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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/11/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3264/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
DA (C.F. , Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 tutti con l'avv. CARLA PAOLUCCI e l'avv. ERMANNO ROSSI
Parte attrice opponente contro
Controparte_1
(C.F. ), con l'avv. ELENA BIASIN
[...] P.IVA_2
Parte convenuta opposta
Oggetto: Tes_1
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente
1 IN VIA PRELIMINARE:
sospendere ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 963/2024 del
13-14.06.2024 del Tribunale di Vicenza opposto;
NEL MERITO , IN VIA PRINCIPALE :
1) disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare, o dichiarare comunque inefficace, il decreto ingiuntivo n. 963/2024 del 13-14.06.2024 del Tribunale di Vicenza opposto, dichiarando infondate in fatto e in diritto e pertanto respingendo tutte le pretese poste a fondamento del ricorso monitorio, per i motivi esposti nell'atto di citazione;
2) accertarsi e dichiararsi il difetto d'interesse di Controparte_2
(P. IVA - C.F. , già
[...] P.IVA_3 P.IVA_2 [...] all'ottenimento del decreto ingiuntivo Controparte_3 opposto, avendo detta Banca già instaurato il procedimento di esecuzione immobiliare n.
97/2024 R.G. Es.Imm., cui è stato riunito il 117/2024 R.G. Es. Imm., avanti il Tribunale di
Ferrara sulla base degli stessi contratti di mutuo richiamati nel ricorso monitorio, e conseguentemente condannarsi, per effetto di quanto sopra,
[...]
oggi Controparte_3 Controparte_2
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_3 al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore di parte opponente, nella misura che apparirà di giustizia, anche secondo equità;
3) dichiararsi abusiva e illegittima la condotta della Banca opposta per la sua ingiustificata interruzione delle trattative e per non aver concesso alla Società opponente il termine per il rientro della posizione debitoria prima della revoca degli affidamenti, in quanto posta in essere in violazione dei canoni di buona fede e correttezza ex art. 2 Cost., e conseguentemente nulla e/o comunque invalida e inefficace detta revoca anche in ragione dell'assenza dei previsti presupposti contrattuali e normativi, condannando, per effetto di quanto sopra,
2 oggi Controparte_3 [...]
(P. IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore di parte opponente, nella misura che apparirà di giustizia, anche secondo equità;
4) accertarsi e dichiararsi l'inesistenza, ovvero la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'invalidità e/o l'inefficacia dei mutui azionati da Controparte_4
oggi
[...] Controparte_2
(P. IVA per l'ottenimento del decreto ingiuntivo opposto (ovvero il
[...] P.IVA_3 mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 ss. D.Lgs. n. 385/1993 rep. 33243 - racc. n. 17509 in data 15.07.2004 Notaio Dott. di Ferrara, munito di formula esecutiva il Per_1
07.09.2004 - mutuo 25046; il successivo mutuo fondiario rep. 41323 - racc. n. 23133 dell'11.1.2010 dello stesso Notaio - mutuo n. 25031; l'atto di ripianamento Persona_2 con prolungamento durata di mutuo fondiario rep. n. 41324 - racc. n. 23134 dell'11.01.2010 del Notaio Dott. di Ferrara, munito di formula esecutiva il 27.01.2010; l'atto Persona_2 di ultima erogazione e quietanza finale rep. n. 43124 - racc. n. 24451 del 04.07.2011 dello stesso Notaio munito di formula esecutiva l'01.08.2011, nonché il successivo atto di Per_2 modifica rep. n. 45663 - racc. n. 26358 del 30.07.2014, ancora del Notaio munito di Per_2 formula esecutiva il 15.09.2014), in ragione degli elementi di illegittimità conseguenti alle violazioni di legge, in particolare degli artt. 117 e 120 TUB, e 1194, 1195, 1283, 1284, 1343,
1344 c.c., presenti nei singoli contratti di mutuo come individuate al paragrafo II.H) della narrativa dell'atto di citazione e come meglio esposti nelle ivi allegate perizie, e in particolare per l'indeterminatezza dei piani di ammortamento;
IN VIA SUBORDINATA:
5) dichiararsi dovute da parte della Società opponente e dei suoi soci, per i rispettivi titoli, in favore della odierna opposta, alla data del 14.12.2023 di revoca degli affidamenti, in CP_2 relazione ai due mutui oggetto di causa e alle successive integrazioni e modifiche, le sole somme complessive residue di euro 64.702,23 per capitale ed euro 66.690,07 per interessi, o
3 le diverse somme maggiori o minori che verranno accertate in corso di causa, se del caso mediante CTU, comunque inferiori all'importo ingiunto di euro 886,800,73, per le ragioni esposte al paragrafo II.F) dell'atto di citazione e in conseguenza delle ivi indicate violazioni di legge presenti nei singoli contratti di mutuo e illegittimità delle condizioni economiche applicate;
6) dichiararsi, conseguentemente e in ogni caso, l'illegittimità delle revoche degli affidamenti relative ai due mutui n. 43000025046 e n. 43000025031 operate in data
14.12.2023 dall'allora oggi CP_2 Controparte_3
(P. IVA Controparte_2
- C.F. , disponendosi il ripristino e/o la rinegoziazione dei P.IVA_3 P.IVA_2 predetti mutui, rideterminati in relazione alle somme residue ancora dovute in favore delle che verranno accertate nel corso del presente giudizio, come richiesto al precedente CP_2 punto 5) delle presenti conclusioni, con conferma del diritto della Società mutuataria alla prosecuzione del pagamento dei mutui stessi nei tempi previsti dai piani di ammortamento e fino alle scadenze originari;
7) accertarsi e dichiararsi la nullità del tasso applicato nel contratto di mutuo del15.07.2004 in quanto determinato in riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza e pertanto il diritto della Società opponente al corrispondente rimborso, disponendosi conseguentemente la compensazione tra quanto corrisposto dalla mutuataria a titolo di interessi corrispettivi nel periodo tra il 29.09.2005 e il 30.05.2008 e quanto dalla stessa effettivamente dovuto sulla base dei tassi BOT ex art. 117 TUB, pari all'importo di euro 75.087,28, o al diverso importo, maggiore o minore, che venisse accertato in corso di causa, se del caso mediante CTU;
IN OGNI CASO:
8) dichiararsi, in via principale, la nullità integrale, ex artt. 1418 e 1419, comma 1,c.p.c. - e in via subordinata la nullità parziale delle clausole nn. 2), 6) e 8) – della fideiussione omnibus rilasciata il 12.02.2004 da e , in quanto conformi dette Parte_1 Parte_2
4 clausole allo schema ABI, sanzionato dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del
02.05.2005;
9) dichiararsi la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'invalidità e/o l'inefficacia della predetta fideiussione rilasciata da e , in conseguenza – e in Parte_1 Parte_2 subordine nella stessa misura - della nullità e/o annullabilità e comunque invalidità e/o inefficacia dell'obbligazione principale della Società opponente.
IN VIA ISTRUTTORIA: disporsi - solo occorrendo e nella denegata ipotesi in cui non venisse ravvisata la nullità e/o l'inefficacia della procedura esecutiva e/o dei titoli su cui è fondata - CTU volta ad accertare le somme residue effettivamente e legittimamente dovute dalla Società opposta in favore della Banca opposta in forza dei due contratti di mutuo del
15.07.2004 e del 11.01.2010 nonché dei successivi atto di ripianamento con prolungamento durata di mutuo fondiario rep. n. 41324 - racc. n. 23134 dell'11.01.2010 Notaio atto Per_2 di ultima erogazione e quietanza finale rep. n. 43124 - racc. n. 24451 del 04.07.2011 Notaio nonché atto di modifica rep. n. 45663 - racc. n. 26358 del 30.07.2014 Notaio Per_2
Per_2
Per parte convenuta opposta
Voglia il Tribunale di Vicenza
In via preliminare :
- rilevata l'insussistenza dei presupposti di legge confermare il rigetto della richiesta di riassunzione e/o sospensione del presente Giudizio;
Nel merito in via principale
1. dichiarare inammissibili e/o infondate tutte le domande, difese ed eccezioni degli opponenti per le ragioni illustrate nei propri precedenti atti di causa e, inoltre, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell' eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. tardivamente proposta da
5 controparte e, in ogni caso, la sua infondatezza. Parte opposta conferma , inoltre, di non si accettare il contraddittorio sulla domanda n. 9 di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 1 di controparte anch'essa tardivamente proposta e modificativa di quella originaria formulata in citazione
2. Rigettare, di conseguenza, l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 963/2024 emesso in data 14.06.2024 dal Tribunale di Vicenza;
Nel merito in via subordinata
3. accertare e dichiarare che Controparte_2 Controparte_2
è creditrice nei confronti di nonché, ex art.
[...] Controparte_5
2291 c.c., dei soci sig.ri e nonché nei confronti di quest'ultimi Parte_1 Parte_2 due ciascuno in solido con la predetta società, quali garanti per fideiussione, della somma di €
456.036,00 per mutuo 25046, oltre a € 430.764,73 per mutuo 25031, e così complessivamente
€ 886.800,73, oltre interessi dal 5/1/2024 al saldo effettivo, tutti da calcolarsi sulla sola quota capitale, e comunque entro i limiti di cui alla l. 108/96, all'8,11% per mutuo 25046 e all'8,90% per mutuo 25031, oltre le spese della procedura monitoria o di quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia;
Pa
4. conseguentemente condannare Da S.n.c. nonché i signori Pt_1 Controparte_5
e nei termini sopra richiamati, al pagamento a favore della Parte_1 Parte_2
Banca opposta del predetto importo o di quello diverso che sarà ritenuto di giustizia .
In via istruttoria: si ribadisce l'opposizione alla richiesta di CTU in quanto meramente esplorativa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVAZIONE
TT
6 (nel 2020 incorporata in Controparte_6 [...]
ha concesso negli anni due mutui a Controparte_7 [...]
con sede a Ferrara. Controparte_5
In particolare:
1. in data 15.7.2004 l'istituto (allora Controparte_8
ha concesso alla detta s.n.c. un mutuo
[...] fondiario (n. 25046) di € 826.000,00, garantito da ipoteca su beni della mutuataria;
2. in data 11.1.2010, oltre a stipulare con un “atto di ripianamento con Controparte_5 prolungamento durata di mutuo ipotecario” relativamente al mutuo pregresso, la banca ha concesso alla medesima società un secondo mutuo fondiario (n. 25031) “a stato d'avanzamento lavori”, di € 500.000,00, garantito da ipoteca su beni della mutuataria e personali di e . Parte_1 Parte_2
I suddetti e , il 12.2.2004, avevano rilasciato alla banca una Parte_1 Parte_2 fideiussione omnibus, garantendo l'adempimento delle obbligazioni di di Controparte_5 [...] nei confronti dell'istituto, fino al valore massimo di € 900.000,00. CP_5
Il 14.12.2023 ha revocato gli Controparte_9 affidamenti concessi a intimando l'immediato rientro dall'esposizione. Controparte_5
Il 30.5.2024 la banca ha inviato alla debitrice un atto di precetto, dando avviso ex art. 603
c.p.c. ai terzi datori di ipoteca, cui è seguito l'avvio della procedura di esecuzione immobiliare n. 97/2024 R.G. Es. Imm. avanti il Tribunale di Ferrara.
Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio del 12.6.2024, avanti questo Tribunale, CP_2 [...] ha dedotto di essere creditrice di in forza dei Controparte_3 Controparte_5 detti mutui, per complessivi € 886.800,73 (credito originato, per € 456.036,00, dal mutuo n.
25046 e per € 430.764,73 dal mutuo n. 25031). Ha quindi chiesto l'emissione di un decreto
7 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo avverso la debitrice principale nonché avverso
[...]
e . Parte_1 Parte_2
In accoglimento, è stato emesso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 963/24 del 14.6.2024.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione a decreto ingiuntivo.
Contr (di seguito si Controparte_10
è costituita in causa chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dagli attori è stata disattesa con ordinanza 12.2.2025.
All'udienza del 20.11.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Sull'istanza di sospensione del processo
Gli attori insistono, negli scritti conclusionali, perché sia disposta la sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., in considerazione della pendenza dei giudizi per opposizione all'esecuzione promossi avanti il Tribunale di Ferrara nonché a seguito della proposizione di una denuncia- esposto alla Procura della Repubblica di Rovigo, in data 3.11.2025, per il reato di usura.
Quanto al secondo profilo - osservato che il giudizio penale ancora non è pendente – giova ricordare che “il rapporto tra il processo civile e quello penale è ispirato al principio della separatezza dei due giudizi, sicché il giudizio civile di danno deve essere sospeso soltanto quando l'azione civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado (art. 75 c.p.p.), atteso che esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile, non potendosi pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto” (Cass. n. 23516/15, rv. 637751).
8 In ordine ai procedimenti per opposizione all'esecuzione prendenti avanti il Tribunale di
Ferrara va precisato che uno di essi (n. 2177/24 R.G.) non vede la partecipazione di tutte le parti coinvolte in questo giudizio, mentre l'altro (n. 1309/25 R.G.) è stato introdotto quando il presente giudizio era in già in corso. Rispetto a tale secondo procedimento non è stato dimesso in atti nemmeno l'atto introduttivo cosicché non è dato sapere se esso abbia ad oggetto una questione che costituisca un indispensabile antecedente logico-giuridico della presente vertenza.
L'istanza ex art. 295 c.p.c. va quindi rigettata.
Motivi dell'opposizione
1) Gli opponenti lamentano che la banca, pur disponendo già di un titolo esecutivo costituito dai contratti di mutuo fondiario, e pur avendo già dato corso all'esecuzione sui beni oggetti di ipoteca volontaria, abbia deciso di agire monitoriamente, sempre con riguardo al medesimo credito derivante dai mutui contratti da Controparte_5
Non sussiste l'abuso del processo di cui si lamenta parte attrice.
Come già rilevato nell'ordinanza del 12.2.2025, il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale ha interesse ad ottenere un accertamento giudiziale del proprio credito il quale, emesso a seguito di un procedimento regolato dal contraddittorio (quantomeno eventuale) con il debitore, presenta una maggiore stabilità rispetto al titolo esecutivo negoziale, fornendo basi più certe all'esecuzione (Cass. n. 23083/13, rv. 628184). Inoltre il decreto ingiuntivo consente al creditorie di agire esecutivamente anche su beni diversi da quelli oggetto di ipoteca volontaria ed acquisiti successivamente dal debitore.
Non può quindi negarsi l'interesse e la facoltà del creditore di agire con un giudizio di cognizione, pur in pendenza di un'esecuzione avviata sulla base di un titolo stragiudiziale, né
è corretto parlare di indebita “duplicazione dei titoli esecutivi” o di “abuso del processo”.
9 2) Viene dedotta dagli attori l'incertezza del credito azionato dalla controparte perché gli importi indicati nel ricorso monitorio sarebbero diversi da quelli riportati nella lettera con cui la banca ha revocato gli affidamenti e costituito i debitori in mora.
L'obiezione non ha pregio.
Evidentemente l'entità di un credito come quello oggetto di causa, originato da un prestito oneroso, muta nel tempo con il maturare degli interessi ed è perciò del tutto normale che, alla data del 14.12.2023, l'ammontare del credito della banca fosse diverso da quello azionato in sede monitoria.
La convenuta ha dimesso l'elenco-movimenti dei due mutui per attestare come il credito relativo al mutuo n. 25046 si sia incrementato per il maturare degli interessi;
quanto all'altro mutuo, ha prodotto l'estratto conto di un rapporto di conto corrente intestato a Controparte_5 per documentare come l'istituto, dopo la lettera di revoca degli affidamenti, abbia incamerato le somme presenti sul conto in questione, così riducendo il proprio credito verso la società fondato sul mutuo n. 25031.
Contr 3) Parte attrice si duole della violazione del dovere di buona fede in cui sarebbe incorsa per avere ingiustificatamente interrotto le trattative instaurate a seguito della revoca degli affidamenti e concretatesi anche in una procedura di mediazione introdotta dai debitori.
Per come è articolata, la difesa è priva di fondamento.
Il mero fatto che i debitori avessero avanzato la proposta di un piano di rientro non precludeva alla banca la facoltà di agire a tutela del proprio credito, considerato che la mutuataria aveva, già al tempo, mancato di pagare un numero consistente di rate dei mutui in essere. Gli attori non specificano in vista di quale pretesa giudiziale essi hanno promosso la mediazione, sicché non è neppure chiaro in quale senso la mera pendenza di tale procedura avrebbe dovuto indurre la banca ad una diversa condotta. Parte attrice assume di avere proposto pagamenti rateali e chiesto una rimodulazione dei pagamenti: a fronte di ciò, e considerato
10 l'inadempimento già maturato, era facoltà della banca dare avvio alle procedure esecutive, non essendo l'istituto tenuto ad accettare simili soluzioni. Peraltro la convenuta ha evidenziato come, nel corso delle trattative, la società debitrice abbia comunicato al Registro delle
Imprese la cessazione della propria attività imprenditoriale (l'esercizio di un albergo e ristorante a Ferrara) e abbia concesso in affitto l'azienda ad una società neocostituita (Da
Santo s.r.l.) senza che di ciò le fosse stata data notizia;
tali circostanze possono avere ragionevolmente indotto la banca a dubitare della volontà dei debitori di tenere fede ad eventuali nuovi impegni oggetto dele proposte di accordo.
Inoltre va considerato come, in presenza di garanzie fideiussorie, l'art. 1957 c.c. oneri il creditore di agire con tempestività contro il debitore principale per non correre il rischio di decadere dalle garanzie.
