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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/09/2025, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1248 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Elisabetta Granata, con C.F._2 domicilio eletto presso lo studio in Treviso, Via Ortigara n. 3.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Michele Fusina, con C.F._4 domicilio eletto presso lo studio in Belluno, Via Caffi n. 20.
PARTE APPELLATA E
e rappresentate e difese Controparte_3 Controparte_4 dall'avv. Marina Stolfi, con domicilio eletto presso lo studio in Montebelluna (TV), Via Roma n. 39/1.
PARTE APPELLATA E
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , , CP_10 CP_11 Controparte_12
, , Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, ,
[...] Controparte_16 CP_17 CP_18
, , ,
[...] CP_19 CP_17 CP_20
, , CP_21 Controparte_22 Controparte_23
, , CP_24 Controparte_25 Controparte_26
, , , Controparte_27 CP_28 Controparte_2
, , , Controparte_29 CP_30 Controparte_31
, , Controparte_32 Controparte_33 CP_34
, , ,
[...] Controparte_35 CP_36 CP_37
, , DELLA ,
[...] CP_38 CP_39 CP_40
, , ,
[...] Controparte_41 Controparte_42
, , Controparte_43 Controparte_44 CP_45
, ,
[...] Controparte_46 CP_47 CP_48 , , ,
[...] Controparte_49 Controparte_50 [...]
, , , CP_51 Controparte_52 Controparte_53 CP_54
, , ,
[...] Controparte_55 CP_56 [...]
, , , CP_57 CP_58 Controparte_59 [...]
; , CP_60 Controparte_61 Controparte_62 [...]
, , , CP_63 CP_64 CP_65 CP_66
, , ,
[...] CP_67 CP_68 CP_69
, , , CP_70 CP_71 Controparte_72 [...]
, , Controparte_73 Controparte_74 Controparte_8
, , ,
[...] Controparte_75 Controparte_76
, CP_77 CP_78 CP_79
, , , , Controparte_80 CP_81 CP_82 CP_83 CP_84
, , , ,
[...] CP_85 CP_86 CP_87
, , , CP_88 CP_89 Controparte_90
, , , CP_91 Controparte_92 Controparte_93
, , Controparte_94 Controparte_95 [...]
, , , CP_96 Controparte_97 CP_98 [...]
, , CP_99 Controparte_100 CP_101
, , CP_102 Controparte_103 Controparte_104 [...]
, , , CP_105 Controparte_106 CP_107 [...]
, , , CP_108 CP_109 CP_110 CP_111
quale erede di , ,
[...] Persona_1 Parte_3 [...]
, , e CP_112 CP_113 CP_114 CP_115 quali eredi di contumaci. CP_47
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 148 del Tribunale di Belluno pubblicata in data 4/5/2023.
CONCLUSIONI Per la parte appellante precisa le conclusioni come in atto di citazione d'appello sia nel merito sia in via istruttoria;
insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nell'atto di citazione d'appello, volte anche a provare l'intervenuta usucapione;
chiede rinnovarsi la C.T.U., essendo l'elaborato peritale di primo grado nullo e mendace per i motivi tutti indicati nella citazione d'appello;
Per la parte appellata e CP_1 Controparte_2 Nel merito: sia integralmente rigettato, per i motivi dedotti, l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 148/2023 emessa dal Parte_1 Parte_2 Tribunale di Belluno e, per l'effetto, confermare detta sentenza, con integrale accoglimento delle domande come formulate dalle convenute e Controparte_2
. CP_1 In via istruttoria: siano dichiarate inammissibili tutte le istanze istruttorie come formulate da parte appellante per i motivi sopra dedotti;
senza inversione alcuna dell'onere della prova e dichiarando, comunque, di non accettare il contraddittorio per i pag. 2/14 motivi dedotti sulla circostanza già rigettata in primo grado, nella denegata ipotesi di amissione del capitolo di prova per testimoni dedotto in questa fase al n. 3 da parte degli appellanti si chiede di essere ammessi, come già indicato in memoria ex art. 183, IV comma, n. 3, del 22.11.2016 alla prova contraria sul medesimo capitolo con i testi indicati a prova diretta nella memoria ex art. 183, IV comma, n. 2 (Sigg. Tes_1
e ). In ogni caso: con vittoria di spese
[...] Testimone_2 Testimone_3 e competenze di lite.
Per la parte appellata e Controparte_3 Controparte_4 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis NEL MERITO: rigettarsi integralmente l'appello proposto da e Parte_1 avverso la sentenza n. 148/2023 emessa dal Tribunale di Belluno e, Parte_2 per l'effetto, confermare detta sentenza, accogliendo integralmente le domande svolte da e Controparte_3 Controparte_4 IN VIA ISTRUTTORIA: per tutti i motivi indicati in atti, dichiarare inammissibili tutte le istanze istruttorie formulate dall'appellante. Con vittoria di spese e competenze di lite. FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Belluno, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio , ,
[...] CP_1 Controparte_2 Persona_1
e chiedendo che venisse accertata e dichiarata Controparte_3 Controparte_4 la nullità per simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 15/11/2014 (notaio
, rep. 6.993), tra i venditori , e Per_2 Persona_1 Controparte_3 [...] e gli acquirenti e , avente ad oggetto la vendita CP_4 CP_1 Controparte_2 di un terreno, mappali 388 e 389, nel Comune di OC PI (BL).
1.1. Sostenevano gli attori di essere comproprietari di un terreno nel Comune di OC PI (BL), foglio 30, mappali 122 e 123, di complessivi mq. 800 per averlo acquistato con atto di compravendita del 22/6/1989, notaio rep. 29.234, dai Per_3 signori e CP_63 CP_5 Inoltre, mancando un passaggio nella continuità delle trascrizioni, aggiungevano gli attori di aver chiesto con successiva azione che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione della proprietà degli stessi mappali 122 e 123 nei confronti di
, , e , domanda accolta Controparte_54 CP_98 CP_89 CP_84 dal Tribunale di Belluno con sentenza n. 290 del 1/7/1996. 1.2. Gli originari mappali 122 e 123, precisava parte attrice, risultavano variati nel corso del tempo - il mappale 122 venne suddiviso in a), b) e c) e a propria volta il mappale 122 sub a diventa 122, il mappale 122 sub b diventa 388 e il mappale 122 sub c diventa 389, successivamente il mappale 122 nel 1999 veniva unificato al mappale 123 assumendo il n. 455 -, ne consegue, secondo gli attori, che in forza della predetta sentenza n. 290/1996 sarebbero proprietari anche degli attuali mappali 388 e 389 e che comunque con l'atto di compravendita del 2014 le convenute e CP_1 CP_2 avrebbero acquistato i mappali 388 e 389 a non domino non essendone
[...] proprietari i venditori ( , e . Persona_1 Controparte_3 Controparte_4
1.3. Lo stesso atto di compravendita del 2014 sarebbe comunque nullo per simulazione assoluta come si desumerebbe da circostanze come l'età di e la Persona_1
pag. 3/14 mancanza di “passaggio di denaro contestualmente al rogito”.
1.4. In ulteriore subordine chiedevano gli attori che “qualora sia accertato che sui mappali 388 e 389…insiste un muro abusivo, accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di compravendita 15/11/2014…per abuso edilizio”.
1.5. Successivamente chiedevano gli attori in ulteriore subordine che venisse accertato e dichiarato che i mappali 388 e 389 del foglio 30 del Comune di OC PI (BL) sono di proprietà dei Signori e anche per Parte_2 Parte_1 usucapione.
2. Si costituivano quale proprietaria del mappale 389, e CP_1 CP_2
quale proprietaria del mappale 388, acquistati da ,
[...] Persona_1 CP_3
e con contratto di compravendita del 15/11/2014 (notaio
[...] Controparte_4
, rep. 6.993) resistendo alle domande come da rispettive comparse di Per_2 costituzione e risposta ed eccependo preliminarmente la carenza di interesse di parte attrice sui mappali 388 e 389 e sui relativi atti in quanto titolare esclusivamente dei mappali 122 di mq 490 e 123 di mq 310, mentre il frazionamento che ha dato origine ai mappali 388 e 389, registrato all'UTE di Belluno il 10/5/1983, è avvenuto prima di tutti gli atti cui viene fatta risalire la proprietà degli attori stessi.
2.1. Quanto al muretto, non poteva ritenersi una costruzione trattandosi di un muro di contenimento per il dislivello naturale esistente realizzato anteriormente al 1967 e, pertanto, non vi era comunque obbligo di attestazione edilizia e/o urbanistica.
3. Si costituivano i convenuti , e Persona_1 Controparte_3 [...] chiedendo il rigetto di ogni domanda ed esponendo che della capacità di CP_4 intendere e volere della signora non poteva dubitarsi e che trattandosi Persona_1 di muro di contenimento di una scarpata naturale, la menzione del muro nell'atto di trasferimento non era dovuta e che “nemmeno negli atti di compravendita del 1983 e del 1989 viene fatta menzione del predetto muro di contenimento…realizzato in epoca anteriore al 1967”.
4. In seguito al decesso della convenuta , la causa veniva riassunta nei Persona_1 confronti dell'erede che restava contumace. CP_111
5. Precisata la domanda con richiesta di accertamento della proprietà dei mappali 388 e 389 oggetto di causa in capo agli attori anche per usucapione, gli stessi chiedevano di integrare il contraddittorio nei confronti degli intestatari prima di e CP_1
. Controparte_2 Disposta l'integrazione del contraddittorio, anche a mezzo di pubblici proclami, veniva dichiarata la contumacia di tutti i soggetti non costituiti.
6. Con atto del 9/9/2021 gli attori formulavano richiesta di astensione del giudice e del c.t.u. nel frattempo incaricato e, ove non accolta, di ricusazione per causa pendente e grave inimicizia. Sospeso il giudizio, il Presidente del Tribunale in assenza dei presupposti non accoglieva la richiesta di autorizzazione ad astenersi del giudice assegnatario e con successiva ordinanza del 14/10/2021 il Tribunale in composizione collegiale rigettava l'istanza di ricusazione.
