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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di ROMA
Sez. TRIBUNALE REGIONALE delle ACQUE PUBBLICHE
Composta dai magistrati:
dott. PETROLATI FRANCO Presidente
dott.ssa MARINI ASSUNTA Consigliere Rel.
dott.ssa ing. LUCIA COTICONI Esperta
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero N° 2355 / 2019, vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentate e difese dall' avv.ta Cristina Ciotte, presso la quale sono elettivamente domiciliate in
Dragoni, via Rione degli Angeli come da procura in atti;
RICORRENTE
E
( P. IVA e CF ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, giusta determinazione di conferimento dell'incarico n. 81 dell'11.06.19 e procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.06.2019, dall'Avv.ta Maurizia Venezia ( ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_3 presso il suo studio in Roma, Corso Trieste n. 61;
RESISTENTE
, P. Controparte_2
1 IVA: , P.IVA_3 in persona del Commissario e legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec dell'avv.ta Giuseppina Di Risio ( ) che lo Email_1 C.F._4 rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giuseppe La Rana ( ) C.F._5 in forza di delibere Commissariali n. 201 del 17.04.2019 e n. 229 del 10.05.2019;
RESISTENTE
LLOYD' Controparte_3
(già che hanno assunto il rischio di cui al A2LIA01122G) in persona Parte_3 dell'Avv.ta Nicoletta Andreotti ( ), quale procuratrice speciale del Rappresentante C.F._6 generale per l'Italia, giusta procura per Notaio Avv. Dario Cortucci di Milano in data 18 marzo 2019 rep.
20801 racc. 15.043, rappresentata e difesa dall' Avv. Giorgio Carnevali del Foro di Roma
( con studio in Roma Viale Bruno Buozzi n. 19, giusta delega su foglio separato C.F._7 ed allegato alla comparsa;
CHIAMATA IN CAUSA
C.F. , P.IVA ) Controparte_4 P.IVA_4 P.IVA_5 in persona del suo procuratore speciale Dr. munito dei poteri di rappresentanza Controparte_5 legale in forza di procura speciale a rogito del Notaio Dr. di Bologna rilasciata in Persona_1 data 30/05/2019, ai nn. 92580/9874 di rep./fasc. ed elettivamente domiciliata in Roma al Viale Regina
Margherita 270 presso lo Studio degli Avv.ti Roberto Maria Bagnardi (C.F. e C.F._8
Paolo Bagnardi (C.F. , che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti C.F._9 in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni
Per le ricorrenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque previa declaratoria di esclusiva responsabilità degli enti convenuti nella produzione dei danni per cui è causa per non avere realizzato un sistema di smaltimento delle acque piovane né provveduto alla ordinaria manutenzione del torrente in questione cagionando, così, i predetti danni alla casa degli attori, condannare la
persona del Presidente p.t e il persona del Presidente p.t. in Controparte_6 Controparte_7 solido o in via alternativa tra loro al risarcimento in favore di essi attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali,
2 provocati, dall'allagamento della casa, e quantificati in E.20.000,00; con vittoria di spese, CTU , diritti ed onorari del presente giudizio con anticipazione al procuratore antistatario con vittoria di spese”.
Per la di Chieti CP_1
“ - in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Provincia per le CP_1
ragioni esposte in narrativa;
- in via principale, nel merito, rigettare la domanda per essere la stessa
- in via subordinata, nel merito, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda svolta dalle ricorrenti, voglia il Giudice adito liquidare il risarcimento esclusivamente nei limiti dei soli danni che saranno effettivamente provati ed in nesso causale con l'evento all'esito dell'istruttoria espletanda e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiarare il terzo tenuto a garantire e manlevare Controparte_8 la dal risarcimento eventualmente dovuto in favore delle ricorrenti;
Controparte_1
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario”
Per il CP_2
“in via principale
1) Ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, rientrando la controversia de qua nella
cognizione dell'a.g.o.;
2) In subordine, rigettare la domanda per difetto di legittimazione passiva del ovvero per palese CP_2
infondatezza della pretesa risarcitoria;
3) In ulteriore subordine, ridurre notevolmente il quantum ex adverso richiesto;
in via subordinata
4) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare il terzo chiamato in causa a garantire la convenuta da eventuali pronunce giudiziali risarcitorie ovvero a sentirne dichiarare la responsabilità solidale con obbligo di ripetizione di quanto eventualmente dovuto alla parte attrice.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Per Controparte_9
3 Rigetto della domanda.
Per UNIPOLSAI
A) in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della con Controparte_1 conseguente rigetto della domanda di garanzia e manleva di cui alla chiamata in causa della Controparte_4
;
[...]