4) Ulteriormente, gli attori accusano la convenuta di abuso del diritto per avere, senza preavviso, revocato gli affidamenti dopo avere tollerato i ritardi accumulati dalla mutuataria, così giustificando un suo affidamento circa le intenzioni della creditrice. L'iniziativa della banca non sarebbe stata giustificata da altri segnali di dissesto della debitrice e configurerebbe un esercizio arbitrario ed illegittimo del diritto potestativo di revocare il credito accordato.
L'argomento è infondato.
La convenuta ha documentato (doc. 29) di avere sollecitato a pagare le rate Controparte_5 scadute già nell'ottobre 2022 e, come detto, l'esecuzione è stata avviata quando le rate impagate da parte della mutuataria erano numerose. Non vi è prova di una fattiva condotta della creditrice che possa avere giustificato l'ingenerarsi nella debitrice della convinzione che il debito maturato potesse essere oggetto di “tolleranza” o che la creditrice non avrebbe utilizzato gli strumenti a sua tutela. Nulla imponeva, poi, alla convenuta di concedere alla debitrice un termine temporale per il rientro dal debito maturato, non essendo l'art. 1845 c.c. – invocato da parte attrice – pertinente alla fattispecie, dato che trattasi di disposizione inerente
11 all'apertura di credito bancario. Risulta poi che la banca abbia ricevuto la notifica di un pignoramento presso terzi da parte di un diverso creditore della mutuataria: circostanza che, a prescindere dalla fondatezza delle ragioni di quel terzo creditore (che parte attrice contesta), ha ragionevolmente indotto in allarme la convenuta opposta.
5) Le deduzioni contenute in citazione secondo le quali i mutui stipulati sarebbero nulli in quanto conseguenti ad un abuso di dipendenza economica da parte della mutuante, sanzionabile ai sensi della legge n. 192/98, sono del tutto generiche e indefinite nel loro contenuto – nemmeno specificando, l'attore, in qual senso vi sarebbe stata una dipendenza economica della mutuataria verso la mutuante, rilevante ai sensi della normativa citata – sicché non meritano di essere scrutinate nel merito.
6) Gli attori hanno eccepito la nullità dei mutui fondiari posti a fondamento del credito della convenuta anche in quanto erogati in violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38
TUB. L'eccezione è, come la precedente, connotata da assoluta genericità. Parte appellante non si cura nemmeno di indicare le ragioni per cui il valore dei beni ipotecati non sarebbe sufficiente a giustificare i finanziamenti erogati.
Il tema è comunque infondato anche in ragione della pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 33719/22, la quale ha enunciato i seguenti principi:
- “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta
a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza
12 prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”;
- “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
7) Sostengono gli attori, richiamandosi a due perizie di parte del dott. che i Persona_3 mutui per cui è causa sarebbero nulli perché non indicherebbero con chiarezza il regime finanziario impiegato e le modalità di calcolo degli interessi.
Deducono, in particolare, che i piani di ammortamento dei due finanziamenti sarebbero stati consegnati alla mutuataria solo il 12.7.2023, molto tempo dopo la stipula dei contratti, e che comunque anche in quella data non sarebbe stato chiarito il regime finanziario di capitalizzazione. Solo a seguito delle verifiche condotte dal perito di parte l'attrice avrebbe potuto comprendere che la rata mensile di entrambi i finanziamenti era determinata “secondo la metodologia 'alla francese' in regime finanziario composto, con capitalizzazione mensile”.
13 Ciò avrebbe comportato una “lievitazione esponenziale degli interessi” senza, tuttavia, che il contenuto del contratto avesse consentito alla debitrice di comprendere tale circostanza.
Se ne dovrebbe dedurre, secondo la prospettazione attorea, un vizio di indeterminatezza dell'oggetto dei contratti stipulati ed un vizio del consenso prestato dalla mutuataria in ordine alle condizioni economiche applicate, ma non esplicitate in contratto, con conseguente violazione dell'art. 117 comma 4 TUB. Parte chiede quindi che la misura degli interessi dovuti sugli importi mutuati sia ridefinita in applicazione del regime semplice di produzione degli interessi in forza dell'art. 821 c.c.
L'applicazione del regime composto determinerebbe, inoltre, un effetto anatocistico e quindi la violazione dell'art. 1283 c.c. e 120 TUB.
La deduzione attorea è infondata.
In entrambi i contratti di mutuo oggetto di causa è previsto che la restituzione delle somme mutuate dovesse avvenire mediante pagamento di un numero predeterminato di rate mensili di ammortamento posticipate per un ammontare definito, ciascuna comprendente gli interessi e la parte di capitale necessaria per il graduale rimborso del mutuo. Il tasso variabile di interesse
è stato fissato facendo rinvio all'indice Euribor, maggiorato con uno spread indicato. Nel caso del mutuo n. 25031 è prevista una soglia minima sotto la quale il variare dell'indice non avrebbe comunque determinato la variazione in ribasso del tasso. I tassi di mora sono calcolati mediante una maggiorazione fissa del tasso corrispettivo.
Le argomentazioni di parte attrice in ordine al contenuto dei contratti di mutuo e all'ammortamento “alla francese” sono smentite dai principi affermati nella pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15130/24.
Gli opponenti affermano che, per rendere autenticamente trasparente il contratto di finanziamento in ordine all'applicazione degli interessi e al costo complessivo dell'operazione, sarebbe necessaria l'esplicitazione, nel contratto, di quale tra i possibili regimi finanziari debba operare al fine del calcolo degli interessi. Non spiegano però per quale
14 ragione, a loro avviso, le indicazioni contenute nel contratto di mutuo non consentano di ottenere il medesimo risultato.
Non si pone un problema di indeterminatezza dell'oggetto contrattuale, posto che tale elemento può dirsi determinato tutte le volte in cui siano indicati nel contratto l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso ed il tasso di interesse.
Nemmeno può ritenersi la carenza del testo contrattuale con riguardo all'indicazione del prezzo del prestito, in violazione dell'art. 117 comma 4 TUB. Il maggior carico di interessi del prestito, quando siano adottati i piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali, non dipende – ha chiarito la citata pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione
– “da un fenomeno di produzione di 'interessi su interessi', cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi 'scaduti' (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario”.
Neppure si rinviene, nell'ordinamento, alcuna norma che imponga l'esplicitazione nel contratto del regime finanziario semplice o composto, non essendo un simile obbligo imposto dall'art. 117 TUB, né dalla normativa, nazionale (artt. 120-novies e 121 e seguenti TUB) ed europea (Direttiva 2023/2225/UE), in tema di credito al consumo né, infine, dalla direttiva
CICR 9.2.2000.
Quest'ultima trova applicazione solo quando sia prevista la produzione di interessi sugli interessi scaduti o la produzione di interessi sugli interessi. Tuttavia, secondo le SSUU, il regime composto non implica necessariamente l'anatocismo. In tale regime “la quota capitale
è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo”.
La produzione di interessi sugli interessi è quindi un'evenienza che va verificata concretamente nel rapporto, non una naturale conseguenza dell'adozione del regime
15 composto, né tale pratica si rinviene nei piani di ammortamento "alla francese" tradizionali. In tali regimi, invero, una volta liquidati gli interessi sulla base dei tassi indicati, viene detratta dalla rata costante la quota interessi così ricavata per determinare la quota capitale della rata successiva, sicché gli interessi dovuti sono calcolati sul capitale residuo decurtato dalla quota capitale rimborsata con le rate precedenti e quindi non si cumulano al capitale per produrre a loro volta altri interessi
La denuncia di anatocismo indebito non può fondarsi, pertanto, sulla mera constatazione dell'applicazione di un regime finanziario composto, dovendo essere invece dimostrata in concreto.
Gli argomenti tratti dalla sentenza n. 15130/24 delle Sezioni Unite e sopra richiamati sono validi anche nel caso in esame, nel quale le parti hanno concordato l'applicazione di un tasso di interesse variabile e nonostante le Sezioni Unite abbiano chiarito di non essere chiamate a pronunciarsi con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile. Difatti i detti principi, per quanto utile ai fini della presente decisione, risultano riferibili ad ogni argomentazione che faccia leva sull'adozione di regimi finanziari composti nel calcolo degli interessi per affermare la nullità del contratto di mutuo.
8) Parte attrice deduce la nullità dei mutui azionati in sede monitoria in ragione dell'indicizzazione del tasso di interesse al valore dell'indice Euribor. Quest'ultimo sarebbe stato influenzato, nel periodo compreso il 29.09.2005 ed il 30.05.2008, dagli effetti dell'intesa anticoncorrenziale con la quale alcuni istituti di credito europei, come accertato dalla
Decisione della Commissione Europea del 4.12.2013, si sono accordati per indurre in errore la
Federazione Bancaria Europea al fine di far pubblicare un indice Euribor diverso e maggiore dal reale tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. Nella prospettazione attorea i contratti di mutuo costituirebbero contratti “a valle” rispetto ad un'intesa anticoncorrenziale vietata e da ciò conseguirebbe la loro nullità ai sensi della legge n. 287/90.
