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1 gennaio 1995
1 gennaio 1995
Art. 26. (Soppressione di regimi fiscali particolari) 1. Sono soppressi i regimi fiscali particolari concernenti:
a) le indennita' percepite dai membri del Parlamento e del Governo nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei consigli e delle giunte regionali, nonche' dai titolari di cariche elettive negli enti locali e dagli amministratori locali;
b) gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale e dei consigli regionali per la quota parte che non derivi da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore e gia' assoggettate a ritenute fiscali.
2. Conseguentemente, sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con quelle di cui al comma 1 e, in particolare, sono abrogati l'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 19 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 .
a) le indennita' percepite dai membri del Parlamento e del Governo nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei consigli e delle giunte regionali, nonche' dai titolari di cariche elettive negli enti locali e dagli amministratori locali;
b) gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale e dei consigli regionali per la quota parte che non derivi da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore e gia' assoggettate a ritenute fiscali.
2. Conseguentemente, sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con quelle di cui al comma 1 e, in particolare, sono abrogati l'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 19 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 .
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 26494 del 20https://www.laleggepertutti.it/ · 1
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Giurisprudenza • 6
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