7. Riassunto il giudizio, nella causa istruita con l'acquisizione di documenti e con l'espletata c.t.u., il Tribunale di Belluno così disponeva: 1) rigetta le domande tutte formulate dagli attori e Parte_1 Parte_2 ;
[...]
pag. 4/14 2) Pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori e Parte_1
, condannando gli stessi a restituire alle parti convenute gli anticipi Parte_2 dalle stesse eventualmente versati, oltre ad interessi di legge dalla data del pagamento degli anticipi alla data della effettiva restituzione;
tutte le parti costituite rimangono solidalmente obbligate nei confronti del CTU;
3) Condanna gli attori e a rifondere le spese di lite Parte_1 Parte_2 in favore delle convenute e , liquidate in complessivi CP_1 Controparte_2 euro 3.600,00, oltre al 15% per spese generali ed oltre a CPA ed IVA, come per legge, ed in favore dei convenuti e , liquidate in Controparte_4 Controparte_3 complessivi euro 3.600,00, oltre al 15% per spese generali ed oltre a CPA ed IVA, come per legge;
8. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- La parte attrice, dopo avere proposto domanda di usucapione nella memoria 183.6.1 cpc, non ha tuttavia offerto alcuna prova ammissibile relativamente al possesso del bene oggetto di essa. I capitoli di prova dedotti dalla parte attrice sono inammissibili perché irrilevanti;
in particolare, il capitolo numero 3 contenuto nella memoria 183.6.2 cpc di parte attrice (così formulato: “Vero che a far data dal 22 giugno 1989, giorno di acquisto del terreno di cui al doc. n.17 che si rammostra, i coniugi e Parte_2 Pt_1
hanno esercitato anche sugli attuali mappali 388 e 389 del foglio 30 del
[...] Comune di OC PI (si rammostrino i docc. n. 23, 30, 31 e 32), un possesso ultraventennale pubblico, continuo, pacifico e non interrotto, con esclusione di altri, mantenendoli in ordine e facendo manutenzione”) è palesemente inammissibile, perché contenente giudizi ed è del tutto generico;
inoltre è anch'esso del tutto irrilevante, perché fornire la prova di avere mantenuto in ordine e fatto manutenzione al terreno (qualunque significato possa intendersi con tale generica locuzione) non sarebbe sufficiente a dimostrare l'usucapione, ove si consideri che neppure la vera e propria attività di coltivazione è ritenuta di per sé sufficiente a dare la prova degli elementi costitutivi dell'usucapione;
- dai documenti di causa era emerso che: “il terreno di cui si discute è all'evidenza estraneo alla proprietà degli attori (tanto con riferimento al loro atto di acquisto, quanto con riferimento a quanto statuito con la sentenza del Tribunale di Belluno n. 290/1996, doc. 20 parte attrice, che ha dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione degli attori dei mappali 122 e 123 come delineati dopo il frazionamento del 1983 e, pertanto, non comprendenti il terreno per cui è causa); ne consegue l'irrilevanza della eventuale simulazione e/o nullità del contratto dell'atto di compravendita 15/11/2014 a rogito Notaio rep. 6.993, raccolta n.
5.044 tra i venditori , Per_2 Persona_1 [...]
, e i compratori e , che Controparte_3 Controparte_4 CP_1 Controparte_2 pertanto gli attori non hanno neppure interesse a far valere”, v. pag. 29-30 sentenza appellata;
- sulla nullità di tale contratto, senza attestazione sul titolo abilitativo per la costruzione del muro, affermava il primo giudice, che “non c'è alcuna seria indicazione che il muro sia stato costruito successivamente al 1967 (con conseguente necessità di allegazione del titolo edilizio) e non vi sono comunque motivi per ritenere che, per la costruzione del muro, servisse un permesso di costruire (o concessione edilizia), trattandosi di muro di contenimento del terreno, a causa del naturale declivio, per impedirne lo smottamento pag. 5/14 verso il fondo inferiore (di proprietà degli attori). Un simile muro non costituisce costruzione in senso tecnico”, v. pag. 30 sentenza appellata.
9. Per la riforma della sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
Nella contumacia delle altre parti, si costituivano e
[...] CP_1 CP_2 nonché e chiedendone il rigetto
[...] Controparte_3 Controparte_4 dell'appello come da rispettive comparse di costituzione e risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * I motivi di appello 10. Con il primo motivo dopo aver premesso che “La questione oggetto del presente giudizio è se la proprietà degli appellanti sia di 800 ovvero di 860 mq., comprensiva, cioè, anche dei mappali attualmente denominati 388 e 389 (zona contornata in giallo dell'allegato 6 della bozza di perizia: pag. 16 del doc. n. 1 che qui si allega per comodità)”, si sostiene che il primo giudice ha rigettato la domanda degli attori di usucapione della proprietà dei mappali contesi ritenendo erroneamente non rilevanti:
- la sentenza del Tribunale di Belluno n. 290/1996, dalla quale emergerebbe che i mappali 388 e 389 “sono nati nel 1983 a seguito di un frazionamento (doc. n. 23 allegato all'atto di citazione di primo grado) mentre la sentenza n. 290/1996 avrebbe accertato l'intervenuta usucapione del mappale 122 già all'inizio degli anni '60, tenuto conto che, secondo l'appellante, le sentenze di accertamento dell'usucapione non hanno natura costitutiva, bensì dichiarativa di effetti già prodottisi;
- il certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di compravendita del 22/6/1989, nel quale per i mappali 388 e 389, oltre alla destinazione, viene indicata una dimensione di 860 mq.;
- le sentenze di accertamento dell'usucapione non hanno natura costitutiva, bensì dichiarativa di effetti già prodottisi, aggiungeva l'appellante, “quindi, essendosi prodotti gli effetti dell'usucapione all'inizio degli anni '60 (si veda la sentenza citata), il mappale 122 è da considerarsi usucapito nella sua consistenza dell'epoca (ante frazionamento del 1983: doc. n. 23), comprensivo, quindi, anche dei mappali 388 e 389; il certificato di destinazione urbanistica di cui al prot. 2012 del 1989 (doc. n. 18 allegato alla citazione), emesso il 20.05.1989, anno in cui gli attori hanno acquistato i lotti, dichiara la metratura complessiva di mq. 860,00 (550,00 + 310,00)”.
Con il secondo motivo si impugna la sentenza nella parte in cui ingiustificatamente si afferma che il terreno di cui si discute è estraneo alla proprietà degli attori e che la precedente sentenza del Tribunale di Belluno n. 290/1996, avrebbe dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione degli attori dei mappali 122 e 123 “come delineati dopo il frazionamento del 1983 e, pertanto, non comprendenti il terreno per cui è causa”, per l'apparente motivazione sulla testimonianza del GE. che Per_1 secondo il giudice di prime cure avrebbe confermato che l'oggetto dell'azione di usucapione era il mapp. 122 come esistente all'epoca della sua deposizione non potendo certo riferirsi ad un mappale che egli stesso aveva soppresso 10 anni prima mentre, secondo l'appellante, il teste “GE. si stava riferendo per l'intervenuta Per_1
pag. 6/14 usucapione agli anni 60” e all'originario “mappale 122 il quale in allora quei mappali comprendeva”.
Con il terzo motivo, sul mancato accoglimento della domanda di accertamento
“simulazione assoluta e/o nullità di contratto di compravendita” del 15/11/2014, si sostiene che il primo giudice avrebbe potuto desumere argomenti di prova dal contegno delle parti ex art. 116 c.p.c., come la contumacia del convenuto e dalla stessa CP_111 stipula dell'atto di compravendita per mancanza di interesse per quanto avrebbe dichiarato in altra controversia dall'acquirente e appellata : “di essere CP_1 proprietaria dei medesimi mappali per intervenuta usucapione non accertata giudizialmente”.
Con il quarto motivo deduce l'appellante, sul mancato accoglimento dell'eccepita nullità dell'atto di compravendita del 15/11/2014 (notaio , rep. 6.993), di Per_2 impugnare la sentenza nella parte in cui afferma che il muro non sarebbe abusivo e che non configurando una costruzione non era necessaria la dichiarazione dell'esistenza del muro di contenimento nell'atto di compravendita per il declivio naturale esistente, mentre dalla c.t.u. svolta, secondo l'appellante, sarebbe emerso un terrazzamento e dunque che “il relativo muro di contenimento è stato costruito per creare un dislivello artificiale” con conseguente necessità di un'autorizzazione edilizia non richiesta.
Con il quinto motivo di appello sul rigetto della domanda di usucapione di parte appellante, si lamenta che ingiustificatamente non sarebbe stata ammessa la prova testimoniale articolata perché contenente giudizi e del tutto generica, mentre i capitoli sarebbero già stati ammessi nella precedente causa per usucapione e comunque dalla foto depositata emergerebbe il possesso utile per usucapire (“foto dello sfalcio dell'erba”).
Con il sesto motivo di appello si lamenta la mancata pronuncia sull'eccepita nullità della c.t.u. deducendo che:
- il c.t.u. non ha mai comunicato alcuna misura né durante le operazioni peritali né nella perizia,
- le misurazioni predette sono avvenute ad opera di tale GE. , coadiutore del Per_4 c.t.u. senza autorizzazione del Giudice.
- il c.t.u. non avrebbe valorizzato, seppur richiesto nel quesito posto dal Tribunale, il contenuto della sentenza del Tribunale di Belluno n. 290 del 1996 ed avrebbe invece posto a fondamento delle conclusioni fatti diversi da quelli principali dedotti “laddove parla di vialetto di accesso in uso alla parte convenuta che insisterebbe sui mappali 388 e 389 di cui trattasi;
di muro posizionato a confine tra la proprietà degli attori e dei convenuti” e “sposta” addirittura edifici storici (non solo di qualche centimetro ma addirittura di oltre un metro), facendoli ruotare per forzare il posizionamento del muro”.
