Sentenza 16 aprile 2008
Massime • 1
Nelle opere appaltate dall'Amministrazione militare, al pari di quelle civili, le riserve già espresse in corso d'opera devono essere riportate necessariamente anche sul conto finale, in quanto l'art. 33 del r.d. 17 marzo 1932, n. 366 (applicabile "ratione temporis"), nel disciplinare le riserve dell'appaltatore sui documenti contabili, fa riferimento al libretto delle misure, il quale deve riportare anche il conto di liquidazione finale previsto dall'ultimo comma del precedente art. 32. Pertanto, in caso di mancata riproduzione delle riserve nel conto di liquidazione finale, deve ritenersi che la parte privata abbia inteso rinunciare a farle valere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2008, n. 10054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10054 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO GI - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMPRESA ING. IO NN & CO. IMPRESA COSTRUZIONI SPECIALI S.P.A., in proprio e nella qualità di mandataria dell'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE costituita con la EUROFOND, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMILIA 88, presso l'avvocato VINTI Stefano, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 111/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 13/01/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/01/2008 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato MARCO BRUSCIOTTI, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 5.11.1997 l'Associazione Temporanea d'Impresa (A.T.I.) costituita tra la OD e l'Eurofond s.p.a., in persona del legale rappresentante della OD, mandataria, conveniva avanti al Tribunale di Roma il Ministero della Difesa, chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di L. 3.410.118.000 (pari ad Euro 1.761.178,97), oltre interessi e rivalutazione monetaria, maturata a seguito della formulazione di varie riserve espresse nel corso dell'esecuzione dell'opera pubblica consistente nella realizzazione della nuova banchina "lavori corvette", 2^ lotto, nel porto di Augusta.
Si costituiva il Ministero che eccepiva la decadenza dell'attrice dal diritto vantato in quanto non aveva riprodotto nel conto finale le riserve iscritte in corso d'opera e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda.
Con sentenza del 30.3.2000 il Tribunale accoglieva l'eccezione, rigettando la domanda e condannando l'attrice alle spese. Proponeva impugnazione l'Ing. GI OD & C. s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria della A.T.I., ed all'esito del giudio, nel quale si costituiva il Ministero che ne chiedeva il rigetto, la Corte d'Appello di Roma con sentenza del 13.12.2002- 13.1.2003 rigettava il gravame relativamente a tale questione mentre lo accoglieva in ordine agli interessi, condannando il Ministero al pagamento della somma di Euro 42.416,61 oltre agli interessi dalla domanda.
Relativamente alla questione riguardante le riserve, che sarebbe stata poi oggetto del ricorso per cassazione, disattendeva la Corte di merito la tesi dell'appellante - secondo cui non sussiste alcun obbligo da parte dell'appaltatore di ribadire a pena di decadenza nel conto finale le riserve già formulate nel corso dell'esecuzione dell'opera - osservando che non rileva la mancata previsione nel R.D. n. 366 del 1932, art. 41, contenente il Regolamento per i contratti di appalto del Genio Militare, di un obbligo del genere;
ciò in considerazione dell'estremo rigore cui è improntata la normativa relativa ai lavori del Genio Militare, giustificata dalla particolare destinazione alla difesa nazionale delle opere, che mal si concilierebbe con la pretesa inesistenza dell'obbligo di ribadire le riserve nel conto finale, contrariamente, oltre tutto, al principio generale della decadenza previsto in tal caso dal R.D. n. 350 del 1895. Osservava al riguardo che detto art. 41 non prevede una semplice facoltà di ribadire le riserve anche nel conto finale, come del resto si ricava anche dal prosieguo della norma che limita la proponibilità delle riserve solo a quelle già formulate. Rilevava poi che la norma va coordinata con gli artt. 32 e 33 dello stesso: il primo, riguardante la compilazione del libretto delle misure, dispone che il conto di liquidazione finale debba essere redatto sulla base delle annotazioni effettuate durante i lavori mentre il secondo, nel trattare le riserve inserite dall'appaltatore nei documenti contabili, prevede l'obbligo di sottoscrivere detti documenti con riserva, a pena di decadenza. Da tali norme desumeva che sia il libretto delle misure che il conto finale debbano essere sottoscritti con riserva a pena di inammissibilità della domanda e che la mancata previsione della decadenza nel successivo art. 41 non può che essere interpretata nel senso di evitare un'inutile duplicazione. Accoglieva però il gravame limitatamente agli interessi di cui alla riserva n. 2 per il ritardo nell'erogazione dell'anticipazione. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Ing. OD GI & C. s.p.a. in proprio e nella qualità di mandataria dell'A.T.I. che deduce tre motivi di censura.
Resiste con controricorso il Ministero della Difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l'Ing. OD GI & C. s.p.a., in proprio e nella qualità, denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. n. 366 del 1932, art. 41, nonché omessa motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto che il R.D. n. 366 del 1932, art. 41, preveda la decadenza per l'ipotesi in cui l'appaltatore sottoscriva il conto finale senza riportare le riserve precedentemente iscritte, non considerando che nessuna decadenza in tal caso è prevista dal quadro normativo di riferimento. Deduce al riguardo che l'eccezionale rigore previsto dal R.D. n. 350 del 1895, art. 64, relativo agli appalti di opere civili, ove tale decadenza è
sancita espressamente, non può trovare applicazione nella diversa normativa in esame in via di interpretazione sistematica, attesa la natura eccezionale delle previsioni riguardanti termini od ipotesi decadenziali.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. n. 366 del 1932, art. 41, in relazione al R.D. n. 350 del 1895, art. 64, ed al R.D. n. 366 del 1932, art. 33,
nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene l'assoluta autonomia e completezza del R.D. n. 366 del 1932, costituente "lex specialis" e derogatoria rispetto alla disciplina generale di cui al R.D. 350 del 1895 la quale non può quindi trovare applicazione contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito con il semplice rilievo che una tale interpretazione mal si concilierebbe con il rigore della normativa del settore, senza peraltro considerare che un regime decadenziale applicato nella fase della contabilità finale non sarebbe giustificato nemmeno da ragioni attinenti alla difesa nazionale. Ritiene inoltre contraddittoria la motivazione in ordine all'interpretazione data all'art. 41 - laddove si sostiene che in base ad esso "è consentito all'appaltatore sottoscrivere anche con riserva il conto finale, non nel senso che la riserva non debba essere ribadita a pena di inammissibilità" - deducendo che si è inteso invece consentire l'iscrizione di nuove riserve in relazione a fatti risultanti dal conto finale ed escludere invece la possibilità di sollevare contestazioni ulteriori rispetto a quelle già espressamente individuate. Deduce altresì l'erroneità anche della interpretazione data all'art. 33 - secondo cui tale norma "tratta delle riserve inserite dall'appaltatore nei documenti contabili, prevedendo l'obbligo di sottoscrivere gli stessi con riserva, a pena di inammissibilità" risultando invece con evidenza che l'unica decadenza prevista in tale norma riguarda l'onere della tempestiva esplicazione della riserva precedentemente iscritta e che nulla è stato disposto invece in ordine al regime di iscrizione di quest'ultima, con la conseguenza che la sottoscrizione con riserva del conto finale rappresenta una mera facoltà per l'appaltatore e non un onere sancito a pena di decadenza.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. 366 del 1932, art. 41, in relazione all'art.112 c.p.c., nonché omessa motivazione. Lamenta che la Corte
d'Appello abbia ignorato le tesi difensive espresse sull'interpretazione della norma alla luce della giurisprudenza formatasi nell'ambito del R.D. n. 350 del 1865, art. 64, che riconduce alla mancata conferma delle riserve già iscritte una presunzione di accettazione del conto, superabile con la prova di una positiva volontà dell'appaltatore contraria alla rinuncia delle pretese oggetto delle riserve, prova che nel caso in esame era stata fornita attraverso un comportamento incompatibile con il supposto intento di rinuncia, avendo riportato le riserve in tutti gli atti contabili ed amministrativi precedenti e successivi al conto finale ed avendo sollecitato la pronuncia sulle stesse da parte dell'Amministrazione ai sensi della L. n. 109 del 1994, art. 31 bis. Lamenta altresì che parimenti la Corte d'Appello nulla abbia osservato in ordine alla richiamata giurisprudenza che ritiene validamente manifestata la volontà di mantenere valide le riserve precedentemente iscritte qualora sia stato sottoscritto con riserva un atto contabile diverso dal conto finale, come era avvenuto nel caso in esame in cui non solo aveva diffidato il committente ad esprimersi sulle riserve ma aveva anche firmato con riserva sia il SAL finale che la seconda versione del conto finale.
Gli esposti motivi di ricorso - da esaminarsi congiuntamente per l'intima connessione delle questioni trattate a sostegno dell'unico principio in discussione riguardante il problema della rilevanza, in materia di appalti di lavori commissionati dal Genio Militare, della riproduzione nel conto finale delle riserve iscritte in corso d'opera - sono infondati.
In primo luogo va comunque sgombrato il campo da un'erronea impostazione del problema, dovendosi rilevare che nell'ipotesi come quella in esame in cui detta riproduzione non sia avvenuta, non si pongono questioni di decadenza dal diritto di far valere le riserve, ma eventualmente di rinuncia alle riserve precedentemente espresse o, se si vuole, di accettazione del conto. Conseguentemente non pertinenti devono ritenersi le argomentazioni svolte sulla base di tale qualificazione contenuta in ricorso in cui più volte è stato fatto riferimento all'erroneità di un'interpretazione che ravvisi un'ipotesi decadenziale non prevista espressamente dalla legge ma tratta, per il caso in esame, dal R.D. n. 350 del 1895, art. 64, riguardante la diversa materia di appalti di lavori per opere civili. Orbene, come del resto indicato dalla Corte d'Appello, la soluzione del problema passa soprattutto attraverso l'esegesi del R.D. n. 366 del 1932, artt. 32 e 33 e richiede una loro lettura unitaria.