B) in via principale rigettare la domanda di garanzia e manleva formulata dalla nei confronti Controparte_1
della per l'inoperatività nella fattispecie della garanzia prestata con la polizza Milano n. Controparte_4
6043500374737, per i motivi di esclusione specificamente dedotti nella superiore narrativa;
C) in via subordinata respingere in toto la domanda avanzata dalle Sigg.re nei confronti della Parte_1 CP_1
perché generica, non provata nei suoi presupposti, allo stato infondata, per le causali esposte in narrativa, con
[...] conseguente pronuncia di rigetto della consequenziale domanda di garanzia di cui alla chiamata in causa formulata nei confronti della Controparte_4
D)in via ulteriormente subordinata, nella denegata concorrente ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti della e di ritenuta operatività della garanzia di cui alla polizza n. 6043500374737, Controparte_1 dichiarare che la sarà tenuta a garantire e manlevare la predetta amministrazione, nei limiti delle garanzie CP_4 prestate con la citata polizza e con esclusione della franchigia di euro 3.000,00 che resta a carico dell'assicurato;
E) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, comprese spese generali, IVA e CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e hanno esposto di essere Parte_1 Parte_2 proprietarie di una unità immobiliare urbana sita in San Salvo Marina, facente parte del complesso edilizio denominato Le Nereidi, censito in Catasto al foglio 1 p.lla 146 sub 21;
che l'immobile è stato interessato da un allagamento, verificatosi nei giorni 4-5-6.3.2015, che ha invaso le varie stanze causando ingenti danni ai mobili, elettrodomestici e suppellettili nonché agli intonaci;
-che l'allagamento è stato causato dall'esondazione del torrente Buonanotte, attribuibile alla cattiva manutenzione del torrente in questione;
-che i danni patrimoniali patiti dagli attori sono stati quantificati in € 13.695.86 come da consulenza in atti;
- che con missiva a.r. del 9.7.2015 veniva chiesto invano il risarcimento dei danni patiti;
4 -che la Unipol Sai, quale compagnia assicuratrice della provvedeva a periziare e Controparte_1 quantificare i danni;
- che la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 e 2043 c.c., grava sull'ente preposto alla manutenzione del torrente, che non ha creato un adeguato sistema di scolo né un'adeguata manutenzione che avrebbe evitato l'esondazione e la rottura degli argini.
Tanto premesso, hanno convenuto in giudizio la in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, ed il in persona del Presidente chiedendo che “previa Controparte_10 declaratoria di esclusiva responsabilità degli enti convenuti nella produzione dei danni per cui è causa per non avere realizzato un sistema di smaltimento delle acque piovane né provveduto alla ordinaria manutenzione del torrente in questione cagionando, così, i predetti danni alla casa delle attrici di condannare la in persona del Presidente p.t e il , in Controparte_1 Controparte_11 persona del Presidente p.t. in solido o in via alternativa tra loro al risarcimento in favore di essi attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, provocati, dall'allagamento della casa, e quantificati in
€.20.000.00, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio con anticipazione al procuratore antistatario”.
Si è costituita la eccependo in via pregiudiziale la propria carenza di legittimazione passiva e CP_1
l'infondatezza nel merito della domanda.
Ha chiesto, comunque, di chiamare in casa la UNIPOL SAI assicurazione per essere eventualmente manlevata in caso di condanna.
Si è costituito il eccependo la carenza di giurisdizione del TRAP asserendo che la controversia CP_2 rientra nella sfera di cognizione del giudice ordinario.
Ha quindi eccepito la propria carenza di legittimazione passiva nonché l'infondatezza nel merito della domanda.
Ha chiesto, infine, di chiamare in causa er essere Controparte_9 manlevato in caso di condanna.
A seguito della chiamata in causa si sono costituite le assicurazioni chiedendo il rigetto della domanda.
In via istruttoria è stata disposta una CTU per l'accertamento delle cause dell'allagamento lamentato dalle ricorrenti nonché per accertare l'entità dei danni.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di carenza di giurisdizione, rectius di competenza, del giudice specializzato adito.
5 Si ritiene che sussiste la competenza del giudice specializzato delle acque pubbliche per i danni derivanti dalla esecuzione o manutenzione di opere riguardanti il regime delle acque pubbliche, escludendo, così, per un verso, le controversie relative ad opere inerenti al regime delle acque che non siano considerate pubbliche dalla legge e, per altro verso, le controversie che si ricolleghino a fatti connessi solo in via meramente occasionale con le vicende relative al governo delle acque pubbliche posto che "la competenza del Giudice specializzato è giustificata dalla presenza di fattispecie che coinvolgono apprezzamenti circa la deliberazione, progettazione ed attuazione di opere idrauliche o scelte della pubblica amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche."( Cass.
S.U. 26 agosto 1997 n. 8054)
Ai sensi dell'art. 140, lettera e), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque: e ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche ( cfr. tra le altre Sez. U, Sentenza n. 1066 del 20/01/2006).
Nel presente giudizio è stato prospettato che i danni lamentati sono riconducibili all'esondazione del torrente Buonanotte, attribuibile alla cattiva manutenzione del torrente in questione.
Prospettazione che risulta comprovata anche dalla CTU espletata.
Sulla base di quanto esposto va confermata la competenza di questo Tribunale.
Entrambi gli enti convenuti hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, intesa come titolarità della situazione giuridica sostanziale, che riguarda la titolarità del rapporto controverso è che si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Nella specie, la asserisce che la presunta causa del sinistro CP_1 manutenzione del torrente Buonanotte> non sia in alcun modo riconducibile a responsabilità dell'Ente convenuto, bensì delle stesse ricorrenti e/o del . Controparte_12
6 In merito evidenzia che il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904, al paragrafo 7 lett. c) della Sezione IV del Capo I del titolo unico, inserisce tra le opere idrauliche di terza categoria quelle che “abbiano uno dei seguenti scopi:
a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello
Stato, delle province e di comuni;
b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria;
c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura”.
Secondo quanto previsto nella sezione V, paragrafo 9, appartengono, invece, alla quarta categoria “le opere concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:
a) dei fiumi e torrenti;
b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua”.
Sono, infine, di quinta categoria (v. sezione VII, paragrafo 10) “le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane”.
Prosegue la che secondo quanto espressamente disposto dal secondo comma di tale paragrafo CP_1 tali opere “si eseguiscono e si mantengono a cura del Comune, col concorso nella spesa e in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati”.
In tali termini classificate le opere idrauliche, alle Province è devoluta la competenza soltanto con riguardo agli interventi inerenti quelle di quarta categoria, ai Comuni quella relativa alle opere di quinta categoria ed alla Regione le rimanenti opere, fatti salvi i casi in cui si debbano realizzare opere di sola difesa di beni privati a cui devono provvedere i proprietari o i possessori frontisti.
Tale riparto di competenze è espressamente previsto dalla Legge Regionale n. 81 del 16.8.1998, recante
“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” al cui art. 19 co. 10 si prevede che:
“In attesa della ridefinizione di cui al comma 61, restano ferme le competenze:
a) delle Province in materia di opere classificabili di quarta categoria;
7 b) dei Comuni in materia di opere di quinta categoria, nonché quelle relative a fossi o aste non classificate, fuorché nei casi in cui si debbano realizzare opere di sola difesa di beni privati nel qual caso provvedono i proprietari ed i possessori frontisti;
c) della Regione per le rimanenti opere”.
b) le aste principali dei bacini idrografici regionali, interregionali e nazionali di I ordine che restano di competenza regionale”.
Chiarito il quadro normativo di riferimento, sempre secondo la nel caso di specie va, in primo CP_1 luogo, precisato che la porzione del fosso naturale in questione è immediatamente a ridosso della foce del mare Adriatico, come si evince dagli estratti catastali e dalle planimetrie satellitari.
