Articolo 1 della Legge 4 aprile 2016, n. 54
Articolo 2
Versione
28 aprile 2016
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.
Entrata in vigore il 28 aprile 2016