Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 755/2022 R.G.L., vertente TRA
, nato a [...] il [...], C.F , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cittanova via D. Muratori, 88, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Loprevite, CF , che lo rappresenta e difende, fax 0966653314, pec C.F._2
Email_1 appellante CONTRO
, CF , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. appellato contumace
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi in data 01.04.2021, il sig.
[...]
esponeva di aver ricevuto il 20 maggio 2020, una mail con cui l'Inps comunicava un Pt_1 indebito per il periodo non meglio quantificato, ma che appariva decorrere dal 01.04.2020. La pretesa appariva motivata dal fatto esso ricorrente aveva omesso di comunicare i redditi percepiti, o presunti, in costanza di percezione di indennità di disoccupazione, a mente dell'art. 10 D. Lgs 4 marzo 2015 n. 22. Nella mail l'INPS aveva riferito che il ricorrente era stato iscritto d'ufficio nella gestione commercianti, ma non ne conosceva la decorrenza. In ragione dell'illegittimità della pretesa, era stato proposto, in data 30/05/2020, motivato ricorso al Comitato Provinciale Inps, rimasto senza esito. Eccepiva l'illegittimità della pretesa per difetto della forma essenziale prescritta dall'art. 30, comma 2, DL 78/2010. Nel merito, deduceva che la decadenza dal diritto alla Naspi andava applicati ai soli casi in cui l'attività fosse effettivamente svolta con una retribuzione minima di € 1.880,00. In caso contrario, la prestazione poteva continuare ad essere erogata e questo si era verificato nel caso del ricorrente, atteso che dalla sua dichiarazione dei redditi emergeva che non aveva prodotto alcun reddito d'impresa.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarato che l'indebito preteso da controparte nella lettera del 26 novembre 2020 ed in quella del 11 marzo2021 fosse riconosciuto irripetibile e conseguentemente annullato;
condannato l'INPS alla restituzione delle somme dallo stesso trattenute nelle more della procedura, oltre interessi e rivalutazione.
Costituitosi, l'INPS deduceva che il ricorrente, su sua richiesta, era stato iscritto nella Gestione Artigiani e Commercianti con decorrenza di inizio attività al 03.10.2019. La domanda di ra stata presentata il 25.10.2019. Pt_2
Secondo quanto previsto per legge in caso di svolgimento d'attività autonoma in concomitanza di presentazione di domanda di doveva essere presentato a pena di Pt_2 decadenza il reddito presunto autonomo entro 30 gg. dalla presentazione della domanda in caso di attività preesistente, come nel caso del ricorrente. Questi non aveva adempiuto nei termini normativamente previsti ad effettuare la dovuta comunicazione, ma vi aveva provveduto solo dopo quasi sei mesi di distanza dalla presentazione della Naspi. Pertanto, tutta la prestazione (Naspi) risultava non dovuta sin dall'origine e quanto già corrisposto era ripetibile in forza dell'art. 2033 c.c. Parte ricorrente non aveva fornito, essendo suo onere, alcuna prova in merito al diritto di percepire la Naspi. In assenza di prova in ordine alla sussistenza dei requisiti per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta doveva trovare applicazione l'art. 2033 cc con il conseguente diritto dell'Inps di ripetere quanto indebitamente erogato. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 948/2022 pubblicata 26.05.2022, il Tribunale di Palmi rigettava la domanda e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite. Premesso che oggetto del ricorso non era un avviso di addebito, bensì una richiesta di restituzione somme non era applicabile quanto previsto dall'art. 30, comma 2 DL 78/2010. Nel merito, dalla documentazione agli atti dell'INPS era emerso che il ricorrente era stato iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti su sua richiesta e con decorrenza dal mese di ottobre 2019. Nello stesso mese era stata presentata domanda di Naspi. Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 22/2015 “il lavoratore che durante il periodo in cui perce- pisce la ntraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla Pt_2 quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne… Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la ercepita dalla data di inizio Pt_2 dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.”. Come eccepito dall'INPS, il ricorrente non aveva presentato tale dichiarazione nel termine previsto, bensì solo in data 09.04.2020, quando erano già decorsi i trenta giorni decorrenti dall'inizio dell'attività autonoma. Per tal motivo, come previsto dalla legge sopra indicata era tenuto a restituire la Naspi dalla data di inizio dell'attività autonoma. Avendo l'INPS dedotto e provato le ragioni dell'indebito, spettava al ricorrente dimostrare di aver diritto a percepire la Naspi, secondo l'ordinario riparto dell'onere probatorio in materia di indebito previdenziale. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito al suo diritto a percepire la Naspi rispetto alle contestazioni fatte dall'INPS. Per tal motivo, appariva legittimo il recupero delle somme versate dall'INPS a titolo di Naspi, in quanto il ricorrente, non avendo presentato la dichiarazione nei termini previsti per legge, era decaduto dal diritto di percepire tale beneficio. 3
Decideva, quindi, come in premessa riportato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal che ne invocava la riforma. Pt_1 Esponeva che l'appellata sentenza era viziata da violazione e falsa applicazione dell'art. 10 D. Lgs. 4.3.2015, n. 22. Affermava che il primo comma dell'art. 10 statuiva che il lavoratore che, durante il periodo in cui percepiva la intraprendeva un'attività lavorativa autonoma o di Pt_2 impresa individuale, dalla quale ricavava un reddito corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 91, doveva informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevedeva di trarre. Il successivo articolo 11 prevedeva la decadenza dalla fruizione della Naspi nel caso in cui avesse iniziato un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo. Il dettato normativo era pacifico nell'affermare che la dichiarazione doveva esser resa dal soggetto che ricavava un reddito che corrispondeva ad una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni ex articolo 13 T.U. imposte sui redditi, cioè ad € 1.880,00. Era tenuto alla dichiarazione il disoccupato che produceva un reddito imponibile e ciò anche se l'imposta non era dovuta a ragione della detrazione fiscale. L'appellante non aveva prodotto alcun reddito da lavoro autonomo o d'impresa; era stato solo titolare di partita IVA con la prospettiva di un nuovo lavoro e non si era tenuti alla dichiarazione in parola per il solo possesso della partita IVA. Nella circolare n. 174 del 23 novembre 2017 del Direttore Generale pro-tempore dell'INPS, nella nota (in atti in primo grado) aveva interpretato l'art. 10 D. L.gs.
