Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/04/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
I Sezione civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Presidente Dott.ssa Monica Tarchi
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
Dott.ssa Serena Lorenzetti Giudice on. relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3176/2024 R.G.
Promosso da
LI DA (CF: C.F. 1 ) rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano
Ciambotti presso lo studio del quale in Scandicci, Via E. Torricelli n. 26 è elettivamente domiciliati come da procura allegata al ricorso ricorrente
Contro
MA VA (CF: C.F. 2 ), nata a [...] il [...], residente a [...]
resistente interdicenda
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: interdizione 66Conclusioni per la ricorrente: chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare l'interdizione ex art. 414 e ss. c.c. della sig.ra AE MI, nata a [...] il [...], cod. fis. [...]
,C.F. 3 di cittadinanza italiana, residente in [...], disponendo che, a cura della Cancelleria, vengano eseguite le forme di pubblicità relative all'emananda sentenza di cui agli artt. 423 cod. civ. e 42 disp. att. cod. civ.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente comunicato al Pubblico Ministero, la sig.ra EL AP ha chiesto che fosse dichiarata l'interdizione della madre MI AE, che versa in gravi condizioni di salute psicofisica e in uno stato di abituale infermità mentale che la rendono incapace di svolgere le quotidiane
MI AE non si è costituita. I parenti entro il IV grado si sono associati al ricorso per interdizione mediante deposito di dichiarazioni di consenso alla nomina del tutore. Il P.M. visti gli atti di causa, nulla ha opposto. Constatata la regolarità delle notifiche, all'udienza del 12.06.2024 sono comparsi personalmente la ricorrente, il marito della interdicenda AL AP, la sorella
OS AE, la nipote TR SA, il nipote SA OB e il genero Francesco
Milaneschi che hanno dichiarato di associarsi al ricorso. E' altresì comparsa personalmente la ricorrente che è stata esaminata dal giudice. Stante l'espressa e motivata richiesta, il giudice ha nominato con ordinanza riservata il tutore provvisorio. All'udienza del 20.11.2024 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Dalla documentazione medica in atti, ed in particolare dal certificato medico del Dott. Murgia, geriatra della A USL Toscana Centro del 29.05.2021, si evince come la interdicenda sia affetta da
"deficit cognitivo moderato-grave” accompagnato “da encefalopatia degenerativa a genesi mista
(atrofica e vascolare cranico) complicata da Parkinson". Inoltre dal verbale INPS del 22.08.2022 redatto dalla Commissione Medica per l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, emerge come la AE sia invalida al 100%, portatrice di Handicap in situazione di gravità non autosufficiente e con necessità di assistenza continua a fronte del grave rallentamento cognitivo. Il medico curante Dott.ssa GE con certificato del 6.02.2024 ha certificato che la Sig.ra AE
è affetta da demenza vascolare e degenerativa, ha grave deficit cognitivo e sindrome da immobilizzazione, è disfagica e non in grado di alimentarsi autonomamente.
L'esame diretto dell'interdicenda, che è stata trasportata in barella, ha confermato le condizioni di salute documentate, posto che la stessa non è apparsa minimamente orientata nel tempo e nello spazio, non è in grado di parlare né di comunicare in alcun altro modo con l'interlocutore e di effettuare movimenti volontari.
Sulla base di tali risultanze deve ritenersi che MI AE versi in condizione di abituale infermità di mente, che la rende del tutto incapace di provvedere ai propri interessi, anche di natura economica e patrimoniale, e tale da giustificare la pronuncia di interdizione. Va infatti considerato che in difetto di qualsivoglia residua capacità, tale pronuncia risulta necessaria per assicurarne adeguata protezione anche alla luce della necessità di gestire le risorse economiche, l'immobile e i diritti di cui la AE è titolare.
Va, dunque, dichiarata l'interdizione di MI AE e disposta, a cura della Cancelleria, ex art. 423 codice civile, l'annotazione nell'apposito registro e la comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita nonché ex art. 42 disp. attuazione al giudice tutelare.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante il carattere costitutivo-necessario del presente procedimento, reso nell'interesse della convenuta
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
C.F. 2 ), nata a [...] il 1) dichiara l'interdizione di VA MA (CF:
9.10.1937, residente a [...];
2) dispone che, a cura della Cancelleria, vengano eseguite le forme di pubblicità relative alla presente sentenza di cui agli art. 423 cod. civ. e 42 disp. att. cod. civ. e venga data comunicazione al Giudice
Tutelare;
3) dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 27.11.2024 su relazione della Dott.ssa Serena
Lorenzetti.
La Presidente La Giudice on. rel. est.
Dott.ssa Monica Tarchi Dott.ssa Serena Lorenzetti