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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4139 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 41055/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
17/12/1968) Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]66 20162 MILANO ITALIA con l'Avv. DI STASIO Salvatore presso il cui studio in ha eletto domicilio telematico
e
MILANO (MI), 15/01/1978) Parte_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]6 20154 MILANO ITALIA con l'Avv. INFUSO Marta presso il cui studio in ha eletto domicilio telematico
Con comunicazione all'Ufficio del MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore CP_1 della Repubblica presso il Tribunale di Milano
OGGETTO:
MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPOSNABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nell'ambito del giudizio per la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui alla sentenza n. 11572/2014 come modificata dal decreto n. 596/2018 emesso dal tribunale di Milano in data 28.02.2018 instaurato da nei confronti di Parte_1 genitori non coniugati di nato a [...] il [...] e riconosciuto Parte_2 Per_1 da entrambi i genitori, le parti – comparse avanti al giudice delegato all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 20.05.2025 hanno aderito alla seguente proposta conciliativa:
1.affido condiviso del figlio minore
2.quanto alla residenza anagrafica del minore le parti concordano di verificare, anche con il supporto dei rispettivi difensori, i requisiti previsti dai prossimi bandi e MM con l'accordo che qualora CP_2 sia previsto tra i requisiti per l'ottenimento di un immobile più grande, i genitori provvederanno al trasferimento della residenza anagrafica del minore presso e con il papà con impegno a rivalutare la questione al momento dell'iscrizione del minore alla scuola superiore. Diversamente, qualora la residenza anagrafica non sia prevista tra i requisiti, la stessa rimarrà presso l'abitazione materna 2.salvi diversi e migliori accordi tra i genitori resterà collocato presso e con entrambi i genitori Per_1 per pari tempo sulla base del criterio dell'alternanza settimanale. I periodi di sospensione scolastica legati al Natale verranno trascorsi dal minore per eguale tempo con ciascun genitore alternando su base annuale il primo periodo (dalla fine della scuola fino al 30.12) e il secondo periodo (dal 30.12 al
6 gennaio compreso). Il minore trascorrerà ad anni alterni le vacanze di Pasqua con un genitore e quelle di Carnevale con l'altro. Il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze estive verrà trascorso da per eguale tempo con ciascun genitore, previ accordi assunti entro il 30 aprile di Per_1 ogni anno
3.mantenimento ordinario diretto e spese straordinarie individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano suddivise in ragione del 50% tra i genitori
4.le parti concordano sin da ora che i genitori sosterranno in ragione del 50% i costi relativi ad almeno uno sport all'anno (attualmente atletica); le spese dentistiche presso il professionista che ha già in carico il minore;
le spese relative all'oculista e agli occhiali;
i costi relativi a due settimane all'anno di campus estivi privati
5.incarico ai SS del comune di Milano, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio:
- ad avviare in favore delle parti un massiccio supporto alla genitorialità, eventualmente monitorando e coordinando quello intrapreso dai genitori presso un centro privato o convenzionato con costi a suddivisi in ragione del 50%
-a monitorare le frequentazioni del minore con ciascun genitore con espressa delega ad intervenire, modificandolo, sull'attuale calendario qualora necessario avuto esclusivo riguardo al benessere psico fisico di filippo 6.AU suddiviso in ragione del 50%
7.spese compensate
Il curatore speciale, presente personalmente, ha condiviso la proposta del Giudice ritenuta conforme al superiore interesse del minore anche tenuto conto della relazione di aggiornamento trasmessa dai
SS su richiesta del Tribunale
I difensori delle parti, inviati ad interloquire sul punto, hanno espressamente rinunciato alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, atteso l'accordo raggiunto.
Il giudice delegato, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i difensori delle parti a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
I procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che il Tribunale recepisca l'accordo raggiunto dai propri assistiti.
Il curatore speciale si associato alle richieste dei colleghi.