4.3.2015 n. 22 nel senso che il possesso di una partita IVA non era elemento di certezza dello svolgimento di attività di lavoro autonomo, con la conseguenza che la decadenza dal diritto alla Naspi andava applicato ai soli casi in cui l'attività fosse stata effettivamente svolta con una retribuzione minima di € 1.880,00. In caso contrario la prestazione poteva continuare ad essere erogata. Dalla dichiarazione dei redditi (mod. 730) emergeva che non aveva prodotto reddito d'impresa. Dal verbale dell'assemblea dei soci del 29.6.2020 emergeva pacificamente che non vi era stata alcuna distribuzione di utili, mentre da quello del 28.9.2019 emergeva che la funzione di amministratore unico della società veniva espletata a titolo gratuito. Se avesse avuto redditi d'impresa non avrebbe neanche potuto presentare la dichiarazione 730 ma avrebbe dovuto presentare la dichiarazione Unico. Tra l'altro l'amministrazione finanziaria aveva certificato l'assenza di qualsiasi reddito (certificato in atti di primo grado). Concludeva chiedendo accertare e dichiarare il diritto di esso ricorrente/appellante alla ordinarne la liquidazione ed il pagamento, compresi eventuali ratei trattenuti nelle Pt_2 more;
annullare l'indebito quale pretesa restitutoria reclamata dall'Inps; con vittoria di spese e compensi difensivi, per entrambi i gradi di giudizio, da attribuire al difensore distrattario.
Non si costituiva l'INPS, del quale con ordinanza del 06.11.2023 veniva dichiarata la contumacia.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4
4. L'appellante ha censurato la sentenza offrendo un'interpretazione dell'art. 10 D. Lgs. 4.3.2015, n. 22, secondo cui la dichiarazione doveva esser resa dal soggetto che ricavava un reddito che corrispondeva ad una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni ex articolo 13 T.U. Imposte sui Redditi, cioè ad € 1.880,00. Poiché egli non aveva prodotto alcun reddito da lavoro autonomo o d'impresa, ma era stato solo titolare di partita IVA con la prospettiva di un nuovo lavoro, non era tenuto alla dichiarazione. Osserva la Corte che siffatta interpretazione non appare persuasiva, poiché correla l'obbligo della dichiarazione all'effettiva produzione di un reddito da lavoro autonomo, con ciò posponendo l'insorgenza dell'obbligo ad un'evenienza fattuale già verificatasi – produzione o mancata produzione di reddito – laddove, invece, la norma lo correla ad una mera previsione da operare ex ante. Depone in tal senso la formulazione della norma che configura l'inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale – intraprenda - come evenienza successiva all'inizio della percezione dalla d in costanza di essa e l'oggetto della dichiarazione, Pt_2 riferito non al reddito effettivamente prodotto, bensì ad una mera previsione reddituale: reddito annuo che prevede di trarne, sì che l'oggetto della dichiarazione non può che esser costituito dalla mera previsione di un presumibile reddito futuro. Infine, il richiamo ad un reddito corrispondente ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni ex articolo 13 T.U. imposte sui redditi è connotazione riferita alla nuova attività e non all'entità del reddito effettivamente prodotto all'esito della nuova attività, posto che ciò che rileva è il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa. Come detto, la prospettazione dell'appellante si riferisce ad un'evenienza ex post, laddove, invece, la norma sembra far riferimento ad un evenienza da dichiarare ex ante: la previsione del reddito futuro. Non può, pertanto, essere accolta l'interpretazione della norma offerta dall'appellante e non può ritenersi che egli fosse esentato dall'obbligo di rendere la dichiarazione nei termini di cui al citato art. 10, per non aver prodotto reddito dalla nuova attività. Considerata poi la decadenza prevista dall'art. 11, lett. c), non può costituire equipollente dell'omessa dichiarazione nei termini, la dichiarazione resa solo in data 09.04.2020, quando erano già decorsi i trenta giorni decorrenti dall'inizio dell'attività autonoma. Tale principio è stato affermato da Cass. sez. lav., 09/01/2024, (ud. 15/11/2023, dep. 09/01/2024), n.846, laddove in motivazione è stato affermato: “Né può essere condiviso l'ulteriore argomento espresso nella pronuncia impugnata, ovvero che la comunicazione era stata data, seppure in ritardo rispetto al termine di legge, anziché essere stata omessa. L'art. 11 lett. c) correla la decadenza alla mancata comunicazione di cui all'art. 10, co. 1, primo periodo, e tale norma parla espressamente di comunicazione da inviare entro un mese. Dunque, dal combinato disposto degli artt. 10, co. 1, primo periodo e 11 lett. c), risulta chiaro che la decadenza scatta ogni qual volta la comunicazione non sia data entro il termine di un mese, nel caso di specie pacificamente non rispettato”. L'appello, dunque, è infondato e va rigettato. Nulla per le spese di questo grado di giudizio in favore della parte vittoriosa INPS, in quanto contumace. Deve darsi atto ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2 [...]
, avverso la sentenza n. 948/2022 emessa il 26 maggio 2022 dal
[...] Tribunale di Palmi, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti