Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilita' del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa, del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilita' del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa, del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.