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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/12/2025, n. 5852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5852 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 10559/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. TA NI Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 10559/2025 R.G. promossa da
, c.f. (avv. PEDRALI NICOLA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale»
* * *
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come segue:
“accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, sia dichiarata la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni, da assumersi anche in via Parte_1 Controparte_1 temporanea ed urgente ex art. 708 cpc;
davanti all'Ill.mo Sig. Presidente:
1. Affido condiviso di
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
2. Stante la distanza tra Per_1 le abitazioni dei genitori e il lavoro di autista del resistente il padre potrà stare con la figlia quando vorrà previo accordo con la madre;
3. Assegnazione alla ricorrente della casa famigliare con voltura del contratto di locazione e relative utenze;
4. Il padre dovrà versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese un contributo al mantenimento della minore pari ad Euro 400,00 mensili, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come da protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia;
5. L'assegno unico andrà ripartito al 50% come per legge.
6. Autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo della carta d'identità, del passaporto e/o di qualsivoglia altro documento valido per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ed il resistente hanno contratto matrimonio il 22/10/2022 in Bagnolo Mella;
dall'unione era nata in [...] la figlia (2018). Per_1
La ricorrente ha illustrato la dissoluzione del rapporto e la cessazione della convivenza ed ha chiesto la pronuncia di separazione ed opportune statuizioni inerenti alla prole.
Il resistente non si è costituito, ma, presentatosi all'udienza del 17/12/2025, ha aderito alle domande della ricorrente, che possono essere accolte, in quanto corrispondenti all'interesse della minore.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-pronuncia la separazione personale dei coniugi;
-dispone in conformità alle conclusioni sopra trascritte;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bagnolo Mella di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto trascritto al n. 18, parte I, Anno 2022);
-nulla per le spese.
Brescia, 23/12/2025
Il presidente estensore
TA NI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. TA NI Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 10559/2025 R.G. promossa da
, c.f. (avv. PEDRALI NICOLA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale»
* * *
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come segue:
“accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, sia dichiarata la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni, da assumersi anche in via Parte_1 Controparte_1 temporanea ed urgente ex art. 708 cpc;
davanti all'Ill.mo Sig. Presidente:
1. Affido condiviso di
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
2. Stante la distanza tra Per_1 le abitazioni dei genitori e il lavoro di autista del resistente il padre potrà stare con la figlia quando vorrà previo accordo con la madre;
3. Assegnazione alla ricorrente della casa famigliare con voltura del contratto di locazione e relative utenze;
4. Il padre dovrà versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese un contributo al mantenimento della minore pari ad Euro 400,00 mensili, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come da protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia;
5. L'assegno unico andrà ripartito al 50% come per legge.
6. Autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo della carta d'identità, del passaporto e/o di qualsivoglia altro documento valido per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ed il resistente hanno contratto matrimonio il 22/10/2022 in Bagnolo Mella;
dall'unione era nata in [...] la figlia (2018). Per_1
La ricorrente ha illustrato la dissoluzione del rapporto e la cessazione della convivenza ed ha chiesto la pronuncia di separazione ed opportune statuizioni inerenti alla prole.
Il resistente non si è costituito, ma, presentatosi all'udienza del 17/12/2025, ha aderito alle domande della ricorrente, che possono essere accolte, in quanto corrispondenti all'interesse della minore.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-pronuncia la separazione personale dei coniugi;
-dispone in conformità alle conclusioni sopra trascritte;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bagnolo Mella di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto trascritto al n. 18, parte I, Anno 2022);
-nulla per le spese.
Brescia, 23/12/2025
Il presidente estensore
TA NI