La causa, rimessa in decisione, è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 21.05.2025
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, accettata delle parti, nel contesto dato rappresenti la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di . Per_1
Risulta, invero, dalla relazione depositata dai SS su richiesta del Tribunale nonché dalle stese dichiarazioni delle parti che il minore è di fatto collocato da entrambi i genitori sulla base del criterio dell'alternanza settimanale da ormai due anni e sembra aver accolto tale regolamentazione con serenità e naturalezza, non essendo emerso alcun elemento di fatica per che sia ostativo alla Per_1 formalizzazione della suddetta regolamentazione. Conseguentemente, anche tenuto conto della situazione reddituale delle parti come emersa in atti, appare equo che i genitori provvedano in via diretto al mantenimento ordinario del figlio minore con suddivisione delle spese straordinarie in ragione del 50%
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti m e visto l'esito del giudizio le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
41055 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, a modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n. 11572/2014 come modificata dal decreto n. 596/2018 emesso dal tribunale di
Milano in data 28.02.2018 così provvede:
1.dispone l'affido condiviso del figlio minore
2.dà atto che, quanto alla residenza anagrafica del minore le parti concordano di verificare, anche con il supporto dei rispettivi difensori, i requisiti previsti dai prossimi bandi e MM con l'accordo CP_2 che qualora sia previsto tra i requisiti per l'ottenimento di un immobile più grande, i genitori provvederanno al trasferimento della residenza anagrafica del minore presso e con il papà con impegno a rivalutare la questione al momento dell'iscrizione del minore alla scuola superiore. Diversamente, qualora la residenza anagrafica non sia prevista tra i requisiti, la stessa rimarrà presso l'abitazione materna 2.dispone che salvi diversi e migliori accordi tra i genitori resterà collocato presso e con Per_1 entrambi i genitori per pari tempo sulla base del criterio dell'alternanza settimanale. I periodi di sospensione scolastica legati al Natale verranno trascorsi dal minore per eguale tempo con ciascun genitore alternando su base annuale il primo periodo (dalla fine della scuola fino al 30.12) e il secondo periodo (dal 30.12 al 6 gennaio compreso). Il minore trascorrerà ad anni alterni le vacanze di Pasqua con un genitore e quelle di Carnevale con l'altro. Il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze estive verrà trascorso da per eguale tempo con ciascun genitore, previ accordi assunti Per_1 entro il 30 aprile di ogni anno
3.dispone che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario diretto della prole minorenne e che le spese straordinarie individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano vengano suddivise in ragione del 50% tra i genitori
4.dà atto che le parti concordano sin da ora che i genitori sosterranno in ragione del 50% i costi relativi ad almeno uno sport all'anno (attualmente atletica); le spese dentistiche presso il professionista che ha già in carico il minore;
le spese relative all'oculista e agli occhiali;
i costi relativi a due settimane all'anno di campus estivi privati
5.incarica ai SS del comune di Milano, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio di: - avviare in favore delle parti un massiccio supporto alla genitorialità, eventualmente monitorando e coordinando quello intrapreso dai genitori presso un centro privato o convenzionato con costi a suddivisi in ragione del 50%
- monitorare le frequentazioni del minore con ciascun genitore con espressa delega ad intervenire, modificandolo, sull'attuale calendario qualora necessario avuto esclusivo riguardo al benessere psico fisico di filippo
6.dispone che l'AU venga suddiviso in ragione del 50%
7.spese di lite compensate
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 21.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
17/12/1968) Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]66 20162 MILANO ITALIA con l'Avv. DI STASIO Salvatore presso il cui studio in ha eletto domicilio telematico
e
MILANO (MI), 15/01/1978) Parte_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]6 20154 MILANO ITALIA con l'Avv. INFUSO Marta presso il cui studio in ha eletto domicilio telematico
Con comunicazione all'Ufficio del MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore CP_1 della Repubblica presso il Tribunale di Milano
OGGETTO:
MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPOSNABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nell'ambito del giudizio per la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui alla sentenza n. 11572/2014 come modificata dal decreto n. 596/2018 emesso dal tribunale di Milano in data 28.02.2018 instaurato da nei confronti di Parte_1 genitori non coniugati di nato a [...] il [...] e riconosciuto Parte_2 Per_1 da entrambi i genitori, le parti – comparse avanti al giudice delegato all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 20.05.2025 hanno aderito alla seguente proposta conciliativa:
1.affido condiviso del figlio minore
2.quanto alla residenza anagrafica del minore le parti concordano di verificare, anche con il supporto dei rispettivi difensori, i requisiti previsti dai prossimi bandi e MM con l'accordo che qualora CP_2 sia previsto tra i requisiti per l'ottenimento di un immobile più grande, i genitori provvederanno al trasferimento della residenza anagrafica del minore presso e con il papà con impegno a rivalutare la questione al momento dell'iscrizione del minore alla scuola superiore. Diversamente, qualora la residenza anagrafica non sia prevista tra i requisiti, la stessa rimarrà presso l'abitazione materna 2.salvi diversi e migliori accordi tra i genitori resterà collocato presso e con entrambi i genitori Per_1 per pari tempo sulla base del criterio dell'alternanza settimanale. I periodi di sospensione scolastica legati al Natale verranno trascorsi dal minore per eguale tempo con ciascun genitore alternando su base annuale il primo periodo (dalla fine della scuola fino al 30.12) e il secondo periodo (dal 30.12 al
6 gennaio compreso). Il minore trascorrerà ad anni alterni le vacanze di Pasqua con un genitore e quelle di Carnevale con l'altro. Il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze estive verrà trascorso da per eguale tempo con ciascun genitore, previ accordi assunti entro il 30 aprile di Per_1 ogni anno
3.mantenimento ordinario diretto e spese straordinarie individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano suddivise in ragione del 50% tra i genitori
4.le parti concordano sin da ora che i genitori sosterranno in ragione del 50% i costi relativi ad almeno uno sport all'anno (attualmente atletica); le spese dentistiche presso il professionista che ha già in carico il minore;
le spese relative all'oculista e agli occhiali;
i costi relativi a due settimane all'anno di campus estivi privati
5.incarico ai SS del comune di Milano, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio:
- ad avviare in favore delle parti un massiccio supporto alla genitorialità, eventualmente monitorando e coordinando quello intrapreso dai genitori presso un centro privato o convenzionato con costi a suddivisi in ragione del 50%
-a monitorare le frequentazioni del minore con ciascun genitore con espressa delega ad intervenire, modificandolo, sull'attuale calendario qualora necessario avuto esclusivo riguardo al benessere psico fisico di filippo 6.AU suddiviso in ragione del 50%
7.spese compensate
Il curatore speciale, presente personalmente, ha condiviso la proposta del Giudice ritenuta conforme al superiore interesse del minore anche tenuto conto della relazione di aggiornamento trasmessa dai
SS su richiesta del Tribunale
I difensori delle parti, inviati ad interloquire sul punto, hanno espressamente rinunciato alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, atteso l'accordo raggiunto.
Il giudice delegato, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i difensori delle parti a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
I procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che il Tribunale recepisca l'accordo raggiunto dai propri assistiti.
Il curatore speciale si associato alle richieste dei colleghi.
La causa, rimessa in decisione, è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 21.05.2025
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, accettata delle parti, nel contesto dato rappresenti la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di . Per_1
Risulta, invero, dalla relazione depositata dai SS su richiesta del Tribunale nonché dalle stese dichiarazioni delle parti che il minore è di fatto collocato da entrambi i genitori sulla base del criterio dell'alternanza settimanale da ormai due anni e sembra aver accolto tale regolamentazione con serenità e naturalezza, non essendo emerso alcun elemento di fatica per che sia ostativo alla Per_1 formalizzazione della suddetta regolamentazione. Conseguentemente, anche tenuto conto della situazione reddituale delle parti come emersa in atti, appare equo che i genitori provvedano in via diretto al mantenimento ordinario del figlio minore con suddivisione delle spese straordinarie in ragione del 50%
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti m e visto l'esito del giudizio le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
41055 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, a modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n. 11572/2014 come modificata dal decreto n. 596/2018 emesso dal tribunale di
Milano in data 28.02.2018 così provvede:
1.dispone l'affido condiviso del figlio minore
2.dà atto che, quanto alla residenza anagrafica del minore le parti concordano di verificare, anche con il supporto dei rispettivi difensori, i requisiti previsti dai prossimi bandi e MM con l'accordo CP_2 che qualora sia previsto tra i requisiti per l'ottenimento di un immobile più grande, i genitori provvederanno al trasferimento della residenza anagrafica del minore presso e con il papà con impegno a rivalutare la questione al momento dell'iscrizione del minore alla scuola superiore. Diversamente, qualora la residenza anagrafica non sia prevista tra i requisiti, la stessa rimarrà presso l'abitazione materna 2.dispone che salvi diversi e migliori accordi tra i genitori resterà collocato presso e con Per_1 entrambi i genitori per pari tempo sulla base del criterio dell'alternanza settimanale. I periodi di sospensione scolastica legati al Natale verranno trascorsi dal minore per eguale tempo con ciascun genitore alternando su base annuale il primo periodo (dalla fine della scuola fino al 30.12) e il secondo periodo (dal 30.12 al 6 gennaio compreso). Il minore trascorrerà ad anni alterni le vacanze di Pasqua con un genitore e quelle di Carnevale con l'altro. Il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze estive verrà trascorso da per eguale tempo con ciascun genitore, previ accordi assunti Per_1 entro il 30 aprile di ogni anno
3.dispone che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario diretto della prole minorenne e che le spese straordinarie individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano vengano suddivise in ragione del 50% tra i genitori
4.dà atto che le parti concordano sin da ora che i genitori sosterranno in ragione del 50% i costi relativi ad almeno uno sport all'anno (attualmente atletica); le spese dentistiche presso il professionista che ha già in carico il minore;
le spese relative all'oculista e agli occhiali;
i costi relativi a due settimane all'anno di campus estivi privati
5.incarica ai SS del comune di Milano, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio di: - avviare in favore delle parti un massiccio supporto alla genitorialità, eventualmente monitorando e coordinando quello intrapreso dai genitori presso un centro privato o convenzionato con costi a suddivisi in ragione del 50%
- monitorare le frequentazioni del minore con ciascun genitore con espressa delega ad intervenire, modificandolo, sull'attuale calendario qualora necessario avuto esclusivo riguardo al benessere psico fisico di filippo
6.dispone che l'AU venga suddiviso in ragione del 50%
7.spese di lite compensate
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 21.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato