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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/09/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 20 maggio 2025, iscritta al n. 1267 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo alla Via Igino Gar- C.F._1 bini n. 51 presso lo studio dell'avv. Laura Menghini, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliati in Viterbo alla Via Gargana n. C.F._2
40 presso lo studio dell'avv. Felicia Pidone, che lo rappresenta e difende per pro- cura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 12 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone” – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Controparte_1
mente ricorso cumulativo per la loro separazione personale e per la successiva di- chiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi degli art. 473- bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 20 maggio 2007 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n.
14, anno 2007), che dalla loro unione sono nati i figli , in data 11 gennaio Per_1
2009, e , in data 21.06.2011; che la prosecuzione della convivenza non è più Per_2
tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato – per la separazione
– le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi re- stando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa ex coniugale ubicata nel Comune di Viterbo in Strada Tuscanese n. 93/A di proprietà della SI.ra , madre del SI. il Persona_3 Controparte_1
quale ne possiede il diritto di comodato, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà dei coniugi in comunione, rimarrà nella disponibilità del SI CP_1
anche in considerazione della stabile convivenza con i figli non ancora economica- mente indipendenti.
3. I figli e , entrambi ancora minorenni, resteranno affidati in Per_1 Per_2
modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la re- sponsabilità genitoriale, assumendo in accordo tra loro le decisioni di maggiore im- portanza relative alla educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal ge- nitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa.
4. I figl avranno residenza preferenziale presso la dimora pa- Per_1 Per_2
terna.
5. La madre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni volta che lo vorrà, previo pag. 2 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
accordo telefonico con il SI tenendo conto degli impegni scolastici, lu- CP_1
dici e sportivi dei minori, nell'interesse esclusivo degli stessi. In ogni caso, la madre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- a settimane alterne, dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 22,00 della do- menica, nonché tutte le settimane 2 giorni consecutivi dall'uscita di scuola del mar- tedì fino al giovedì mattina quando provvederà a riaccompagnarli a scuola;
- salvo diverso accordo tra i genitori, inoltre, i minori trascorreranno con la madre, ad anni alterni, dalle ore 12.00 del giorno della Vigilia alle ore 12.00 del giorno di
Natale, o dalle ore 12.00 del giorno di Natale alle ore 12,00 del giorno di Santo
Stefano nonché parimenti ad anni alterni trascorreranno con ciascun genitore il giorno dell'ultimo dell'anno o il Capodanno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo o alternativamente, i coniugi potranno accordarsi affinchè i figli trascor- rano con ciascun genitore il pranzo e la cena di ciascuna delle dette festività.
- Le altre festività da calendario, da intendersi 6 Gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 2 novembre, 8 dicembre, saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore.
- Per le vacanze estive, i figli trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da scegliersi nei mesi di giugno, luglio ed agosto, periodo da con- cordarsi entro il mese di maggio. In caso di disaccordo avrà la precedenza quello dei genitori che per primo avrà comunicato all'altro il periodo di ferie da trascorrere con i figli o che sia comunque impossibilitato a modificarlo. Durante i restanti pe- riodi delle vacanze scolastiche, i figli frequenteranno i genitori seguendo il regime di frequentazione ordinaria.
6. A decorrere dal primo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente ricorso, il sig corrisponderà alla sig.r a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento ordinario per i figli minori, l'importo di € 100,00 (cento/00) mensili per ciascun figlio, per un totale di € 200,00 mensili, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della
[...]
CC3011001163, con rivalutazione annua in base agli indici ISTAT, Parte_2
pag. 3 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui determinazione e individuazione si rimanda al “Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie dei figli a seguito di divor- zio dei genitori” del Tribunale di Viterbo. I coniugi si comunicheranno vicendevol- mente e per iscritto le spese straordinarie anticipate, fornendone relativa prova do- cumentale, e provvederanno a conguagliare mensilmente i relativi importi.
7. Saranno in ogni caso a carico dei coniugi al 50% anche le spese relative al cambio di abbigliamento stagionale, nonché le spese necessarie all'acquisto di un ulteriore cambio annuale per l'abbigliamento sportivo non compreso nella fornitura della
Ternana Rugby Club (o altra di cui andranno a far parte i minori);
8. Saranno altresì a carico dei coniugi al 50% le spese relative alla baby sitter/aiuto compiti che sin da ora le parti concordemente decidono di mantenere per i figli affinché la stessa, possa prelevare i minori all'uscita di scuola ed accompagnarli di volta in volta presso l'abitazione dei rispettivi genitori nonché affinché, fino alla conclusione dell'anno scolastico, aiuti i minori nello svolgimento dei compiti scola- stici, nei giorni in cui se ne ravvisi concordemente la relativa necessità.