Con il settimo motivo di appello si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 158 c.p.c. sulla costituzione del giudice.
pag. 7/14 Con l'ottavo motivo di appello sulle spese di lite si sostiene la violazione degli “artt. 91 e 92 del c.p.c. perché poteva essere disposta, se del caso, una compensazione in ragione della simulazione dell'atto di compravendita”. Inoltre, sarebbe “stato violato il decreto parametri (D.M. 55/2014 aggiornato) poiché la sentenza ha liquidato oltre € 1.000,00 in più rispetto ai valori medi, quasi i massimi tariffari”, in relazione al valore della causa (€ 2.000,00)
* * * 11. Preliminarmente va esaminato il settimo motivo di appello con il quale si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 158 c.p.c. sulla costituzione del giudice che avrebbe “indotto gli odierni appellanti a chiedere l'astensione e la ricusazione del giudicante e del C.T.U., astensione negata e ricusazione respinta, di cui si chiede la modifica”. Il motivo è inammissibile. Quanto allegato dall'appellante, infatti, integra, al più, un'ipotesi di astensione di cui all'art. 51 c.p.c., che la parte ha l'onere di far valere mediante tempestiva e rituale istanza di ricusazione ex art. 52 c.p.c., senza che, in mancanza, possa invocare, in sede di gravame, come motivo di nullità della decisione, la violazione, da parte del giudice, dell'obbligo di astenersi (cfr. Cass. 2976/2011 e 2399/2016);
- “non essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacità del giudice, la parte, che non abbia esercitato l'onere di ricusazione, non può far valere, in sede di impugnazione, la violazione dell'obbligo di astensione del giudice come motivo di nullità della sentenza” (cfr. Cass. 16831/2022 e 26223/2014). 11.1. Sui motivi di ricusazione del giudice, si aggiunge ulteriormente:
- la ricusazione è rimedio di un pericolo di lesione dell'imparzialità del giudicante che, come tale, deve essere preesistente al processo ed al suo svolgimento (cfr. Cass. 1191/2020);
- quanto ulteriormente dedotto dall'appellante in questa sede sulla sussistenza o meno di ragioni di astensione del giudice (per mancanza di serenità), e di ricusazione del c.t.u. avendo rinunciato parte attrice a tale istanza nei confronti del consulente come già rilevato dal primo giudice, non può essere esaminato. 11.2. Ciò posto, sul rigetto dell'istanza di ricusazione la parte appellante non si confronta criticamente con le puntuali argomentazioni contenute nell'ordinanza del Tribunale di Belluno in composizione collegiale del 14/10/2021, la quale, per quello che ancora rileva, ha evidenziato:
- “la ricusazione in esame risulta basata, per esplicita conclusione di parte ricorrente (testualmente richiamata), sulla prospettazione della ricorrenza delle fattispecie della
“causa pendente” e della “grave inimicizia", v. pag.
3-4 dell'ordinanza di rigetto;
- “la nozione di “grave inimicizia", si definisce necessariamente mediante riferimento a rapporti estranei al processo, indicati in fatti e circostanze del magistrato, la stessa non potendo consistere in comportamenti processuali del giudice ritenuti anomali dalla parte… non può, peraltro, configurarsi l'obbligo di astensione del magistrato per “grave inimicizia", che deve essere reciproca ed originata da rapporti privati””, v. pag. 4;
- “Ciò premesso, deve prendersi agevolmente atto di come, nelle prospettazioni in fatto di parte ricusante, non ricorra alcun riferimento a rapporti e situazioni alieni al procedimento civile di cui trattasi dai quali abbia tratto fondamento un qualche pag. 8/14 contegno di avversione e/o rancore del magistrato ricusato, ciò che già vale a radicalmente escludere la sussistenza della fattispecie della “grave inimicizia”, v. pag. 4;
- Sul punto, valga l'assorbente rilievo che gli odierni si sono limitati ad esporre e passare in rassegna solo statuizioni endoprocedimentali del magistrato ricusato…. a questo modo deducendo presunte ragioni di astensione/ricusazione del tutto scevre da occasioni di risentimento ed avversione personale esterne al procedimento”;
- quanto ai radicali vizi dei provvedimenti adottati, si aggiunge nella stessa ordinanza di rigetto del Tribunale ex art. 54 c.p.c.: “a) nel caso di specie, parte ricusante ritiene potersi ricavare l'atteggiamento “gravemente nemico” del magistrato ricusato non già da precedenti, esterni ed autonomi provvedimenti giurisdizionali resi dallo stesso magistrato contro essa parte (unici casi cui la giurisprudenza di legittimità invocata da parte ricusante si riferisce), ma da provvedimenti endoprocedimentali emessi nell'ambito della stessa causa in seno alla quale risulta presentato il ricorso per ricusazione;
b) ad ogni buon conto, le stesse pronunce di legittimità escludono, anche in presenza di provvedimenti talmente erronei da esulare dallo schema giuridico tipico (giova ribadire: provvedimenti emessi in altri e precedenti giudizi, non nello stesso giudizio), che ciò sia sufficiente a sostenere l'atteggiamento ostile ed avverso del magistrato, dovendo comunque a ciò associarsi la prova, distinta ed ulteriore, di fatti e circostanze sintomatici dell'esistenza di ragioni di avversione o di rancore estranei alla realtà processuale;
una siffatta prova è del tutto inesistente nelle prospettazioni in fatto e nelle deduzioni istruttorie di parte ricusante”, v. pag. 8;
- ed in particolare sul contenuto dei provvedimenti adottati dal giudice assegnatario:
“Rileva, in proposito, il Collegio che tutte le ordinanze citate sono munite d'un minimo di motivazione che, richiamando le ragioni dedotte nelle varie istanze esaminate, offre una giustificazione della statuizioni conseguenti”, con la precisazione su quanto dedotto nei confronti del c.t.u. “che trattasi di presunta condotta posta in essere dal Consulente d'Ufficio (neppure dal giudicante ricusato) nel corso del procedimento, come tale oggettivamente estranea… ai fini della prova di un inimicizia del magistrato giudicante (come sopra rimarcato, necessariamente da ricondursi a rapporti estranei al processo ed autonomi rispetto alla vicenda giudiziaria)”, v. pag. 9. 11.3. Sul punto l'appellante si è limitato a reiterare, a sostegno dell'istanza di ricusazione rigettata, asserite condotte del c.t.u. aggiungendo l'inutilità dell'incarico di due c.t.u. allo stesso perito e che nel corso del giudizio di primo grado il giudice assegnatario ha inviato un esposto nei riguardi del difensore di parte attrice all'Ordine degli Avvocati di Treviso che non si concilierebbe con la serenità necessaria, e dunque si tratta di circostanze relative ad atti endoprocessuali. Il motivo, anche in relazioni a tali profili, è pertanto inammissibile, perché non si ricollega al contenuto dell'ordinanza, non considera le motivazioni addotte per rigettare la ricusazione proposta e conseguentemente non sottopone le relative affermazioni a specifica censura. Il motivo di appello, infine, non indica gli elementi fattuali e probatori emergenti da uno o più atti processuali esistenti che sarebbero incompatibili con la ricostruzione compiuta nell'ordinanza di rigetto della ricusazione.
12. Per ragioni di priorità logica si passa all'esame del quinto motivo di appello sul mancato accoglimento della domanda di usucapione del terreno conteso che pag. 9/14 erroneamente non sarebbe stata accolta nonostante la prova testimoniale articolata e non ammessa sul possesso ultraventennale continuo, pacifico e non interrotto che avrebbero esercitato sui mappali 388 e 389 dal 22 giugno 1989, giorno di acquisto del terreno. 12.1. Al riguardo, in materia di usucapione della proprietà, appare utile ricordare che:
- chi agisce in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà del bene, per averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (cfr. Cass. 20539/2017) ne consegue la non sufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, mentre il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà od altro diritto reale, e, pertanto, “il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto” (cfr. Cass. 4206/1987 e 4404/2006);
- in particolare, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell' usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (cfr. Cass. 18215/13, 17376/18 e 6123/2020);
- non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr. Cass. 1796/2022).
12.2. Alla luce di quanto esposto, sulla domanda di usucapione proposta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., le richieste istruttorie dell'appellante, riguardante un arco temporale diverso da quello oggetto della sentenza del Tribunale di Belluno n. 290/1996, sono influenti e comunque inammissibili. Compresi i capitoli della prova testimoniale dedotta dagli attori, (ed in particolare il capitolo numero 3 contenuto nella memoria istruttoria: “Vero che a far data dal 22 giugno 1989, giorno di acquisto del terreno di cui al doc. n.17 che si rammostra, i coniugi e hanno esercitato anche sugli attuali Parte_2 Parte_1 mappali 388 e 389 del foglio 30 del Comune di OC PI (si rammostrino i docc. n. 23, 30, 31 e 32), un possesso ultraventennale pubblico, continuo, pacifico e non interrotto, con esclusione di altri, mantenendoli in ordine e facendo manutenzione”), perchè generici, valutativi o non direttamente attinenti a circostanze rilevanti e ritualmente dedotte.
12.3. Condivisibilmente, pertanto, il primo giudice ha rigettato la domanda di usucapione. L'attività valorizzata dalla parte appellante (generica attività di manutenzione/coltivazione non specificata), infatti, non appare rilevante perché non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare l'esclusione dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà e, dunque, le circostanze dedotte nei capitoli di prova non possono essere tenute in considerazione (cfr. Cass. 2201/2007). pag. 10/14 13. Tornando al primo morivo di appello, lo stesso viene esaminato unitamente al secondo e al sesto per la connessione ed essendo tutti infondati vanno respinti per le considerazioni che seguono. 13.1. Innanzitutto, in tema di consulenza tecnica, eventuali irritualità dell'espletamento ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità (cfr. Cass. 9131/2001 e 5921/1999). In disparte l'ammissibilità o meno dell'eccezione di nullità dell'atto istruttorio in relazione al termine ex art. 157 comma 2 c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva, è stato affermato - dato l'ambito dei compiti attribuiti dalla legge al consulente tecnico e la possibilità, da parte sua, di ricorrere all'opera di collaboratori, nell'espletamento di incombenze materiali relative all'incarico ricevuto - che non costituisce motivo di nullità della consulenza il sol fatto che il consulente abbia attinto elementi di giudizio anche dalle cognizioni e dalle percezioni del proprio collaboratore, nel rispetto del contraddittorio e sotto il controllo delle parti tempestivamente avvertite e poste in grado di muovere le loro osservazioni (cfr. Cass. 4257/2018, 26875/2017 e 21728/2006). 13.2. Nella specie, nella relazione del c.t.u. si legge:
- “Si produce in allegato n. 6 un elaborato grafico con tutte le informazioni grafiche che riassume in maniera chiara quanto esperito. Nell'elaborato in questione in colore giallo si evidenzia il perimetro del mappale originale n. 122. In colore blu la linea di frazionamento e di creazione dei mappali oggetto di giudizio n. 388 e 389. In colore viola il mappale originale n. 123. Si tratteggia in colore blu la superfice del mappale n. 122 acquistato dalla parte attrice congiuntamente al mappale n. 123 tratteggiato in colore viola. Tali mappali rilevati e misurati graficamente risultano avere la consistenza di mq. 800 che determinano la esclusione dei mappali 388 e 389 dalla compravendita di parte attrice”, v. pag. 10 dell'elaborato del 30/10/2022;
- quanto al rilievo del vialetto e simili, il c.t.u. si è limitato a descrivere lo stato dei luoghi al fine di rispondere ai quesiti posti (“descriva, anche graficamente e, se utile, con fotografie, i luoghi di causa, con specifica indicazione del muro su cui si controverte e di ogni altro elemento materiale idoneo a contraddistingue i luoghi stessi”);
- sulle risposte ai quesiti e sulla consistenza dei terreni, anche la sentenza del Tribunale di Belluno n. 290/1996 risulta esaminata e valutata a tale scopo dal c.t.u., v. pag.
7-8 dell'elaborato del 30/10/2022. 13.3. In altri termini:
- parte appellante non ha dedotto concreti pregiudizi derivanti dalle asserite irregolarità nè dal contributo meramente materiale del collaboratore del c.t.u. alle operazioni nel corso di un sopralluogo, v. verbale 26/3/2021 alla c.t.u.;
- l'espletamento della c.t.u. è avvenuto nel contraddittorio delle parti, alla presenza dei consulenti tecnici di parte nominati che hanno assistito fin dall'inizio delle operazioni peritali;
- la bozza della c.t.u. è stata inviata alle parti che hanno presentato osservazioni e ricevuto dal c.t.u. le risposte inserite nella relazione finale. La censura va dunque respinta. 13.4. Dalla c.t.u. svolta in primo grado è emerso che:
pag. 11/14 - “I terreni propriamente oggetto del giudizio sono identificati ai mappali n. 388 e 389 del foglio n. 30 del Comune di OC PI. Sono due piccoli mappali generati dal frazionamento della particella n. 122 con tipo mappale dell'anno 1983 a firma del geom. e approvato con prot. N. 20943 del 10 maggio 1983”, v. pag. 6 della CP_116 relazione 30/10/2022;
- in particolare, evidenziava il c.t.u.: “il mappale n. 122 in mappa originale e di consistenza catastale di mq. 550 viene frazionato e vengono costituiti i due nuovi mappali che sono oggetto del presente giudizio per la domanda/rivendica di usucapione n. 388 e n. 389 rispettivamente di consistenza di mq. 38 e mq. 22. I restanti mq. 490 mantengono il numero della particella originale in quanto particella maggiore, quindi il n. 122. Si ottengono finalmente quindi il mappale n. 122 di mq. 490, il mappale n. 388 di mq. 38 e il mappale n. 389 di mq. 22. La mappa catastale dopo il 10 maggio 1983 riporta i mappali appena citati con le relative consistenze…(vedi allegato n. 5)”, v. pag. 7 della relazione 30/10/2022. 13.5. I rilievi del c.t.u. trovano conferma nell'atto di compravendita del 22/6/1989, notaio rep. 29.234, con il quale gli appellanti risultano aver acquistato dai Per_3 signori e i fondi censiti al C.T. del Comune di OC PI così CP_63 CP_5 descritti: “Foglio 30 m.n. 122 Ha 0.04.90…m.n. 123 Ha 0.03.10…totale ha 0.80.00”, corrispondenti a 800 mq., v. art. 1, doc. 1 fasc. parte attrice);
- nello stesso atto di compravendita si aggiunge: “L'immobile in oggetto è pervenuto ai venditori per atto in data 25 giugno 1983 n. 86106 di repertorio notaio dr.
[...] di Belluno, ivi registrato il 4 luglio 1983 n. 2103 Serie I”, v. art. 7, doc. 17 Per_5 fasc. parte attrice;
- in tale precedente atto, successivo al menzionato frazionamento richiamato nello stesso contratto, il bene trasferito veniva individuato nel foglio 30, mappale 122 (122a) di are 4.90 e mappale 123 di are 3.10, totale are 8.00, v. doc. 3, fasc. parte convenuta
CP_1 Dal contenuto dell'atto di acquisto degli appellanti del 22/6/1989 non emerge, dunque, alcun diretto riferimento ai mappali 388 (già 122b) e 389 (già 122c). Quanto al certificato di destinazione urbanistica, la materia del contendere non è la destinazione di terreni e dunque le ulteriori indicazioni contenute nel documento sono ininfluenti in relazione alla consistenza del bene oggetto della compravendita, come sopra riportato. 13.6. Anche quanto lamentato sulla mancata considerazione del contenuto e degli effetti della sentenza di usucapione dei mappali 122 e 123 da parte degli appellanti del Tribunale di Belluno n. 290/1996, ai fini dell'odierno giudizio, è infondato. Si legge sul punto nella sentenza qui appellata:
“la successiva sentenza n. 290/1996 (doc. 20 parte attrice) che ha accertato l'usucapione fa riferimento ai mapp. 122 e 123 come agli attori “…pervenuti per compravendita CP_11 notaio di Treviso in data 22/06/1989 da e Controparte_63 Controparte_5 che a loro volta avevano acquistato i beni in data 25/06/1983 con atto notaio di Per_5 Belluno…” per una superficie pari a 800 mq (come dedotto in atto di citazione da parte attrice). Tale causa risulta iscritta a ruolo il 26.08.1993 e, pertanto, successivamente al frazionamento del 1983 con la ovvia conseguenza che il mappale 122 non poteva che corrispondere alla particella 122 di 490 mq come derivato dal frazionamento stesso”, v. pag. 28-29 della sentenza appellata. pag. 12/14 Quanto sopra appena esposto, nella parte in cui si descrive l'oggetto della domanda di usucapione richiamando il contenuto dei due atti specificati in quel giudizio, non risulta oggetto di specifica censura. 13.7. In ogni caso, l'espresso richiamo da parte degli attori e Parte_1 Parte_2
nella domanda proposta in quel giudizio definito con la sentenza n. 290/1996,
[...] relativa al bene oggetto di usucapione (i mappali 122 e 123), dei due atti di vendita registrati del 1989 e del 1983, inequivocabilmente circoscrive il bene conteso come descritto nei predetti atti sopra riportati (par. 13.4.) e dunque legittimamente il giudice di prime cure ha ritenuto che i mappali n. 388 e 389 sono esclusi dal mappale n. 122 oggetto della compravendita da parte attrice dell'anno 1989 e della successiva sentenza del Tribunale di Belluno n. 290 del 1996 di avvenuta usucapione. 13.8. Quanto alla dichiarazione del teste GE. , resa nel 1994 nel CP_116 precedente giudizio di usucapione, il testimone si è limitato a confermare il possesso degli attori del “mappale 122” e dunque, come evidenziato dal giudice di prime cure, ragionevolmente, non poteva che riferirsi al mappale nella conformazione successiva al frazionamento del 1983 avendola già eseguita personalmente, quale tecnico incaricato dai signori , v. frazionamento allegato alla c.t.u.. Parte_4
14. Il rigetto delle predette censure comporta l'assorbimento del terzo e del quarto motivo di appello sulla simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 2014 e sulla nullità per l'asserita presenza di un muro privo di titolo edilizio, per carenza di interesse. Solo per completezza si osserva ulteriormente che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante sull'asserita abusività del muro in oggetto, dalla c.t.u. espletata è emerso:
- in risposta al quesito “descriva, anche graficamente e, se utile, con fotografie, i luoghi di causa, con specifica indicazione del muro su cui si controverte”, il consulente ha premesso: “Ci si trova di fronte a costruzioni edificate con i loro rispettivi terreni di pertinenza, in un terreno scosceso”;
- “I terreni propriamente oggetto del giudizio sono identificati ai mappali n. 388 e 389 del foglio n. 30 del Comune di OC PI. Sono due piccoli mappali…risultano essere posti a nord del muro di contenimento e recinzione (comprendendolo) descritto e visibile nelle foto n. 3 e n. 4 della presente e in allegati”, v. pag. 6 della relazione 30/10/2022;
- aggiunge il consulente nelle conclusioni sullo stato dei luoghi ed in risposta alle osservazioni dei c.t.p. che: “anche il salto di quota tra di essi, danno indicazione che i mappali n. 388 e 389 siano esclusi dal mappale n. 122”, v. pag. 10 della relazione 30/10/2022. Circostanze che escludono che il muro, per la specifica funzione di contenimento del naturale dislivello per evitare smottamenti, possa considerarsi costruzione in senso tecnico-giuridico con obbligo della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo edilizio, ai fini della validità dell'atto di compravendita.
15. Infine, anche l'ultimo motivo di appello sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado è infondato. 15.1. In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, infatti, “non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i pag. 13/14 valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione" (cfr. Cass. 2386/2017, 26608/2017 e 22952/2022). 15.2. Nell'odierno giudizio il valore della causa, anche considerando lo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00, come indicato dall'appellante, consentiva la liquidazione di compensi pari, nel massimo, ad € 3.830,00. Ne consegue che la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata sentenza (€ 3.600,00 oltre accessori di legge per l'attività difensiva svolta nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) non supera i parametri massimi. E' incontrovertibile, inoltre, la soccombenza dagli attori ora appellanti e pertanto non sussiste alcuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
16. Il rigetto delle censure proposte da e comporta Parte_1 Parte_2 la condanna alle spese di lite del grado liquidate come da dispositivo in favore delle parti appellate, tenuto conto dell'attività difensiva svolta. Nulla per le spese per le parti contumaci non avendo svolto difese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna gli appellanti e in solido al pagamento Parte_5 Parte_6 delle spese di lite del grado che si liquidano complessivamente in € 2.885,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di e CP_1 CP_2
[...] 3) condanna gli appellanti e in solido al pagamento Parte_5 Parte_6 delle spese di lite del grado che si liquidano complessivamente in € 2.885,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di e Controparte_3
Controparte_4 4) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 18/6/2025 Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 14/14
Composta dai Signori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1248 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Elisabetta Granata, con C.F._2 domicilio eletto presso lo studio in Treviso, Via Ortigara n. 3.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Michele Fusina, con C.F._4 domicilio eletto presso lo studio in Belluno, Via Caffi n. 20.
