Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2008, n. 10054
CASS
Sentenza 16 aprile 2008

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Nelle opere appaltate dall'Amministrazione militare, al pari di quelle civili, le riserve già espresse in corso d'opera devono essere riportate necessariamente anche sul conto finale, in quanto l'art. 33 del r.d. 17 marzo 1932, n. 366 (applicabile "ratione temporis"), nel disciplinare le riserve dell'appaltatore sui documenti contabili, fa riferimento al libretto delle misure, il quale deve riportare anche il conto di liquidazione finale previsto dall'ultimo comma del precedente art. 32. Pertanto, in caso di mancata riproduzione delle riserve nel conto di liquidazione finale, deve ritenersi che la parte privata abbia inteso rinunciare a farle valere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2008, n. 10054
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10054
    Data del deposito : 16 aprile 2008

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