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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/11/2025, n. 5227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5227 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 14897/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
GI AL, nel procedimento civile iscritto al n. 14897 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 JÚLIA Parte_1
2 Parte_2
3 Parte_3
4 Controparte_1
5 CP_2
6 CP_3 CP_4
7 CP_5
8 CP_6
9 Controparte_7
10 Controparte_8
11 Controparte_9
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_10
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
Dott. GI AL 1
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 18.10.2023
1. (c.f. brasiliano n. ) nata a [...] Parte_4 C.F._1 (Santa Catarina – Brasile) il 16.3.1997 ed ivi residente in [...]562
– Vila Operária;
2. (c.f. brasiliano n. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2 16.12.1972 ed ivi residente in [...]233, in proprio e, unitamente alla sig.ra
(c.f. brasiliano n. ) nata a [...] Controparte_11 C.F._3 (Santa Catarina – Brasile) il 17.2.1977, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore 3. (c.f. brasiliano n. 094.742.409-14) nato a [...] il Parte_5 17.4.2008 ed ivi residente in [...]233; 4. (c.f. brasiliano n. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._4 23.5.1987 e residente a [...](Paraná – Brasile) in Rua Ângelo Zeni 244 – Bairro Bom Retiro;
5. (c.f. brasiliano n. ) nato a [...] il [...] ed CP_2 C.F._5 ivi residente in [...]409, Edifício Mondrian, apto 701 – Bairro Vila Operária;
6. (c.f. brasiliano n. ) nata a [...] il Parte_6 C.F._6
7.7.1988 ed ivi residente in [...]241, apto 601;
7. (c.f. brasiliano n. 217.435.179-04) nato a [...] CP_5 Catarina – Brasile) il 5.1.1952 e residente a [...]in Rua Itaipava 3354;
8. (c.f. brasiliano n. ) nata a [...] il [...] ed ivi CP_6 C.F._7 residente in [...]3354;
9. (c.f. brasiliano n. ) nata a Controparte_7 C.F._8 Itajaí il 26.4.1978 ed ivi residente in [...], in proprio e, unitamente al sig. c.f. brasiliano n. ) nato a Parte_7 C.F._9 Itajaí il 3.6.1978, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
10. (c.f. brasiliano n. 101.711.589-28) nato a Controparte_8 BA OR (Santa Catarina – Brasile) il 28.1.2008 e residente a [...];
11. (c.f. brasiliano n. ) Controparte_9 C.F._10 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]3136,
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_10 formulando le seguenti conclusioni:
− dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani;
− ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile Controparte_10 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dott. GI AL 2
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (in atti denominato anche Persona_1
– cfr. doc. 2 fascicolo ricorrenti) nato il [...], a [...] Parte_8 TO (Treviso), figlio di e che in data 17.12.1893, a Per_2 Controparte_12 VI TO, contraeva matrimonio con la sig.ra . Persona_3 Successivamente emigrava in Brasile, senza mai chiedere la naturalizzazione brasiliana e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dalla predetta unione coniugale nasceva:
• a Indaial il 25.10.1908 il sig. il quale in data 14.7.1934 contraeva Pt_9 matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione nascevano a Persona_4
BA LH (Santa Catarina – Brasile):
➢ il 4.11.1940 la sig.ra che in data 19.9.1964 Parte_10 contraeva matrimonio con il sig. adottando il Persona_5 nome di . Dalla loro unione nascevano, a Itajaí Persona_6 (Santa Catarina- Brasile):
✓ il 1.8.1967 il sig. che in data Parte_11
20.09.1996 contraeva matrimonio con la sig.ra
[...]
e dalla loro unione nasceva: Controparte_13
❖ a Itajaí il 16.3.1997 la sig.ra Parte_4
, odierna ricorrente;
[...]
✓ il 16.12.1972 il sig. , odierno Parte_2 ricorrente, che in data 28.4.2000 contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione nasceva: Controparte_11
❖ a BA OR (Santa Catarina – Brasile), il 17.4.2008, il minore , Parte_5 odierno ricorrente;
✓ il 23.5.1987 il sig. , odierno Controparte_1 ricorrente, che in data 28.3.2014 contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_12
➢ il 13.8.1950 il sig. che in data 26.7.1980 contraeva Parte_13 matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione Persona_7 nascevano a Itajaí:
✓ il 26.7.1985 il sig. , odierno ricorrente;
CP_2
✓ il 7.7.1988 la sig.ra , odierna ricorrente, che in CP_3 data 12.7.2019 contraeva matrimonio con il sig.
[...]
adottando il nome di CP_14 Parte_6 ;
[...]
Dott. GI AL 3
➢ il 5.1.1952 il sig. , odierno ricorrente che in data CP_5
11.5.1977contraeva matrimonio con la sig.ra , Parte_14 odierna ricorrente, nata a [...] il [...], che dopo il matrimonio assunmeva il nome di . Dalla loro unione nascevano a CP_6 Itajaí:
✓ il 26.4.1978 la sig.ra , odierna Controparte_7 ricorrente, che in data 22.9.2000 contraeva matrimonio con il sig. ssumendo il nome di Parte_7 [...] Dalla loro unione nasceva: Controparte_7
❖ a BA OR, il 28.1.2008, il minore
[...]
odierno ricorrente;
Controparte_8
✓ il 6.4.1983 la sig.ra , odierna Controparte_9 ricorrente, che in data 24.9.2014 sposava il sig.
[...]
adottando il nome di Parte_15
Controparte_9 CP_9
-le nozze fra il sig. e la sig.ra furono celebrate CP_5 CP_6 l'11.5.1977, nella vigenza della L. n. 555/1912 che contemplava l'istituto della trasmissibilità della cittadinanza alla coniuge, sancendo testualmente all'art. 10 c.2 che
“La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”. - La predetta norma è stata abrogata dalla legge 21 aprile 1983, n.123, entrata in vigore in data 27/04/1983. Pertanto, le donne straniere sposatesi con cittadini italiani anteriormente alla data del 27/04/1983 acquisivano la cittadinanza italiana in modo immediato e automatico, per effetto del matrimonio.
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per
Dott. GI AL 4
l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_10 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato il Persona_1
16.01.1867, a VI TO (Treviso).
-Hanno, altresì, dedotto che:
- (da sposata ), nata a [...] il [...], era Parte_14 CP_6 cittadina italiana in virtù del matrimonio contratto con il Sig. in data CP_5
11.05.1077, in base all'art. 10, comma 2 della legge n. 555/1912;
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_10 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_10 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del
Dott. GI AL 5
dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_10 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_10 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Lecce-Venezia, 28.10.2025.
IL GOP
Dott. GI AL
Dott. GI AL 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
GI AL, nel procedimento civile iscritto al n. 14897 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 JÚLIA Parte_1
2 Parte_2
3 Parte_3
4 Controparte_1
5 CP_2
6 CP_3 CP_4
7 CP_5
8 CP_6
9 Controparte_7
10 Controparte_8
11 Controparte_9
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_10
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
Dott. GI AL 1
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 18.10.2023
1. (c.f. brasiliano n. ) nata a [...] Parte_4 C.F._1 (Santa Catarina – Brasile) il 16.3.1997 ed ivi residente in [...]562
– Vila Operária;
2. (c.f. brasiliano n. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2 16.12.1972 ed ivi residente in [...]233, in proprio e, unitamente alla sig.ra
(c.f. brasiliano n. ) nata a [...] Controparte_11 C.F._3 (Santa Catarina – Brasile) il 17.2.1977, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore 3. (c.f. brasiliano n. 094.742.409-14) nato a [...] il Parte_5 17.4.2008 ed ivi residente in [...]233; 4. (c.f. brasiliano n. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._4 23.5.1987 e residente a [...](Paraná – Brasile) in Rua Ângelo Zeni 244 – Bairro Bom Retiro;
5. (c.f. brasiliano n. ) nato a [...] il [...] ed CP_2 C.F._5 ivi residente in [...]409, Edifício Mondrian, apto 701 – Bairro Vila Operária;
6. (c.f. brasiliano n. ) nata a [...] il Parte_6 C.F._6
7.7.1988 ed ivi residente in [...]241, apto 601;
7. (c.f. brasiliano n. 217.435.179-04) nato a [...] CP_5 Catarina – Brasile) il 5.1.1952 e residente a [...]in Rua Itaipava 3354;
8. (c.f. brasiliano n. ) nata a [...] il [...] ed ivi CP_6 C.F._7 residente in [...]3354;
9. (c.f. brasiliano n. ) nata a Controparte_7 C.F._8 Itajaí il 26.4.1978 ed ivi residente in [...], in proprio e, unitamente al sig. c.f. brasiliano n. ) nato a Parte_7 C.F._9 Itajaí il 3.6.1978, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
10. (c.f. brasiliano n. 101.711.589-28) nato a Controparte_8 BA OR (Santa Catarina – Brasile) il 28.1.2008 e residente a [...];
11. (c.f. brasiliano n. ) Controparte_9 C.F._10 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]3136,
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_10 formulando le seguenti conclusioni:
− dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani;
− ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile Controparte_10 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dott. GI AL 2
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (in atti denominato anche Persona_1
– cfr. doc. 2 fascicolo ricorrenti) nato il [...], a [...] Parte_8 TO (Treviso), figlio di e che in data 17.12.1893, a Per_2 Controparte_12 VI TO, contraeva matrimonio con la sig.ra . Persona_3 Successivamente emigrava in Brasile, senza mai chiedere la naturalizzazione brasiliana e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dalla predetta unione coniugale nasceva:
• a Indaial il 25.10.1908 il sig. il quale in data 14.7.1934 contraeva Pt_9 matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione nascevano a Persona_4
BA LH (Santa Catarina – Brasile):
➢ il 4.11.1940 la sig.ra che in data 19.9.1964 Parte_10 contraeva matrimonio con il sig. adottando il Persona_5 nome di . Dalla loro unione nascevano, a Itajaí Persona_6 (Santa Catarina- Brasile):
✓ il 1.8.1967 il sig. che in data Parte_11
20.09.1996 contraeva matrimonio con la sig.ra
[...]
e dalla loro unione nasceva: Controparte_13
❖ a Itajaí il 16.3.1997 la sig.ra Parte_4
, odierna ricorrente;
[...]
✓ il 16.12.1972 il sig. , odierno Parte_2 ricorrente, che in data 28.4.2000 contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione nasceva: Controparte_11
❖ a BA OR (Santa Catarina – Brasile), il 17.4.2008, il minore , Parte_5 odierno ricorrente;
✓ il 23.5.1987 il sig. , odierno Controparte_1 ricorrente, che in data 28.3.2014 contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_12
➢ il 13.8.1950 il sig. che in data 26.7.1980 contraeva Parte_13 matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione Persona_7 nascevano a Itajaí:
✓ il 26.7.1985 il sig. , odierno ricorrente;
CP_2
✓ il 7.7.1988 la sig.ra , odierna ricorrente, che in CP_3 data 12.7.2019 contraeva matrimonio con il sig.
[...]
adottando il nome di CP_14 Parte_6 ;
[...]
Dott. GI AL 3
➢ il 5.1.1952 il sig. , odierno ricorrente che in data CP_5
11.5.1977contraeva matrimonio con la sig.ra , Parte_14 odierna ricorrente, nata a [...] il [...], che dopo il matrimonio assunmeva il nome di . Dalla loro unione nascevano a CP_6 Itajaí:
✓ il 26.4.1978 la sig.ra , odierna Controparte_7 ricorrente, che in data 22.9.2000 contraeva matrimonio con il sig. ssumendo il nome di Parte_7 [...] Dalla loro unione nasceva: Controparte_7
❖ a BA OR, il 28.1.2008, il minore
[...]
odierno ricorrente;
Controparte_8
✓ il 6.4.1983 la sig.ra , odierna Controparte_9 ricorrente, che in data 24.9.2014 sposava il sig.
[...]
adottando il nome di Parte_15
Controparte_9 CP_9
-le nozze fra il sig. e la sig.ra furono celebrate CP_5 CP_6 l'11.5.1977, nella vigenza della L. n. 555/1912 che contemplava l'istituto della trasmissibilità della cittadinanza alla coniuge, sancendo testualmente all'art. 10 c.2 che
“La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”. - La predetta norma è stata abrogata dalla legge 21 aprile 1983, n.123, entrata in vigore in data 27/04/1983. Pertanto, le donne straniere sposatesi con cittadini italiani anteriormente alla data del 27/04/1983 acquisivano la cittadinanza italiana in modo immediato e automatico, per effetto del matrimonio.
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per
Dott. GI AL 4
l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_10 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato il Persona_1
16.01.1867, a VI TO (Treviso).
-Hanno, altresì, dedotto che:
- (da sposata ), nata a [...] il [...], era Parte_14 CP_6 cittadina italiana in virtù del matrimonio contratto con il Sig. in data CP_5
11.05.1077, in base all'art. 10, comma 2 della legge n. 555/1912;
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_10 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_10 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del
Dott. GI AL 5
dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_10 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_10 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Lecce-Venezia, 28.10.2025.
IL GOP
Dott. GI AL
Dott. GI AL 6