PARTE APPELLATA E
e rappresentate e difese Controparte_3 Controparte_4 dall'avv. Marina Stolfi, con domicilio eletto presso lo studio in Montebelluna (TV), Via Roma n. 39/1.
PARTE APPELLATA E
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , , CP_10 CP_11 Controparte_12
, , Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, ,
[...] Controparte_16 CP_17 CP_18
, , ,
[...] CP_19 CP_17 CP_20
, , CP_21 Controparte_22 Controparte_23
, , CP_24 Controparte_25 Controparte_26
, , , Controparte_27 CP_28 Controparte_2
, , , Controparte_29 CP_30 Controparte_31
, , Controparte_32 Controparte_33 CP_34
, , ,
[...] Controparte_35 CP_36 CP_37
, , DELLA ,
[...] CP_38 CP_39 CP_40
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[...] Controparte_41 Controparte_42
, , Controparte_43 Controparte_44 CP_45
, ,
[...] Controparte_46 CP_47 CP_48 , , ,
[...] Controparte_49 Controparte_50 [...]
, , , CP_51 Controparte_52 Controparte_53 CP_54
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[...] Controparte_55 CP_56 [...]
, , , CP_57 CP_58 Controparte_59 [...]
; , CP_60 Controparte_61 Controparte_62 [...]
, , , CP_63 CP_64 CP_65 CP_66
, , ,
[...] CP_67 CP_68 CP_69
, , , CP_70 CP_71 Controparte_72 [...]
, , Controparte_73 Controparte_74 Controparte_8
, , ,
[...] Controparte_75 Controparte_76
, CP_77 CP_78 CP_79
, , , , Controparte_80 CP_81 CP_82 CP_83 CP_84
, , , ,
[...] CP_85 CP_86 CP_87
, , , CP_88 CP_89 Controparte_90
, , , CP_91 Controparte_92 Controparte_93
, , Controparte_94 Controparte_95 [...]
, , , CP_96 Controparte_97 CP_98 [...]
, , CP_99 Controparte_100 CP_101
, , CP_102 Controparte_103 Controparte_104 [...]
, , , CP_105 Controparte_106 CP_107 [...]
, , , CP_108 CP_109 CP_110 CP_111
quale erede di , ,
[...] Persona_1 Parte_3 [...]
, , e CP_112 CP_113 CP_114 CP_115 quali eredi di contumaci. CP_47
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 148 del Tribunale di Belluno pubblicata in data 4/5/2023.
CONCLUSIONI Per la parte appellante precisa le conclusioni come in atto di citazione d'appello sia nel merito sia in via istruttoria;
insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nell'atto di citazione d'appello, volte anche a provare l'intervenuta usucapione;
chiede rinnovarsi la C.T.U., essendo l'elaborato peritale di primo grado nullo e mendace per i motivi tutti indicati nella citazione d'appello;
Per la parte appellata e CP_1 Controparte_2 Nel merito: sia integralmente rigettato, per i motivi dedotti, l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 148/2023 emessa dal Parte_1 Parte_2 Tribunale di Belluno e, per l'effetto, confermare detta sentenza, con integrale accoglimento delle domande come formulate dalle convenute e Controparte_2
. CP_1 In via istruttoria: siano dichiarate inammissibili tutte le istanze istruttorie come formulate da parte appellante per i motivi sopra dedotti;
senza inversione alcuna dell'onere della prova e dichiarando, comunque, di non accettare il contraddittorio per i pag. 2/14 motivi dedotti sulla circostanza già rigettata in primo grado, nella denegata ipotesi di amissione del capitolo di prova per testimoni dedotto in questa fase al n. 3 da parte degli appellanti si chiede di essere ammessi, come già indicato in memoria ex art. 183, IV comma, n. 3, del 22.11.2016 alla prova contraria sul medesimo capitolo con i testi indicati a prova diretta nella memoria ex art. 183, IV comma, n. 2 (Sigg. Tes_1
e ). In ogni caso: con vittoria di spese
[...] Testimone_2 Testimone_3 e competenze di lite.
Per la parte appellata e Controparte_3 Controparte_4 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis NEL MERITO: rigettarsi integralmente l'appello proposto da e Parte_1 avverso la sentenza n. 148/2023 emessa dal Tribunale di Belluno e, Parte_2 per l'effetto, confermare detta sentenza, accogliendo integralmente le domande svolte da e Controparte_3 Controparte_4 IN VIA ISTRUTTORIA: per tutti i motivi indicati in atti, dichiarare inammissibili tutte le istanze istruttorie formulate dall'appellante. Con vittoria di spese e competenze di lite. FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Belluno, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio , ,
[...] CP_1 Controparte_2 Persona_1
e chiedendo che venisse accertata e dichiarata Controparte_3 Controparte_4 la nullità per simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 15/11/2014 (notaio
, rep. 6.993), tra i venditori , e Per_2 Persona_1 Controparte_3 [...] e gli acquirenti e , avente ad oggetto la vendita CP_4 CP_1 Controparte_2 di un terreno, mappali 388 e 389, nel Comune di OC PI (BL).
1.1. Sostenevano gli attori di essere comproprietari di un terreno nel Comune di OC PI (BL), foglio 30, mappali 122 e 123, di complessivi mq. 800 per averlo acquistato con atto di compravendita del 22/6/1989, notaio rep. 29.234, dai Per_3 signori e CP_63 CP_5 Inoltre, mancando un passaggio nella continuità delle trascrizioni, aggiungevano gli attori di aver chiesto con successiva azione che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione della proprietà degli stessi mappali 122 e 123 nei confronti di
, , e , domanda accolta Controparte_54 CP_98 CP_89 CP_84 dal Tribunale di Belluno con sentenza n. 290 del 1/7/1996. 1.2. Gli originari mappali 122 e 123, precisava parte attrice, risultavano variati nel corso del tempo - il mappale 122 venne suddiviso in a), b) e c) e a propria volta il mappale 122 sub a diventa 122, il mappale 122 sub b diventa 388 e il mappale 122 sub c diventa 389, successivamente il mappale 122 nel 1999 veniva unificato al mappale 123 assumendo il n. 455 -, ne consegue, secondo gli attori, che in forza della predetta sentenza n. 290/1996 sarebbero proprietari anche degli attuali mappali 388 e 389 e che comunque con l'atto di compravendita del 2014 le convenute e CP_1 CP_2 avrebbero acquistato i mappali 388 e 389 a non domino non essendone
[...] proprietari i venditori ( , e . Persona_1 Controparte_3 Controparte_4
1.3. Lo stesso atto di compravendita del 2014 sarebbe comunque nullo per simulazione assoluta come si desumerebbe da circostanze come l'età di e la Persona_1
pag. 3/14 mancanza di “passaggio di denaro contestualmente al rogito”.
1.4. In ulteriore subordine chiedevano gli attori che “qualora sia accertato che sui mappali 388 e 389…insiste un muro abusivo, accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di compravendita 15/11/2014…per abuso edilizio”.
1.5. Successivamente chiedevano gli attori in ulteriore subordine che venisse accertato e dichiarato che i mappali 388 e 389 del foglio 30 del Comune di OC PI (BL) sono di proprietà dei Signori e anche per Parte_2 Parte_1 usucapione.
2. Si costituivano quale proprietaria del mappale 389, e CP_1 CP_2
quale proprietaria del mappale 388, acquistati da ,
[...] Persona_1 CP_3
e con contratto di compravendita del 15/11/2014 (notaio
[...] Controparte_4
, rep. 6.993) resistendo alle domande come da rispettive comparse di Per_2 costituzione e risposta ed eccependo preliminarmente la carenza di interesse di parte attrice sui mappali 388 e 389 e sui relativi atti in quanto titolare esclusivamente dei mappali 122 di mq 490 e 123 di mq 310, mentre il frazionamento che ha dato origine ai mappali 388 e 389, registrato all'UTE di Belluno il 10/5/1983, è avvenuto prima di tutti gli atti cui viene fatta risalire la proprietà degli attori stessi.
2.1. Quanto al muretto, non poteva ritenersi una costruzione trattandosi di un muro di contenimento per il dislivello naturale esistente realizzato anteriormente al 1967 e, pertanto, non vi era comunque obbligo di attestazione edilizia e/o urbanistica.
3. Si costituivano i convenuti , e Persona_1 Controparte_3 [...] chiedendo il rigetto di ogni domanda ed esponendo che della capacità di CP_4 intendere e volere della signora non poteva dubitarsi e che trattandosi Persona_1 di muro di contenimento di una scarpata naturale, la menzione del muro nell'atto di trasferimento non era dovuta e che “nemmeno negli atti di compravendita del 1983 e del 1989 viene fatta menzione del predetto muro di contenimento…realizzato in epoca anteriore al 1967”.
4. In seguito al decesso della convenuta , la causa veniva riassunta nei Persona_1 confronti dell'erede che restava contumace. CP_111
5. Precisata la domanda con richiesta di accertamento della proprietà dei mappali 388 e 389 oggetto di causa in capo agli attori anche per usucapione, gli stessi chiedevano di integrare il contraddittorio nei confronti degli intestatari prima di e CP_1
. Controparte_2 Disposta l'integrazione del contraddittorio, anche a mezzo di pubblici proclami, veniva dichiarata la contumacia di tutti i soggetti non costituiti.
6. Con atto del 9/9/2021 gli attori formulavano richiesta di astensione del giudice e del c.t.u. nel frattempo incaricato e, ove non accolta, di ricusazione per causa pendente e grave inimicizia. Sospeso il giudizio, il Presidente del Tribunale in assenza dei presupposti non accoglieva la richiesta di autorizzazione ad astenersi del giudice assegnatario e con successiva ordinanza del 14/10/2021 il Tribunale in composizione collegiale rigettava l'istanza di ricusazione.
