Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 1
Gli alberi di alto o medio fusto, possono costituire siepe, come si desume dall'art. 892 cod. civ., secondo comma, pur se appartengano a specie non contemplate espressamente dalla norma - come i cipressi - ancorché non recisi periodicamente vicino al ceppo, costituendo questa semplicemente una modalità per far crescere la pianta in larghezza, e pertanto se il giudice del merito accerta che con la collocazione di essi si è realizzato lo scopo di costituire una barriera contro gli agenti esterni, ossia una siepe, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/1999, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO LA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. GIOACCHINO BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GENTILE GIAN MICHELE, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIANO CARRARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ND IN, RO UI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato DANTE CONTI, che li difende unitamente all'avvocato MARIO GIANTIN, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1104/95 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 11/5/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/6/98 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo p.q.r. e l'assorbimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18 luglio 1985 DI TT, proprietario di un fondo sito in Vigonovo (VE) conveniva in giudizio davanti al pretore di Dolo, i coniugi GI ND e IG TR, proprietari del fondo confinante sul lato nord deducendo che i medesimi avevano messo a dimora sul confine un allineamento (siepe) formato da 59 cipressi, collocati a distanza inferiore rispetto a quella stabilita dall'art. 892 c.civ.. Chiedeva, pertanto, l'abbattimento o lo spostamento a distanza legale del filare, oltre al risarcimento danni quantificati in £.1.000.000.
I convenuti, costituitisi, contestavano la domanda asserendo che le piante erano state da sempre coltivate a siepe, ed erano poste legittimamente, ai sensi dell'art. 892 c.1 n.3 c.c. alla distanza di mezzo metro dal confine.
Espletata consulenza d'ufficio ed assunti i testi indotti dalle parti, il pretore, con sentenza 7 febbraio 1989, ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 892 c.1 n.1, condannava i convenuti all'abbattimento o all'arretramento delle piante a m.3 dal confine, rigettando la domanda di risarcimento dei danni e condannando gli stessi alla rifusione delle spese giudiziali. Su impugnazione principale dei soccombenti, ed incidentale del TT il Tribunale di Venezia, in parziale riforma, con sentenza 11 maggio 1995 condannava gli appellanti ad arretrare alla distanza di 1 m. dal confine la siepe di cipressi, rigettava l'appello incidentale relativo alla domanda di risarcimento danni e compensava interamente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Affermava il Tribunale che, sulla base della C.T.U. non contestata dalle parti e confortata dalla documentazione prodotta, era risultato accertato che i cipressi, posti a distanza di circa 50 - 55 cm. dal confine, costituivano una siepe, per cui, ai sensi dell'art. 892 c.1 n.2 cod.civ., la distanza alla quale il filare di piante andava collocato rispetto al confine era di un metro, trattandosi di siepe di pianta simile a quelle indicate nella citata norma. Gli appellanti andavano pertanto condannati ad arretrare la siepe ad un metro dal confine, mentre andava rigettato l'appello incidentale, non essendo stati ne' indicati, ne' provati i pretesi danni.
L'esito complessivo del giudizio rendeva equa l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i giudizi. Avverso tale sentenza, ricorre in cassazione il TT al quale resistono, con controricorso, i coniugi ND - TR, che depositano memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione:
1) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 892 c.civ. per avere il tribunale erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 892 c.1 n.2 c.civ., nonostante:
A) si trattasse di alberi ad alto fusto, da identificare in base alla specie della pianta classificata in botanica come di alto fusto;
B) in concreto, stante l'altezza raggiunta, e non essendo stata provata la periodica recisione vicino al ceppo, la distanza dal confine da osservare fosse, come affermato dal pretore, quella di tre metri;
2) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, per avere il tribunale disposto la compensazione integrale delle spese dei giudizi di merito, motivandola in maniera illogica ed erronea con riferimento all'esito complessivo del giudizio, nonostante fosse indiscutibilmente emersa la soccombenza dei resistenti, condannati ad arretrare la siepe, sia pure ad una distanza inferiore a quella richiesta.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, infatti, è consentito, ai sensi dell'art.892 2 comma c.civ., che la siepe possa essere costituita anche da alberi di medio ed alto fusto;
e l'individuazione in concreto, di questi ultimi, al di là di quelli espressamente indicati dalla norma, è collegata alla possibilità che si tratti di alberi la cui coltivazione a siepe possa essere realizzata.
La recisione periodica vicino al ceppo, prevista dalla norma, invero, non è che l'indicazione di una modalità di coltivazione della pianta attraverso la quale si rende attuabile la crescita in larghezza, anziché in altezza, e quindi l'avvicinamento e l'intersecazione dei rami delle piante in maniera da costituire, con esse una barriera contro gli agenti esterni.
Nella specie, essendosi accertato, attraverso l'esperita consulenza, che con l'impianto di un filare di cipressi è stata realizzata una siepe, correttamente il Tribunale ha ritenuto applicabile l'art. 892 2 comma c.civ. disponendo il reimpianto del filare di cipressi alla distanza di un metro dal confine.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, in quanto la motivazione della disposta compensazione delle spese giudiziali, fondata sull'esito complessivo del giudizio, rende conto, in maniera corretta, della soccombenza reciproca in cui sono incorse le parti del presente giudizio, per avere il ricorrente sostenuto l'applicabilità, alla fattispecie, dell'art. 892 1 comma n 1, i resistenti l'applicabilità dell'art. 892 1 comma n 3 e per avere, viceversa, il tribunale deciso in difformità delle tesi di entrambe le parti, determinando in tal modo la loro soccombenza reciproca. Il ricorso va, pertanto, respinto.
La totale soccombenza del ricorrente nel presente giudizio, comporta la condanna dello stesso al pagamento delle spese del grado, nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in £.222.800 oltre £.
1.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma il 25 giugno 1998.
Depositata in Cancelleria il 19/2/1999.