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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/06/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICACIVILE così composto: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice relatore dott. Salvatore Regasto Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 941 R.G.A.C. dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.2025, vertente
T r a
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via E. Fermi n. 17, presso lo studio dell'avv. Angela De Fazio, che lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura in atti;
ricorrente per l'adozione di
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 adottando con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: adozione di maggiorenni.
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.5.2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024, ha chiesto che questo Tribunale Parte_1 decidesse di far luogo, ai sensi dell'art. 291 c.c., all'adozione del , deducendo a sostegno CP_1 della domanda che:
- ha contratto matrimonio in Lamezia Terme il 18.9.2015 con madre dell'adottando, CP_2 dalla cui unione sono nati altresì altri due figli, oggi ancora minorenni, e;
Persona_1 Per_2
- al momento del matrimonio aveva già un figlio, , nato a [...] il CP_2 CP_1
9.8.2002, il quale è stato cresciuto dall'adottante sin dall'inizio della relazione della madre con l'odierno ricorrente;
- il padre naturale dell'adottando, sin dalla tenera età del figlio, se ne è disinteressato completamente, come ha confermato anche l'adottando in sede di audizione, essendo peraltro già stato informato della scelta di cambiare il cognome da parte di , che porta invero già il cognome dei fratelli e del CP_1 marito della madre;
inoltre, non ha mai desiderato frequentare il figlio e/o instaurare con lui alcun tipo di rapporto;
- il ricorrente convive con l'adottando e la madre da lungo tempo, essendosi così venuto a creare fra l'adottante e l'adottando un profondo sentimento di affetto.
pagina 1 di 2 All'udienza del 20.5.2025 dinanzi al Giudice Delegato, ha confermato la sua volontà di CP_1 essere adottato da , che lo ha sempre trattato come un figlio, di cui aveva in effetti già Parte_1 preso il cognome;
ha esposto inoltre di aver convissuto fin da quando aveva 11 anni con , Parte_1 che lo ha sempre accudito come un vero padre.
Tali circostanze sono state confermate dal ricorrente, che ha dimostrato una forte familiarità con l'adottando un sincero sentimento di affetto per l'adottando, confermando la sua volontà di essere adottato e prestando il suo consenso all'adozione.
Ciò premesso, rilevato che l'adottando (oggi di 23 anni) ha convissuto oltre 20 anni con l'adottante con cui ha instaurato un profondo legame affettivo, inquadrabile in un vero e proprio rapporto padre-figlio, come ha potuto constatare il Giudice Delegato all'udienza del 20.5.2025.
Ritenuto che
sussistano i requisiti di età di cui all'art. 291 c.c. essendoci fra l'adottante e l'adottando una differenza di 26 anni.
Rilevato che la presenza di altri figli dell'adottante non è di per sé ostativa all'adozione del maggiorenne laddove quest'ultimo appartenga al contesto affettivo dell'adottante sicché il giudice, oltre ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge, deve valutare, ai sensi dell'art. 312 n. 2) c.c., la convenienza in concreto per l'adottando a vedersi riconosciuta tale appartenenza e che ciò trovi effettiva e reale corrispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, ivi compresi i figli dell'adottante.
Come è noto, infatti, con sentenza n. 557 del 19/05/1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in non consente l'adozione del maggiorenne da parte di chi ha discendenti legittimi, consentendo oggi l'adozione del maggiorenne anche in presenza di figli dell'adottante.
Ciò al fine di consolidare quell'unità familiare e quei legami di affettivi che si creano di fatto nelle cosiddette “famiglie allargate” in cui l'adottando è inserito in modo stabile e duraturo ed è riconosciuto come parte integrante da tutti i membri.
Ritenuto pertanto che, nel caso di specie, l'adozione risponda all'interesse dell'adottando a vedere riconosciuta giuridicamente una situazione di fatto in cui lo stesso è inserito da tempo e che ciò corrisponde alla comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, che hanno mostrato un forte affiatamento fra loro.
Rilevato inoltre che il Pubblico Ministero non ha sollevato osservazioni in merito e può dunque pronunciarsi l'adozione richiesta.
Rilevato, infine, che nessuna statuizione deve essere emessa in punto spese del presente procedimento, non risultando configurabile la soccombenza di alcuna parte
P.Q.M.
Visti gli artt. 291 e ss. c.c.,
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il [...], da parte del CP_1 ricorrente , nato a [...] il [...]. Parte_1
L'adottato assumerà il cognome dell'adottante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza (art. 313 e ss. c.c.).
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Teresa Valeria Grieco Giovanni Garofalo
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICACIVILE così composto: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice relatore dott. Salvatore Regasto Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 941 R.G.A.C. dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.2025, vertente
T r a
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via E. Fermi n. 17, presso lo studio dell'avv. Angela De Fazio, che lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura in atti;
ricorrente per l'adozione di
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 adottando con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: adozione di maggiorenni.
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.5.2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024, ha chiesto che questo Tribunale Parte_1 decidesse di far luogo, ai sensi dell'art. 291 c.c., all'adozione del , deducendo a sostegno CP_1 della domanda che:
- ha contratto matrimonio in Lamezia Terme il 18.9.2015 con madre dell'adottando, CP_2 dalla cui unione sono nati altresì altri due figli, oggi ancora minorenni, e;
Persona_1 Per_2
- al momento del matrimonio aveva già un figlio, , nato a [...] il CP_2 CP_1
9.8.2002, il quale è stato cresciuto dall'adottante sin dall'inizio della relazione della madre con l'odierno ricorrente;
- il padre naturale dell'adottando, sin dalla tenera età del figlio, se ne è disinteressato completamente, come ha confermato anche l'adottando in sede di audizione, essendo peraltro già stato informato della scelta di cambiare il cognome da parte di , che porta invero già il cognome dei fratelli e del CP_1 marito della madre;
inoltre, non ha mai desiderato frequentare il figlio e/o instaurare con lui alcun tipo di rapporto;
- il ricorrente convive con l'adottando e la madre da lungo tempo, essendosi così venuto a creare fra l'adottante e l'adottando un profondo sentimento di affetto.
pagina 1 di 2 All'udienza del 20.5.2025 dinanzi al Giudice Delegato, ha confermato la sua volontà di CP_1 essere adottato da , che lo ha sempre trattato come un figlio, di cui aveva in effetti già Parte_1 preso il cognome;
ha esposto inoltre di aver convissuto fin da quando aveva 11 anni con , Parte_1 che lo ha sempre accudito come un vero padre.
Tali circostanze sono state confermate dal ricorrente, che ha dimostrato una forte familiarità con l'adottando un sincero sentimento di affetto per l'adottando, confermando la sua volontà di essere adottato e prestando il suo consenso all'adozione.
Ciò premesso, rilevato che l'adottando (oggi di 23 anni) ha convissuto oltre 20 anni con l'adottante con cui ha instaurato un profondo legame affettivo, inquadrabile in un vero e proprio rapporto padre-figlio, come ha potuto constatare il Giudice Delegato all'udienza del 20.5.2025.
Ritenuto che
sussistano i requisiti di età di cui all'art. 291 c.c. essendoci fra l'adottante e l'adottando una differenza di 26 anni.
Rilevato che la presenza di altri figli dell'adottante non è di per sé ostativa all'adozione del maggiorenne laddove quest'ultimo appartenga al contesto affettivo dell'adottante sicché il giudice, oltre ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge, deve valutare, ai sensi dell'art. 312 n. 2) c.c., la convenienza in concreto per l'adottando a vedersi riconosciuta tale appartenenza e che ciò trovi effettiva e reale corrispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, ivi compresi i figli dell'adottante.
Come è noto, infatti, con sentenza n. 557 del 19/05/1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in non consente l'adozione del maggiorenne da parte di chi ha discendenti legittimi, consentendo oggi l'adozione del maggiorenne anche in presenza di figli dell'adottante.
Ciò al fine di consolidare quell'unità familiare e quei legami di affettivi che si creano di fatto nelle cosiddette “famiglie allargate” in cui l'adottando è inserito in modo stabile e duraturo ed è riconosciuto come parte integrante da tutti i membri.
Ritenuto pertanto che, nel caso di specie, l'adozione risponda all'interesse dell'adottando a vedere riconosciuta giuridicamente una situazione di fatto in cui lo stesso è inserito da tempo e che ciò corrisponde alla comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, che hanno mostrato un forte affiatamento fra loro.
Rilevato inoltre che il Pubblico Ministero non ha sollevato osservazioni in merito e può dunque pronunciarsi l'adozione richiesta.
Rilevato, infine, che nessuna statuizione deve essere emessa in punto spese del presente procedimento, non risultando configurabile la soccombenza di alcuna parte
P.Q.M.
Visti gli artt. 291 e ss. c.c.,
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il [...], da parte del CP_1 ricorrente , nato a [...] il [...]. Parte_1
L'adottato assumerà il cognome dell'adottante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza (art. 313 e ss. c.c.).
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Teresa Valeria Grieco Giovanni Garofalo
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