7. Riassunto il giudizio, nella causa istruita con l'acquisizione di documenti e con l'espletata c.t.u., il Tribunale di Belluno così disponeva: 1) rigetta le domande tutte formulate dagli attori e Parte_1 Parte_2 ;
[...]
pag. 4/14 2) Pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori e Parte_1
, condannando gli stessi a restituire alle parti convenute gli anticipi Parte_2 dalle stesse eventualmente versati, oltre ad interessi di legge dalla data del pagamento degli anticipi alla data della effettiva restituzione;
tutte le parti costituite rimangono solidalmente obbligate nei confronti del CTU;
3) Condanna gli attori e a rifondere le spese di lite Parte_1 Parte_2 in favore delle convenute e , liquidate in complessivi CP_1 Controparte_2 euro 3.600,00, oltre al 15% per spese generali ed oltre a CPA ed IVA, come per legge, ed in favore dei convenuti e , liquidate in Controparte_4 Controparte_3 complessivi euro 3.600,00, oltre al 15% per spese generali ed oltre a CPA ed IVA, come per legge;
8. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- La parte attrice, dopo avere proposto domanda di usucapione nella memoria 183.6.1 cpc, non ha tuttavia offerto alcuna prova ammissibile relativamente al possesso del bene oggetto di essa. I capitoli di prova dedotti dalla parte attrice sono inammissibili perché irrilevanti;
in particolare, il capitolo numero 3 contenuto nella memoria 183.6.2 cpc di parte attrice (così formulato: “Vero che a far data dal 22 giugno 1989, giorno di acquisto del terreno di cui al doc. n.17 che si rammostra, i coniugi e Parte_2 Pt_1
hanno esercitato anche sugli attuali mappali 388 e 389 del foglio 30 del
[...] Comune di OC PI (si rammostrino i docc. n. 23, 30, 31 e 32), un possesso ultraventennale pubblico, continuo, pacifico e non interrotto, con esclusione di altri, mantenendoli in ordine e facendo manutenzione”) è palesemente inammissibile, perché contenente giudizi ed è del tutto generico;
inoltre è anch'esso del tutto irrilevante, perché fornire la prova di avere mantenuto in ordine e fatto manutenzione al terreno (qualunque significato possa intendersi con tale generica locuzione) non sarebbe sufficiente a dimostrare l'usucapione, ove si consideri che neppure la vera e propria attività di coltivazione è ritenuta di per sé sufficiente a dare la prova degli elementi costitutivi dell'usucapione;
- dai documenti di causa era emerso che: “il terreno di cui si discute è all'evidenza estraneo alla proprietà degli attori (tanto con riferimento al loro atto di acquisto, quanto con riferimento a quanto statuito con la sentenza del Tribunale di Belluno n. 290/1996, doc. 20 parte attrice, che ha dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione degli attori dei mappali 122 e 123 come delineati dopo il frazionamento del 1983 e, pertanto, non comprendenti il terreno per cui è causa); ne consegue l'irrilevanza della eventuale simulazione e/o nullità del contratto dell'atto di compravendita 15/11/2014 a rogito Notaio rep. 6.993, raccolta n.
5.044 tra i venditori , Per_2 Persona_1 [...]
, e i compratori e , che Controparte_3 Controparte_4 CP_1 Controparte_2 pertanto gli attori non hanno neppure interesse a far valere”, v. pag. 29-30 sentenza appellata;
- sulla nullità di tale contratto, senza attestazione sul titolo abilitativo per la costruzione del muro, affermava il primo giudice, che “non c'è alcuna seria indicazione che il muro sia stato costruito successivamente al 1967 (con conseguente necessità di allegazione del titolo edilizio) e non vi sono comunque motivi per ritenere che, per la costruzione del muro, servisse un permesso di costruire (o concessione edilizia), trattandosi di muro di contenimento del terreno, a causa del naturale declivio, per impedirne lo smottamento pag. 5/14 verso il fondo inferiore (di proprietà degli attori). Un simile muro non costituisce costruzione in senso tecnico”, v. pag. 30 sentenza appellata.
9. Per la riforma della sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
Nella contumacia delle altre parti, si costituivano e
[...] CP_1 CP_2 nonché e chiedendone il rigetto
[...] Controparte_3 Controparte_4 dell'appello come da rispettive comparse di costituzione e risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * I motivi di appello 10. Con il primo motivo dopo aver premesso che “La questione oggetto del presente giudizio è se la proprietà degli appellanti sia di 800 ovvero di 860 mq., comprensiva, cioè, anche dei mappali attualmente denominati 388 e 389 (zona contornata in giallo dell'allegato 6 della bozza di perizia: pag. 16 del doc. n. 1 che qui si allega per comodità)”, si sostiene che il primo giudice ha rigettato la domanda degli attori di usucapione della proprietà dei mappali contesi ritenendo erroneamente non rilevanti:
- la sentenza del Tribunale di Belluno n. 290/1996, dalla quale emergerebbe che i mappali 388 e 389 “sono nati nel 1983 a seguito di un frazionamento (doc. n. 23 allegato all'atto di citazione di primo grado) mentre la sentenza n. 290/1996 avrebbe accertato l'intervenuta usucapione del mappale 122 già all'inizio degli anni '60, tenuto conto che, secondo l'appellante, le sentenze di accertamento dell'usucapione non hanno natura costitutiva, bensì dichiarativa di effetti già prodottisi;
- il certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di compravendita del 22/6/1989, nel quale per i mappali 388 e 389, oltre alla destinazione, viene indicata una dimensione di 860 mq.;
- le sentenze di accertamento dell'usucapione non hanno natura costitutiva, bensì dichiarativa di effetti già prodottisi, aggiungeva l'appellante, “quindi, essendosi prodotti gli effetti dell'usucapione all'inizio degli anni '60 (si veda la sentenza citata), il mappale 122 è da considerarsi usucapito nella sua consistenza dell'epoca (ante frazionamento del 1983: doc. n. 23), comprensivo, quindi, anche dei mappali 388 e 389; il certificato di destinazione urbanistica di cui al prot. 2012 del 1989 (doc. n. 18 allegato alla citazione), emesso il 20.05.1989, anno in cui gli attori hanno acquistato i lotti, dichiara la metratura complessiva di mq. 860,00 (550,00 + 310,00)”.
Con il secondo motivo si impugna la sentenza nella parte in cui ingiustificatamente si afferma che il terreno di cui si discute è estraneo alla proprietà degli attori e che la precedente sentenza del Tribunale di Belluno n. 290/1996, avrebbe dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione degli attori dei mappali 122 e 123 “come delineati dopo il frazionamento del 1983 e, pertanto, non comprendenti il terreno per cui è causa”, per l'apparente motivazione sulla testimonianza del GE. che Per_1 secondo il giudice di prime cure avrebbe confermato che l'oggetto dell'azione di usucapione era il mapp. 122 come esistente all'epoca della sua deposizione non potendo certo riferirsi ad un mappale che egli stesso aveva soppresso 10 anni prima mentre, secondo l'appellante, il teste “GE. si stava riferendo per l'intervenuta Per_1
pag. 6/14 usucapione agli anni 60” e all'originario “mappale 122 il quale in allora quei mappali comprendeva”.
Con il terzo motivo, sul mancato accoglimento della domanda di accertamento
“simulazione assoluta e/o nullità di contratto di compravendita” del 15/11/2014, si sostiene che il primo giudice avrebbe potuto desumere argomenti di prova dal contegno delle parti ex art. 116 c.p.c., come la contumacia del convenuto e dalla stessa CP_111 stipula dell'atto di compravendita per mancanza di interesse per quanto avrebbe dichiarato in altra controversia dall'acquirente e appellata : “di essere CP_1 proprietaria dei medesimi mappali per intervenuta usucapione non accertata giudizialmente”.
Con il quarto motivo deduce l'appellante, sul mancato accoglimento dell'eccepita nullità dell'atto di compravendita del 15/11/2014 (notaio , rep. 6.993), di Per_2 impugnare la sentenza nella parte in cui afferma che il muro non sarebbe abusivo e che non configurando una costruzione non era necessaria la dichiarazione dell'esistenza del muro di contenimento nell'atto di compravendita per il declivio naturale esistente, mentre dalla c.t.u. svolta, secondo l'appellante, sarebbe emerso un terrazzamento e dunque che “il relativo muro di contenimento è stato costruito per creare un dislivello artificiale” con conseguente necessità di un'autorizzazione edilizia non richiesta.
Con il quinto motivo di appello sul rigetto della domanda di usucapione di parte appellante, si lamenta che ingiustificatamente non sarebbe stata ammessa la prova testimoniale articolata perché contenente giudizi e del tutto generica, mentre i capitoli sarebbero già stati ammessi nella precedente causa per usucapione e comunque dalla foto depositata emergerebbe il possesso utile per usucapire (“foto dello sfalcio dell'erba”).
Con il sesto motivo di appello si lamenta la mancata pronuncia sull'eccepita nullità della c.t.u. deducendo che:
- il c.t.u. non ha mai comunicato alcuna misura né durante le operazioni peritali né nella perizia,
- le misurazioni predette sono avvenute ad opera di tale GE. , coadiutore del Per_4 c.t.u. senza autorizzazione del Giudice.
- il c.t.u. non avrebbe valorizzato, seppur richiesto nel quesito posto dal Tribunale, il contenuto della sentenza del Tribunale di Belluno n. 290 del 1996 ed avrebbe invece posto a fondamento delle conclusioni fatti diversi da quelli principali dedotti “laddove parla di vialetto di accesso in uso alla parte convenuta che insisterebbe sui mappali 388 e 389 di cui trattasi;
di muro posizionato a confine tra la proprietà degli attori e dei convenuti” e “sposta” addirittura edifici storici (non solo di qualche centimetro ma addirittura di oltre un metro), facendoli ruotare per forzare il posizionamento del muro”.