16 L'eccezione è infondata.
La questione degli effetti della decisione della Commissione Europea sull'intesa manipolativa di cui si è detto è stata sottoposta alle Sezioni Unite, con ordinanza n. 19900/24 della I
Sezione, nella quale si esprimono diversi profili di perplessità rispetto alla linea interpretativa adottata sulla questione dalla III Sezione e riprodotta nella sentenza n. 34889/23, citata dagli attori.
Ritiene questo giudice che l'adozione dell'Euribor come parametro cui ancorare la determinazione del saggio di interesse variabile pattuito in un mutuo resta valida, a prescindere dall'intesa oggetto della decisione suddetta della Commissione Europea, sia sotto il profilo della determinatezza della clausola regolativa degli interessi, sia per quanto attiene la normativa antitrust di cui alla legge n. 287/90. Ciò considerato che, per una banca non facente parte del gruppo di banche presso le quali sono compiuti i rilevamenti utilizzati per la determinazione dell'Euribor, non vi è modo di interferire sulla sua quantificazione, cosicché tale indice costituisce, nel rapporto contrattuale tra mutuante e mutuatario - e per entrambe le parti - un elemento obiettivo esterno, che non può essere influenzato dalle parti stesse.
Va poi considerato, quanto alla prospettata violazione della legge n. 287/90, che la nullità delle intese illecite “a monte” può ripercuotersi sui contratti “a valle” (nel senso di cui a Cass.
n. 41994/21) solo ove l'oggetto delle intese e dei singoli contratti coincida, mentre nel caso di specie l'intesa rilevata dalla citata decisione della Commissione Europea ha riguardato un mercato – attinente al “settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'Euribor
(Euro Interbank Offered Rate) e/o all'EONIA (Euro Over-Night Index Average)” - diverso da quello dei mutui a tasso variabile, cosicché (come ha rilevato la citata ordinanza n. 19900/24 della III Sezione della Corte di Cassazione) detti contratti non possono considerarsi “a valle” rispetto all'intesa illecita, in special modo nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, “non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti”.
17 Si aggiunga che, anche nell'orientamento espresso dalla III Sezione della S.C., nelle sue più recenti espressioni (Cass. n. 12007/24), è stato chiarito che il mero riferimento contrattuale al parametro dell'Euribor, sul sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, è del tutto legittimo, potendo assumere carattere illecito, sotto il profilo della alterazione della libera concorrenza, solo quando una parte abbia fatto riferimento a detto parametro nella consapevolezza della sua alterazione, al fine di avvalersene, altrimenti non potendosi considerare il contratto quale “applicazione” di intese illecite.
L'alterazione del parametro, secondo questa impostazione, benché frutto di attività illecita posta in essere da terzi, potrebbe allora rilevare solo nella misura in cui essa abbia fatto sì che, nello svolgimento del rapporto, il riferimento allo stesso parametro nel conteggio degli interessi non sia più “rispondente all'effettivo assetto di interessi voluto dalle parti e consacrato nell'accordo contrattuale”. Ciò potrebbe, alternativamente :
− rendere necessario fare riferimento, per la determinazione del carico degli interessi, al valore genuino, e non alterato, del dato di riferimento esterno inserito nel contratto;
− oppure rendere impossibile la determinazione dell'oggetto della clausola contrattuale, con conseguente nullità parziale della stessa, limitatamente al periodo in cui manchi la possibilità di accedere al detto valore autentico del parametro esterno e di depurare così il dato risultante dalle rilevazioni ufficiali degli effetti dell'alterazione.
In questo quadro la parte che allega l'invalidità della clausola sarebbe pertanto onerata di provare:
a) che le pratiche manipolative anticoncorrenziali abbiano alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato);
b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
18 c) quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica.
Nel presente giudizio parte attrice non ha provato nulla di quanto sopra.
9) Con la comparsa conclusionale parte attrice ha prodotto la relazione della CTU dott.ssa nominata nel giudizio per opposizione all'esecuzione incardinato da Persona_4 CP_5 avanti il Tribunale di Ferrata. In tale relazione la CTU, incaricata tra l'altro di verificare
[...]
l'eventuale usurarietà dei mutui, ha rilevato un'incongruenza nell'accordo che le parti hanno raggiunto l'11.1.2010 per il ripianamento del mutuo n. 25046. Con tale intesa, cui le parti hanno espressamente negato il carattere novativo rispetto all'originale mutuo, la banca ha concesso al cliente (che aveva mancato di pagare 13 rate scadute) una ridefinizione del piano di ammortamento del mutuo, differendo nel tempo il termine per l'integrale restituzione. E' stato stabilito che la mutuataria restituisse le somme ricevute mediante 175 rate mensili posticipate, indicando l'ammontare della prima rata in € 4.245,35 e stabilendo che la misura delle rate ulteriori venisse calcolata (in modo analogo a quanto previsto nel mutuo originario) maggiorando l'indice “Euribor 360 6 mesi” di 2,75 punti. Nell'atto è riportato che il tasso così calcolato, al momento dell'intesa, sarebbe stato pari al 4,590% in ragione d'anno: un tasso superiore al tasso soglia del periodo (4,38%).
Ciò fa ritenere agli attori che l'intesa dell'11.1.2010 preveda l'applicazione di tassi usurari. In Per_ realtà quanto sopra è determinato, come rilevato dalla CTU dott.ssa da un errore materiale contenuto nell'atto negoziale. Poiché il tasso “Euribor 360 6 mesi” era, nel gennaio
2010, pari a 1,0627%, l'applicazione delle pattuizioni sopra ricordate in ordine al tasso variabile avrebbe dovuto portare le parti ad indicare in 3,810% il tasso applicabile a quella data. Ciò che rileva, invero, per definire quale sia stato il contenuto dell'impegno negoziale assunto dal mutuatario relativamente agli interessi futuri, è il criterio di calcolo del tasso variabile contenuto nell'accordo e riproduttivo della medesima clausola contenuta nel contratto del 15.7.2004. L'indicazione del tasso “attuale”, riportata nel contratto, intesa come
19 traduzione numerica del criterio di calcolo del tasso variabile applicato agli indici in essere al tempo della stipula, ha una mera valenza informativa e non rientra nel contenuto negoziale dell'accordo. Non può quindi dirsi che il mutuatario abbia promesso di pagare interessi usurari.
Ne consegue che anche le deduzioni di parte attrice svolte negli scritti conclusionali, intese a far rilevare la nullità dei contratti posti a base della pretesa creditoria della convenuta sotto il profilo della violazione delle norme in materia di usura, non meritano accoglimento.
10) e eccepiscono la nullità delle fideiussioni da loro rilasciate in Parte_1 Parte_2 quanto conformi allo schema di fideiussione omnibus predisposto da ABI 2003 e dichiarato illecito per violazione della legge antitrust n. 287/1990 con provvedimento n. 55/05 della
Banca d'Italia, in veste di Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo del mercato creditizio, la quale ha dichiarato che l'utilizzo dello schema uniforme di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI si pone in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della legge n.
287/90, con riguardo a tre clausole comprese nel contratto-tipo (cd. “clausola di sopravvivenza”, cd. “clausola di reviviscenza” e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.).
L'eccezione è infondata.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 41994/21, hanno così statuito: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)
e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti". E' stato quindi confermato ciò che la prevalente giurisprudenza aveva già ritenuto circa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1419 c.c., con limitazione della nullità alle sole
20 clausole interessate dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia quale Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi.
L'argomento degli opponenti secondo il quale la banca non avrebbe concluso le fideiussioni in mancanza delle clausole sopra ricordate risulta privo di riscontri e contrario a logica. Non è chiaro perché l'istituto avrebbe dovuto rinunciare ad una garanzia ulteriore, rispetto a quelle già offerte dalle ipoteche (e considerato anche che i fideiussori sono soci personalmente responsabili della , a motivo dell'espunzione dalle fideiussioni delle clausole Controparte_5 stigmatizzate da Banca d'Italia.
Dovendosi quindi parlare di nullità parziale, il tema potrebbe assumere rilievo in questa sede solo ove una delle clausole potenzialmente invalide avesse trovato applicazione nella fattispecie in esame: circostanza che non sussiste, considerato anche che gli opponenti hanno espressamente rinunciato all'eccezione ex art. 1957 c.c. articolata nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Rispetto alla dichiarazione di nullità parziale delle fideiussioni – pronuncia per la quale sussiste peraltro la competenza esclusiva della Sezione Specializzata in Materia di Impresa -
e non sono comunque portatori di un interesse concreto e attuale Parte_1 Parte_2 nel presente giudizio.
Conclusioni e spese
L'opposizione va integralmente disattesa.