La competenza con riguardo alla manutenzione del relativo alveo e delle sponde spetterebbe, dunque, in applicazione della normativa citata, ai proprietari frontisti, considerato che il fosso non sembra essere stato interessato nel passato da interventi atti alla difesa dell'abitato e che gli interventi necessari non ricadono all'interno del centro abitato stesso e, comunque, trattasi di opere per la difesa di beni privati.
Il ha invece sostenuto che la domanda andava rigettata in mancanza di allegazione di CP_2 circostanze idonee a sostenere la qualità di proprietario o custode delle acque in capo a esso. Quantomeno il rigetto andrebbe disposto per palese infondatezza della pretesa, stante l'estraneità del ai fatti: CP_2 altri sono gli Enti deputati alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, ex art. 90 DPR 616/77; art. 10, comma 1, lett. f), i), l) L. n. 183 del 1989; art. 89, I co. D.Lgs. n. 112 del 1998, alla cui attuazione ha provveduto la disciplina regionale di riordino delle competenze, ex art. 19 Legge regionale d'Abruzzo
n. 81 del 16/09/1998.
Sulla base della CTU in atti , sul punto sostanzialmente non contestata, emerge, innanzi tutto, che il sistema di smaltimento delle acque bianche di dotazione del non può essere Parte_4 progettato e dimensionato per fronteggiare le portate eccezionali di acqua dovute allo straripamento di fiumi e torrenti mentre l'allagamento di causa è stato determinato dallo straripamento del torrente che ha invaso il Comprensorio le Nereidi con una portata di acqua aggiuntiva e imprevedibile.
Gli interventi, tuttavia, di pronto intervento e ripulitura della vegetazione delle sezioni di deflusso della parte terminale del torrente Buonanotte, aggiunge il CTU, rispondendo alle eccezioni relative al fortuito dell'evento, sono stati definiti e resi necessari e urgenti proprio dalle ordinanze degli enti preposti che hanno individuato la presenza di vegetazione nel tratto terminale come concreto pericolo per gli straripamenti nella parte terminale del corso d'acqua.
8 Tali interventi di ripulitura della vegetazione del deflusso della parte terminale del torrente Buonanotte si sono rilevati efficaci per evitare lo straripamento del torrente anche in condizioni di forte pioggia.
Quanto alla causa dell'allagamento, il CTU ha specificato che, come appare dalla documentazione agli atti, il tratto terminale del torrente Buonanotte in prossimità dell'intersezione con la SS16 risultava ostruito dalla presenza di una fitta vegetazione arborea in alveo e di vegetazione arborea rigida (un tronco di albero di salice posizionato al centro del letto del torrente) in adiacenza al viadotto della SS16, fattori che possono avere ostruito la sezione dell'alveo, innalzando il livello fino allo straripamento dal proprio corso delle acque in piena del torrente.
Aggiunge, inoltre, come è stato possibile verificare nel corso del sopralluogo, successivamente allo straripamento verificatosi nei giorni 4/5/6 marzo 2015, che sono state intraprese opere di manutenzione straordinaria del torrente tramite opportuni interventi di bonifica e ripulitura della vegetazione delle sezioni di deflusso nel tratto terminale del torrente, compresa l'eliminazione del tronco di albero, come risulta dagli atti comunali (vedasi Verbale di deliberazione della Giunta Comunale di San Salvo del 30 11
2016, Atto di Intesa del Geno civile del 29 11 2016, Verbale di Deliberazione bonifica sud del CP_2
20 12 2016), allegati alla relazione.
A giudizio del CTU, in base a quanto è stato possibile accertare dall'esame della documentazione e dal sopralluogo eseguito durante il quale si è preso atto della conformazione del bacino idrico del torrente nel tratto terminale e degli interventi di manutenzione eseguiti, l'esondazione del Torrente Buonanotte è stata causata dall'aumento di portata conseguente alle precipitazioni di notevole intensità avvenute nel periodo del 4/5/6 marzo 2015 e dalla presenza di vegetazione lungo la sezione del torrente, specialmente nel tratto terminale in prossimità dell'intersezione con il viadotto della SS16 che ha costituito uno sbarramento di ostacolo al deflusso e un punto di accumulo di detriti, ostacolando il naturale deflusso delle acque fino a provocare l'esondazione e lo straripamento del Torrente.
Da ciò consegue la legittimazione della rilevando che il riassetto organizzativo e funzionale CP_1 della difesa necessarie nel caso di specie possono rientrare nelle opere classificabili di quarta categoria in quanto volte ad impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura.
Di contro la domanda nei confronti del va rigettata non essendo emerso alcun comportamento CP_2 ad esso addebitabile.
Deve, quindi, ritenersi anche alla luce della CTU, che ha motivatamente escluso che i danni provocati alle ricorrenti possano derivare da caso fortuito, che questi siano imputabili alla che ha lasciato CP_1
9 crescere la vegetazione lungo la sezione del torrente, specialmente nel tratto terminale in prossimità dell'intersezione con il viadotto della SS16 che ha costituito uno sbarramento di ostacolo al deflusso e un punto di accumulo di detriti, ostacolando il naturale deflusso delle acque fino a provocarne l'esondazione e lo straripamento.
Quanto alla quantificazione dei danni, la stima del CTU che li ha valutati in complessivi € 11.731,90, di cui € 4.330 per sostituzione dei beni mobili danneggiati ed € 7.401,90 per gli interventi di ripristino dell'immobile, non specificamente contestata, appare congrua.
La va, quindi condannata al pagamento di € 11.731,90, oltre rivalutazione dal fatto ed interessi CP_1 legali sulla somma derivalutata al marzo 2015 e rivalutata di anno in anno.
La Provincia ha chiesto di dichiarare il terzo tenuta a garantirla e manlevarla dal Controparte_8 risarcimento eventualmente dovuto in favore delle ricorrenti.
oltre a dedurre l'infondatezza della domanda nei termini eccepiti dalla Controparte_4 garantita, ha rilevato la inoperatività della garanzia, dovuta alla mancanza di accidentalità del lamentato evento dannoso.
Spiega che ai sensi delle condizioni della polizza 6043500374737 e del rischio assicurato, la Compagnia
“si obbliga a tenere indenne l'assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle attività svolte.
Nel caso di specie l'evento si è manifestato per omessa manutenzione per cui viene a mancare il requisito della accidentalità.
L'eccezione è infondata in quanto l'involontarietà richiesta dalle condizioni di polizza, esclude la copertura assicurativa per i soli comportamenti dolosi e non per fatti colposi cui si può ricondurre l'omessa manutenzione.
D'altro canto, si ritiene che in tema di assicurazione della responsabilità civile la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, ma solo nel senso della esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 27/06/2023, n. 18320).
10 Ed inoltre “La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, nella quale si stabilisca che l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni causati in conseguenza di un fatto accidentale non può essere interpretata nel senso che restino esclusi dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto ai sensi dell'articolo 1895 c.c. per l'inesistenza del rischio.( Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ordinanza, 29/07/2022, n. 23762).
Deve pertanto ritenersi che l'assicurazione tenuta a tenere indenne la per quanto tenuta a pagare CP_1 alle attrici con esclusione della franchigia di euro 3.000,00.
Le spese di lite delle attrici, da distrarre in favore dell'avvocata Ciotte, dichiaratasi antistataria, e di CTU vanno poste a carico della;
vanno invece compensate le spese delle altre parti. CP_1
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, così decide:
- dichiarata la responsabilità della nella produzione dei danni lamentati dalle attrici e Controparte_1 per l'effetto la condanna al risarcimento degli stessi, liquidati in € 11.731,90, oltre rivalutazione dal fatto ed interessi legali sulla somma derivalutata al marzo 2015 e rivalutata di anno in anno.
- dichiara a tenere indenne la per le somme, per sorte e spese, che Controparte_4 CP_1 la stessa è tenuta a corrispondere alle attrici, al netto della franchigia di € 3000;
rigetta la domanda nei confronti del;
Controparte_2
condanna la al pagamento delle spese legali in favore delle attrici, liquidate in € Controparte_1
1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.ta Cristina Ciotte, dichiaratasi antistataria;
pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_1
compensa le spese di lite fra le altre parti.
Roma, 19.02.2025 IL PRESIDENTE
dott. Franco Petrolati
IL CONSIGLIERE REL.
11 Dott.ssa Assunta Marini
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