9. Le parti provvederanno autonomamente a richiedere al la corresponsione CP_2
della propria quota parte dell'assegno unico per i figli minori dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. In ogni caso fino all'erogazione disgiunta,
l'assegno unico che confluirà sul conto corrente cointestato tra i coniugi sarà diviso al 50% tra gli stessi.
10. Ciascun coniuge provvederà al proprio personale mantenimento, senza avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo.
11. Sul conto corrente cointestato n. 00010542900 Banca Lazio Nord verrà accan- tonata la somma di € 2.500,00 che i coniugi si impegnano concordemente a reinte- grare secondo le quote di competenza e già concordate, entro 15 giorni dalla sotto- scrizione del presente ricorso, operate le debite ed opportune compensazioni;
detta somma resterà indisponibile e finalizzata alle spese per l'eventuale acquisto dei mo- torini per i figl e ( l'acquisto del motorino al figli ed Per_2 Per_1 Per_2
il conseguimento del relativo patentino di guida e l'eventuale sostituzione del pag. 4 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
motorino del figli ). Detto conto, depurato di tutti gli accrediti e adde- Per_1
biti, rimarrà cointestato tra i coniugi fino all'acquisto di cui sopra, ma verrà utilizzato solo ed esclusivamente dal SI il quale, a decorrere dalla sottoscrizione CP_1
del presente ricorso risponderà totalmente ed in via esclusiva di tutte le eventuali obbligazioni in essere alla data odierna e/o successivamente contratte con la banca medesima. A tal fine il SI si obbliga a tenere indenne la SI.r CP_1 Parte_1
di tutto quanto la stessa fosse chiamata a rispondere per eventuali rientri e/o sco- perti di conto, ivi comprese le rate del predetto finanziamento Prestipay. Il SI.
e la SI.ra si impegnano a non canalizzare sullo stesso alcun CP_1 Parte_1
Co pagamento (utenze, R ratei finanziamenti ecc..). La SI.r potrà pre- Parte_1
levare il 50% dell'assegno unico fino al pagamento disgiunto.
12. I coniugi si impegnano reciprocamente ad estinguere il predetto conto all'esito dell'utilizzo della somma di € 2.500,00 ivi depositata e accantonata nei termini e per le finalità di cui al precedente punto 11 e comunque successivamente al paga- mento disgiunto dell'assegno unico.
13. La rata del finanziamento Prestipay n. 62665 acceso presso la Banca Lazio
Nord intestato al SI contratto dallo stesso d'intesa con la moglie, in data CP_1
11.07.2022 per l'acquisto di beni comuni per la famiglia ed avente scadenza
11.07.2025 (ultima rata) rimarrà a carico dello stesso che provvederà, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, a dirottarne l'addebito sul proprio conto corrente personale.
14. Il finanziamento Compass intestato alla SI.r dalla medesima con- Parte_1
tratto d'intesa con il consorte, in data 10.01.2025 anch'esso per l'acquisto di beni comuni per la famiglia ed avente scadenza 31.12.2031 (ultima rata), rimarrà a carico di quest'ultima che provvederà, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, a dirottarne l'addebito sul proprio conto corrente personale. Il SI. Pt_3
contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso o al più tardi entro
[...]
15 giorni dalla sua sottoscrizione, provvederà a rimborsare alla SI.r il Parte_1
50% del predetto finanziamento mediante versamento una tantum della somma pag. 5 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
complessiva di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) che la stessa dichiara di accettare a saldo e stralcio senza null'altro a pretendere dal SI per tale titolo. CP_1
15. L'autovettura Citroen C3 Picasso tg ED103DM, già intestata alla SI.r
[...]
rimarrà di sua esclusiva proprietà, con oneri a carico della stessa. Parte_1
16. L'autovettura Alfa Romeo 156 tg CF915FA già intestata al SI rimarrà CP_1
di sua esclusiva proprietà con oneri a carico dello stesso.
17. Il motociclo SC telaio C002686VT22 -X9JZRX già intestato al SI Pt_3
rimarrà formalmente intestato allo stesso ma in uso al figli .
[...] Per_1
18. Tutte le spese relative ai motorini, ivi compreso quello che sarà acquistato per il figli , indipendentemente dalla intestazione ma in uso ai figli – bollo, as- Per_2
sicurazione e manutenzione - saranno condivise paritariamente al 50%.
19. Ciascun coniuge contribuirà al 50% al pagamento del premio mensile delle due polizze infortun nr. 750404543 e nr. 750404557 a beneficio Controparte_4
dei figl sino alla scadenza naturale prevista per il 28.07.2025. Per_1 Per_2
20. Le parti dichiarano che nella redazione della presente separazione è stata rap- presentata fedelmente la propria intenzione in ordine a tutte le clausole sottoscritte.
21. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passa- porti per i figli minori”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
pag. 6 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett.
d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente est. (dott. Francesco Oddi)
pag. 7 di 7
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 20 maggio 2025, iscritta al n. 1267 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo alla Via Igino Gar- C.F._1 bini n. 51 presso lo studio dell'avv. Laura Menghini, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliati in Viterbo alla Via Gargana n. C.F._2
40 presso lo studio dell'avv. Felicia Pidone, che lo rappresenta e difende per pro- cura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 12 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone” – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Controparte_1
mente ricorso cumulativo per la loro separazione personale e per la successiva di- chiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi degli art. 473- bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 20 maggio 2007 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n.
14, anno 2007), che dalla loro unione sono nati i figli , in data 11 gennaio Per_1
2009, e , in data 21.06.2011; che la prosecuzione della convivenza non è più Per_2
tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato – per la separazione
– le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi re- stando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa ex coniugale ubicata nel Comune di Viterbo in Strada Tuscanese n. 93/A di proprietà della SI.ra , madre del SI. il Persona_3 Controparte_1
quale ne possiede il diritto di comodato, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà dei coniugi in comunione, rimarrà nella disponibilità del SI CP_1
anche in considerazione della stabile convivenza con i figli non ancora economica- mente indipendenti.
3. I figli e , entrambi ancora minorenni, resteranno affidati in Per_1 Per_2
modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la re- sponsabilità genitoriale, assumendo in accordo tra loro le decisioni di maggiore im- portanza relative alla educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal ge- nitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa.
4. I figl avranno residenza preferenziale presso la dimora pa- Per_1 Per_2
terna.
5. La madre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni volta che lo vorrà, previo pag. 2 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
accordo telefonico con il SI tenendo conto degli impegni scolastici, lu- CP_1
dici e sportivi dei minori, nell'interesse esclusivo degli stessi. In ogni caso, la madre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- a settimane alterne, dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 22,00 della do- menica, nonché tutte le settimane 2 giorni consecutivi dall'uscita di scuola del mar- tedì fino al giovedì mattina quando provvederà a riaccompagnarli a scuola;
- salvo diverso accordo tra i genitori, inoltre, i minori trascorreranno con la madre, ad anni alterni, dalle ore 12.00 del giorno della Vigilia alle ore 12.00 del giorno di
Natale, o dalle ore 12.00 del giorno di Natale alle ore 12,00 del giorno di Santo
Stefano nonché parimenti ad anni alterni trascorreranno con ciascun genitore il giorno dell'ultimo dell'anno o il Capodanno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo o alternativamente, i coniugi potranno accordarsi affinchè i figli trascor- rano con ciascun genitore il pranzo e la cena di ciascuna delle dette festività.
- Le altre festività da calendario, da intendersi 6 Gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 2 novembre, 8 dicembre, saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore.
- Per le vacanze estive, i figli trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da scegliersi nei mesi di giugno, luglio ed agosto, periodo da con- cordarsi entro il mese di maggio. In caso di disaccordo avrà la precedenza quello dei genitori che per primo avrà comunicato all'altro il periodo di ferie da trascorrere con i figli o che sia comunque impossibilitato a modificarlo. Durante i restanti pe- riodi delle vacanze scolastiche, i figli frequenteranno i genitori seguendo il regime di frequentazione ordinaria.
6. A decorrere dal primo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente ricorso, il sig corrisponderà alla sig.r a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento ordinario per i figli minori, l'importo di € 100,00 (cento/00) mensili per ciascun figlio, per un totale di € 200,00 mensili, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della
[...]
CC3011001163, con rivalutazione annua in base agli indici ISTAT, Parte_2
pag. 3 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui determinazione e individuazione si rimanda al “Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie dei figli a seguito di divor- zio dei genitori” del Tribunale di Viterbo. I coniugi si comunicheranno vicendevol- mente e per iscritto le spese straordinarie anticipate, fornendone relativa prova do- cumentale, e provvederanno a conguagliare mensilmente i relativi importi.
7. Saranno in ogni caso a carico dei coniugi al 50% anche le spese relative al cambio di abbigliamento stagionale, nonché le spese necessarie all'acquisto di un ulteriore cambio annuale per l'abbigliamento sportivo non compreso nella fornitura della
Ternana Rugby Club (o altra di cui andranno a far parte i minori);
8. Saranno altresì a carico dei coniugi al 50% le spese relative alla baby sitter/aiuto compiti che sin da ora le parti concordemente decidono di mantenere per i figli affinché la stessa, possa prelevare i minori all'uscita di scuola ed accompagnarli di volta in volta presso l'abitazione dei rispettivi genitori nonché affinché, fino alla conclusione dell'anno scolastico, aiuti i minori nello svolgimento dei compiti scola- stici, nei giorni in cui se ne ravvisi concordemente la relativa necessità.