Segue alla soccombenza degli attori la loro condanna alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate, come in dispositivo, tenuto conto della complessità e del valore della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
21 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 963/24;
2) condanna e in solido a Controparte_5 Parte_1 Parte_2 rifondere a le Controparte_10 spese di lite, liquidate in € 27.600,00, di cui € 24.000,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 21 novembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
22
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
DA (C.F. , Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 tutti con l'avv. CARLA PAOLUCCI e l'avv. ERMANNO ROSSI
Parte attrice opponente contro
Controparte_1
(C.F. ), con l'avv. ELENA BIASIN
[...] P.IVA_2
Parte convenuta opposta
Oggetto: Tes_1
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente
1 IN VIA PRELIMINARE:
sospendere ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 963/2024 del
13-14.06.2024 del Tribunale di Vicenza opposto;
NEL MERITO , IN VIA PRINCIPALE :
1) disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare, o dichiarare comunque inefficace, il decreto ingiuntivo n. 963/2024 del 13-14.06.2024 del Tribunale di Vicenza opposto, dichiarando infondate in fatto e in diritto e pertanto respingendo tutte le pretese poste a fondamento del ricorso monitorio, per i motivi esposti nell'atto di citazione;
2) accertarsi e dichiararsi il difetto d'interesse di Controparte_2
(P. IVA - C.F. , già
[...] P.IVA_3 P.IVA_2 [...] all'ottenimento del decreto ingiuntivo Controparte_3 opposto, avendo detta Banca già instaurato il procedimento di esecuzione immobiliare n.
97/2024 R.G. Es.Imm., cui è stato riunito il 117/2024 R.G. Es. Imm., avanti il Tribunale di
Ferrara sulla base degli stessi contratti di mutuo richiamati nel ricorso monitorio, e conseguentemente condannarsi, per effetto di quanto sopra,
[...]
oggi Controparte_3 Controparte_2
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_3 al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore di parte opponente, nella misura che apparirà di giustizia, anche secondo equità;
3) dichiararsi abusiva e illegittima la condotta della Banca opposta per la sua ingiustificata interruzione delle trattative e per non aver concesso alla Società opponente il termine per il rientro della posizione debitoria prima della revoca degli affidamenti, in quanto posta in essere in violazione dei canoni di buona fede e correttezza ex art. 2 Cost., e conseguentemente nulla e/o comunque invalida e inefficace detta revoca anche in ragione dell'assenza dei previsti presupposti contrattuali e normativi, condannando, per effetto di quanto sopra,
2 oggi Controparte_3 [...]
(P. IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore di parte opponente, nella misura che apparirà di giustizia, anche secondo equità;
4) accertarsi e dichiararsi l'inesistenza, ovvero la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'invalidità e/o l'inefficacia dei mutui azionati da Controparte_4
oggi
[...] Controparte_2
(P. IVA per l'ottenimento del decreto ingiuntivo opposto (ovvero il
[...] P.IVA_3 mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 ss. D.Lgs. n. 385/1993 rep. 33243 - racc. n. 17509 in data 15.07.2004 Notaio Dott. di Ferrara, munito di formula esecutiva il Per_1
07.09.2004 - mutuo 25046; il successivo mutuo fondiario rep. 41323 - racc. n. 23133 dell'11.1.2010 dello stesso Notaio - mutuo n. 25031; l'atto di ripianamento Persona_2 con prolungamento durata di mutuo fondiario rep. n. 41324 - racc. n. 23134 dell'11.01.2010 del Notaio Dott. di Ferrara, munito di formula esecutiva il 27.01.2010; l'atto Persona_2 di ultima erogazione e quietanza finale rep. n. 43124 - racc. n. 24451 del 04.07.2011 dello stesso Notaio munito di formula esecutiva l'01.08.2011, nonché il successivo atto di Per_2 modifica rep. n. 45663 - racc. n. 26358 del 30.07.2014, ancora del Notaio munito di Per_2 formula esecutiva il 15.09.2014), in ragione degli elementi di illegittimità conseguenti alle violazioni di legge, in particolare degli artt. 117 e 120 TUB, e 1194, 1195, 1283, 1284, 1343,
1344 c.c., presenti nei singoli contratti di mutuo come individuate al paragrafo II.H) della narrativa dell'atto di citazione e come meglio esposti nelle ivi allegate perizie, e in particolare per l'indeterminatezza dei piani di ammortamento;
IN VIA SUBORDINATA:
5) dichiararsi dovute da parte della Società opponente e dei suoi soci, per i rispettivi titoli, in favore della odierna opposta, alla data del 14.12.2023 di revoca degli affidamenti, in CP_2 relazione ai due mutui oggetto di causa e alle successive integrazioni e modifiche, le sole somme complessive residue di euro 64.702,23 per capitale ed euro 66.690,07 per interessi, o
3 le diverse somme maggiori o minori che verranno accertate in corso di causa, se del caso mediante CTU, comunque inferiori all'importo ingiunto di euro 886,800,73, per le ragioni esposte al paragrafo II.F) dell'atto di citazione e in conseguenza delle ivi indicate violazioni di legge presenti nei singoli contratti di mutuo e illegittimità delle condizioni economiche applicate;
6) dichiararsi, conseguentemente e in ogni caso, l'illegittimità delle revoche degli affidamenti relative ai due mutui n. 43000025046 e n. 43000025031 operate in data
14.12.2023 dall'allora oggi CP_2 Controparte_3
(P. IVA Controparte_2
- C.F. , disponendosi il ripristino e/o la rinegoziazione dei P.IVA_3 P.IVA_2 predetti mutui, rideterminati in relazione alle somme residue ancora dovute in favore delle che verranno accertate nel corso del presente giudizio, come richiesto al precedente CP_2 punto 5) delle presenti conclusioni, con conferma del diritto della Società mutuataria alla prosecuzione del pagamento dei mutui stessi nei tempi previsti dai piani di ammortamento e fino alle scadenze originari;
7) accertarsi e dichiararsi la nullità del tasso applicato nel contratto di mutuo del15.07.2004 in quanto determinato in riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza e pertanto il diritto della Società opponente al corrispondente rimborso, disponendosi conseguentemente la compensazione tra quanto corrisposto dalla mutuataria a titolo di interessi corrispettivi nel periodo tra il 29.09.2005 e il 30.05.2008 e quanto dalla stessa effettivamente dovuto sulla base dei tassi BOT ex art. 117 TUB, pari all'importo di euro 75.087,28, o al diverso importo, maggiore o minore, che venisse accertato in corso di causa, se del caso mediante CTU;
IN OGNI CASO:
8) dichiararsi, in via principale, la nullità integrale, ex artt. 1418 e 1419, comma 1,c.p.c. - e in via subordinata la nullità parziale delle clausole nn. 2), 6) e 8) – della fideiussione omnibus rilasciata il 12.02.2004 da e , in quanto conformi dette Parte_1 Parte_2
4 clausole allo schema ABI, sanzionato dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del
02.05.2005;
9) dichiararsi la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'invalidità e/o l'inefficacia della predetta fideiussione rilasciata da e , in conseguenza – e in Parte_1 Parte_2 subordine nella stessa misura - della nullità e/o annullabilità e comunque invalidità e/o inefficacia dell'obbligazione principale della Società opponente.
IN VIA ISTRUTTORIA: disporsi - solo occorrendo e nella denegata ipotesi in cui non venisse ravvisata la nullità e/o l'inefficacia della procedura esecutiva e/o dei titoli su cui è fondata - CTU volta ad accertare le somme residue effettivamente e legittimamente dovute dalla Società opposta in favore della Banca opposta in forza dei due contratti di mutuo del
15.07.2004 e del 11.01.2010 nonché dei successivi atto di ripianamento con prolungamento durata di mutuo fondiario rep. n. 41324 - racc. n. 23134 dell'11.01.2010 Notaio atto Per_2 di ultima erogazione e quietanza finale rep. n. 43124 - racc. n. 24451 del 04.07.2011 Notaio nonché atto di modifica rep. n. 45663 - racc. n. 26358 del 30.07.2014 Notaio Per_2
Per_2
Per parte convenuta opposta
Voglia il Tribunale di Vicenza
In via preliminare :
- rilevata l'insussistenza dei presupposti di legge confermare il rigetto della richiesta di riassunzione e/o sospensione del presente Giudizio;
Nel merito in via principale
1. dichiarare inammissibili e/o infondate tutte le domande, difese ed eccezioni degli opponenti per le ragioni illustrate nei propri precedenti atti di causa e, inoltre, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell' eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. tardivamente proposta da
5 controparte e, in ogni caso, la sua infondatezza. Parte opposta conferma , inoltre, di non si accettare il contraddittorio sulla domanda n. 9 di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 1 di controparte anch'essa tardivamente proposta e modificativa di quella originaria formulata in citazione
2. Rigettare, di conseguenza, l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 963/2024 emesso in data 14.06.2024 dal Tribunale di Vicenza;
Nel merito in via subordinata
3. accertare e dichiarare che Controparte_2 Controparte_2
è creditrice nei confronti di nonché, ex art.
[...] Controparte_5
2291 c.c., dei soci sig.ri e nonché nei confronti di quest'ultimi Parte_1 Parte_2 due ciascuno in solido con la predetta società, quali garanti per fideiussione, della somma di €
456.036,00 per mutuo 25046, oltre a € 430.764,73 per mutuo 25031, e così complessivamente
€ 886.800,73, oltre interessi dal 5/1/2024 al saldo effettivo, tutti da calcolarsi sulla sola quota capitale, e comunque entro i limiti di cui alla l. 108/96, all'8,11% per mutuo 25046 e all'8,90% per mutuo 25031, oltre le spese della procedura monitoria o di quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia;
Pa
4. conseguentemente condannare Da S.n.c. nonché i signori Pt_1 Controparte_5
e nei termini sopra richiamati, al pagamento a favore della Parte_1 Parte_2
Banca opposta del predetto importo o di quello diverso che sarà ritenuto di giustizia .
In via istruttoria: si ribadisce l'opposizione alla richiesta di CTU in quanto meramente esplorativa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVAZIONE
TT
6 (nel 2020 incorporata in Controparte_6 [...]
ha concesso negli anni due mutui a Controparte_7 [...]
con sede a Ferrara. Controparte_5
In particolare:
1. in data 15.7.2004 l'istituto (allora Controparte_8
ha concesso alla detta s.n.c. un mutuo
[...] fondiario (n. 25046) di € 826.000,00, garantito da ipoteca su beni della mutuataria;
2. in data 11.1.2010, oltre a stipulare con un “atto di ripianamento con Controparte_5 prolungamento durata di mutuo ipotecario” relativamente al mutuo pregresso, la banca ha concesso alla medesima società un secondo mutuo fondiario (n. 25031) “a stato d'avanzamento lavori”, di € 500.000,00, garantito da ipoteca su beni della mutuataria e personali di e . Parte_1 Parte_2
I suddetti e , il 12.2.2004, avevano rilasciato alla banca una Parte_1 Parte_2 fideiussione omnibus, garantendo l'adempimento delle obbligazioni di di Controparte_5 [...] nei confronti dell'istituto, fino al valore massimo di € 900.000,00. CP_5
Il 14.12.2023 ha revocato gli Controparte_9 affidamenti concessi a intimando l'immediato rientro dall'esposizione. Controparte_5
Il 30.5.2024 la banca ha inviato alla debitrice un atto di precetto, dando avviso ex art. 603
c.p.c. ai terzi datori di ipoteca, cui è seguito l'avvio della procedura di esecuzione immobiliare n. 97/2024 R.G. Es. Imm. avanti il Tribunale di Ferrara.
Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio del 12.6.2024, avanti questo Tribunale, CP_2 [...] ha dedotto di essere creditrice di in forza dei Controparte_3 Controparte_5 detti mutui, per complessivi € 886.800,73 (credito originato, per € 456.036,00, dal mutuo n.
25046 e per € 430.764,73 dal mutuo n. 25031). Ha quindi chiesto l'emissione di un decreto
7 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo avverso la debitrice principale nonché avverso
[...]
e . Parte_1 Parte_2
In accoglimento, è stato emesso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 963/24 del 14.6.2024.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione a decreto ingiuntivo.
Contr (di seguito si Controparte_10
è costituita in causa chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dagli attori è stata disattesa con ordinanza 12.2.2025.
All'udienza del 20.11.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Sull'istanza di sospensione del processo
Gli attori insistono, negli scritti conclusionali, perché sia disposta la sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., in considerazione della pendenza dei giudizi per opposizione all'esecuzione promossi avanti il Tribunale di Ferrara nonché a seguito della proposizione di una denuncia- esposto alla Procura della Repubblica di Rovigo, in data 3.11.2025, per il reato di usura.
Quanto al secondo profilo - osservato che il giudizio penale ancora non è pendente – giova ricordare che “il rapporto tra il processo civile e quello penale è ispirato al principio della separatezza dei due giudizi, sicché il giudizio civile di danno deve essere sospeso soltanto quando l'azione civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado (art. 75 c.p.p.), atteso che esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile, non potendosi pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto” (Cass. n. 23516/15, rv. 637751).
8 In ordine ai procedimenti per opposizione all'esecuzione prendenti avanti il Tribunale di
Ferrara va precisato che uno di essi (n. 2177/24 R.G.) non vede la partecipazione di tutte le parti coinvolte in questo giudizio, mentre l'altro (n. 1309/25 R.G.) è stato introdotto quando il presente giudizio era in già in corso. Rispetto a tale secondo procedimento non è stato dimesso in atti nemmeno l'atto introduttivo cosicché non è dato sapere se esso abbia ad oggetto una questione che costituisca un indispensabile antecedente logico-giuridico della presente vertenza.
L'istanza ex art. 295 c.p.c. va quindi rigettata.
Motivi dell'opposizione
1) Gli opponenti lamentano che la banca, pur disponendo già di un titolo esecutivo costituito dai contratti di mutuo fondiario, e pur avendo già dato corso all'esecuzione sui beni oggetti di ipoteca volontaria, abbia deciso di agire monitoriamente, sempre con riguardo al medesimo credito derivante dai mutui contratti da Controparte_5
Non sussiste l'abuso del processo di cui si lamenta parte attrice.
Come già rilevato nell'ordinanza del 12.2.2025, il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale ha interesse ad ottenere un accertamento giudiziale del proprio credito il quale, emesso a seguito di un procedimento regolato dal contraddittorio (quantomeno eventuale) con il debitore, presenta una maggiore stabilità rispetto al titolo esecutivo negoziale, fornendo basi più certe all'esecuzione (Cass. n. 23083/13, rv. 628184). Inoltre il decreto ingiuntivo consente al creditorie di agire esecutivamente anche su beni diversi da quelli oggetto di ipoteca volontaria ed acquisiti successivamente dal debitore.
Non può quindi negarsi l'interesse e la facoltà del creditore di agire con un giudizio di cognizione, pur in pendenza di un'esecuzione avviata sulla base di un titolo stragiudiziale, né
è corretto parlare di indebita “duplicazione dei titoli esecutivi” o di “abuso del processo”.
9 2) Viene dedotta dagli attori l'incertezza del credito azionato dalla controparte perché gli importi indicati nel ricorso monitorio sarebbero diversi da quelli riportati nella lettera con cui la banca ha revocato gli affidamenti e costituito i debitori in mora.
L'obiezione non ha pregio.
Evidentemente l'entità di un credito come quello oggetto di causa, originato da un prestito oneroso, muta nel tempo con il maturare degli interessi ed è perciò del tutto normale che, alla data del 14.12.2023, l'ammontare del credito della banca fosse diverso da quello azionato in sede monitoria.
La convenuta ha dimesso l'elenco-movimenti dei due mutui per attestare come il credito relativo al mutuo n. 25046 si sia incrementato per il maturare degli interessi;
quanto all'altro mutuo, ha prodotto l'estratto conto di un rapporto di conto corrente intestato a Controparte_5 per documentare come l'istituto, dopo la lettera di revoca degli affidamenti, abbia incamerato le somme presenti sul conto in questione, così riducendo il proprio credito verso la società fondato sul mutuo n. 25031.
Contr 3) Parte attrice si duole della violazione del dovere di buona fede in cui sarebbe incorsa per avere ingiustificatamente interrotto le trattative instaurate a seguito della revoca degli affidamenti e concretatesi anche in una procedura di mediazione introdotta dai debitori.
Per come è articolata, la difesa è priva di fondamento.
Il mero fatto che i debitori avessero avanzato la proposta di un piano di rientro non precludeva alla banca la facoltà di agire a tutela del proprio credito, considerato che la mutuataria aveva, già al tempo, mancato di pagare un numero consistente di rate dei mutui in essere. Gli attori non specificano in vista di quale pretesa giudiziale essi hanno promosso la mediazione, sicché non è neppure chiaro in quale senso la mera pendenza di tale procedura avrebbe dovuto indurre la banca ad una diversa condotta. Parte attrice assume di avere proposto pagamenti rateali e chiesto una rimodulazione dei pagamenti: a fronte di ciò, e considerato
10 l'inadempimento già maturato, era facoltà della banca dare avvio alle procedure esecutive, non essendo l'istituto tenuto ad accettare simili soluzioni. Peraltro la convenuta ha evidenziato come, nel corso delle trattative, la società debitrice abbia comunicato al Registro delle
Imprese la cessazione della propria attività imprenditoriale (l'esercizio di un albergo e ristorante a Ferrara) e abbia concesso in affitto l'azienda ad una società neocostituita (Da
Santo s.r.l.) senza che di ciò le fosse stata data notizia;
tali circostanze possono avere ragionevolmente indotto la banca a dubitare della volontà dei debitori di tenere fede ad eventuali nuovi impegni oggetto dele proposte di accordo.
Inoltre va considerato come, in presenza di garanzie fideiussorie, l'art. 1957 c.c. oneri il creditore di agire con tempestività contro il debitore principale per non correre il rischio di decadere dalle garanzie.