L'art. 33 infatti, che disciplina espressamente le riserve dell'appaltatore sui documenti contabili come risulta dal relativo titoletto, nel far riferimento al "libretto delle misure", comprende necessariamente anche "il conto di liquidazione finale" di cui è menzione nell'ultimo comma del precedente art. 32, in quanto tale conto viene riportato in detto libretto di cui fa parte, con la conseguenza che anche il citato conto finale deve ritenersi regolato, quanto alle riserve, dall'art. 33. Se così è (ed il Collegio non dubita della esattezza di tale interpretazione sistematica), deve convenirsi che, se il mancato sviluppo delle ragioni delle riserve inserite nel libretto comporta, decorso inutilmente il termine di dieci giorni, la rinuncia ad ogni riserva, come espressamente prevede l'art. 33, a maggior ragione una tale rinuncia deve essere ravvisata qualora, come nel caso in esame, la riserva non sia stata addirittura riportata nel conto finale.
Del resto, in presenza di una previsione come quella di cui all'art. 32, u.c., il quale richiede che nel conto di liquidazione finale sia inserito "un riepilogo delle quantità totali di ciascun articolo di lavoro e di provvista, di giornate di operai e di noli con i prezzi, l'ammontare di ciascun articolo e la conseguente liquidazione, il tutto desunto dai libretti" indicati nei precedenti commi al fine evidente di consentire all'Amministrazione di avere un quadro completo della situazione anche sul piano finanziario, non si comprenderebbe perché non debbano necessariamente essere riprodotte in detto conto di liquidazione anche le riserve precedentemente espresse le quali concorrono, al pari degli altri elementi di valutazione testè richiamati, a formare il quadro di riferimento definitivo di cui l'Amministrazione non può non disporre. Nè tali conclusioni mal si concilierebbero, come invece sostiene la ricorrente, con l'art. 41 dello stesso R.D., che prevederebbe una mera facoltà per l'appaltatore di firmare con riserva il conto finale. La facoltà di cui si discute -segnata oltre tutto da precisi limiti costituiti dall'ambito delle riserve già espresse con la conseguente impossibilità di sollevarne di nuove nel conto finale - non esclude infatti l'onere per l'appaltatore di riprodurre in detto conto quelle già espresse, potendosi presumere anzi in base a tale previsione la rinuncia alle riserve qualora tale facoltà non venga esercitata.
In altri termini, la prima parte dell'art. 41, comma 2, in cui a detta facoltà si fa riferimento va coordinata con la seconda parte che delimita la possibilità di inserire le riserve sul conto finale limitatamente a quelle già espresse in precedenza, precludendola così per le riserve nuove per oggetto e per importo, ma nessun elemento può trarsi per escludere l'onere di confermare in tale conto le riserve già espresse, presupponendo anzi la sua previsione la possibilità di una rinuncia alle riserve attraverso il mancato esercizio di tale facoltà e non potendo tale interpretazione che essere l'unica se si voglia dare un senso alla frase che altrimenti ne sarebbe priva. Secondo la tesi della ricorrente infatti si finirebbe per non attribuire alcun rilievo al comportamento dell'appaltatore, risultando indifferente che abbia o non abbia esercitato detta facoltà.
Nè può costituire elemento utile di interpretazione la previsione, questa volta espressa, di accettazione del conto finale contenuta, per l'ipotesi di mancata conferma della "domanda già formulata nel registro di contabilità", nel R.D. n. 350 del 1895, art. 64, u.c., che disciplina gli appalti di opere civili, non precludendo certamente una tale normativa la possibilità di desumere le stesse conseguenze, pur in mancanza di un'esplicita affermazione, sulla base delle disposizioni sopra unitariamente considerate e delle ragioni che giustificano la compilazione del conto finale di liquidazione. Per quanto riguarda la tesi da ultimo espressa in ordine al preteso superamento della presunzione di accettazione del conto (sulla cui possibilità si è espressa la giurisprudenza con riferimento al R.D. n. 350 del 1895, art. 64, per l'ipotesi che venga provata positivamente una volontà dell'appaltatore contraria alla rinuncia), correttamente l'Amministrazione resistente ha rilevato come una tale prova non possa desumersi che da un comportamento, contrario alla accettazione, anteriore alla sottoscrizione del conto finale. Diversamente si sarebbe in presenza di una revoca dell'accettazione, da ritenersi ovviamente non consentita e di cui peraltro non sarebbero nemmeno previsti i termini per la sua dichiarazione. Deve pertanto affermarsi il principio secondo cui anche per le opere appaltate dalla Amministrazione Militare, al pari di quelle civili, le riserve già espresse in corso d'opera devono essere riportate necessariamente anche sul conto finale cui fanno riferimento l'art. 32 ed, implicitamente, anche il R.D. n. 366 del 1932, art. 33, e che in caso di mancata riproduzione deve ritenersi che la parte privata abbia inteso rinunciare a farle valere.
Il ricorso va pertanto rigettato.
La peculiarità della questione e la mancanza di precedenti specifici giustificano la totale compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa totalmente le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2008