusa l'imposizione in caso di somme riconosciute a titolo di danno emergente, quali il danno morale e il danno all'immagine derivanti
Pag. 3 di 7 dalle particolari modalità con le quali era stato svolto e poi interrotto il rapporto di lavoro o il danno da perdita di chance, consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell'attività lavorativa a seguito dell'ingiusta esclusione da un concorso per la progressione in carriera (Cass. n. 30433/2008; 20579/2011; Cass. n.
3632/2019). Con specifico riferimento, poi, al danno all'immagine, si è sostenuto che
– posto che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, sicché le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui,
risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile ogni risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa – deve essere attribuita natura risarcitoria alla somma corrisposta al dipendente per il pregiudizio, costituente danno emergente, all'immagine professionale in conseguenza dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, escludendosene, pertanto, l'assoggettabilità ad IRPEF (Cass. n. 12789/2003;
Cass. n. 30433/2008; Cass. n. 28887/2008).
Applicando le su esposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve osservarsi come non è contestato in giudizio – oltre ad essere documentalmente provato (si veda verbale di accordo transattivo del 23.12.2020 – cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente/opponente), che la somma di € 55.000,00 dovuta dal datore di lavoro al lavoratore rintraccia espressamente la sua ragione giustificativa nel danno all'immagine quest'ultimo avrebbe patito qualora non si fosse risolto il rapporto e si fosse dato seguito al riassetto organizzativo delle aree aziendali che lo avrebbe
Pag. 4 di 7 destinato ad altre attività e mansioni non confacenti alla sua qualifica. Pertanto, dette somme - anche al di là della qualificazione giuridica datane dalle parti – non possono in alcun modo essere ricondotte a redditi da lavoro, nemmeno a titolo di lucro cessante (intesa come perdita di futuri proventi lavorativi), con la diretta conseguenza che non possono reputarsi volte a reintegrare un danno connesso alla perdita o alla mancata percezione di redditi lavorativi soggetti a imposizione fiscale;
di contro, detta somma va considerata come tesa a ristorare senza dubbio una lesione di natura non patrimoniale, ossia un pregiudizio areddituale afferente ad interessi costituzionalmente garantiti (id est. danno all'immagine), del tutto disancorato da redditi e proventi derivanti dal rapporto di lavoro.
E, a tal riguardo, a nulla rileva - diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente/opponente - la circostanza che si sarebbe, in tesi, in presenza di un danno non ancora originatosi nella sfera giuridica di parte resistente/opposta. Invero, in primo luogo, è lo stesso datore di lavoro a riconoscere la potenzialità lesiva della sua condotta in relazione all'immagine del lavoratore e, quindi, ad accordarsi per corrispondergli anche dette poste a titolo risarcitorio;
in secondo luogo, è insito nella natura stessa della transazione l'effetto di prevenire una controversia futura – come nel caso di specie – vertente su diritti che, giocoforza, non sono ancora stati definitivamente accertati in sede giudiziale.
In ragione di tanto, deve ritenersi corretta la quantificazione della somma complessiva pretesa da parte resistente/opposta, come da accordo transattivo, in quanto la medesima va considerata per l'intero e senza assoggettabilità ad imposizione tributaria. Pertanto, al fine di raggiungere l'importa complessivo concordato in transazione di € 55.000,00, alla somma di € 34.213,00 già corrisposta – come pacifico e non contestato in giudizio - deve aggiungersi quella di € 20.787,00, come correttamente indicata da parte resistente/opposta in precetto.
Pag. 5 di 7 Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, delle spese di lite, che liquida in € 2.120,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Pag. 6 di 7 Vasto, 09.04.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'odierna udienza del 09.04.2025, svolta la discussione, all'esito della camera di consiglio, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura in aula del dispositivo con motivazione contestuale, in assenza delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n. R.G. 119/2025
TRA
P.IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. F. D'Angelantonio
(C.F.: ). C.F._1
Ricorrente/opponente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. A. Ortolani C.F.: ( C.F._3
Resistente/Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.02.2025, la parte ricorrente/opponente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio – resistente/opposto - al fine di Controparte_1
proporre opposizione all'atto di precetto da quest'ultimo notificatole in data
05.02.2025, a mezzo del quale le è stato intimato il pagamento della somma di €
20.787,00.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che il credito vantato da parte opposta non sarebbe dovuto, in quanto rintracciante la sua causale giustificativa nella posta risarcitoria che la società opponente, giusta accordo transattivo del 23.12.2020, si era obbligata a corrispondere a titolo di risarcimento del danno all'immagine del lavoratore, pregiudizio che, in quanto futuro e non ancora concretizzatosi nella sfera giuridica dell'avente diritto, non sarebbe connesso alla perdita attuale o futura di redditi o indennità comunque originatesi dal rapporto lavorativo, di talché il credito medesimo risulterebbe da legge soggetto a tassazione, con la diretta conseguenza che la somma già corrisposta dalla società datrice di lavoro, proprio in quanto effettuata al netto delle ritenute dovute a titolo fiscale, sarebbe già stata idonea a saldare il debito, così come risultante dal predetto accordo transattivo. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
nel merito, accertare e dichiarare che il creditore istante non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente”.
Costituitasi in giudizio, parte resistente/opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Pag. 2 di 7 Il petitum del giudizio, tenuto conto di quanto dedotto ed articolato dalle parti e, quindi del thema decidendum che ne è stato così perimetrato, richiede di vagliare la soggezione ad imposizione tributaria delle somme in contestazione, ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico per verificare se dette somme debbano essere corrisposte al lordo (come sostenuto da parte resistente/opposta) oppure al netto (come sostenuto da parte ricorrente/opponente) delle ritenute fiscali.
A tal riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento formatosi in merito nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, posto che le voci di danno risarcibile previste dall'articolo 1223 c.c. sono la "perdita" (cd. danno emergente) e il "mancato guadagno" (cd. lucro cessante), in tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, e quindi un lucro cessante, mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa, costituente danno emergente, nel senso che tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e, quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta (ex multis Cass. n. 3582/2003; Cass. n. 20482/2013; Cass. n.
10244/2017; Cass. n. 5108/2019; Cass. n. 14329/2022 Cass. n. 8615/2023). Alla luce di tali considerazioni, è stata esclusa l'imposizione in caso di somme riconosciute a titolo di danno emergente, quali il danno morale e il danno all'immagine derivanti
Pag. 3 di 7 dalle particolari modalità con le quali era stato svolto e poi interrotto il rapporto di lavoro o il danno da perdita di chance, consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell'attività lavorativa a seguito dell'ingiusta esclusione da un concorso per la progressione in carriera (Cass. n. 30433/2008; 20579/2011; Cass. n.
3632/2019). Con specifico riferimento, poi, al danno all'immagine, si è sostenuto che
– posto che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, sicché le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui,
risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile ogni risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa – deve essere attribuita natura risarcitoria alla somma corrisposta al dipendente per il pregiudizio, costituente danno emergente, all'immagine professionale in conseguenza dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, escludendosene, pertanto, l'assoggettabilità ad IRPEF (Cass. n. 12789/2003;
Cass. n. 30433/2008; Cass. n. 28887/2008).
Applicando le su esposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve osservarsi come non è contestato in giudizio – oltre ad essere documentalmente provato (si veda verbale di accordo transattivo del 23.12.2020 – cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente/opponente), che la somma di € 55.000,00 dovuta dal datore di lavoro al lavoratore rintraccia espressamente la sua ragione giustificativa nel danno all'immagine quest'ultimo avrebbe patito qualora non si fosse risolto il rapporto e si fosse dato seguito al riassetto organizzativo delle aree aziendali che lo avrebbe
Pag. 4 di 7 destinato ad altre attività e mansioni non confacenti alla sua qualifica. Pertanto, dette somme - anche al di là della qualificazione giuridica datane dalle parti – non possono in alcun modo essere ricondotte a redditi da lavoro, nemmeno a titolo di lucro cessante (intesa come perdita di futuri proventi lavorativi), con la diretta conseguenza che non possono reputarsi volte a reintegrare un danno connesso alla perdita o alla mancata percezione di redditi lavorativi soggetti a imposizione fiscale;
di contro, detta somma va considerata come tesa a ristorare senza dubbio una lesione di natura non patrimoniale, ossia un pregiudizio areddituale afferente ad interessi costituzionalmente garantiti (id est. danno all'immagine), del tutto disancorato da redditi e proventi derivanti dal rapporto di lavoro.
E, a tal riguardo, a nulla rileva - diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente/opponente - la circostanza che si sarebbe, in tesi, in presenza di un danno non ancora originatosi nella sfera giuridica di parte resistente/opposta. Invero, in primo luogo, è lo stesso datore di lavoro a riconoscere la potenzialità lesiva della sua condotta in relazione all'immagine del lavoratore e, quindi, ad accordarsi per corrispondergli anche dette poste a titolo risarcitorio;
in secondo luogo, è insito nella natura stessa della transazione l'effetto di prevenire una controversia futura – come nel caso di specie – vertente su diritti che, giocoforza, non sono ancora stati definitivamente accertati in sede giudiziale.
In ragione di tanto, deve ritenersi corretta la quantificazione della somma complessiva pretesa da parte resistente/opposta, come da accordo transattivo, in quanto la medesima va considerata per l'intero e senza assoggettabilità ad imposizione tributaria. Pertanto, al fine di raggiungere l'importa complessivo concordato in transazione di € 55.000,00, alla somma di € 34.213,00 già corrisposta – come pacifico e non contestato in giudizio - deve aggiungersi quella di € 20.787,00, come correttamente indicata da parte resistente/opposta in precetto.
Pag. 5 di 7 Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, delle spese di lite, che liquida in € 2.120,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Pag. 6 di 7 Vasto, 09.04.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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