4) Ulteriormente, gli attori accusano la convenuta di abuso del diritto per avere, senza preavviso, revocato gli affidamenti dopo avere tollerato i ritardi accumulati dalla mutuataria, così giustificando un suo affidamento circa le intenzioni della creditrice. L'iniziativa della banca non sarebbe stata giustificata da altri segnali di dissesto della debitrice e configurerebbe un esercizio arbitrario ed illegittimo del diritto potestativo di revocare il credito accordato.
L'argomento è infondato.
La convenuta ha documentato (doc. 29) di avere sollecitato a pagare le rate Controparte_5 scadute già nell'ottobre 2022 e, come detto, l'esecuzione è stata avviata quando le rate impagate da parte della mutuataria erano numerose. Non vi è prova di una fattiva condotta della creditrice che possa avere giustificato l'ingenerarsi nella debitrice della convinzione che il debito maturato potesse essere oggetto di “tolleranza” o che la creditrice non avrebbe utilizzato gli strumenti a sua tutela. Nulla imponeva, poi, alla convenuta di concedere alla debitrice un termine temporale per il rientro dal debito maturato, non essendo l'art. 1845 c.c. – invocato da parte attrice – pertinente alla fattispecie, dato che trattasi di disposizione inerente
11 all'apertura di credito bancario. Risulta poi che la banca abbia ricevuto la notifica di un pignoramento presso terzi da parte di un diverso creditore della mutuataria: circostanza che, a prescindere dalla fondatezza delle ragioni di quel terzo creditore (che parte attrice contesta), ha ragionevolmente indotto in allarme la convenuta opposta.
5) Le deduzioni contenute in citazione secondo le quali i mutui stipulati sarebbero nulli in quanto conseguenti ad un abuso di dipendenza economica da parte della mutuante, sanzionabile ai sensi della legge n. 192/98, sono del tutto generiche e indefinite nel loro contenuto – nemmeno specificando, l'attore, in qual senso vi sarebbe stata una dipendenza economica della mutuataria verso la mutuante, rilevante ai sensi della normativa citata – sicché non meritano di essere scrutinate nel merito.
6) Gli attori hanno eccepito la nullità dei mutui fondiari posti a fondamento del credito della convenuta anche in quanto erogati in violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38
TUB. L'eccezione è, come la precedente, connotata da assoluta genericità. Parte appellante non si cura nemmeno di indicare le ragioni per cui il valore dei beni ipotecati non sarebbe sufficiente a giustificare i finanziamenti erogati.
Il tema è comunque infondato anche in ragione della pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 33719/22, la quale ha enunciato i seguenti principi:
- “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta
a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza
12 prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”;
- “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
7) Sostengono gli attori, richiamandosi a due perizie di parte del dott. che i Persona_3 mutui per cui è causa sarebbero nulli perché non indicherebbero con chiarezza il regime finanziario impiegato e le modalità di calcolo degli interessi.
Deducono, in particolare, che i piani di ammortamento dei due finanziamenti sarebbero stati consegnati alla mutuataria solo il 12.7.2023, molto tempo dopo la stipula dei contratti, e che comunque anche in quella data non sarebbe stato chiarito il regime finanziario di capitalizzazione. Solo a seguito delle verifiche condotte dal perito di parte l'attrice avrebbe potuto comprendere che la rata mensile di entrambi i finanziamenti era determinata “secondo la metodologia 'alla francese' in regime finanziario composto, con capitalizzazione mensile”.
13 Ciò avrebbe comportato una “lievitazione esponenziale degli interessi” senza, tuttavia, che il contenuto del contratto avesse consentito alla debitrice di comprendere tale circostanza.
Se ne dovrebbe dedurre, secondo la prospettazione attorea, un vizio di indeterminatezza dell'oggetto dei contratti stipulati ed un vizio del consenso prestato dalla mutuataria in ordine alle condizioni economiche applicate, ma non esplicitate in contratto, con conseguente violazione dell'art. 117 comma 4 TUB. Parte chiede quindi che la misura degli interessi dovuti sugli importi mutuati sia ridefinita in applicazione del regime semplice di produzione degli interessi in forza dell'art. 821 c.c.
L'applicazione del regime composto determinerebbe, inoltre, un effetto anatocistico e quindi la violazione dell'art. 1283 c.c. e 120 TUB.
La deduzione attorea è infondata.
In entrambi i contratti di mutuo oggetto di causa è previsto che la restituzione delle somme mutuate dovesse avvenire mediante pagamento di un numero predeterminato di rate mensili di ammortamento posticipate per un ammontare definito, ciascuna comprendente gli interessi e la parte di capitale necessaria per il graduale rimborso del mutuo. Il tasso variabile di interesse
è stato fissato facendo rinvio all'indice Euribor, maggiorato con uno spread indicato. Nel caso del mutuo n. 25031 è prevista una soglia minima sotto la quale il variare dell'indice non avrebbe comunque determinato la variazione in ribasso del tasso. I tassi di mora sono calcolati mediante una maggiorazione fissa del tasso corrispettivo.
Le argomentazioni di parte attrice in ordine al contenuto dei contratti di mutuo e all'ammortamento “alla francese” sono smentite dai principi affermati nella pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15130/24.
Gli opponenti affermano che, per rendere autenticamente trasparente il contratto di finanziamento in ordine all'applicazione degli interessi e al costo complessivo dell'operazione, sarebbe necessaria l'esplicitazione, nel contratto, di quale tra i possibili regimi finanziari debba operare al fine del calcolo degli interessi. Non spiegano però per quale
14 ragione, a loro avviso, le indicazioni contenute nel contratto di mutuo non consentano di ottenere il medesimo risultato.
Non si pone un problema di indeterminatezza dell'oggetto contrattuale, posto che tale elemento può dirsi determinato tutte le volte in cui siano indicati nel contratto l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso ed il tasso di interesse.
Nemmeno può ritenersi la carenza del testo contrattuale con riguardo all'indicazione del prezzo del prestito, in violazione dell'art. 117 comma 4 TUB. Il maggior carico di interessi del prestito, quando siano adottati i piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali, non dipende – ha chiarito la citata pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione
– “da un fenomeno di produzione di 'interessi su interessi', cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi 'scaduti' (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario”.
Neppure si rinviene, nell'ordinamento, alcuna norma che imponga l'esplicitazione nel contratto del regime finanziario semplice o composto, non essendo un simile obbligo imposto dall'art. 117 TUB, né dalla normativa, nazionale (artt. 120-novies e 121 e seguenti TUB) ed europea (Direttiva 2023/2225/UE), in tema di credito al consumo né, infine, dalla direttiva
CICR 9.2.2000.
Quest'ultima trova applicazione solo quando sia prevista la produzione di interessi sugli interessi scaduti o la produzione di interessi sugli interessi. Tuttavia, secondo le SSUU, il regime composto non implica necessariamente l'anatocismo. In tale regime “la quota capitale
è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo”.
La produzione di interessi sugli interessi è quindi un'evenienza che va verificata concretamente nel rapporto, non una naturale conseguenza dell'adozione del regime
15 composto, né tale pratica si rinviene nei piani di ammortamento "alla francese" tradizionali. In tali regimi, invero, una volta liquidati gli interessi sulla base dei tassi indicati, viene detratta dalla rata costante la quota interessi così ricavata per determinare la quota capitale della rata successiva, sicché gli interessi dovuti sono calcolati sul capitale residuo decurtato dalla quota capitale rimborsata con le rate precedenti e quindi non si cumulano al capitale per produrre a loro volta altri interessi
La denuncia di anatocismo indebito non può fondarsi, pertanto, sulla mera constatazione dell'applicazione di un regime finanziario composto, dovendo essere invece dimostrata in concreto.
Gli argomenti tratti dalla sentenza n. 15130/24 delle Sezioni Unite e sopra richiamati sono validi anche nel caso in esame, nel quale le parti hanno concordato l'applicazione di un tasso di interesse variabile e nonostante le Sezioni Unite abbiano chiarito di non essere chiamate a pronunciarsi con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile. Difatti i detti principi, per quanto utile ai fini della presente decisione, risultano riferibili ad ogni argomentazione che faccia leva sull'adozione di regimi finanziari composti nel calcolo degli interessi per affermare la nullità del contratto di mutuo.
8) Parte attrice deduce la nullità dei mutui azionati in sede monitoria in ragione dell'indicizzazione del tasso di interesse al valore dell'indice Euribor. Quest'ultimo sarebbe stato influenzato, nel periodo compreso il 29.09.2005 ed il 30.05.2008, dagli effetti dell'intesa anticoncorrenziale con la quale alcuni istituti di credito europei, come accertato dalla
Decisione della Commissione Europea del 4.12.2013, si sono accordati per indurre in errore la
Federazione Bancaria Europea al fine di far pubblicare un indice Euribor diverso e maggiore dal reale tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. Nella prospettazione attorea i contratti di mutuo costituirebbero contratti “a valle” rispetto ad un'intesa anticoncorrenziale vietata e da ciò conseguirebbe la loro nullità ai sensi della legge n. 287/90.
16 L'eccezione è infondata.
La questione degli effetti della decisione della Commissione Europea sull'intesa manipolativa di cui si è detto è stata sottoposta alle Sezioni Unite, con ordinanza n. 19900/24 della I
Sezione, nella quale si esprimono diversi profili di perplessità rispetto alla linea interpretativa adottata sulla questione dalla III Sezione e riprodotta nella sentenza n. 34889/23, citata dagli attori.
Ritiene questo giudice che l'adozione dell'Euribor come parametro cui ancorare la determinazione del saggio di interesse variabile pattuito in un mutuo resta valida, a prescindere dall'intesa oggetto della decisione suddetta della Commissione Europea, sia sotto il profilo della determinatezza della clausola regolativa degli interessi, sia per quanto attiene la normativa antitrust di cui alla legge n. 287/90. Ciò considerato che, per una banca non facente parte del gruppo di banche presso le quali sono compiuti i rilevamenti utilizzati per la determinazione dell'Euribor, non vi è modo di interferire sulla sua quantificazione, cosicché tale indice costituisce, nel rapporto contrattuale tra mutuante e mutuatario - e per entrambe le parti - un elemento obiettivo esterno, che non può essere influenzato dalle parti stesse.
Va poi considerato, quanto alla prospettata violazione della legge n. 287/90, che la nullità delle intese illecite “a monte” può ripercuotersi sui contratti “a valle” (nel senso di cui a Cass.
n. 41994/21) solo ove l'oggetto delle intese e dei singoli contratti coincida, mentre nel caso di specie l'intesa rilevata dalla citata decisione della Commissione Europea ha riguardato un mercato – attinente al “settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'Euribor
(Euro Interbank Offered Rate) e/o all'EONIA (Euro Over-Night Index Average)” - diverso da quello dei mutui a tasso variabile, cosicché (come ha rilevato la citata ordinanza n. 19900/24 della III Sezione della Corte di Cassazione) detti contratti non possono considerarsi “a valle” rispetto all'intesa illecita, in special modo nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, “non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti”.
17 Si aggiunga che, anche nell'orientamento espresso dalla III Sezione della S.C., nelle sue più recenti espressioni (Cass. n. 12007/24), è stato chiarito che il mero riferimento contrattuale al parametro dell'Euribor, sul sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, è del tutto legittimo, potendo assumere carattere illecito, sotto il profilo della alterazione della libera concorrenza, solo quando una parte abbia fatto riferimento a detto parametro nella consapevolezza della sua alterazione, al fine di avvalersene, altrimenti non potendosi considerare il contratto quale “applicazione” di intese illecite.
L'alterazione del parametro, secondo questa impostazione, benché frutto di attività illecita posta in essere da terzi, potrebbe allora rilevare solo nella misura in cui essa abbia fatto sì che, nello svolgimento del rapporto, il riferimento allo stesso parametro nel conteggio degli interessi non sia più “rispondente all'effettivo assetto di interessi voluto dalle parti e consacrato nell'accordo contrattuale”. Ciò potrebbe, alternativamente :
− rendere necessario fare riferimento, per la determinazione del carico degli interessi, al valore genuino, e non alterato, del dato di riferimento esterno inserito nel contratto;
− oppure rendere impossibile la determinazione dell'oggetto della clausola contrattuale, con conseguente nullità parziale della stessa, limitatamente al periodo in cui manchi la possibilità di accedere al detto valore autentico del parametro esterno e di depurare così il dato risultante dalle rilevazioni ufficiali degli effetti dell'alterazione.
In questo quadro la parte che allega l'invalidità della clausola sarebbe pertanto onerata di provare:
a) che le pratiche manipolative anticoncorrenziali abbiano alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato);
b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
18 c) quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica.
Nel presente giudizio parte attrice non ha provato nulla di quanto sopra.
9) Con la comparsa conclusionale parte attrice ha prodotto la relazione della CTU dott.ssa nominata nel giudizio per opposizione all'esecuzione incardinato da Persona_4 CP_5 avanti il Tribunale di Ferrata. In tale relazione la CTU, incaricata tra l'altro di verificare
[...]
l'eventuale usurarietà dei mutui, ha rilevato un'incongruenza nell'accordo che le parti hanno raggiunto l'11.1.2010 per il ripianamento del mutuo n. 25046. Con tale intesa, cui le parti hanno espressamente negato il carattere novativo rispetto all'originale mutuo, la banca ha concesso al cliente (che aveva mancato di pagare 13 rate scadute) una ridefinizione del piano di ammortamento del mutuo, differendo nel tempo il termine per l'integrale restituzione. E' stato stabilito che la mutuataria restituisse le somme ricevute mediante 175 rate mensili posticipate, indicando l'ammontare della prima rata in € 4.245,35 e stabilendo che la misura delle rate ulteriori venisse calcolata (in modo analogo a quanto previsto nel mutuo originario) maggiorando l'indice “Euribor 360 6 mesi” di 2,75 punti. Nell'atto è riportato che il tasso così calcolato, al momento dell'intesa, sarebbe stato pari al 4,590% in ragione d'anno: un tasso superiore al tasso soglia del periodo (4,38%).
Ciò fa ritenere agli attori che l'intesa dell'11.1.2010 preveda l'applicazione di tassi usurari. In Per_ realtà quanto sopra è determinato, come rilevato dalla CTU dott.ssa da un errore materiale contenuto nell'atto negoziale. Poiché il tasso “Euribor 360 6 mesi” era, nel gennaio
2010, pari a 1,0627%, l'applicazione delle pattuizioni sopra ricordate in ordine al tasso variabile avrebbe dovuto portare le parti ad indicare in 3,810% il tasso applicabile a quella data. Ciò che rileva, invero, per definire quale sia stato il contenuto dell'impegno negoziale assunto dal mutuatario relativamente agli interessi futuri, è il criterio di calcolo del tasso variabile contenuto nell'accordo e riproduttivo della medesima clausola contenuta nel contratto del 15.7.2004. L'indicazione del tasso “attuale”, riportata nel contratto, intesa come
19 traduzione numerica del criterio di calcolo del tasso variabile applicato agli indici in essere al tempo della stipula, ha una mera valenza informativa e non rientra nel contenuto negoziale dell'accordo. Non può quindi dirsi che il mutuatario abbia promesso di pagare interessi usurari.
Ne consegue che anche le deduzioni di parte attrice svolte negli scritti conclusionali, intese a far rilevare la nullità dei contratti posti a base della pretesa creditoria della convenuta sotto il profilo della violazione delle norme in materia di usura, non meritano accoglimento.
10) e eccepiscono la nullità delle fideiussioni da loro rilasciate in Parte_1 Parte_2 quanto conformi allo schema di fideiussione omnibus predisposto da ABI 2003 e dichiarato illecito per violazione della legge antitrust n. 287/1990 con provvedimento n. 55/05 della
Banca d'Italia, in veste di Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo del mercato creditizio, la quale ha dichiarato che l'utilizzo dello schema uniforme di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI si pone in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della legge n.
287/90, con riguardo a tre clausole comprese nel contratto-tipo (cd. “clausola di sopravvivenza”, cd. “clausola di reviviscenza” e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.).
L'eccezione è infondata.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 41994/21, hanno così statuito: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)
e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti". E' stato quindi confermato ciò che la prevalente giurisprudenza aveva già ritenuto circa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1419 c.c., con limitazione della nullità alle sole
20 clausole interessate dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia quale Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi.
L'argomento degli opponenti secondo il quale la banca non avrebbe concluso le fideiussioni in mancanza delle clausole sopra ricordate risulta privo di riscontri e contrario a logica. Non è chiaro perché l'istituto avrebbe dovuto rinunciare ad una garanzia ulteriore, rispetto a quelle già offerte dalle ipoteche (e considerato anche che i fideiussori sono soci personalmente responsabili della , a motivo dell'espunzione dalle fideiussioni delle clausole Controparte_5 stigmatizzate da Banca d'Italia.
Dovendosi quindi parlare di nullità parziale, il tema potrebbe assumere rilievo in questa sede solo ove una delle clausole potenzialmente invalide avesse trovato applicazione nella fattispecie in esame: circostanza che non sussiste, considerato anche che gli opponenti hanno espressamente rinunciato all'eccezione ex art. 1957 c.c. articolata nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Rispetto alla dichiarazione di nullità parziale delle fideiussioni – pronuncia per la quale sussiste peraltro la competenza esclusiva della Sezione Specializzata in Materia di Impresa -
e non sono comunque portatori di un interesse concreto e attuale Parte_1 Parte_2 nel presente giudizio.
Conclusioni e spese
L'opposizione va integralmente disattesa.
Segue alla soccombenza degli attori la loro condanna alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate, come in dispositivo, tenuto conto della complessità e del valore della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
21 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 963/24;
2) condanna e in solido a Controparte_5 Parte_1 Parte_2 rifondere a le Controparte_10 spese di lite, liquidate in € 27.600,00, di cui € 24.000,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 21 novembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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