Con il settimo motivo di appello si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 158 c.p.c. sulla costituzione del giudice.
pag. 7/14 Con l'ottavo motivo di appello sulle spese di lite si sostiene la violazione degli “artt. 91 e 92 del c.p.c. perché poteva essere disposta, se del caso, una compensazione in ragione della simulazione dell'atto di compravendita”. Inoltre, sarebbe “stato violato il decreto parametri (D.M. 55/2014 aggiornato) poiché la sentenza ha liquidato oltre € 1.000,00 in più rispetto ai valori medi, quasi i massimi tariffari”, in relazione al valore della causa (€ 2.000,00)
* * * 11. Preliminarmente va esaminato il settimo motivo di appello con il quale si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 158 c.p.c. sulla costituzione del giudice che avrebbe “indotto gli odierni appellanti a chiedere l'astensione e la ricusazione del giudicante e del C.T.U., astensione negata e ricusazione respinta, di cui si chiede la modifica”. Il motivo è inammissibile. Quanto allegato dall'appellante, infatti, integra, al più, un'ipotesi di astensione di cui all'art. 51 c.p.c., che la parte ha l'onere di far valere mediante tempestiva e rituale istanza di ricusazione ex art. 52 c.p.c., senza che, in mancanza, possa invocare, in sede di gravame, come motivo di nullità della decisione, la violazione, da parte del giudice, dell'obbligo di astenersi (cfr. Cass. 2976/2011 e 2399/2016);
- “non essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacità del giudice, la parte, che non abbia esercitato l'onere di ricusazione, non può far valere, in sede di impugnazione, la violazione dell'obbligo di astensione del giudice come motivo di nullità della sentenza” (cfr. Cass. 16831/2022 e 26223/2014). 11.1. Sui motivi di ricusazione del giudice, si aggiunge ulteriormente:
- la ricusazione è rimedio di un pericolo di lesione dell'imparzialità del giudicante che, come tale, deve essere preesistente al processo ed al suo svolgimento (cfr. Cass. 1191/2020);
- quanto ulteriormente dedotto dall'appellante in questa sede sulla sussistenza o meno di ragioni di astensione del giudice (per mancanza di serenità), e di ricusazione del c.t.u. avendo rinunciato parte attrice a tale istanza nei confronti del consulente come già rilevato dal primo giudice, non può essere esaminato. 11.2. Ciò posto, sul rigetto dell'istanza di ricusazione la parte appellante non si confronta criticamente con le puntuali argomentazioni contenute nell'ordinanza del Tribunale di Belluno in composizione collegiale del 14/10/2021, la quale, per quello che ancora rileva, ha evidenziato:
- “la ricusazione in esame risulta basata, per esplicita conclusione di parte ricorrente (testualmente richiamata), sulla prospettazione della ricorrenza delle fattispecie della
“causa pendente” e della “grave inimicizia", v. pag.
3-4 dell'ordinanza di rigetto;
- “la nozione di “grave inimicizia", si definisce necessariamente mediante riferimento a rapporti estranei al processo, indicati in fatti e circostanze del magistrato, la stessa non potendo consistere in comportamenti processuali del giudice ritenuti anomali dalla parte… non può, peraltro, configurarsi l'obbligo di astensione del magistrato per “grave inimicizia", che deve essere reciproca ed originata da rapporti privati””, v. pag. 4;
- “Ciò premesso, deve prendersi agevolmente atto di come, nelle prospettazioni in fatto di parte ricusante, non ricorra alcun riferimento a rapporti e situazioni alieni al procedimento civile di cui trattasi dai quali abbia tratto fondamento un qualche pag. 8/14 contegno di avversione e/o rancore del magistrato ricusato, ciò che già vale a radicalmente escludere la sussistenza della fattispecie della “grave inimicizia”, v. pag. 4;
- Sul punto, valga l'assorbente rilievo che gli odierni si sono limitati ad esporre e passare in rassegna solo statuizioni endoprocedimentali del magistrato ricusato…. a questo modo deducendo presunte ragioni di astensione/ricusazione del tutto scevre da occasioni di risentimento ed avversione personale esterne al procedimento”;
- quanto ai radicali vizi dei provvedimenti adottati, si aggiunge nella stessa ordinanza di rigetto del Tribunale ex art. 54 c.p.c.: “a) nel caso di specie, parte ricusante ritiene potersi ricavare l'atteggiamento “gravemente nemico” del magistrato ricusato non già da precedenti, esterni ed autonomi provvedimenti giurisdizionali resi dallo stesso magistrato contro essa parte (unici casi cui la giurisprudenza di legittimità invocata da parte ricusante si riferisce), ma da provvedimenti endoprocedimentali emessi nell'ambito della stessa causa in seno alla quale risulta presentato il ricorso per ricusazione;
b) ad ogni buon conto, le stesse pronunce di legittimità escludono, anche in presenza di provvedimenti talmente erronei da esulare dallo schema giuridico tipico (giova ribadire: provvedimenti emessi in altri e precedenti giudizi, non nello stesso giudizio), che ciò sia sufficiente a sostenere l'atteggiamento ostile ed avverso del magistrato, dovendo comunque a ciò associarsi la prova, distinta ed ulteriore, di fatti e circostanze sintomatici dell'esistenza di ragioni di avversione o di rancore estranei alla realtà processuale;
una siffatta prova è del tutto inesistente nelle prospettazioni in fatto e nelle deduzioni istruttorie di parte ricusante”, v. pag. 8;
- ed in particolare sul contenuto dei provvedimenti adottati dal giudice assegnatario:
“Rileva, in proposito, il Collegio che tutte le ordinanze citate sono munite d'un minimo di motivazione che, richiamando le ragioni dedotte nelle varie istanze esaminate, offre una giustificazione della statuizioni conseguenti”, con la precisazione su quanto dedotto nei confronti del c.t.u. “che trattasi di presunta condotta posta in essere dal Consulente d'Ufficio (neppure dal giudicante ricusato) nel corso del procedimento, come tale oggettivamente estranea… ai fini della prova di un inimicizia del magistrato giudicante (come sopra rimarcato, necessariamente da ricondursi a rapporti estranei al processo ed autonomi rispetto alla vicenda giudiziaria)”, v. pag. 9. 11.3. Sul punto l'appellante si è limitato a reiterare, a sostegno dell'istanza di ricusazione rigettata, asserite condotte del c.t.u. aggiungendo l'inutilità dell'incarico di due c.t.u. allo stesso perito e che nel corso del giudizio di primo grado il giudice assegnatario ha inviato un esposto nei riguardi del difensore di parte attrice all'Ordine degli Avvocati di Treviso che non si concilierebbe con la serenità necessaria, e dunque si tratta di circostanze relative ad atti endoprocessuali. Il motivo, anche in relazioni a tali profili, è pertanto inammissibile, perché non si ricollega al contenuto dell'ordinanza, non considera le motivazioni addotte per rigettare la ricusazione proposta e conseguentemente non sottopone le relative affermazioni a specifica censura. Il motivo di appello, infine, non indica gli elementi fattuali e probatori emergenti da uno o più atti processuali esistenti che sarebbero incompatibili con la ricostruzione compiuta nell'ordinanza di rigetto della ricusazione.
12. Per ragioni di priorità logica si passa all'esame del quinto motivo di appello sul mancato accoglimento della domanda di usucapione del terreno conteso che pag. 9/14 erroneamente non sarebbe stata accolta nonostante la prova testimoniale articolata e non ammessa sul possesso ultraventennale continuo, pacifico e non interrotto che avrebbero esercitato sui mappali 388 e 389 dal 22 giugno 1989, giorno di acquisto del terreno. 12.1. Al riguardo, in materia di usucapione della proprietà, appare utile ricordare che:
- chi agisce in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà del bene, per averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (cfr. Cass. 20539/2017) ne consegue la non sufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, mentre il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà od altro diritto reale, e, pertanto, “il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto” (cfr. Cass. 4206/1987 e 4404/2006);
- in particolare, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell' usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (cfr. Cass. 18215/13, 17376/18 e 6123/2020);
- non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr. Cass. 1796/2022).
12.2. Alla luce di quanto esposto, sulla domanda di usucapione proposta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., le richieste istruttorie dell'appellante, riguardante un arco temporale diverso da quello oggetto della sentenza del Tribunale di Belluno n. 290/1996, sono influenti e comunque inammissibili. Compresi i capitoli della prova testimoniale dedotta dagli attori, (ed in particolare il capitolo numero 3 contenuto nella memoria istruttoria: “Vero che a far data dal 22 giugno 1989, giorno di acquisto del terreno di cui al doc. n.17 che si rammostra, i coniugi e hanno esercitato anche sugli attuali Parte_2 Parte_1 mappali 388 e 389 del foglio 30 del Comune di OC PI (si rammostrino i docc. n. 23, 30, 31 e 32), un possesso ultraventennale pubblico, continuo, pacifico e non interrotto, con esclusione di altri, mantenendoli in ordine e facendo manutenzione”), perchè generici, valutativi o non direttamente attinenti a circostanze rilevanti e ritualmente dedotte.
12.3. Condivisibilmente, pertanto, il primo giudice ha rigettato la domanda di usucapione. L'attività valorizzata dalla parte appellante (generica attività di manutenzione/coltivazione non specificata), infatti, non appare rilevante perché non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare l'esclusione dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà e, dunque, le circostanze dedotte nei capitoli di prova non possono essere tenute in considerazione (cfr. Cass. 2201/2007). pag. 10/14 13. Tornando al primo morivo di appello, lo stesso viene esaminato unitamente al secondo e al sesto per la connessione ed essendo tutti infondati vanno respinti per le considerazioni che seguono. 13.1. Innanzitutto, in tema di consulenza tecnica, eventuali irritualità dell'espletamento ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità (cfr. Cass. 9131/2001 e 5921/1999). In disparte l'ammissibilità o meno dell'eccezione di nullità dell'atto istruttorio in relazione al termine ex art. 157 comma 2 c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva, è stato affermato - dato l'ambito dei compiti attribuiti dalla legge al consulente tecnico e la possibilità, da parte sua, di ricorrere all'opera di collaboratori, nell'espletamento di incombenze materiali relative all'incarico ricevuto - che non costituisce motivo di nullità della consulenza il sol fatto che il consulente abbia attinto elementi di giudizio anche dalle cognizioni e dalle percezioni del proprio collaboratore, nel rispetto del contraddittorio e sotto il controllo delle parti tempestivamente avvertite e poste in grado di muovere le loro osservazioni (cfr. Cass. 4257/2018, 26875/2017 e 21728/2006). 13.2. Nella specie, nella relazione del c.t.u. si legge:
- “Si produce in allegato n. 6 un elaborato grafico con tutte le informazioni grafiche che riassume in maniera chiara quanto esperito. Nell'elaborato in questione in colore giallo si evidenzia il perimetro del mappale originale n. 122. In colore blu la linea di frazionamento e di creazione dei mappali oggetto di giudizio n. 388 e 389. In colore viola il mappale originale n. 123. Si tratteggia in colore blu la superfice del mappale n. 122 acquistato dalla parte attrice congiuntamente al mappale n. 123 tratteggiato in colore viola. Tali mappali rilevati e misurati graficamente risultano avere la consistenza di mq. 800 che determinano la esclusione dei mappali 388 e 389 dalla compravendita di parte attrice”, v. pag. 10 dell'elaborato del 30/10/2022;
- quanto al rilievo del vialetto e simili, il c.t.u. si è limitato a descrivere lo stato dei luoghi al fine di rispondere ai quesiti posti (“descriva, anche graficamente e, se utile, con fotografie, i luoghi di causa, con specifica indicazione del muro su cui si controverte e di ogni altro elemento materiale idoneo a contraddistingue i luoghi stessi”);
- sulle risposte ai quesiti e sulla consistenza dei terreni, anche la sentenza del Tribunale di Belluno n. 290/1996 risulta esaminata e valutata a tale scopo dal c.t.u., v. pag.
7-8 dell'elaborato del 30/10/2022. 13.3. In altri termini:
- parte appellante non ha dedotto concreti pregiudizi derivanti dalle asserite irregolarità nè dal contributo meramente materiale del collaboratore del c.t.u. alle operazioni nel corso di un sopralluogo, v. verbale 26/3/2021 alla c.t.u.;
- l'espletamento della c.t.u. è avvenuto nel contraddittorio delle parti, alla presenza dei consulenti tecnici di parte nominati che hanno assistito fin dall'inizio delle operazioni peritali;
- la bozza della c.t.u. è stata inviata alle parti che hanno presentato osservazioni e ricevuto dal c.t.u. le risposte inserite nella relazione finale. La censura va dunque respinta. 13.4. Dalla c.t.u. svolta in primo grado è emerso che:
pag. 11/14 - “I terreni propriamente oggetto del giudizio sono identificati ai mappali n. 388 e 389 del foglio n. 30 del Comune di OC PI. Sono due piccoli mappali generati dal frazionamento della particella n. 122 con tipo mappale dell'anno 1983 a firma del geom. e approvato con prot. N. 20943 del 10 maggio 1983”, v. pag. 6 della CP_116 relazione 30/10/2022;
- in particolare, evidenziava il c.t.u.: “il mappale n. 122 in mappa originale e di consistenza catastale di mq. 550 viene frazionato e vengono costituiti i due nuovi mappali che sono oggetto del presente giudizio per la domanda/rivendica di usucapione n. 388 e n. 389 rispettivamente di consistenza di mq. 38 e mq. 22. I restanti mq. 490 mantengono il numero della particella originale in quanto particella maggiore, quindi il n. 122. Si ottengono finalmente quindi il mappale n. 122 di mq. 490, il mappale n. 388 di mq. 38 e il mappale n. 389 di mq. 22. La mappa catastale dopo il 10 maggio 1983 riporta i mappali appena citati con le relative consistenze…(vedi allegato n. 5)”, v. pag. 7 della relazione 30/10/2022. 13.5. I rilievi del c.t.u. trovano conferma nell'atto di compravendita del 22/6/1989, notaio rep. 29.234, con il quale gli appellanti risultano aver acquistato dai Per_3 signori e i fondi censiti al C.T. del Comune di OC PI così CP_63 CP_5 descritti: “Foglio 30 m.n. 122 Ha 0.04.90…m.n. 123 Ha 0.03.10…totale ha 0.80.00”, corrispondenti a 800 mq., v. art. 1, doc. 1 fasc. parte attrice);
- nello stesso atto di compravendita si aggiunge: “L'immobile in oggetto è pervenuto ai venditori per atto in data 25 giugno 1983 n. 86106 di repertorio notaio dr.
[...] di Belluno, ivi registrato il 4 luglio 1983 n. 2103 Serie I”, v. art. 7, doc. 17 Per_5 fasc. parte attrice;
- in tale precedente atto, successivo al menzionato frazionamento richiamato nello stesso contratto, il bene trasferito veniva individuato nel foglio 30, mappale 122 (122a) di are 4.90 e mappale 123 di are 3.10, totale are 8.00, v. doc. 3, fasc. parte convenuta
CP_1 Dal contenuto dell'atto di acquisto degli appellanti del 22/6/1989 non emerge, dunque, alcun diretto riferimento ai mappali 388 (già 122b) e 389 (già 122c). Quanto al certificato di destinazione urbanistica, la materia del contendere non è la destinazione di terreni e dunque le ulteriori indicazioni contenute nel documento sono ininfluenti in relazione alla consistenza del bene oggetto della compravendita, come sopra riportato. 13.6. Anche quanto lamentato sulla mancata considerazione del contenuto e degli effetti della sentenza di usucapione dei mappali 122 e 123 da parte degli appellanti del Tribunale di Belluno n. 290/1996, ai fini dell'odierno giudizio, è infondato. Si legge sul punto nella sentenza qui appellata:
“la successiva sentenza n. 290/1996 (doc. 20 parte attrice) che ha accertato l'usucapione fa riferimento ai mapp. 122 e 123 come agli attori “…pervenuti per compravendita CP_11 notaio di Treviso in data 22/06/1989 da e Controparte_63 Controparte_5 che a loro volta avevano acquistato i beni in data 25/06/1983 con atto notaio di Per_5 Belluno…” per una superficie pari a 800 mq (come dedotto in atto di citazione da parte attrice). Tale causa risulta iscritta a ruolo il 26.08.1993 e, pertanto, successivamente al frazionamento del 1983 con la ovvia conseguenza che il mappale 122 non poteva che corrispondere alla particella 122 di 490 mq come derivato dal frazionamento stesso”, v. pag. 28-29 della sentenza appellata. pag. 12/14 Quanto sopra appena esposto, nella parte in cui si descrive l'oggetto della domanda di usucapione richiamando il contenuto dei due atti specificati in quel giudizio, non risulta oggetto di specifica censura. 13.7. In ogni caso, l'espresso richiamo da parte degli attori e Parte_1 Parte_2
nella domanda proposta in quel giudizio definito con la sentenza n. 290/1996,
[...] relativa al bene oggetto di usucapione (i mappali 122 e 123), dei due atti di vendita registrati del 1989 e del 1983, inequivocabilmente circoscrive il bene conteso come descritto nei predetti atti sopra riportati (par. 13.4.) e dunque legittimamente il giudice di prime cure ha ritenuto che i mappali n. 388 e 389 sono esclusi dal mappale n. 122 oggetto della compravendita da parte attrice dell'anno 1989 e della successiva sentenza del Tribunale di Belluno n. 290 del 1996 di avvenuta usucapione. 13.8. Quanto alla dichiarazione del teste GE. , resa nel 1994 nel CP_116 precedente giudizio di usucapione, il testimone si è limitato a confermare il possesso degli attori del “mappale 122” e dunque, come evidenziato dal giudice di prime cure, ragionevolmente, non poteva che riferirsi al mappale nella conformazione successiva al frazionamento del 1983 avendola già eseguita personalmente, quale tecnico incaricato dai signori , v. frazionamento allegato alla c.t.u.. Parte_4
14. Il rigetto delle predette censure comporta l'assorbimento del terzo e del quarto motivo di appello sulla simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 2014 e sulla nullità per l'asserita presenza di un muro privo di titolo edilizio, per carenza di interesse. Solo per completezza si osserva ulteriormente che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante sull'asserita abusività del muro in oggetto, dalla c.t.u. espletata è emerso:
- in risposta al quesito “descriva, anche graficamente e, se utile, con fotografie, i luoghi di causa, con specifica indicazione del muro su cui si controverte”, il consulente ha premesso: “Ci si trova di fronte a costruzioni edificate con i loro rispettivi terreni di pertinenza, in un terreno scosceso”;
- “I terreni propriamente oggetto del giudizio sono identificati ai mappali n. 388 e 389 del foglio n. 30 del Comune di OC PI. Sono due piccoli mappali…risultano essere posti a nord del muro di contenimento e recinzione (comprendendolo) descritto e visibile nelle foto n. 3 e n. 4 della presente e in allegati”, v. pag. 6 della relazione 30/10/2022;
- aggiunge il consulente nelle conclusioni sullo stato dei luoghi ed in risposta alle osservazioni dei c.t.p. che: “anche il salto di quota tra di essi, danno indicazione che i mappali n. 388 e 389 siano esclusi dal mappale n. 122”, v. pag. 10 della relazione 30/10/2022. Circostanze che escludono che il muro, per la specifica funzione di contenimento del naturale dislivello per evitare smottamenti, possa considerarsi costruzione in senso tecnico-giuridico con obbligo della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo edilizio, ai fini della validità dell'atto di compravendita.
15. Infine, anche l'ultimo motivo di appello sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado è infondato. 15.1. In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, infatti, “non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i pag. 13/14 valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione" (cfr. Cass. 2386/2017, 26608/2017 e 22952/2022). 15.2. Nell'odierno giudizio il valore della causa, anche considerando lo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00, come indicato dall'appellante, consentiva la liquidazione di compensi pari, nel massimo, ad € 3.830,00. Ne consegue che la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata sentenza (€ 3.600,00 oltre accessori di legge per l'attività difensiva svolta nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) non supera i parametri massimi. E' incontrovertibile, inoltre, la soccombenza dagli attori ora appellanti e pertanto non sussiste alcuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
16. Il rigetto delle censure proposte da e comporta Parte_1 Parte_2 la condanna alle spese di lite del grado liquidate come da dispositivo in favore delle parti appellate, tenuto conto dell'attività difensiva svolta. Nulla per le spese per le parti contumaci non avendo svolto difese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna gli appellanti e in solido al pagamento Parte_5 Parte_6 delle spese di lite del grado che si liquidano complessivamente in € 2.885,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di e CP_1 CP_2
[...] 3) condanna gli appellanti e in solido al pagamento Parte_5 Parte_6 delle spese di lite del grado che si liquidano complessivamente in € 2.885,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di e Controparte_3
Controparte_4 4) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 18/6/2025 Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
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