9. Le parti provvederanno autonomamente a richiedere al la corresponsione CP_2
della propria quota parte dell'assegno unico per i figli minori dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. In ogni caso fino all'erogazione disgiunta,
l'assegno unico che confluirà sul conto corrente cointestato tra i coniugi sarà diviso al 50% tra gli stessi.
10. Ciascun coniuge provvederà al proprio personale mantenimento, senza avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo.
11. Sul conto corrente cointestato n. 00010542900 Banca Lazio Nord verrà accan- tonata la somma di € 2.500,00 che i coniugi si impegnano concordemente a reinte- grare secondo le quote di competenza e già concordate, entro 15 giorni dalla sotto- scrizione del presente ricorso, operate le debite ed opportune compensazioni;
detta somma resterà indisponibile e finalizzata alle spese per l'eventuale acquisto dei mo- torini per i figl e ( l'acquisto del motorino al figli ed Per_2 Per_1 Per_2
il conseguimento del relativo patentino di guida e l'eventuale sostituzione del pag. 4 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
motorino del figli ). Detto conto, depurato di tutti gli accrediti e adde- Per_1
biti, rimarrà cointestato tra i coniugi fino all'acquisto di cui sopra, ma verrà utilizzato solo ed esclusivamente dal SI il quale, a decorrere dalla sottoscrizione CP_1
del presente ricorso risponderà totalmente ed in via esclusiva di tutte le eventuali obbligazioni in essere alla data odierna e/o successivamente contratte con la banca medesima. A tal fine il SI si obbliga a tenere indenne la SI.r CP_1 Parte_1
di tutto quanto la stessa fosse chiamata a rispondere per eventuali rientri e/o sco- perti di conto, ivi comprese le rate del predetto finanziamento Prestipay. Il SI.
e la SI.ra si impegnano a non canalizzare sullo stesso alcun CP_1 Parte_1
Co pagamento (utenze, R ratei finanziamenti ecc..). La SI.r potrà pre- Parte_1
levare il 50% dell'assegno unico fino al pagamento disgiunto.
12. I coniugi si impegnano reciprocamente ad estinguere il predetto conto all'esito dell'utilizzo della somma di € 2.500,00 ivi depositata e accantonata nei termini e per le finalità di cui al precedente punto 11 e comunque successivamente al paga- mento disgiunto dell'assegno unico.
13. La rata del finanziamento Prestipay n. 62665 acceso presso la Banca Lazio
Nord intestato al SI contratto dallo stesso d'intesa con la moglie, in data CP_1
11.07.2022 per l'acquisto di beni comuni per la famiglia ed avente scadenza
11.07.2025 (ultima rata) rimarrà a carico dello stesso che provvederà, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, a dirottarne l'addebito sul proprio conto corrente personale.
14. Il finanziamento Compass intestato alla SI.r dalla medesima con- Parte_1
tratto d'intesa con il consorte, in data 10.01.2025 anch'esso per l'acquisto di beni comuni per la famiglia ed avente scadenza 31.12.2031 (ultima rata), rimarrà a carico di quest'ultima che provvederà, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, a dirottarne l'addebito sul proprio conto corrente personale. Il SI. Pt_3
contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso o al più tardi entro
[...]
15 giorni dalla sua sottoscrizione, provvederà a rimborsare alla SI.r il Parte_1
50% del predetto finanziamento mediante versamento una tantum della somma pag. 5 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
complessiva di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) che la stessa dichiara di accettare a saldo e stralcio senza null'altro a pretendere dal SI per tale titolo. CP_1
15. L'autovettura Citroen C3 Picasso tg ED103DM, già intestata alla SI.r
[...]
rimarrà di sua esclusiva proprietà, con oneri a carico della stessa. Parte_1
16. L'autovettura Alfa Romeo 156 tg CF915FA già intestata al SI rimarrà CP_1
di sua esclusiva proprietà con oneri a carico dello stesso.
17. Il motociclo SC telaio C002686VT22 -X9JZRX già intestato al SI Pt_3
rimarrà formalmente intestato allo stesso ma in uso al figli .
[...] Per_1
18. Tutte le spese relative ai motorini, ivi compreso quello che sarà acquistato per il figli , indipendentemente dalla intestazione ma in uso ai figli – bollo, as- Per_2
sicurazione e manutenzione - saranno condivise paritariamente al 50%.
19. Ciascun coniuge contribuirà al 50% al pagamento del premio mensile delle due polizze infortun nr. 750404543 e nr. 750404557 a beneficio Controparte_4
dei figl sino alla scadenza naturale prevista per il 28.07.2025. Per_1 Per_2
20. Le parti dichiarano che nella redazione della presente separazione è stata rap- presentata fedelmente la propria intenzione in ordine a tutte le clausole sottoscritte.
21. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passa- porti per i figli minori”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
pag. 6 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett.
d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente est. (dott. Francesco Oddi)
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