Art. 22. Attuazione delle prime elezioni regionali
Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell' articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663 .
Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.
Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell' articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663 .
Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.